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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg 2615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott. ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Martina C.F._2
RICORRENTI con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.12.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2024, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.09.2004 a Roma, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, parte 2, Serie A, Atto n. 906, Anno 2004, che dalla loro unione erano nate le figlie (in data 05.02.2005) e (in data 22.04.2009), Persona_1 Persona_2
che con decreto del 19/04/2023 il Tribunale di aveva omologato le condizioni della separazione CP_1
concordate tra i coniugi, che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati ed era venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale degli stessi, hanno adito il
Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate. All'udienza del 20 dicembre 2024 svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Dagli atti processuali, dalla documentazione ivi allegata e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge che:
a) il matrimonio è stato celebrato in data 04/09/2004 a Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune Anno 2004, Parte 2, S. A4, Atto n. 906;
b) con decreto del giorno 19/04/2023, depositato il 26.04.2023 il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione personale tra i coniugi;
c) la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (13/01/2023) nell'ambito del giudizio succitato (RG n.
4817/2022);
d) dal matrimonio sono nate le figlie (in data 05.02.2005), maggiorenne e non Persona_1
economicamente indipendente e (in data 22.04.2009); Persona_2
e) non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
f) è stato dato avviso al P.M. che non è intervenuto in udienza;
g) sussistono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 1.12.1970 n.898, novellato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6.6.2015 n. 55, in relazione all'art. 4, comma 16, Legge
898/1970 nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74;
h) le condizioni indicate dai coniugi sono conformi ai principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e mantenimento dei figli.
3.In ragione della domanda congiunta, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta con il ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/09/2004 a Roma, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune Anno 2004, Parte 2, S. A4, Atto n. 906, tra e , alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti e ripetute Parte_1 Parte_2
con le note di trattazione scritta allegate in data 18.11.2024 per l'udienza del 20.12.2024, ossia:
“A) affidare in via esclusiva la figlia alla madre IG.ra con Persona_2 Parte_1 collocazione presso l'abitazione familiare in Zagarolo (RM), via Giacomo Puccini n. 19;
B) disciplinare il diritto di vista del padre nei seguenti termini: due pomeriggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi della minore, previo accordo con l'altro genitore, e con il consenso della minore stessa;
C) lasciare invariata la misura del contributo al mantenimento paterno delle figlie e PE
, quantificato nella somma complessiva di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo Per_2
gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 28 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
D) Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in in Zagarolo (RM), via Giacomo Puccini
n. 19 alla ricorrente .” Parte_3
- nulla sulle spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
21 gennaio 2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa
Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia