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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8780/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.05 sono presenti l'avv. Di Garbo in sostituzione dell'avv. ANTONUCCIO
DAVIDE per parte ricorrente, l'avv. MIGLIORINO SALVATORE per e per CP_2
l' l'avv. Ciancimino. CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8780 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Salvatore
Migliorino
CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Rosaria Ciancimino
- resistenti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.200,00 per ciascuna delle parti, oltre accessori come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296
2023 9011147044/000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_2
eccependo la disintegrità del contraddittorio, chiedendo la chiamata del terzo ( . CP_3
Disposta l'integrazione del contraddittorio, la causa all' udienza odierna è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In merito alla prima eccezione e precisamente alla eccepita “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 - d.l. n. 78/2010, 26 d.p.r. 602/73 e dell'art. 17, co. 1 -
d.lgs. n. 46/99”, si osserva quanto segue.
La chiamata del terzo ( come richiesto dal resistente e disposto dal CP_3
Giudice, ha consentito all' di documentare la notifica dell'avviso di CP_3
addebito, atto prodromico dell'intimazione impugnata.
Alla luce di ciò, dette eccezione è priva di fondamento.
In merito all'eccezione relativa alla “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17 - l. n. 212/2000, art.
3 - l. n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori”, si osserva quanto segue.
Risulta adeguata la motivazione adottata tanto in ordine al credito principale quanto in ordine alle sanzioni ed agli interessi, atteso che la giurisprudenza ritiene sufficiente una motivazione per relationem attraverso il richiamo ad altro atto presupposto senza la necessità che il medesimo vi sia materialmente allegato tutte le volte che il contribuente –
o chi per lui ne abbia ricevuto regolare notificazione - ne abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, e ciò alla luce di una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. Cass. n. 11722 del 14/05/2010).
Per costante giurisprudenza, poi, se l'atto impositivo costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (vedi Cass., sez. trib., 30/11/2022,
n.35343 e Cass., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella specie, si deve rilevare come l'avviso di addebito indichi la somma capitale, il titolo della pretesa contributiva, l'importo relativo agli interessi moratori e la loro decorrenza.
L' ha documentato di avere notificato l'avviso di addebito CP_3
5962022000610158 000 il 29/05/2022 a mezzo pec .
Né, all'uopo, può essere accolta l'eccezione dell'opponente (cfr. note finali)
d'inesistenza del suddetto atto in quanto veniva trasmesso al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall'ente impositore legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec della cartella in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì
(Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
[..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994,
è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982;
Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_4
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
[...]
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Né può essere accolta la tesi che il formato xml non è sufficiente a provare la notifica del prodromico avviso di addebito, posto che da esso non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “eml” o
“msg” tenuto conto che l' ha documentato e prodotto il formato “msg” CP_3
che attesta l'avvenuta notifica e anche il contenuto del messaggio.
Conseguentemente, vista la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento, non può ritenersi intervenuta la prescrizionale quinquennale.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 25.03.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8780/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.05 sono presenti l'avv. Di Garbo in sostituzione dell'avv. ANTONUCCIO
DAVIDE per parte ricorrente, l'avv. MIGLIORINO SALVATORE per e per CP_2
l' l'avv. Ciancimino. CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8780 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Davide Antonuccio, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Salvatore
Migliorino
CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Rosaria Ciancimino
- resistenti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 1.200,00 per ciascuna delle parti, oltre accessori come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296
2023 9011147044/000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_2
eccependo la disintegrità del contraddittorio, chiedendo la chiamata del terzo ( . CP_3
Disposta l'integrazione del contraddittorio, la causa all' udienza odierna è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In merito alla prima eccezione e precisamente alla eccepita “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell' avviso di addebito presupposto (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 - d.l. n. 78/2010, 26 d.p.r. 602/73 e dell'art. 17, co. 1 -
d.lgs. n. 46/99”, si osserva quanto segue.
La chiamata del terzo ( come richiesto dal resistente e disposto dal CP_3
Giudice, ha consentito all' di documentare la notifica dell'avviso di CP_3
addebito, atto prodromico dell'intimazione impugnata.
Alla luce di ciò, dette eccezione è priva di fondamento.
In merito all'eccezione relativa alla “nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17 - l. n. 212/2000, art.
3 - l. n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori”, si osserva quanto segue.
Risulta adeguata la motivazione adottata tanto in ordine al credito principale quanto in ordine alle sanzioni ed agli interessi, atteso che la giurisprudenza ritiene sufficiente una motivazione per relationem attraverso il richiamo ad altro atto presupposto senza la necessità che il medesimo vi sia materialmente allegato tutte le volte che il contribuente –
o chi per lui ne abbia ricevuto regolare notificazione - ne abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, e ciò alla luce di una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. Cass. n. 11722 del 14/05/2010).
Per costante giurisprudenza, poi, se l'atto impositivo costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (vedi Cass., sez. trib., 30/11/2022,
n.35343 e Cass., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella specie, si deve rilevare come l'avviso di addebito indichi la somma capitale, il titolo della pretesa contributiva, l'importo relativo agli interessi moratori e la loro decorrenza.
L' ha documentato di avere notificato l'avviso di addebito CP_3
5962022000610158 000 il 29/05/2022 a mezzo pec .
Né, all'uopo, può essere accolta l'eccezione dell'opponente (cfr. note finali)
d'inesistenza del suddetto atto in quanto veniva trasmesso al contribuente da un indirizzo di posta elettronica non censito in alcun pubblico registro.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal
D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall'ente impositore legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec della cartella in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e Forlì
(Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-
78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
[..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994,
è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4,
D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte ( cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982;
Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del 18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_4
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
[...]
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Né può essere accolta la tesi che il formato xml non è sufficiente a provare la notifica del prodromico avviso di addebito, posto che da esso non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “eml” o
“msg” tenuto conto che l' ha documentato e prodotto il formato “msg” CP_3
che attesta l'avvenuta notifica e anche il contenuto del messaggio.
Conseguentemente, vista la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento, non può ritenersi intervenuta la prescrizionale quinquennale.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 25.03.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio