Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N.
14542/2024 R.G..L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUPPARI Parte_1
LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costitute hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' – di cui dichiara Parte_1 CP_1
la contumacia - per indebiti pagamenti, in particolare in relazione alla comunicazione dell' del 26.03.2024 di riliquidazione della sua CP_1
1.01.2019 con trattenute per presunto indebito pari a € 7.161,98.
Condanna l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
della predetta somma di € 7.161,98, indebitamente trattenuta,
[...]
oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. CUPPARI
LUCA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 parte ricorrente chiedeva ritenersi non dovuti i presunti indebiti comunicatigli dall in seno alla CP_1
comunicazione di riliquidazione della sua prestazione cat. INVCIV n. 044-
550003893298 del 26.03.2024, in cui comunicava di operare trattenute per presunto indebito pari a € 7.161,98, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto all'Istituto a tale titolo, deducendo che nessun indebito si era verificato, che esso comunque non poteva essere dall' recuperato in CP_1
proprio danno, e chiedendo la condanna al pagamento della predetta somma, indebitamente trattenuta.
Faceva presente di avere accertato, dopo aver ricevuto la comunicazione, che l gli aveva inviato a un indirizzo errato e sconosciuto una CP_1
comunicazione datata 21.06.2023 – da lui mai ricevuta -, con cui gli comunicava, in relazione alla medesima prestazione sopra indicata, che: “in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018,
Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto a partire dal 1 gennaio 2018.
La mancata comunicazione della situazione reddituale aveva comportato l'invio del preavviso di sospensione e la successiva sospensione della sua prestazione. Con questa nuova comunicazione le ricordiamo la perdita definitiva della prestazione, che non potrà essere ripristinata.”.
Del pari, il ricorrente allegava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di sospensione, né, in ogni caso, alcuna comunicazione dell antecedente alla suddetta comunicazione di riliquidazione del CP_1
26.03.2024.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la parte convenuta, di cui va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, di avere mai CP_1
comunicato al ricorrente la sospensione e neppure la revoca della prestazione, risultando anzi provato che la comunicazione di revoca veniva inviata al ricorrente a un indirizzo diverso da quello di residenza o domicilio del medesimo.
L non ha, altresì, allegato né provato – non costituendosi neppure CP_2
in giudizio – la sussistenza di alcun indebito per diverse ragioni, in relazione alla prestazione del ricorrente cat. INVCIV n. 044-550003893298, né per vero in relazione ad alcuna diversa prestazione.
La revoca della prestazione che sarebbe stata operata dall – mai CP_2
comunicata al ricorrente - sarebbe, del resto, illegittima, poiché non preceduta dalla comunicazione al ricorrente di un provvedimento di sospensione con invito a produrre la dichiarazione reddituale, di cui nessuna prova ha fornito l' . CP_2
Pertanto, in mancanza di alcuna prova della sussistenza dell'indebito dedotto dall' il cui onere indubbiamente ricadeva sul medesimo, il CP_1
ricorso deve trovare accoglimento.
L'eventuale indebito, del resto, sarebbe irripetibile.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che: “… va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dal al quale CP_1 già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire al in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al CP_1 Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e CP_1
che quindi esso già conosce. CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2
appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata
(art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.…
….Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che già conosce o ha l'onere CP_1
di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n.
8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma
5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
– in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
Atteso che non vi è prova che si sia verificato alcun indebito pagamento in favore del ricorrente da parte dell e che esso sarebbe comunque CP_1
irripetibile, l va condannato altresì a pagare al ricorrente la somma CP_2
indebitamente trattenuta al medesimo in sede di riliquidazione della sua prestazione, come in parte dispositiva.
Alla luce anche dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle Supreme Corti nazionali, il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite
– ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025 La Giudice
Paola Marino