Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2132/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2132/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATIGNANI SILVIA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CP C.F._2
GIUSTO MICHELE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
♦ IN VIA PRELIMINARE:
● rigettare tutte le eccezioni ex adverso sollevate d'inammissibilità dell'appello proposto dal Geom. avverso la sentenza n. 759/2020 del Tribunale di IE, Giudice Dott.ssa Clara Parte_1
Ciofetti, pronunciata in data 12.11.20 e pubblicata il successivo 14.11.20 (rep. n. 1604/2020 del
16.11.20), in quanto pretestuose ed infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in corso dicausa;
● accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle nuove domande, eccezioni e contestazioni sollevate dalla IG.ra nella comparsa di CP costituzione e risposta depositata (in data 31.12.21) nel presente grado di giudizio e reiterate anche nei successivi atti di causa;
● accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'utilizzabilità nella presente causa, a tutti gli effetti di legge, del contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre
2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto dal Geom. Parte_1 quale doc. 1 del fascicolo monitorio – R.G. 1631/14 del Trib. IE);
● accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (n. 2233/14 di R.G. del Trib. IE) la IG.ra ha CP espressamente riconosciuto come proprie tutte le firme ad essa riferibili apposte in calce al contratto di
“conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal Geom. quale doc. 1 Parte_1 del proprio fascicolo monitorio) e che non ha operato, lato sensu, alcun disconoscimento del contenuto di detta scrittura e della conformità della copia del suddetto contratto al suo originale e, in via subordinata e CP_ per tutti i motivi esposti in atti, che gli eventuali disconoscimenti operati dalla sono inammissibili e tardivi e, comunque, inammissibili ed inefficaci anche in quanto non univoci, equivoci, generici, non espliciti, non circostanziati anche in relazione agli aspetti per i quali la copia dovrebbe differire dall'originale e non sarebbe genuina ed anche in quanto il disconoscimento non è il mezzo processuale idoneo ad eccepire e dimostrare l'asserito abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco e, in ogni caso e per tutti i motivi esposti in atti, che ogni eventuale successivo disconoscimento operato in corso di causa CP_ dalla è comunque tardivo, inammissibile ed inefficace e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal Geom. Parte_1 quale doc. 1 del proprio fascicolo monitorio) è stato riconosciuto dalla IG.ra per quanto CP attiene la conformità della copia di tale documento al suo originale e per quanto attiene le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso e ad essa riferibili nonché per quanto attiene il contenuto di detta scrittura, con conseguente sua piena utilizzabilità nel presente giudizio a tutti gli effetti di legge;
● accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che nel corso del giudizio di primo grado (n.
2233/14 di R.G. del Trib. IE) la IG.ra ha espressamente riconosciuto come proprie CP tutte le firme ad essa riferibili apposte in calce a tutti i documenti/scritture prodotte dal Geom. Parte_1
e che non ha operato, lato sensu, alcun disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei suddetti documenti/scritture prodotte in corso di causa dal Geom. e, in via subordinata e per Parte_1 tutti i motivi esposti in atti, che gli eventuali disconoscimenti operati dalla IG.ra sono CP inammissibili e tardivi e, comunque, inammissibili ed inefficaci anche in quanto non univoci, equivoci, generici, non espliciti, non circostanziati anche in relazione agli aspetti per i quali le copie dovrebbero differire dagli originali e non sarebbero genuine e, per l'effetto, dichiarare la piena utilizzabilità a tutti gli effetti di legge di tutti i documenti/scritture prodotte dal Geom. nel corso del giudizio Parte_1 di primo grado (n. 2233/14 di R.G. del Trib. IE);
● rigettare l'eccezione dell'appellata d'irritualità, inammissibilità ed inutilizzabilità delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. depositate dal Geom. nel giudizio di primo grado Parte_1
(n. 2233/14 di R.G. del Trib. IE) e delle deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi formulate e precisate, in quanto pretestuosa ed infondata (in fatto ed in diritto) per tutti i motivi esposti in corso di causa.
♦ NEL MERITO:
● per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza n.
759/2020 del Tribunale di IE, Giudice Dott.ssa Clara Ciofetti, pronunciata in data 12.11.20 e pubblicata il successivo 14.11.20 (rep. n. 1604/2020 del 16.11.20), nella parte in cui, accogliendo l'opposizione proposta dalla IG.ra , ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. CP
569/2014 (R.G. 1631/2014 del Tribunale di IE), emesso dal Tribunale di IE in data
12.05.14, depositato in cancelleria il successivo 14.05.14 e notificato in data 03.06.14, con il quale è stato ingiunto alla IG.ra , sia in proprio che quale titolare e legale rappresentante CP dell'Impresa IV AL PI (oggi cancellata), di pagare, senza dilazione alcuna, in favore del
Geom. la complessiva somma di euro 118.145,18 oltre interessi moratori di cui al Parte_1
D. Lgs. 231/02 decorrenti dalla data di emissione del suddetto provvedimento sino al giorno del saldo effettivo, oltre alla ritenuta d'acconto come prevista per legge ed oltre alle spese processuali e, per l'effetto, accogliere le domande e le eccezioni già avanzate sul punto dal Geom. in prime cure Parte_1 che qui si riportano: “♦ In via preliminare, di rito:
- respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dall'opponente in quanto improcedibili, inammissibili, inefficaci, nulle, tardive, pretestuose, infondate, in fatto ed in diritto, e prive di qualsiasisopporto probatorio per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni e delle modifiche delle domande operate dalla CP_ IG.ra in corso di causa e con le memorie ex art. 183, VI° co. c.p.c. – in particolare, con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. – trattandosi, per tutti i motivi esposti in corso di causa, di contestazioni nuove, inammissibili e tardive nonché di inammissibili e tardive mutatio libelli delle originarie domande proposte e, comunque, di contestazioni e modifiche tardive, inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, irritualità, tardività, irrilevanza (anche probatoria) ed inconferenza dei documenti meramente depositati dall'opponente con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. in quanto detta produzione è avvenuta in modo del tutto svincolato da qualsivoglia allegazione e/o indicazione negli scritti difensivi di parte ed i documenti de quibus sono stati depositati dall'opponente senza la minima indicazione negli atti di causa della loro valenza probatoria rispetto alle tesi dalla stessa prospettate e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inidoneità del tentativo dell'opponente di ampliare il thema decidendum e probandum di causa attraverso la mera produzione dei documenti depositati con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. poiché la mera produzione documentale, svincolata da qualsivoglia tempestiva allegazione negli scritti difensivi, non è idonea e sufficiente a determinare una precisazione/modifica delle originarie domande ed eccezione e non è neppure idonea e sufficiente a determinare un ampliamento del thema decidendum e probandum di causa e, in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità e tardività delle nuove contestazioni dedotte, seppur indirettamente, attraverso la suddetta produzione documentale anche in quanto non risultanti da materiale probatorio legittimamente e validamente acquisito ex actis;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inutilizzabilità dei documenti depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c., ivi compresa la c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE, CP_2 poiché trattasi di documenti a prova diretta e, pertanto, parte attrice avrebbe dovuto produrli, a pena di decadenza,con la seconda memoria ex art. 183, VI° co. c.p.c. e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- rigettare l'eccezione dell'opponente di irritualità, inammissibilità ed inutilizzabilità delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. depositate dal Geom. e delle conclusioni ivi precisate, in Parte_1 quanto pretestuosa ed infondata (in fatto ed in diritto) per tutti i motivi esposti in corso di causa;
- revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte CP_ in cui ammette la prova testimoniale diretta e contraria chiesta dalla IG.ra stante l'incapacità a testimoniare dei testi indicati e stante l'inammissibilità, irrilevanza, superfluità, tardività, inconcludenza e non pertinenza delle suddette prove per testi, per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti;
- revocare, per tutti i motivi esposti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte in cui ammette l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa CP_2
n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE stante l'inammissibilità della suddetta richiesta per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti e in quanto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire all'onere di produzione del documento gravante sulla parte richiedente che ha la disponibilità dello stesso e, per l'effetto, disporre l'espunzione dal presente giudizio della suddetta c.t.u. e, in ogni caso, non tener conto della stessa al fine della decisione;
♦ In via preliminare, di merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che con l'atto di citazione introduttivo CP_ del presente giudizio la IG.ra ha espressamente riconosciuto come proprie tutte le firme ad essa riferibiliapposte in calce al contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal Geom. quale doc. 1 del proprio fascicolo monitorio) e che la stessa non ha operato, lato sensu, Parte_1 alcun disconoscimento della conformità della copia del suddetto contratto al suo originale e, in via subordinata, che l'eventuale disconoscimento operato è inammissibile ed inefficace anche in quanto non univoco, equivoco, generico, non esplicito, non circostanziato anche in relazione agli aspetti per i quali la copia dovrebbe differire dall'originale e non sarebbe genuina e, in ogni caso, che ogni eventuale successivo disconoscimento operato in corso di causa è comunque tardivo, inammissibile ed inefficace e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal
Geom. quale doc. 1 del proprio fascicolo monitorio) è stato riconosciuto dalla IG.ra Parte_1 CP
tanto per quanto attiene l conformità della copia di tale documento al suo originale e sia per quanto
[...] attiene le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso e ad essa riferibili, con conseguente sua piena utilizzabilità nel presente giudizio a tutti gli effetti di legge;
- respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dall'opponente in quanto improcedibili, inammissibili, inefficaci, nulle, tardive, pretestuose, infondate, in fatto ed in diritto, e prive di qualsiasi sopporto probatorio per tutti i motivi esposti in atti;
♦ Nel merito, in via principale:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da parte della IG.ra e tutte le domande e le eccezioni dalla stessa formulate, ivi compresa CP
l'eccezione di abusivo riempimento del contratto di conferimento di incarico professionale, di intervento pagamento delle prestazioni professionali ingiunte, di nullità dell'incarico professionale ex art. 2231 c.c. e per violazione delle norme imperative in quanto inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, pretestuose e prive di qualsiasi supporto probatorio per tutti i motivi già esposti in corso di causa e stante anche le statuizioni contenute nella sentenza, passata in giudicato, n. 693/2019 del Tribunale di IE
(pubblicata il 08.07.19 con rep. n. 1403/19, emessa a definizione del giudizio n. 2461/2014 di R.G. che ha visto come parti anche gli odierni contraddittori) le quali presuppongono e comportano un accertamento pregiudiziale logico‐giuridico in ordine all'esistenza, validità, veridicità e non nullità dell'incarico professionale di cui si discute;
- confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 569/2014 (R.G. 1631/2014), emesso dal
Tribunale di IE in data 12.05.14, depositato in cancelleria in data 14.05.14, e per l'effetto condannare la IG.ra , sia in proprio che quale titolare e legale rappresentante dell'Impresa CP IV (oggi cancellata), a pagare, senza dilazione alcuna, in favore del Geom. CP la somma di euro 118.145,18 nonché a pagare gli interessi moratori di cui al Parte_1
D.lgs. n. 231 del 09.10.02 decorrenti dalla data di emissione del suddetto decreto ingiuntivo sino al giorno del saldo effettivo, oltre alla ritenuta d'acconto come prevista per legge, ed alle spese processuali, salvo la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio”, e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dalla IG.ra CP
, nelle sue esposte qualità, dinanzi al Tribunale di IE e alla Corte d'Appello adita per utti i
[...] motivi, in fatto ed in diritto, meglio esposti in atti e in corso di causa.
♦ IN OGNI CASO:
● rigettare interamente tutte le domande, istanze ed eccezioni sollevate e riproposte dall'appellata, anche ex art. 346 c.p.c., in quanto inammissibili, inefficaci, tardive, pretestuose, infondate (in fatto ed in diritto)
e prive di qualsiasi sopporto probatorio per tutti i motivi esposti e provati in corso di causa e visto anche il CP_ contenuto delle recenti dichiarazioni contra se rilasciate dalla IG.ra negli atti/documenti relativi alla procedura di sovraindebitamento dalla stessa promossa (n. 11/17 di R.G. del Trib. IE – Sez.
Fallimentare), le quali hanno il valore e l'efficacia di confessioni ex art. 229 c.p.c. e artt. 2730, 2733,
II° co. e 2735, I° co. c.c. poiché le ammissioni dei fatti sfavorevoli alla dichiarante/appellata sono contenute negli atti del giudizio ex L. 3/12 che sono stati dalla stessa espressamente firmati, in calce, su ogni singola pagina ed hanno avuto come destinatario il Geom. (essendo stati notificati Parte_1 personalmente all'odierno appellante gli atti che le contengono ed avendo questo preso parte anche a tale giudizio, che si è regolarmente concluso) e poiché dette ammissioni sono indiscutibilmente assistite CP_ dall'animus confidendi della vista anche la finalità della procedura de qua, ossia quella di definire tutte le esposizioni debitorie dei ricorrenti ex L. 3/12. Dichiarazioni queste, mai revocate dall'appellata e postume a qualsiasi altro atto e documento (anche sottoscritto e/o proveniente dalla stessa), con le quali la CP_ IG.ra nel 2017 ha esplicitamente ammesso l'esistenza della propria esposizione debitoria nei confronti del Geom. per come indicata e rendicontata nel decreto ingiuntivo n. 561/14 (R.G. Parte_1
1631/14 del Trib. IE). L'appellante, nell'insistere – per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi in questa sede interamente trascritti, ribaditi, richiamati e reiterati – nel rigetto di tutte le domande, istanze ed eccezioni sollevate e riproposte dall'appellata, anche ex art. 346 c.p.c., ripropone (anche ex art. 346
c.p.c.) tutte le proprie domande, eccezioni ed istanze avanzate in primo grado e, per l'effetto, insiste per l'accoglimento delle domande, eccezioni ed istanze dallo stesso già avanzate in prime cure che qui si riportano per completezza:
“♦ In via preliminare, di rito:
- respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dall'opponente in quanto improcedibili, inammissibili, inefficaci, nulle, tardive, pretestuose, infondate, in fatto ed in diritto, e prive di qualsiasi sopporto probatorio per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni e delle modifiche delle domande operate dalla CP_ IG.ra in corso di causa e con le memorie ex art. 183, VI° co. c.p.c. – in particolare, con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. – trattandosi, per tutti i motivi esposti in corso di causa, di contestazioni nuove, inammissibili e tardive nonché di inammissibili e tardive mutatio libelli delle originarie domande proposte e, comunque, di contestazioni e modifiche tardive, inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, irritualità, tardività, irrilevanza (anche probatoria) ed inconferenza dei documenti meramente depositati dall'opponente con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. in quanto detta produzione è avvenuta in modo del tutto svincolato da qualsivoglia allegazione e/o indicazione negli scritti difensivi di parte ed i documenti de quibus sono stati depositati dall'opponente senza la minima indicazione negli atti di causa della loro valenza probatoria rispetto alle tesi dalla stessa prospettate e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inidoneità del tentativo dell'opponente di ampliare il thema