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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza dell'11/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1965 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Colucci Parte_1
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celozzi
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2023, – premesso di aver prestato, Parte_1
ininterrottamente, dal 9.10.2008 fino al 27.12.2017, attività lavorativa alle dipendenze della con mansioni di autista-soccorritore del servizio 118, in virtù di apposito Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, negli ultimi tempi del rapporto e per circa un anno, esso istante aveva subito plurime minacce personali e vessazioni continue da parte di colleghi di lavoro, dapprima ricondotte a ritorsioni, per aver egli rifiutato il trasferimento della sede lavorativa da Foggia ad IS (soluzione propostagli dal collega interessato a trasferirsi a Foggia); di essere stato Persona_1
minacciato dal predetto il quale aveva tentato di indurlo a firmare la richiesta congiunta di Per_1
trasferimento di sede, laddove alcuni giorni dopo un colloquio col dirigente della società datrice di lavoro, dott. egli era stato aggredito a colpi di schiaffi e nuovamente minacciato da Persona_2
1 altro soggetto, tale , il quale gli aveva imposto una scadenza ravvicinata per firmare la Persona_3 richiesta di scambio in favore del il tutto sul posto di lavoro e durante l'orario di servizio;
Per_1
che, di lì a qualche giorno, aveva scoperto che tutti e quattro gli pneumatici della propria autovettura erano stati tagliati e resi inutilizzabili;
che, dopo un circa un paio di mesi, alcune persone, rimaste ignote, avevano dolosamente appiccato il fuoco alla suddetta autovettura, che si trovava parcheggiata nell'area della postazione 118 di Foggia;
che tale episodio aveva rappresentato il culmine di una serie di provocazioni e persecuzioni, ormai chiaramente finalizzate non più a fargli accettare il trasferimento, ma a dimettersi dal posto di lavoro;
che, infatti, dopo tale episodio egli era sprofondato in un grave stato depressivo che lo costringeva ad un lungo periodo di malattia;
che, nel corso di un colloquio telefonico in data 14.3.2017, il dirigente gli aveva rivolto epiteti offensivi, intimandogli, con tono alterato e minaccioso, di non presentarsi più sul posto di lavoro;
che, a causa del contesto lavorativo innanzi descritto, egli era stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni;
che i procedimenti penali scaturiti dalle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica si erano conclusi con l'archiviazione; che, con missiva dell'8.7.2021, aveva infruttuosamente rivendicato il risarcimento di tutti i danni
(biologico, patrimoniale e morale) patiti per esclusiva responsabilità della società datrice di lavoro;
che, in conseguenza delle condotte ritorsive e vessatorie perpetrate nei suoi confronti durante l'orario di lavoro, aveva cominciato ad accusare sintomi di grave sofferenza psico-fisica, sfociati in una condizione cronica di depressione maggiore, così come accertata all'esito della visita specialistica eseguita in data 22.3.2022; che, in data 15.10.2021, aveva avanzato all' domanda di CP_2 riconoscimento di malattia professionale per “sindrome ansioso depressiva da stress correlato”; che tale domanda era stata respinta, per supposta inesistenza dell'esposizione al rischio di contrazione della malattia professionale denunciata;
che a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto in data
2.8.2022; di aver agito in giudizio dinanzi a questo stesso Tribunale per il riconoscimento della malattia professionale con ricorso iscritto al n. 8311/2022 R.G. (giudizio pendente al momento del deposito del ricorso).
Tanto esposto in punto di fatto ed allegata la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia contratta, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società con sede Controparte_1
in Foggia alla via Michele Protano (presso Camera di Commercio), in persona del legale rappresentante p.t., per la condotta nociva posta in essere in danno del ricorrente, sia commissiva che omissiva, causa efficiente dell'insorgenza della malattia contratta dal , quale Parte_1 conseguenza dell'inadempimento datoriale degli obblighi di tutela della sfera fisica e della personalità del lavoratore e per non aver adottato quelle misure necessarie imposte dalla legge a tutelare la sua
2 salute; accertare e dichiarare che la malattia professionale contratta dal nell'esercizio Parte_1
e a causa dell'attività lavorativa, ha causato al ricorrente un grave danno permanente (cd. danno biologico), oltre al danno morale, al danno esistenziale ed al danno patrimoniale, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, all'esito dell'istruttoria e dell'espletanda C.T.U.; per l'effetto dichiarare sussistere, in favore di , il diritto al risarcimento del danno differenziale, Parte_1 consistente nella differenza tra il risarcimento che verrà eventualmente liquidato dall' e il CP_2
credito risarcitorio civilistico complessivamente spettante al lavoratore;
conseguentemente condannare la società e per essa il suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1
personali, morali e patrimoniali differenziali, nessuno escluso, in favore di , nella Parte_1 misura che sarà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero in quella minore o maggiore, ritenuta di giustizia in base alla valutazione equitativa che si rimette all'adito Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
La parte convenuta in epigrafe indicata si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata l'istruttoria orale e tentata vanamente la conciliazione, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa – nella quale la scrivente è subentrata in data 31.1.2024
- è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha espressamente denunciato una condotta di mobbing, ricollegabile - a suo dire -
“…al clima intimidatorio ed ostile venutosi a creare nell'ambiente di lavoro, alle minacce e agli eventi traumatici cui il lavoratore è stato continuamente esposto nell'ultimo periodo e all'inerzia del datore di lavoro che, nonostante fosse stato messo a conoscenza delle condotte vessatorie e persecutorie poste in essere nei confronti del dipendente, è rimasto colpevolmente inattivo, omettendo di adempiere ai suoi doveri datoriali, non avendo impedito, come avrebbe dovuto, il protrarsi e la degenerazione degli atti lesivi dell'integrità psico-fisica del lavoratore”.
