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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 02.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1445/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. e proseguito, a fronte del Parte_1 C.F._1 decesso di quest'ultimo, da , , Parte_2 C.F._2 [...]
, , e , Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. SINATRA SALVATORE LUIGI GABRIELE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PANDOLFO ANGELO
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 10.07.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29920240005211423000 notificata in data
31.5.2024, contestando preliminarmente la tardiva iscrizione a ruolo e, per l'effetto,
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999; nel merito, ha eccepito l'illegittimità della pretesa contributiva per difetto dei presupposti previsti dall'art. 7 dello
Statuto e per mancata produzione di reddito derivante da attività libero professionale.
L'opponente ha quindi convenuto in giudizio e CP_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In Via Controparte_2
Principale - accogliere il presente ricorso per tutti i motivi sopra gradatamente rassegnati e, per l'effetto: - annullare la cartella di pagamento n. 299 2024 0005211423000 notificata il 31 maggio 2024 e porre
1 nel nulla, con qualsiasi statuizione, ogni suo effetto pregiudizievole;
- condannare al pagamento CP_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
2. , con memoria depositata in data 11.10.2024, ha eccepito, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda relativa alla asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 sia in quanto tardivamente formulata sia in quanto norma non applicabile agli enti di diritto privato;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, in via subordinata, “nella denegata ipotesi di annullamento della cartella di pagamento n. 29920240005211423000, accertare e dichiarare il diritto di a ricevere CP_1 dall'Arch. il pagamento dei contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni 2017 e 2018 nonché le Pt_1 sanzioni per omessa comunicazione reddituale relativa agli anni 2017 e 2018 e, per l'effetto, condannare
l'Arch. al versamento di € 9.879,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. Pt_1
3. , benché regolarmente evocata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 6.11.2024.
4. In data 21.3.2025, a fronte del decesso del ricorrente, si sono costituiti volontariamente , e nella qualità di eredi. Parte_2 Parte_3 Parte_4
5. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
6. La questione relativa all'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 46/1999 anche agli enti previdenziali caratterizzati da natura privatistica è stata affrontata dalla Cassazione che, con sentenza n. 11972/20, ha affermato che “non vi è alcuna ragione, nè trova alcun riscontro normativo, la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l'ente previdenziale dovrebbe ritenersi sottratto alle modifiche e riforme disposte dal Legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo: le leggi di riforma, infatti, operano una revisione generale del servizio di riscossione in funzione deflattiva del carico dei ruoli (risalenti, inattivi ed ormai privi di effettiva utilità) consegnati agli agenti della riscossione, prescindendo del tutto dal
“tipo” e dalla natura dei crediti iscritti nei ruoli, e quindi anche dalla natura pubblica o privata dei soggetti che si avvalgono della procedura di riscossione a mezzo ruolo”.
In particolare si legge nella predetta sentenza che la nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato: conclusione che trova conferma nel mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalità della Corte dei conti, giustificati dalla assoluta rilevanza pubblica generale della attività previdenziale e assistenziale svolta dagli enti “privatizzati”.
2 L'ente previdenziale privatizzato non viene a trovarsi in una posizione economica differente da quella assunta dagli altri enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati, venendo tutti tali enti a partecipare al medesimo sistema inteso a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria e la evidenza dei risultati gestionali, attraverso la redazione di modelli uniformi di documenti di bilancio (indicativa a tal fine è la inclusione dei bilanci degli enti previdenziali nel settore allargato della PP.AA.), obiettivo in relazione al quale è venuta rivestire carattere essenziale la riforma organizzativa del servizio di concessione volta ad eliminare le disfunzioni ed inefficienza nell'impiego dello strumento della riscossione coattiva a mezzo ruolo delle proprie risorse economiche.
Pertanto, se è ben vero, come indicato in memoria da , che il caso esaminato CP_1 dalla Cassazione in occasione della citata pronuncia riguardava istituti diversi, non vi è dubbio che il giudice di legittimità abbia enunciato una regola generale che vale per tutte le norme della riscossione, anche quelle che, come l'art. 25 del d.lgs. 46/1999, riguardano i tempi della procedura.
L'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs. n.46/99 è fondata.
Tale norma prevede che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Nel caso in esame, il ruolo 2024/000802 relativo a contributi e sanzioni per l'anno 2017
e 2018 risulta esser stato reso esecutivo soltanto in data 12.1.2024 e consegnato in data
10.3.2024 e quindi oltre il termine del 31 dicembre degli anni successivi rispetto a quelli previsti per il versamento.
6. La decadenza del diritto dell'Ente di iscrizione a ruolo le somme non fa però venir meno la potestà impositiva e l'obbligo di verifica della fondatezza della pretesa contributiva.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell' “an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di
3 sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. Sez.
L, ordinanza n. 1558 del 23/01/2020; in senso conforme cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.
16332 dell'08/06/2023).
Nel caso di specie, va rilevato che non ha chiesto solo il rigetto CP_1 dell'opposizione ma anche, in subordine, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 9.879,00 o della maggiore minore somma ritenuta di giustizia, manifestando così in maniera inequivocabile la propria volontà di ottenere un titolo giudiziale che accerti l'esistenza del proprio credito contributivo.
Occorre pertanto esaminare il merito della pretesa contributiva.
In ragione delle censure attoree, si osserva che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di
“Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere CP_1 CP_1 di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.”
Nel caso di specie sussistono tutte e tre le condizioni atteso che il ricorrente: i) non ha contestato, nella prima difesa utile, di essere iscritto all'Albo professionale;
ii) era in possesso di P.IVA n. come evincibile dalla stessa documentazione allegata al P.IVA_2 ricorso;
iii) non era iscritto, per le annualità di cui al ricorso, a forme di previdenza “in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato”.
Quanto al contestato requisito sub iii) si ritiene che lo stesso ha l'evidente scopo di vietare la doppia contemporanea iscrizione a forme di previdenza obbligatorie ma non anche l'iscrizione non contestuale a distinte gestioni previdenziali per attività svolte in periodi di tempo non coincidenti tra loro.
Quindi, l'ingegnere o l'architetto - una volta venuta meno l'iscrizione obbligatoria ad una altra forma previdenziale obbligatoria, con la cessazione dell'attività lavorativa che ne costituiva il presupposto, e una volta raggiunto il pensionamento – può, a parere del
Tribunale, esercitare la professione e può quindi iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza.
Né pare possa assumere rilevanza la dedotta mancata produzione di reddito negli anni oggetto di causa atteso che l'obbligo di contribuzione sussiste anche in caso di “mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative” con conseguente “legittimità delle norme relative
4 all'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione” (v. Cass. Civ. sez. L. n. 4568/2021).
7. In conclusione, pur dovendo la cartella essere annullata a cagione del vizio della decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte di , sussiste il credito contributivo dalla CP_1 stessa portata nei confronti nei confronti di nei limiti della somma di Parte_1
9.874,00 non contestata nel quantum.
8. L'annullamento della cartella, l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia e la novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla la cartella di pagamento per cui è causa, accertando e dichiarando il diritto di a ricevere la somma di € 9.874,00 per le causali indicati nella suddetta cartella;
CP_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 02/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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