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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 29/2025 P.U. SUB 1/2
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 29-1 e 2/2025 introdotto da:
RE IA AZ (c.f. ), AB RI CodiceFiscale_1
(c.f. , AR IA (c.f. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
PO DR (c.f. ), DE MO OR (c.f. CodiceFiscale_4
DSM DRH95H70F2570), CI IA (c.f. ), CodiceFiscale_5
ON RI (c.f. ), tutte rappresentate e difese CodiceFiscale_6 giusta procura speciale dall'Avv. Dante Pola del Foro di Modena, presso cui sono domiciliate;
contro
AVR s.r.l., (C.F. e P.IVA ) (doc. 02) in persona dell'amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante sig.ra Sabrina Vancini, con sede in sede in Mirandola (MO),
Viale Antonio Gramsci, n. 349/B, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti, dall'Avv. Michele Vanolli, (C.F.
) con studio in Parma, Via Verdi, n. 9 e dall'Avv. Carlo Pollini C.F._7
(C.F. ), con studio in Parma, Strada Abbeveratoia, 65/A, ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso 06.2.2025 le ricorrenti, tutte già lavoratrici dipendenti della convenuta, chiedevano la liquidazione giudiziale di AVR, esponendo un credito complessivo di
€ 30.825,90 oltre accessori e spese, fondato su decreti di ingiunzione non opposti e definitivamente esecutivi ex art. 647 c.p.c..
Fissata la udienza di prima comparizione, acquisite le informative di cui all'art. 42
CCII, si costituiva la convenuta, difesa come in epigrafe, che depositava ricorso ex art. 44 CCII, chiedendo la conferma delle misure protettive ed incardinando quindi il relativo sub-procedimento.
Alla udienza 26.3.2025 comparivano i Difensori delle parti: si discuteva l'istanza di liquidazione giudiziale, che il Difensore delle ricorrenti manteneva ferma.
Il Tribunale provvedeva con decreto 26.3.2025, reso ex art. 44 CCII e comunicato in data 28.3.2025, con cui, tra le altre cose:
1) concedeva termine al 26.5.2025 per i fini di cui all'art. 44, comma 1, lett. a);
2) nominava il dott. Claudio Gandolfo dell'ODCEC di Modena quale
Commissario giudiziale;
3) disponeva gli obblighi informativi;
4) onerava la società di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 30.000 per le spese della procedura;
la somma avrebbe dovuto essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un
Istituto di Credito prescelto dalla proponente;
Il termine di cui al punto 4) scadeva il giorno 07.4.2025, e il Commissario riferiva in data 08.4.2025 che non risultavano versate le somme nonostante le interlocuzioni.
Il Tribunale procedeva ai sensi dell'art. 44, comma 2, ultimo inciso, CCII, fissando l'udienza del 23.4.2025 per la comparizione dei ricorrenti, della società, del commissario e degli interessati, innanzi al Giudice relatore.
Alla udienza 23.4.2025 comparivano i Difensori delle parti, che si riportavano alle rispettive istanze;
la Difesa della convenuta, inoltre, chiedeva in via principale la revisione al ribasso dell'importo indicato per le spese della procedura volta all'accesso ad uno strumento di regolazione;
compariva pure il Commissario, che non avanzava istanze.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
*** Sulla improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione; sul non luogo a provvedere in ordine alla conferma delle misure protettive (artt. 7, 44, 54 e 55 CCII).
La domanda prenotativa è improcedibile.
Fermo il principio di priorità consacrato nell'art. 7, comma 2, CCII (rispettato dal
Tribunale attraverso la concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a
CCII), devesi osservare come la iniziativa della convenuta si sia immediatamente arrestata.
La società, in sintesi, neppure ha versato le somme di cui all'art. 44, comma 1, lett.
d) CCII, come imposto dal Tribunale;
e ciò neppure a seguito della convocazione per la revoca del termine, disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII, essendosi limitata a chiedere, in modo irricevibile, una revisione al ribasso dell'importo delle spese di giustizia.
L'omissione, lungi dal rappresentare una mera irregolarità formale, tradisce in realtà lo stato di palese insolvenza, anche solo dal punto di vista finanziario, della società.
Il termine per il versamento somme, in ogni caso, neppure potrebbe essere prorogato: si sottolinea infatti come la legge fissi sia la durata, sia la perentorietà di tale termine.
Conseguentemente, pure il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII, deve essere revocato, come espressamente previsto dal comma 3 della norma (ultimo inciso), con dizione assolutamente inequivoca.
La improcedibilità della domanda - solo abbozzata, ma nei fatti immediatamente abortita – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale: ciò sia per il disposto dell'art. 7 CCII, sia in ragione della mancata conferma delle misure protettive, essendo evidente, nella ottica di cui all'art. 55, comma 5, CCII,
l'inesistenza di alcuna trattativa con il ceto creditorio da (eventualmente) agevolare.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2, 33 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge (vedansi docc. 13-15 allegati al ricorso ex art. 44 CCII).
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., anche solo la pretesa delle ricorrenti (non contestata, nell'an e nel quantum) consente il superamento di essa.
Può in ogni caso valorizzarsi quanto emerso dalle informative dell'Agente della Riscossione: le tabelle a pag. 4 dello stesso rivelano la esistenza di debiti tributari e previdenziali per oltre € 110.000,00 euro e determinano il palese superamento della soglia legale;
ad essi vanno aggiunti gli ulteriori carichi tributari (per quasi € 180.000,00) non ancora affidati all'ADER.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova lampante ne sia l'omesso deposito della somma di € 30.000,00 per spese di procedura (importo modestissimo, se raffrontato al monte debiti emergente dal bilancio a chiusura dell'esercizio 2023, pari a quasi €
600.000,00) ed il palese “incaglio” dei crediti (fiscali e/o verso la debitrice
Green Project Agency S.r.l.) che determinano la evidente impotenza finanziaria, ma pure economica, della debitrice.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49, 54, 55 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Revoca il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII;
Dichiara improcedibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Dichiara non luogo a provvedere, da parte del Giudice delegato, in ordine alla conferma delle misure protettive, che ad ogni buon conto devono intendersi revocate;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di AVR s.r.l., (C.F.
e P.IVA ) con sede in Mirandola (MO), Viale Antonio Gramsci, P.IVA_1
n. 349/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore il dott. Claudio Gandolfo dell'ODCEC di Modena;
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 21.8.2025 ore 12:00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 23.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Ester Russo - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 29-1 e 2/2025 introdotto da:
RE IA AZ (c.f. ), AB RI CodiceFiscale_1
(c.f. , AR IA (c.f. ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
PO DR (c.f. ), DE MO OR (c.f. CodiceFiscale_4
DSM DRH95H70F2570), CI IA (c.f. ), CodiceFiscale_5
ON RI (c.f. ), tutte rappresentate e difese CodiceFiscale_6 giusta procura speciale dall'Avv. Dante Pola del Foro di Modena, presso cui sono domiciliate;
contro
AVR s.r.l., (C.F. e P.IVA ) (doc. 02) in persona dell'amministratore e P.IVA_1 legale rappresentante sig.ra Sabrina Vancini, con sede in sede in Mirandola (MO),
Viale Antonio Gramsci, n. 349/B, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti, dall'Avv. Michele Vanolli, (C.F.
) con studio in Parma, Via Verdi, n. 9 e dall'Avv. Carlo Pollini C.F._7
(C.F. ), con studio in Parma, Strada Abbeveratoia, 65/A, ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso 06.2.2025 le ricorrenti, tutte già lavoratrici dipendenti della convenuta, chiedevano la liquidazione giudiziale di AVR, esponendo un credito complessivo di
€ 30.825,90 oltre accessori e spese, fondato su decreti di ingiunzione non opposti e definitivamente esecutivi ex art. 647 c.p.c..
Fissata la udienza di prima comparizione, acquisite le informative di cui all'art. 42
CCII, si costituiva la convenuta, difesa come in epigrafe, che depositava ricorso ex art. 44 CCII, chiedendo la conferma delle misure protettive ed incardinando quindi il relativo sub-procedimento.
Alla udienza 26.3.2025 comparivano i Difensori delle parti: si discuteva l'istanza di liquidazione giudiziale, che il Difensore delle ricorrenti manteneva ferma.
Il Tribunale provvedeva con decreto 26.3.2025, reso ex art. 44 CCII e comunicato in data 28.3.2025, con cui, tra le altre cose:
1) concedeva termine al 26.5.2025 per i fini di cui all'art. 44, comma 1, lett. a);
2) nominava il dott. Claudio Gandolfo dell'ODCEC di Modena quale
Commissario giudiziale;
3) disponeva gli obblighi informativi;
4) onerava la società di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 30.000 per le spese della procedura;
la somma avrebbe dovuto essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un
Istituto di Credito prescelto dalla proponente;
Il termine di cui al punto 4) scadeva il giorno 07.4.2025, e il Commissario riferiva in data 08.4.2025 che non risultavano versate le somme nonostante le interlocuzioni.
Il Tribunale procedeva ai sensi dell'art. 44, comma 2, ultimo inciso, CCII, fissando l'udienza del 23.4.2025 per la comparizione dei ricorrenti, della società, del commissario e degli interessati, innanzi al Giudice relatore.
Alla udienza 23.4.2025 comparivano i Difensori delle parti, che si riportavano alle rispettive istanze;
la Difesa della convenuta, inoltre, chiedeva in via principale la revisione al ribasso dell'importo indicato per le spese della procedura volta all'accesso ad uno strumento di regolazione;
compariva pure il Commissario, che non avanzava istanze.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
*** Sulla improcedibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione; sul non luogo a provvedere in ordine alla conferma delle misure protettive (artt. 7, 44, 54 e 55 CCII).
La domanda prenotativa è improcedibile.
Fermo il principio di priorità consacrato nell'art. 7, comma 2, CCII (rispettato dal
Tribunale attraverso la concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a
CCII), devesi osservare come la iniziativa della convenuta si sia immediatamente arrestata.
La società, in sintesi, neppure ha versato le somme di cui all'art. 44, comma 1, lett.
d) CCII, come imposto dal Tribunale;
e ciò neppure a seguito della convocazione per la revoca del termine, disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII, essendosi limitata a chiedere, in modo irricevibile, una revisione al ribasso dell'importo delle spese di giustizia.
L'omissione, lungi dal rappresentare una mera irregolarità formale, tradisce in realtà lo stato di palese insolvenza, anche solo dal punto di vista finanziario, della società.
Il termine per il versamento somme, in ogni caso, neppure potrebbe essere prorogato: si sottolinea infatti come la legge fissi sia la durata, sia la perentorietà di tale termine.
Conseguentemente, pure il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII, deve essere revocato, come espressamente previsto dal comma 3 della norma (ultimo inciso), con dizione assolutamente inequivoca.
La improcedibilità della domanda - solo abbozzata, ma nei fatti immediatamente abortita – di accesso agli strumenti di regolazione, conduce alla riespansione del potere di accertare i presupposti della domanda di liquidazione giudiziale: ciò sia per il disposto dell'art. 7 CCII, sia in ragione della mancata conferma delle misure protettive, essendo evidente, nella ottica di cui all'art. 55, comma 5, CCII,
l'inesistenza di alcuna trattativa con il ceto creditorio da (eventualmente) agevolare.
***
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2, 33 CCII).
La convenuta è impresa commerciale.
Il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione e la documentazione contabile ivi prodotta rendono ragione delle dimensioni dell'impresa, palesemente esorbitanti le soglie di legge (vedansi docc. 13-15 allegati al ricorso ex art. 44 CCII).
***
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2 49 CCII).
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., anche solo la pretesa delle ricorrenti (non contestata, nell'an e nel quantum) consente il superamento di essa.
Può in ogni caso valorizzarsi quanto emerso dalle informative dell'Agente della Riscossione: le tabelle a pag. 4 dello stesso rivelano la esistenza di debiti tributari e previdenziali per oltre € 110.000,00 euro e determinano il palese superamento della soglia legale;
ad essi vanno aggiunti gli ulteriori carichi tributari (per quasi € 180.000,00) non ancora affidati all'ADER.
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova lampante ne sia l'omesso deposito della somma di € 30.000,00 per spese di procedura (importo modestissimo, se raffrontato al monte debiti emergente dal bilancio a chiusura dell'esercizio 2023, pari a quasi €
600.000,00) ed il palese “incaglio” dei crediti (fiscali e/o verso la debitrice
Green Project Agency S.r.l.) che determinano la evidente impotenza finanziaria, ma pure economica, della debitrice.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII, essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione dell'attività, peraltro non ipotizzabile.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 7, 33, 121, 37, 39, 41, 44, 47, 49, 54, 55 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Revoca il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a CCII;
Dichiara improcedibile la domanda di accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Dichiara non luogo a provvedere, da parte del Giudice delegato, in ordine alla conferma delle misure protettive, che ad ogni buon conto devono intendersi revocate;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di AVR s.r.l., (C.F.
e P.IVA ) con sede in Mirandola (MO), Viale Antonio Gramsci, P.IVA_1
n. 349/B, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
Nomina quale Curatore il dott. Claudio Gandolfo dell'ODCEC di Modena;
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 21.8.2025 ore 12:00, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata alla debitrice, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 23.4.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo