Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ROBERTA Parte_1
FIORITO e ZACCARO CIRO presso cui è elettivamente domiciliato e , Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NUNZIO MAZZOCCHI e ANNA DARIA
PROVITERA, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da atti e verbali di causa. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 27.05.2016; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Comparse personalmente all'udienza del 10.01.2025, le parti dichiaravano di voler eliminare la condizione del ricorso secondo cui “la GNa rinuncia espressamente ad ogni Parte_2
domanda per differenza retributiva, ferie, festività, trattamento fine rapporto, straordinario e tutte le spettanze che potrebbero derivare dal lavoro svolto durante il periodo in cui ha detenuto la quota sociale” e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
ABITAZIONE E BENI PERSONALI
1) Il GN continuerà ad abitare nell'appartamento di Caserta, Corso Trieste Parte_1
214 in virtù del contratto di locazione a sé intestato esclusivamente. La GNa si Parte_2
impegna a lasciare il suddetto appartamento entro i 120 giorni dal deposito del ricorso per la separazione. La predetta GNa si impegna a ricercare una abitazione adeguata alle Parte_2
sue esigenze sin dalla sottoscrizione del presente atto, riservandosi quindi la possibilità di anticipare il termine di rilascio dell'appartamento coniugale.
2) Le parti concordano che i tre gatti sono di proprietà della GNa e vengono Parte_2
pertanto ad essa assegnati. La GNa provvederà direttamente e in via esclusiva Parte_2
a loro mantenimento e dichiara che nulla ha a pretendere, dal coniuge, per il loro mantenimento
3) La GNa all'atto del rilascio della casa coniugale porterà con sé tutti i suoi beni Parte_2
personali. I beni acquistati in comune tra i coniugi saranno equamente divisi.
4) Il trasloco nella nuova abitazione della GNa avverrà a sue spese Parte_2
PARTE ECONOMICA
1) I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa.
2) Posto che i coniugi sono soci della con sede in Napoli, via Santa Lucia 123, P.I. Parte_3
, ritengono che sia necessario regolare definitivamente tale rapporto patrimoniale P.IVA_1
vista la presente richiesta di separazione con congiunta domanda di divorzio, Anche al fine di consentire alla GNa di valutare liberamente la possibilità di assumere nuovi Parte_2
impegni lavorativi, le parti concordano di cessare la comproprietà della società Parte_3
Difatti questa è posseduta per il 67,5% da GN (che ne è anche Parte_1
l'amministratore unico) e per il 32,5% dalla GNa . Stante la opportunità di Parte_2
definire completamente i rapporti personali ed economici, i coniugi nel pieno rispetto reciproco stabiliscono: 1) la GNa cede l'intera sua quota di pari al 32,5% al Parte_2 Parte_3
GN ;
2. Il sig. acquisisce la quota del 32,5% della GNa Parte_1 Parte_1
obbligandosi a corrisponderle un corrispettivo pari a euro 90.000,00 Parte_2
(euronovantamila) in rate mensili di euro 1.500,00 senza interessi e rivalutazione, con bonifico 3
bancario (IBAN [...]) entro il giorno 15 di ogni mese. Il pagamento di euro 90.000,00 in rate mensili di euro 1.500.00 avrà, quale termine iniziale, la data di deposito del presente ricorso per separazione e divorzio. Tali condizioni vengono pienamente confermate dalle parti anche in vista del prossimo divorzio congiunto che sin da ora si richiede. La cessione dell'intera quota della GNa in favore del coniuge è esente da imposta così come Parte_2 previsto dall'art. 19 della legge 74/1987 e ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione n.
26363/2022 (vedasi anche CTR Lazio n. 4260/2021). Le parti convengono che con la cessione della quota, il GN garantirà e solleverà la GNa da ogni Parte_1 Parte_2
pregiudizio derivante da eventuale responsabilità insita nelle società a stretta base associativa.
Eventuali pregiudizi di carattere fiscale, lavoristico, creditizio nei confronti di chiunque, relativi al periodo di partecipazione societaria della GNa saranno sostenuti Parte_2
esclusivamente dal GN Con la cessione della quota, la GNa Parte_1 [...]
cesserà la qualità di socio lavoratore e provvederà alla cancellazione della sua relativa Parte_2 posizione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (gestione commercianti).
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 10.01.2025.
Considerato che le stesse hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato l'[...] in [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2016);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.01.2025 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio