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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 110 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
AU AR (Romania) il 25/05/1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Fio, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via San Sperato n. 48/a, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 09.08.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Aragona, presso il cui studio in Villa S. Giovanni alla
Via Nazionale n.779, ha eletto domicilio pagina 1 di 4 -ricorrenti-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
- vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 30.09.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, la pronuncia di separazione personale consensuale in Controparte_1
relazione al matrimonio civile contratto in Villa San Giovanni il
15/04/2017;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Villa San Giovanni il 15/04/2017; b) dal matrimonio sono nati i figli (31/07/2010) e (21/09/2016); Persona_1 Persona_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-considerato che all'udienza del 30/09/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni stabilite dal Giudice delegato col provvedimento depositato il
26/05/2025, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del pagina 2 di 4 30/09/2025 “il si impegna a corrispondere l'assegno di CP_1
mantenimento dalla data del deposito del ricorso, nonché a pagare le utenze e le quote condominiali sino alla data del provvedimento suddetto;
entrambi si autorizzano sin d'ora reciprocamente a rilasciare il proprio consenso per l'ottenimento della carta d'identità valida per
l'espatrio dei ragazzi”;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che vi ha apposto il visto in data 07/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione consensuale formulata da Parte_1
e , così provvede, secondo l'accordo raggiunto
[...] Controparte_1
dalle parti:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni Atto N. 5 parte I serie - anno 2017, alle seguenti condizioni:
a) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto per il padre di visitare e tenere con sé i figli per tre giorni alla settimana dalle ore 17:30 sino alle
20:30 e, a settimane alternate, dal sabato dalle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 20:00, nonché per 10 giorni (anche non consecutivi) nei mesi di giugno, luglio e agosto, nonché durante i periodi natalizi e pasquali in modo alternato così da consentire al padre di tenere con sè i
pagina 3 di 4 figli, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale e Natale, Vigilia di
Capodanno e Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
b) l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con obbligo per il di corrispondere il relativo canone locativo;
CP_1
c) l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 100% dell'AUU e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, importo da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annualmente;
d) il si impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento dalla CP_1
data del deposito del ricorso, nonché a pagare le utenze e le quote condominiali sino alla data del provvedimento suddetto;
e) entrambe le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente a rilasciare il proprio consenso per l'ottenimento della carta d'identità valida per
l'espatrio dei ragazzi.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San
Giovanni per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 110 R.G.A.C. dell'anno 2025 riservata alla decisione collegiale all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
AU AR (Romania) il 25/05/1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Fio, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via San Sperato n. 48/a, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il 09.08.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Aragona, presso il cui studio in Villa S. Giovanni alla
Via Nazionale n.779, ha eletto domicilio pagina 1 di 4 -ricorrenti-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
- vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 30.09.2025, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, la pronuncia di separazione personale consensuale in Controparte_1
relazione al matrimonio civile contratto in Villa San Giovanni il
15/04/2017;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Villa San Giovanni il 15/04/2017; b) dal matrimonio sono nati i figli (31/07/2010) e (21/09/2016); Persona_1 Persona_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-considerato che all'udienza del 30/09/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni stabilite dal Giudice delegato col provvedimento depositato il
26/05/2025, con le precisazioni di cui al verbale di udienza del pagina 2 di 4 30/09/2025 “il si impegna a corrispondere l'assegno di CP_1
mantenimento dalla data del deposito del ricorso, nonché a pagare le utenze e le quote condominiali sino alla data del provvedimento suddetto;
entrambi si autorizzano sin d'ora reciprocamente a rilasciare il proprio consenso per l'ottenimento della carta d'identità valida per
l'espatrio dei ragazzi”;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che vi ha apposto il visto in data 07/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione consensuale formulata da Parte_1
e , così provvede, secondo l'accordo raggiunto
[...] Controparte_1
dalle parti:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni Atto N. 5 parte I serie - anno 2017, alle seguenti condizioni:
a) l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto per il padre di visitare e tenere con sé i figli per tre giorni alla settimana dalle ore 17:30 sino alle
20:30 e, a settimane alternate, dal sabato dalle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 20:00, nonché per 10 giorni (anche non consecutivi) nei mesi di giugno, luglio e agosto, nonché durante i periodi natalizi e pasquali in modo alternato così da consentire al padre di tenere con sè i
pagina 3 di 4 figli, ad anni alterni, il giorno di Vigilia di Natale e Natale, Vigilia di
Capodanno e Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
b) l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con obbligo per il di corrispondere il relativo canone locativo;
CP_1
c) l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 100% dell'AUU e oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, importo da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT annualmente;
d) il si impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento dalla CP_1
data del deposito del ricorso, nonché a pagare le utenze e le quote condominiali sino alla data del provvedimento suddetto;
e) entrambe le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente a rilasciare il proprio consenso per l'ottenimento della carta d'identità valida per
l'espatrio dei ragazzi.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San
Giovanni per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
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