decidendum e probandum di causa attraverso la mera produzione dei documenti depositati con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. poiché la mera produzione documentale, svincolata da qualsivoglia tempestiva allegazione negli scritti difensivi, non è idonea e sufficiente a determinare una precisazione/modifica delle originarie domande ed eccezione e non è neppure idonea e sufficiente a determinare un ampliamento del thema decidendum e probandum di causa e, in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità e tardività delle nuove contestazioni dedotte, seppur indirettamente, attraverso la suddetta produzione documentale anche in quanto non risultanti da materiale probatorio legittimamente e validamente acquisito ex actis;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inutilizzabilità dei documenti depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c., ivi compresa la c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE, CP_2 poiché trattasi di documenti a prova diretta e, pertanto, parte attrice avrebbe dovuto produrli, a pena di decadenza, con la seconda memoria ex art. 183, VI° co. c.p.c. e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- rigettare l'eccezione dell'opponente di irritualità, inammissibilità ed inutilizzabilità delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. depositate dal Geom. e delle conclusioni ivi precisate, in Parte_1 quanto pretestuosa ed infondata (in fatto ed in diritto) per tutti i motivi esposti in corso di causa;
- revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte CP_ in cui ammette la prova testimoniale diretta e contraria chiesta dalla IG.ra stante l'incapacità a testimoniare dei testi indicati e stante l'inammissibilità, irrilevanza, superfluità, tardività, inconcludenza e non pertinenza delle suddette prove per testi, per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti;
- revocare, per tutti i motivi esposti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte in cui ammette l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa CP_2
n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE stante l'inammissibilità della suddetta richiesta per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti e in quanto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire all'onere di produzione del documento gravante sulla parte richiedente che ha la disponibilità dello stesso e, per l'effetto, disporre l'espunzione dal presente giudizio della suddetta c.t.u. e, in ogni caso, non tener conto della stessa al fine della decisione;
♦ In via preliminare, di merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, che con l'atto di citazione introduttivo CP_ del presente giudizio la IG.ra ha espressamente riconosciuto come proprie tutte le firme ad essa riferibili apposte in calce al contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal
Geom. quale doc. 1 del proprio fascicolo monitorio) e che la stessa non ha operato, lato sensu, Parte_1 alcun disconoscimento della conformità della copia del suddetto contratto al suo originale e, in via subordinata, che l'eventuale disconoscimento operato è inammissibile ed inefficace anche in quanto non univoco, equivoco, generico, non esplicito, non circostanziato anche in relazione agli aspetti per i quali la copia dovrebbe differire dall'originale e non sarebbe genuina e, in ogni caso, che ogni eventuale successivo disconoscimento operato in corso di causa è comunque tardivo, inammissibile ed inefficace e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto di “conferimento incarico professionale e conferma incarico verbale dell'ottobre 2011 per prestazioni professionali già eseguite o in corso” del 02.08.12 (prodotto in copia dal
Geom. quale doc. 1 del proprio fascicolo monitorio) è stato riconosciuto dalla IG.ra Parte_1 CP
tanto per quanto attiene la conformità della copia di tale documento al suo originale e sia per quanto
[...] attiene le sottoscrizioni apposte in calce allo stesso e ad essa riferibili, con conseguente sua piena utilizzabilità nel presente giudizio a tutti gli effetti di legge;
- respingere tutte le domande e le eccezioni proposte dall'opponente in quanto improcedibili, inammissibili, inefficaci, nulle, tardive, pretestuose, infondate, in fatto ed in diritto, e prive di qualsiasi sopporto probatorio per tutti i motivi esposti in atti;
♦ Nel merito, in via principale:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da parte della IG.ra e tutte le domande e le eccezioni dalla stessa formulate, ivi compresa CP
l'eccezione di abusivo riempimento del contratto di conferimento di incarico professionale, di intervento pagamento delle prestazioni professionali ingiunte, di nullità dell'incarico professionale ex art. 2231 c.c. e per violazione delle norme imperative in quanto inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto, pretestuose e prive di qualsiasi supporto probatorio per tutti i motivi già esposti in corso di causa e stante anche le statuizioni contenute nella sentenza, passata in giudicato, n. 693/2019 del Tribunale di IE
(pubblicata il 08.07.19 con rep. n. 1403/19, emessa a definizione del giudizio n. 2461/2014 di R.G. che ha visto come parti anche gli odierni contraddittori) le quali presuppongono e comportano un accertamento pregiudiziale logico‐giuridico in ordine all'esistenza, validità, veridicità e non nullità dell'incarico professionale di cui si discute;
- confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 569/2014 (R.G. 1631/2014), emesso dal
Tribunale di IE in data 12.05.14, depositato in cancelleria in data 14.05.14, e per l'effetto condannare la IG.ra , sia in proprio che quale titolare e legale rappresentante dell'Impresa CP
IV (oggi cancellata), a pagare, senza dilazione alcuna, in favore del Geom. CP la somma di euro 118.145,18 nonché a pagare gli interessi moratori di cui al Parte_1
D.lgs. n. 231 del 09.10.02 decorrenti dalla data di emissione del suddetto decreto ingiuntivo sino al giorno del saldo effettivo, oltre alla ritenuta d'acconto come prevista per legge, ed alle spese processuali, salvo la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio”, e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dalla IG.ra CP
, nelle sue esposte qualità, dinanzi al Tribunale di IE e alla Corte d'Appello adita per tutti i
[...] motivi, in fatto ed in diritto, meglio esposti in atti e in corso di causa;
● condannare la IG.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
CP
♦ IN VIA ISTRUTTORIA:
● chiede, ai sensi dell'art. 347, III° co. c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio del giudizio di primo grado (R.G. 2233/2014 del Tribunale di IE);
● formula espressa riserva di depositare direttamente in cancelleria, dopo l'iscrizione telematica della presente causa al ruolo della Corte D'Appello di Firenze, il fascicolo cartaceo di parte depositato dall'odierno appellante al momento della sua costituzione nel sub procedimento ex art. 649c.p.c. del giudizio di primo grado - indicato nell'atto di citazione in appello quale doc. 4 (composto dai documenti, da n. 1 a n. 97 – compreso il fascicolo monitorio quale doc. n. 97 -, allegati alla comparsa di costituzione e risposta del Geom. nel sub procedimento ex art. 649 c.p.c. del giudizio n. 2233/14 di R.G. Parte_1 del Tribunale di IE) - in quanto composto da un cospicuo numero di documenti (oltre 100) per molti dei quali vi è un'impossibilità oggettiva di procedere al deposito telematico poichè trattasi di tavole, mappe, progetti, elaborati tecnici … aventi un formato e delle dimensioni non riproducibili mediante scansione;
● previo accertamento che l'appellata ha rinunciato a tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria - formulate nel giudizio di primo grado (n. 2233/14 di R.G. del Trib. di IE) poiché non reiterate nel presente grado di giudizio e, in subordine, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria - formulate dalla IG.ra nel corso del giudizio di primo grado CP
(R.G. n. 2233/14 del Tribunale di IE) in quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti (da intendersi in questa sede interamente trascritti, ribaditi, richiamati e reiterati), insiste per l'accoglimento di tutte le richieste formulate dal Geom. in via istruttoria nel giudizio n. 2233/14 di R.G. del Tribunale di IE, così Parte_1 come riproposte nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note autorizzate per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.07.20 del giudizio di primo grado, che per completezza si trascrivono di seguito:
“♦ In via istruttoria, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria ‐ formulate dall'opponente in quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti, chiede: In tesi:
- revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte CP_ in cui ammette la prova testimoniale diretta e contraria chiesta dalla IG.ra stante l'incapacità a testimoniare dei testi indicati e stante l'inammissibilità, irrilevanza, superfluità, tardività, inconcludenza e non pertinenza delle suddette prove per testi per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti;
- revocare, per tutti i motivi dedotti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, nella parte in cui non ammette tutte le istanze istruttorie formulate dal Geom. e, per l'effetto, ammettere tutte le prove Parte_1 orali – a prova diretta e contraria ‐ chieste dal Geom. nelle memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 Parte_1
e n. 3 c.p.c., da intendersi qui interamente trascritte;
- revocare, per tutti i motivi esposti in corso di causa e con tutte le conseguenze di legge, l'ordinanza emessa in data 16.10.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.18, limitatamente alla parte in cui ammette l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa CP_2
n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE stante l'inammissibilità della suddetta richiesta per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti e in quanto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire all'onere di produzione del documento gravante sulla parte richiedente che ha la disponibilità dello stesso e, per l'effetto, disporre l'espunzione dal presente giudizio della suddetta c.t.u. e, in ogni caso, non tener conto della stessa al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, irritualità, tardività, irrilevanza (anche probatoria) ed inconferenza dei documenti meramente depositati dall'opponente con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. in quanto detta produzione è avvenuta in modo del tutto svincolato da qualsivoglia allegazione e/o indicazione negli scritti difensivi di parte ed i documenti de quibus sono stati depositati dall'opponente senza la minima indicazione negli atti di causa della loro valenza probatoria rispetto alle tesi dalla stessa prospettate e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inutilizzabilità dei documenti depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c., ivi compresa la c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE, CP_2 poiché trattasi di documenti a prova diretta e, pertanto, parte attrice avrebbe dovuto produrli, a pena di decadenza, con la seconda memoria ex art. 183, VI° co. c.p.c. e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria
‐ formulate dall'opponente in quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti;
In ipotesi:
- accertare e dichiarare, con tutte le conseguenze di legge, l'inammissibilità, nullità, inutilizzabilità, inattendibilità e contraddittorietà, per tutti i motivi esposti in corso di causa, delle deposizioni, a prova diretta e contraria, rese dai testi di parte opponente IG.ri e escussi, CP_3 Tes_1 rispettivamente, all'udienza del 18.01.19 e del 10.05.19 stante anche la loro incapacità a testimoniare per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti nonché accertare e dichiarare, con tutte le conseguenze di legge, anche la nullità delle deposizioni rese dai suddetti testi in quanto incapaci a testimoniare, inattendibili avendo interesse alla presente causa e palesemente contraddittori e in quanto trattasi di testimonianze vertenti su capitoli generici, de relato ex parte actoris e contrastanti con quanto oggetto di confessione non revocata da parte dell'opponente oltrechè in quanto assunte in violazione dei principi e delle disposizioni di legge, per tutti i motivi ampiamente dedotti in atti e in corso di causa;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, irritualità, tardività, irrilevanza (anche probatoria) ed inconferenza dei documenti meramente depositati dall'opponente con le memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. in quanto detta produzione è avvenuta in modo del tutto svincolato da qualsivoglia allegazione e/o indicazione negli scritti difensivi di parte ed i documenti de quibus sono stati depositati dall'opponente senza la minima indicazione negli atti di causa della loro valenza probatoria rispetto alle tesi dalla stessa prospettate e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, l'inammissibilità, tardività ed inutilizzabilità dei documenti depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI° co. n. 3 c.p.c., ivi compresa la c.t.u. espletata dall'Ing. nella causa n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE, CP_2 poiché trattasi di documenti a prova diretta e, pertanto, parte attrice avrebbe dovuto produrli, a pena di decadenza, con la seconda memoria ex art. 183, VI° co. c.p.c. e, per l'effetto, disporre la loro espunzione dal giudizio e, in ogni caso, non tener conto degli stessi al fine della decisione;
- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di causa, l'inammissibilità, tardività, inutilizzabilità, nullità, inattendibilità e contraddittorietà, per tutti i motivi esposti in atti, della c.t.u. espletata dall'Ing.
nella causa n. 2461/14 di R.G. del Tribunale di IE e, per l'effetto, disporne l'espunzione dal CP_2 presente giudizio e, in ogni caso, non tener conto della stessa al fine della decisione;
- rigettare, per tutti i motivi esposti in corso di causa, tutte le istanze istruttorie – a prova diretta e contraria ‐ formulate dall'opponente in quanto inammissibili, tardive, irrilevanti, superflue, non pertinenti e pretestuose per tutti i motivi esposti in atti;
- ammettere, con ogni conseguenza di causa, tutte le richieste istruttorie formulate – a prova diretta e contraria ‐ dal Geom. nelle memorie ex art. 183, VI° co. n. 2 e n. 3 c.p.c. che, per Parte_1
completezza, si trascrivono di seguito:
A) PROVA DIRETTA PER TESTI sui seguenti capitoli:
1) DCV che, tra il 2005 e il 2010, su incarico di , il Geom. ha svolto le Parte_2 Parte_1
proprie prestazioni professionali con riferimento ai terreni di proprietà di e di Parte_2 Tes_1 siti, rispettivamente, ad Abbadia San Salvatore in Loc. Puntone e a Castiglione D'Orcia, Loc. Poggio
Marzocco;
2) DCV che, Voi e la IG.ra vi siete accordati con il Geom. sul pagamento Parte_2 Parte_1
dei tre progetti di notula emessi da quest'ultimo in data 03.11.2010 a saldo delle attività prestate tra il
2005 ed il 2010, che Vi si mostrano in copia (doc. 23, 24 e 25 comparsa del procedimento ex art. 649
c.p.c.);
3) DCV che, in forza degli accordi raggiunti per il pagamento dei tre progetti di notula del Geom. del 03.11.2010, che Vi si mostrano in copia (doc. 23, 24 e 25 comparsa del procedimento ex Parte_1 art. 649 c.p.c.), la IG.ra si è impegnata a corrispondere al professionista la somma di Parte_2 euro 20.524,29;
4) DCV che la IG.ra ha pagato la somma di euro 20.524,29 di cui alla fattura del Parte_2
Geom. n. 22 del 5.6.2012, che Vi si mostra in copia (doc. 26 comparsa del procedimento ex Parte_1 art. 649 c.p.c.), a saldo della quota parte a essa spettante del compenso del professionista per i lavori svolti da quest'ultimo, tra il 2005 e il 2010, con riferimento agli immobili siti ad Abbadia San Salvatore in
Loc. Puntone e a Castiglione D'Orcia, Loc. Poggio Marzocco;
5) DCV che, con la promessa di pagamento del 05.06.2012, che Vi si mostra in copia (doc. 30 comparsa del procedimento ex art. 649 c.p.c.), Voi vi siete impegnato a pagare al Geom. la Parte_1 somma di euro 16.458,00 oltre oneri di legge, a saldo dei compensi spettanti al professionista per i lavori da questi eseguiti, tra il 2005 e 2010, su incarico di nei terreni di proprietà di Parte_2 quest'ultima e di Tes_1
6) DCV che, tra il 2011 e il 2014, Voi avete accompagnato in più occasioni la IG.ra Parte_2
nello studio professionale del Geom. sito in SI e avete assistito agli appuntamenti che si Parte_1 svolgevano tra quest'ultimi;
7) DCV che, in occasione degli appuntamenti svoltesi tra la IG.ra e il Geom. Parte_2
nello studio di quest'ultimo e a cui Voi avete partecipato tra il 2011 ed il 2014, la IG.ra Parte_1
impartiva le direttive al Geom. in ordine ai lavori che questi doveva eseguire Parte_2 Parte_1 sui terreni di Abbadia San Salvatore in Loc. Puntone e di Castiglione D'Orcia in Loc. Poggio
Marzocco;
8) DCV che, i primi giorni del mese di settembre 2013, Voi avete accompagnato la IG.ra
[...]
nello studio del Geom. in quanto la stessa voleva parlare con il professionista in Parte_2 Parte_1 relazione alla comunicazione che l'Avv. Del Giusto aveva inviato a quest'ultimo per conto di in data 29.08.2013, che Vi si mostra in copia (doc. 18 citazione); Parte_3
9) DCV che, in occasione dell'incontro tenutosi i primi giorni del mese di settembre 2013 tra la IG.ra e il Geom. nello studio di quest'ultimo e a cui Voi avete partecipato, la IG.ra Parte_2 Parte_1
ha chiesto al Geom. di interloquire solo con lei in relazione alle opere da Parte_2 Parte_1 eseguire nel cantiere di Castiglione D'Orcia in Loc. Poggio Marzocco in quanto unica committente del
Geom. Parte_1
10) DCV che, durante l'esecuzione dei lavori nel cantiere sito in Castiglione D'Orcia in Loc. Poggio
Marzocco svoltesi tra marzo 2013 e febbraio 2014, in cui Voi avete lavorato, il Geom. si Parte_1 confrontava solo con la IG.ra in ordine alle decisioni da assumere per l'esecuzione delle Parte_2 opere nel suddetto cantiere;
11) D.C.V. che, prima di redigere il collaudo delle opere in cemento armato, che Vi si mostra in copia
(doc. 78 comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 649 c.p.c.), avete accompagnato più volte il
Geom. nel cantiere di sito in Parte_1 Controparte_4
Castiglione D'Orcia (SI), Loc. Poggio Marzocco al fine di verificare l'avanzamento dei lavori e detto professionista si interfacciava con la IG.ra in relazione al cantiere;
Parte_2 12) D.C.V. che, nel periodo in cui avete lavorato nel cantiere di Parte_3 [...]
il IG. quale legale rappresentante della società Controparte_4 CP_3 committente, e la IG.ra eseguivano la verifica delle opere realizzate dalla ditta Parte_2 Parte_4 dopo l'ultimazione di ogni singola partita di cui all'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto in
[...] data 11.02.2013 (doc. 1 ricorso per decreto ingiuntivo), che Vi si mostra in copia;
13) D.C.V. che, nel periodo in cui avete lavorato nel cantiere di Parte_3 [...]
il Geom. passava periodicamente nel suddetto Controparte_4 Parte_1 cantiere per consegnare al IG. e ai IG.ri e le bozze della Parte_4 Parte_2 CP_3 contabilità elaborata durante l'esecuzione dei lavori;
14) D.C.V. che, nel periodo in cui avete lavorato nel cantiere di Parte_3 [...]
il Geom. passava periodicamente nel Parte_5 Parte_1 suddetto cantiere per controllare lo svolgimento e lo stato di avanzamento dei lavori;
15) D.C.V. che, nel periodo in cui avete lavorato nel cantiere di Controparte_4
si sono verificati fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità nel
[...] soffitto del piano seminterrato del locale edificando, così detto “locale tecnico”, e sopra le porte d'ingresso nel caseificio e in altre parti dell'edificio;
16) D.C.V. che, quando in data 24.02.2014 le ditte appaltatrici Parte_4 CP_5
e hanno cessato di lavorare nel cantiere di
[...] Parte_6 Controparte_4
erano stati installati gli infissi e le porte nel costruendo edificio;
[...]
17) D.C.V. che, quando avete eseguito in data 24.02.2014 il sopralluogo nel cantiere di al fine di redigere collaudo delle opere in Parte_3 Controparte_4 cemento armato, che Vi si mostra in copia (doc. 78 comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 649 c.p.c.), l'immobile edificato si trovava allo stato grezzo;
18) D.C.V. che, quando avete eseguito in data 24.02.2014 il sopralluogo nel cantiere di al fine di redigere il collaudo delle opere Parte_3 Controparte_4 in cemento armato, che Vi si mostra in copia (doc. 78 comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 649 c.p.c.), avete ispezionato l'immobile ed avete visto fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità nel soffitto del piano seminterrato del locale costruito, così detto “locale tecnico”, e sopra le porte d'ingresso nel caseificio e in altre parti dell'edificio; 19) D.C.V. che, quando avete eseguito in data 24.02.2014 il sopralluogo nel cantiere di al fine di redigere il collaudo delle opere Parte_3 Controparte_4 in cemento armato, che Vi si mostra in copia (doc. 78 comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 649 c.p.c.), avete ispezionato l'immobile ed avete rilevato che erano stati installati gli infissi e le porte nell'edificio.
Si indicano a testi:
Sui capitoli da 1 a 9: il IG. nato a [...] il [...]; Testimone_2
Sul capitolo n. 10: residente in [...]; Controparte_5
Sul capitolo n. 11: Ing. iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di IE;
Testimone_3
Sui capitoli da 12 a 16:. residente in [...]; Controparte_5
Sui capitoli da 13 a 15: residente in [...]; Testimone_4
Sui capitoli da 17 a 19:. Ing. iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Testimone_3
IE.
B) PROVA CONTRARIA PER TESTI sui seguenti capitoli:
1) D.C.V. che, in data 05.06.12, quando Lei e la IG.ra vi siete accordati con il Parte_2
Geom. sul pagamento dei tre progetti di notula emessi da quest'ultimo in data Parte_1
03.11.10, che si mostrano in copia (doc. 23, 24 e 25 comparsa del procedimento ex art. 649 c.p.c.), e parimenti Lei ha sottoscritto in favore del professionista la promessa di pagamento e ricognizione di debito che si mostra in copia (doc. 30 comparsa del procedimento ex art. 649 c.p.c.), erano presenti all'incontro anche i IG.ri e Parte_7 Tes_1 CP_3
2) D.C.V. che, tra ottobre 2011 e marzo 2014, Lei ha accompagnato in più occasioni la IG.ra
[...]
nello studio professionale del Geom. sito in SI, assistendo agli Parte_2 Parte_1 appuntamenti che si svolgevano tra quest'ultimi e che agli stessi partecipavano anche i IG.ri
[...]
e Parte_7 Tes_1 CP_3
3) D.C.V. che, nel pomeriggio del 02.08.12, i IG.ri e si trovavano Parte_7 Tes_1
nello studio del Geom. sito in SI e si è tenuto un incontro tra i suddetti Parte_1 soggetti ed i IG.ri e Parte_2 CP_3
4) D.C.V. che, in data 02.08.12, Lei si è recato nello studio del Geom. in Parte_1
SI e, in tale occasione, la IG.ra e il IG. Le hanno conferito Parte_2 CP_3 l'incarico di collaudatore delle opere relative al costruendo caseificio in Castiglion D'Orcia, Loc. Poggio
Marzocco;
5) D.C.V. che, nel pomeriggio del 02.08.12, Lei si è recato nello studio del Geom. Parte_1
in SI ed ha trovato quest'ultimo in compagnia dei IG.ri Parte_7 Tes_1 [...]
e Parte_2 CP_3
6) D.C.V. che, nel pomeriggio del 02.08.12, il Geom. è uscito dal proprio studio Parte_1
insieme ai IG.ri e per recarsi a IE;
Parte_7 Tes_1 Parte_2 CP_3
7) D.C.V. che il Geom. Le ha trasmesso la documentazione indicata nella lettera Parte_1
datata 20.07.12, che si mostra in copia (doc. 111 della prima memoria del Geom. , al fine di Parte_1 permetterLe di predisporre il contratto che si mostra in copia (doc. 34 comparsa del procedimento ex art. 649 c.p.c.);
8) D.C.V. che, in data 02.08.12, il Geom. era presente nel momento in cui i Parte_1
IG.ri e hanno stipulato davanti a Lei il contratto di affitto di fondi rustici Parte_2 CP_3 che si mostra in copia (doc. 34 comparsa del procedimento ex art. 649 c.p.c.);
9) D.C.V. che all'appuntamento del 01.03.13, tenutosi a SI nello studio del Geom. Parte_1
tra i IG.ri , Geom. ed , e al quale
[...] Parte_2 CP_3 Parte_1 Parte_4
Lei ha partecipato quale subappaltatore dei lavori nel cantiere di Controparte_4 di erano presenti anche i IG.ri e
[...] Controparte_4 Parte_7 Tes_1
10) D.C.V. che, nell'aprile 2013, il IG. ha rilasciato in favore di Cassa di Risparmio di Tes_1
Firenze una fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni assunte con il suddetto istituto da
[...]
e da Parte_2 Controparte_4
11) D.C.V. che è stato l'ingegnere di fiducia di da Lei incaricato quale legale Controparte_6
rappresentante di detta società, a redigere e predisporre, tra marzo e maggio 2013, il progetto per la linea vita da realizzare nel cantiere di Poggiomarzocco Soc. Agr. Semplice CP_4 CP_4
12) D.C.V. che è stato l'ingegnere incaricato da della progettazione della linea vita Controparte_6
da realizzare nel cantiere di Soc. Agr. Semplice di a prescrivere, a Parte_3 Controparte_4 maggio 2013, la realizzazione di un cordolo in cemento armato al fine dell'ancoraggio della suddetta linea vita, come da comunicazione che si mostra (doc. 189);
13) D.C.V. che i lavori per la realizzazione della linea vita nel cantiere di
[...]
sito a Castiglione D'Orcia, sono stati eseguiti da Controparte_7 Controparte_6 nel primo semestre del 2013 sotto la direzione dell'Ing. e sulla base del progetto predisposto Persona_1 dall'ingegnere incaricato da Controparte_6
14) D.C.V. che, nel periodo dal 05.03.13 al 24.02.14, Lei ha lavorato quale subappaltatore nel cantiere di sito in Castiglione D'Orcia Controparte_4
(SI), Loc. Poggio Marzocco, unitamente alla ditta e ai dipendenti della stessa (IG.ri Parte_4
e ) nonché all'altro subappaltatore Parte_8 Parte_9 Parte_6
15) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato un locale tecnico nel piano
[...] Controparte_5 Parte_6 seminterrato del costruendo edificio;
16) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di il locale tecnico, realizzato al piano Parte_3 Controparte_4 seminterrato del costruendo edificio, era destinato a contenere quadri elettrici, caldaie, motori per celle e la cisterna dell'acqua, come da disegno che si mostra in copia (doc. 96 comparsa procedimento ex art. 649
c.p.c.);
17) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di il locale realizzato al piano Controparte_4 seminterrato del costruendo edificio era destinato a locale lavorazione e cella frigo;
18) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano delimitato il punto vendita, realizzato
[...] Controparte_5 Parte_6 all'interno del costruendo edificio, separandolo dal locale lavorazione attraverso la realizzazione di un tramezzo;
19) D.C.V. che, quando in data 24.02.2014 le ditte appaltatrici Parte_4 CP_5
e hanno cessato di lavorare nel cantiere di
[...] Parte_6 Controparte_4
i lavori di costruzione dell'edificio si trovavano allo stato grezzo;
[...]
20) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato all'interno del costruendo edificio le
[...] Controparte_5 Parte_6 canalizzazioni per il passaggio degli impianti;
21) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano eseguito i lavori di sistemazione esterna;
[...] Controparte_5 Parte_6
22) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato, all'esterno del costruendo edifico,
[...] Controparte_5 Parte_6 due muretti in pietra con cimase in cotto di contenimento del terreno, posti ai lati del fabbricato sul fronte del locale seminterrato;
23) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato una platea esterna in cemento per
[...] Controparte_5 Parte_6 il posizionamento dei pannelli solari fotovoltaici;
24) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano installato i pannelli solari fotovoltaici sulla
[...] Controparte_5 Parte_6 platea di cemento posta all'esterno del costruendo edificio;
25) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano installato la parabola satellitare sulla platea
[...] Controparte_5 Parte_6 di cemento posta all'esterno del costruendo edificio;
26) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato un madonnino contatore all'esterno
[...] Controparte_5 Parte_6 del costruendo edificio;
27) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di le ditte appaltatrici Controparte_4 Parte_4
e avevano realizzato il piazzale prospicente l'ingresso ai
[...] Controparte_5 Parte_6 locali seminterrati del costruendo edificio;
28) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di i IG.ri e Controparte_4 Parte_2 CP_3 hanno chiesto espressamente al Geom. e al IG. di
[...] Parte_1 Parte_4 realizzare una canna fumaria sul tetto del costruendo edificio, di variare leggermente l'inclinazione e l'altezza del tetto al fine di creare un volume tecnico sottostante alla copertura del fabbricato e di realizzare una minima traslazione del fabbricato rispetto all'area di sedime originaria;
29) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di il Geom. ha Controparte_4 Parte_1 sollecitato più volte ai IG.ri e la firma della variante leggera in corso Parte_2 CP_3
d'opera, che lo stesso aveva già predisposto per volere di quest'ultimi, al fine della realizzazione della canna fumaria sul tetto, della minima variazione dell'inclinazione e dell'altezza del tetto per la creazione di un volume tecnico sottostante alla copertura del fabbricato e per la minima traslazione del fabbricato rispetto all'area di sedime originaria;
30) D.C.V. che nel periodo che va da marzo 2013 a febbraio 2014, in cui Lei ha lavorato nel cantiere di vi lavorava e/o era presente nel Parte_3 Controparte_4 cantiere anche il IG. Parte_11
31) D.C.V. che, in data 24.02.14, Lei ha eseguito un sopralluogo nel cantiere di
[...]
sito in Castiglione D'Orcia, al fine di redigere il Controparte_4 collaudo delle opere in cemento armato, che si mostra in copia (doc. 78 comparsa procedimento ex art. 649
c.p.c.);
32) D.C.V. che, quando Lei ha eseguito in data 24.02.14 il sopralluogo nel cantiere di Parte_3
ha ispezionato l'immobile ed ha visto che il locale Controparte_4 realizzato al piano seminterrato dell'edificio era destinato a contenere quadri elettrici, caldaie, motori per celle e la cisterna dell'acqua, come da disegno che si mostra in copia (doc. 96 comparsa procedimento ex art. 649 c.p.c.);
33) D.C.V. che, quando Lei ha eseguito in data 24.02.14 il sopralluogo nel cantiere di
[...]
ha ispezionato l'immobile ed ha visto che il locale Controparte_4 realizzato al piano seminterrato dell'edificio era destinato a locale lavorazione e cella frigo;
34) D.C.V. che, quando Lei ha eseguito in data 24.02.14 il sopralluogo nel cantiere di Parte_3
ha ispezionato l'immobile e ha visto che il punto Controparte_4 vendita, realizzato all'interno del costruendo edificio, era separato dal locale lavorazione attraverso la realizzazione di un tramezzo, che erano state realizzate all'interno del costruendo edificio le canalizzazioni per il passaggio degli impianti e che erano stati eseguiti i lavori di sistemazione esterna;
35) D.C.V. che, quando Lei ha eseguito in data 24.02.14 il sopralluogo nel cantiere di
[...]
ha visto che, all'esterno del costruendo edifico, erano Controparte_4 stati realizzati due muretti in pietra con cimase in cotto di contenimento del terreno, posti ai lati del fabbricato sul fronte del locale seminterrato e che era stata realizzata una platea in cemento per il posizionamento dei pannelli solari fotovoltaici;
36) D.C.V. che, quando Lei ha eseguito in data 24.02.14 il sopralluogo nel cantiere di
[...]
ha visto che, all'esterno del costruendo edificio, erano Controparte_4 stati installati i pannelli fotovoltaici e la parabola satellitare sulla platea di cemento, che era stato realizzato un madonnino contatore ed il piazzale prospicente l'ingresso ai locali seminterrati;
37) D.C.V. che, in data 24.02.14, Lei si trovava nel cantiere di Parte_3 [...]
ed ha assistito al colloquio intercorso tra i IG.ri e Controparte_4 Parte_2 CP_3 ed il Geom. in occasione del quale quest'ultimo ha sollecitato ai primi la
[...] Parte_1
CP_ firma della variante leggera in corso d'opera, che lo stesso aveva già predisposto per volontà di e per la realizzazione della canna fumaria sul tetto dell'edificio, per la minima variazione CP_4 dell'inclinazione e dell'altezza del tetto al fine della creazione di un volume tecnico sottostante alla copertura del fabbricato e per la minima traslazione del fabbricato rispetto all'area di sedime originaria.
Si indicano quali testi:
Sui capitoli da 1 a 2: il IG. nato a [...] il [...]. Testimone_2
Sui capitoli 3 e 6: la IG.ra nata a [...] il [...]. Tes_5
Sui capitoli da 4 a 6: Ing. iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di IE. Testimone_3
Sui capitoli 7 e 8: il Notaio Dott. con studio in IE, Via Rossi n.
2. Persona_2
Sul capitolo 9: il IG. residente in [...]. Controparte_5
Sul capitolo 10: si indica a teste il Direttore della filiale di Pieve di SI (SI) di Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A.;
Sui capitoli da 11 a 13: legale rappresentante di con sede in Monte San Savino Controparte_6
(AR);
Sui capitoli da 14 a 30: il IG. residente in [...]
31. Sui capitoli da 31 a 37: Ing. iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Testimone_3
IE”__
Per parte appellata: “voglia l'Ill.ma Corte di appello di Firenze:
IN VIA PRELIMINARE: - rigettare l'istanza ex art. 337 comma II c.p.c. di sospensione del presente giudizio formulata da controparte per le motivazioni sopra espresse in particolare al paragrafo 5 dell' atto di appello;
- dichiarare inammissibili e/o inutilizzabili memorie e ex art. 183 comma sesto c.p.c. n. 2 e 3 di parte opponente in quanto utilizzate in spregio dei limiti di cui alla stessa disposizione normativa per formulare nuove eccezioni e domande. - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto infondate, irrilevanti e inammissibili.
IN TESI: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello ed ogni singola domanda proposta dal Geom. avverso la sentenza Parte_1
759/2020 emessa dal Tribunale di IE il 12.11.20 e pubblicata il 14.11.20 (rep. 1604/2020 del
16.11.2020) per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
- IN IPOTESI: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 569/14 emesso dal tribunale di IE il 12.5.2014, depositato il 14.5.2014 e notificato il
3.6.2014 unitamente ad atto di precetto per le ragioni sopra espresse.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 759/2020 del Tribunale di IE , in materia di prestazione d'opera professionale
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c il geometra proponeva domanda di pagamento di Parte_1 propri compensi professionali quantificati in € 118.145,18 oltre accessori nei confronti di in proprio e quale titolare di omonima ditta individuale poi cancellata, per CP una pluralità di attività svolte dal 2012 al 2014 su incarico della medesima, conferitogli con scrittura privata del 2.8.2012 (doc. 1 fascicolo monitorio), precisando che le prestazioni professionali erano state dal medesimo svolte su incarico della predetta ma in favore della di cui era Controparte_4 CP socia insieme al marito. Il Tribunale di IE emetteva il decreto ingiuntivo n. 569/2014 immediatamente esecutivo avverso il quale l'ingiunta spiegava rituale opposizione, deducendo di aver conferito al geometra incarico professionale fra la fine del Parte_1
2011 e l'inizio del 2012, esauritosi con la cessazione della omonima ditta individuale di cui era titolare;
dopo tale momento, il rapporto professionale con il geometra era proseguito con la , in persona del legale rappresentante Controparte_4
L'opponente negava dunque l'esistenza del conferimento di incarico di cui CP_4 alla scrittura privata del 2.8.2012, di cui riconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, ma ne eccepiva l'abusivo riempimento da parte del geometra;
in subordine eccepiva l'intervenuto pagamento di una parte delle prestazioni ingiunte, la nullità dell'incarico professionale ex art. 2231 c.c., la violazione del regolamento per la professione di geometra, oltre alla responsabilità del professionista per negligenza, proponendo a tal riguardo, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Si costituiva il Geom. istando per il rigetto dell'opposizione e delle avverse CP_8 domande, sul presupposto di aver ricevuto l'incarico professionale da CP nell'interesse della , di cui era socia, insieme a legale Parte_3 CP_4 rappresentante, pertanto la scrittura privata del 2.8.2012 sarebbe stata riconducibile ad un contratto a favore del terzo ex art. 1411.c.c; contestava l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, affermando che la fattura n. 22/2012 del 5.6.2012, saldata nel dicembre dello stesso anno, concerneva prestazioni svolte negli anni 2005/2010 e non quelle oggetto di decreto ingiuntivo;
negava altresì il proprio inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale, chiedendo tuttavia di essere autorizzato alla chiamata in causa della Zurich Insurance, per essere da questa manlevato in caso di accertata responsabilità.
Si costituiva la la quale si associava alle difese del proprio Controparte_9 assicurato chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di parte attrice.
Nelle more del giudizio proponeva querela di falso incidentale avverso la CP scrittura privata invocata dal quale titolo contrattuale della propria pretesa;
la Parte_1 causa era definita con sentenza n. 149/2018 con cui il Tribunale di IE dichiarava inammissibile la querela di falso in quanto il convenuto aveva rinunciato ad Parte_1 avvalersi del documento.
La causa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riattivata dopo la decisione sulla querela di falso, all'esito di istruttoria orale era definita con sentenza n. 759/2020 con cui il Tribunale di IE accoglieva l'opposizione, ritenendo provato, dalla documentazione prodotta in giudizio e dagli esiti delle prove testimoniali assunte, che il committente delle prestazioni eseguite dal geometra e per le quali egli aveva domandato il pagamento del corrispettivo, fosse la pertanto Parte_12 revocava il provvedimento monitorio, dichiarava il conseguente difetto di legittimazione attiva della opponente in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, compensava le spese fra opponente ed opposto e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata CP
Zurich.
Avverso siffatta decisione il geometra ha interposto appello, con atto di Parte_1 citazione di 130 pagine di difficile intellegibilità, da cui, con notevole sforzo interpretativo da parte della Corte, possono così enuclearsi e sintetizzarsi i motivi:
-il Tribunale sarebbe pervenuto all'affermazione che il rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale costituente il titolo della domanda monitoria di pagamento dei relativi compensi, sia intercorso fra il geometra e la Pt_1 [...]
, sulla base di una omessa ed erronea valutazione dei Controparte_4 documenti versati in atti e delle risultanze delle prove testimoniali espletate, nonché incorso in violazione di legge nel non sospendere il giudizio nelle more del procedimento di appello promosso dal avverso la sentenza collegiale del Tribunale di IE Parte_1
CP_ che dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dalla avverso la scrittura privata del 2.8.2012;
- Il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare il giudicato esterno formatosi nella causa N.RG. 2461/2014 di R.G. definito con la sentenza n. 693/2019 del Tribunale di
IE pubblicata l'8.7.2019 che avrebbe accertato implicitamente l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera fra in proprio e il geometra Pt_13 Parte_1 - il primo giudice non avrebbe considerato che la era mera beneficiaria Parte_3 delle prestazioni professionali svolte dal in qualità di terzo, secondo lo schema Parte_1 contrattuale disciplinato dall'art. 1411 c.c.
Si è costituita l'appellata con comparsa in cui ha eccepito:
-l'inammissibilità dell' appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. anche ed in relazione al principio di sinteticità e chiarezza degli atti del processo civile;
-l'inammissibilità dell'appello per il giudicato formatosi con la sentenza 693/2019 del tribunale di IE, in cui, per quanto qui di interesse, si discuteva della responsabilità contrattuale del geom. per gli incarichi conferiti dalla ed in Parte_1 Parte_3 particolare per la progettazione e direzione lavori del costruendo caseificio di proprietà della;
il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del terzo Parte_3 chiamato condannandolo al risarcimento del danno in favore della società, Parte_1 implicitamente accertando dunque la qualità di committente in capo alla predetta.
Ha contestato poi nel merito la fondatezza del gravame, riproponendo ex art. 346 c.p.c le eccezioni già sollevate in primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 13.10.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto del 19.12.2024 dal Presidente di Sezione per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione in data 19.2.2025 , con nomina di altro relatore e decisa nella camera di consiglio del 16 giugno 2025 , dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell' appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. per carenza di specificità dei motivi “ presentati in maniera confusa, ossessivamente ripetitiva con note, richiami ripetuti, motivazioni spesso contraddittorie tra di loro che da un lato rendono confusionarie e spesso incomprensibili le censure mosse alla sentenza e dall'altra pregiudicano persino il diritto di difesa dell'appellata in quanto risulta impossibile cogliere ogni aspetto delle censure dedotte da controparte e replicarvi. “
L'atto di appello è innegabilmente di irragionevole estensione, prolisso e piuttosto confusionario, si dà rendere complessa all'interprete l'enucleazione degli specifici motivi di gravame, tuttavia le motivazioni del primo giudice oggetto di censura sono individuate, la confutazione delle stesse evincibile, sia pur in maniera dispersiva, e lo stesso per quanto attiene al contenuto della riforma invocata, pertanto l'eccezione va disattesa richiamando altresì l'orientamento consolidato del giudice di legittimità secondo cui il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass.
10916/2017; Cass n. 2143/2015).
3. L'eccezione di giudicato
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto sulla questione centrale della controversia, rappresentata dalla esatta individuazione del soggetto che ebbe a conferire al geometra l'incarico di progettista e direttore dei lavori, si sarebbe Parte_1 formato il giudicato implicito esterno, costituito dalla sentenza n. 693/2019 del Tribunale di IE ( doc. 33 fascicolo appellante), che nel condannare il professionista al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in favore della
[...]
e dei suoi soci, avrebbe implicitamente Controparte_4 accertato la qualità di committente esclusiva delle opere in capo alla predetta società.
L'appellante da parte sua ha esplicitamente ammesso il passaggio in giudicato della sentenza de qua, che tuttavia interpreta in maniera diversa, sostenendone la valenza di giudicato implicito esterno di contenuto specularmente opposto a quello allegato dall'appellata, e ne ha anch'egli invocato la valenza di accertamento incontrovertibile circa la qualità di committente della signora in proprio e della CP Parte_3 quale mera beneficiaria delle prestazioni dal medesimo eseguite.
Non è dunque necessaria l'acquisizione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att.
c.p.c., in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione.” ( cfr Cassazione 4803/2018;
Cassazione 4410/2025; Cass.2827/2025)
Ciò posto va scrutinata nel merito la fondatezza dell'eccezione.
Dagli atti della causa n.rg. 2461/2014 depositati dalle parti nel pregresso giudizio, e dalla stessa sentenza n. 693/2019 passata in giudicato risulta che la Controparte_4
ed i suoi soci illimitatamente responsabili e
[...] CP0 CP
nelle predette qualità hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
742/2014 emesso nei loro confronti per l'importo di euro 84.232,80 in favore della ditta individuale quale saldo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite in favore Pt_4 della società agricola committente in virtù del contratto di appalto dell'11/2/2013 (doc.
82 , che è pacifico sia stato redatto dal geometra in qualità di Parte_1 Parte_1 progettista e direttore dei lavori, prestazioni per le quali il professionista ha chiesto i compensi nei confronti della signora nel giudizio definito con la sentenza CP impugnata in questa sede .
La ed i suoi soci si sono difesi nella causa n.rg. 2461/2014 eccependo il Parte_3 grave inadempimento ex art. 1460 c.c. della appaltatrice e chiamando in causa, fra gli altri, proprio l'odierno appellante verso cui hanno proposto domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale al contratto di prestazione d'opera professionale, qualificandosi la come committente. Il geometra nel costituirsi Parte_3 Parte_1
( cfr comparsa di costituzione prodotta doc. 24 all.to 195 fascicolo appellante) ha eccepito la decadenza dalla garanzia, difendendosi poi nel merito sugli addebiti contestatigli.
Il Tribunale di IE con la sentenza passata in giudicato, ha accertato l'inadempimento del geometra al contratto d'opera professionale e lo ha condannato al Parte_1 risarcimento del danno in favore della e dei suoi soci e Parte_3 CP_4
. CP Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel giudizio definito con la CP_ pronuncia in esame la signora ha opposto il decreto ingiuntivo non in proprio, ma nella qualità di socia illimitatamente responsabile della , unitamente a Parte_3 [...]
poiché destinataria insieme ai predetti soggetti del provvedimento monitorio con CP1 cui l'impresa ha agito nei confronti della società quale committente e dei suoi soci.
Il titolo su cui la , in qualità di committente (e non di terzo beneficiario) Parte_3 ha fondato l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del è il Parte_1 medesimo contratto d'opera, costituente la causa petendi del presente giudizio. La sentenza dunque, ha implicitamente accertato la titolarità del rapporto di prestazione d'opera in capo alla società in qualità di committente, perché costituente il CP_4 presupposto logico-giuridico, del diritto al risarcimento da inadempimento contrattuale riconosciuto alla ed alla sua compagine sociale, pertanto su tale Parte_3 questione si è formato il giudicato implicito esterno, che spiega i suoi effetti nel presente giudizio in cui il medesimo rapporto contrattuale è posto a fondamento della pretesa di pagamento dei compensi da parte del geometra proprio per le prestazioni Parte_1 eseguite in qualità di progettista e direttore dei lavori e ritenute nella sentenza 693/2019 non adeguatamente espletate. Le due cause hanno identità soggettiva parziale e si fondano sulla medesima causa petendi, sicchè il giudicato implicito esterno sulla titolarità del rapporto contenuto nella sentenza de qua preclude un riesame della stessa questione in questa sede, e comporta il rigetto della domanda di pagamento dei compensi svolta dal geometra non essendo l'odierna appellata la titolare del rapporto controverso, Parte_1 con conseguente reiezione dell'appello.
4.Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M.
55/2014 e succ. mod. in € 14317,00 per comensi professionali, in base al il valore della controversia ( scaglione ricompreso fra € 52.000 ed € 260.000), considerato uno sforzo difensivo medio.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.759/2020 del Tribunale di IE , Parte_1 ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.