Ciò posto, i tratti individualizzanti del mobbing lavorativo possono così riassumersi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla
3 vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (tra le altre, Cass. 21 maggio 2018, n.
12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).
L'elemento qualificante della fattispecie va ricercato proprio nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, “in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (così, Cass. n. 16580 del 2022).
2.2. Tanto premesso, si osserva che l'eccezione di giudicato sollevata da Controparte_1
nelle note telematiche depositate in data 30.5.2025, sulle quali il ricorrente ha preso posizione nelle note telematiche depositate in data 6.6.2025, appare fondata alla luce di un condivisibile orientamento di legittimità, compendiato in Cassazione civile sez. lav., 08/01/2007, n.67, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo (principio affermato in controversia insorta tra le stesse parti, ancorché per un diverso periodo temporale, già risolta nel senso che il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio esternamente alla società, nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi)” (in senso conforme, tra le altre, v.
Cass. civ. n. 32370, 21/11/2023 e Cass. Civ. Sez. Trib. 29/03/2025, n. 8291).
Nella specie, con sentenza n. 3563/2023 (Giudice est. dott. Ivano Caputo), resa inter partes il
29/11/2023 e pacificamente passata in giudicato, questo stesso Tribunale ha accertato che “…il disturbo depressivo diagnosticato al ricorrente, sebbene asseverato dalla certificazione medica versata in atti, non appare ricollegabile, con ragionevole grado di probabilità, ad una situazione di rischio collegata alla prestazione lavorativa, non essendo emersa la prova di condotte vessatorie e/o intimidatorie tenute ai danni dell'assicurato all'interno dell'ambiente lavorativo. Difatti, i testimoni escussi in corso di causa non hanno riferito alcunché circa eventuali proposte di trasferimento
4 avanzate nei confronti di , né, d'altro canto, hanno dichiarato di aver assistito ad aggressioni Pt_1
perpetrate ai danni del ricorrente da parte di colleghi di lavoro e/o del dirigente di sede (cfr., in tal senso, le dichiarazioni rese da e . Vero è che i Persona_4 Testimone_1 Testimone_2 predetti testi hanno confermato la circostanza secondo cui l'autovettura del ricorrente venne attinta dapprima da atti vandalici e successivamente incendiata. Sennonchè, nulla autorizza ad affermare che siffatte condotte delittuose siano riconducibili all'ambiente lavorativo, senza contare che le denunce sporte da non hanno trovato alcun seguito, essendo stata ordinata l'archiviazione del relativo Pt_1 procedimento penale (si veda il decreto del G.I.P. in data 23.1.2019)…”.
Pertanto, il Tribunale di Foggia, attesa la totale assenza di prova circa l'esposizione del ricorrente a fattori di rischio, ha rigettato la domanda di malattia professionale proposta dal ricorrente.
Orbene, deve ritenersi che l'accertamento contenuto in tale sentenza, relativo all'assenza di una situazione di rischio collegata alla prestazione lavorativa e derivante dalla mancanza di prova di condotte vessatorie e/o intimidatorie tenute ai danni dell'odierno ricorrente all'interno dell'ambiente lavorativo, faccia stato tra le odierne parti processuali e non possa essere più rimesso in discussione, avendo lo stesso efficacia (o forza) di giudicato.
È certamente vero quanto rilevato dal ricorrente e, cioè, che i limiti oggettivi del giudicato vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 17078/2007) e che, nella specie, petitum e causa petendi della domanda giudiziale oggetto di odierno scrutinio non coincidono con quelli della domanda giudiziale rigettata da questo stesso Tribunale con la richiamata sentenza n. 3563/2023.
Tuttavia, è stato affermato che i limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (Cass. n. 5245/2014).
In ogni caso, ove anche non si condividesse tale soluzione interpretativa, dovrebbe concludersi, in linea con quanto già accertato da questo Tribunale nel richiamato arresto giurisprudenziale, nel senso del mancato raggiungimento, anche nel presente giudizio, della prova delle dedotte condotte vessatorie asseritamente perpetrate in danno dell'odierno ricorrente da parte dei suoi colleghi di lavoro.
Difatti, i due testi in questa sede escussi si sono limitati a riportare quanto riferito dallo stesso Pt_1
anche in sede di denuncia penale, senza che gli stessi abbiano direttamente assistito alle condotte che,
5 in base all'assunto del ricorrente, integrerebbero la fattispecie del mobbing causativa del lamentato danno alla salute (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e alle udienze del Tes_3 Tes_4
26.10.2023 e dell'11.1.2024).
Trattasi, peraltro, di deposizioni non suffragate da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.
Inoltre, giova - anche in questa sede - rimarcare che tutte le denunce penali presentate dal ricorrente tra il 2016 e il 2017 sono state definitivamente archiviate (decreto GIP del 23.01.2019) e non risultano oggetto di approfondimento istruttorio e che l'archiviazione, sebbene non vincolante per il giudice civile, costituisce un elemento sintomatico dell'infondatezza degli assunti attorei.
Ne consegue che, dovendosi pervenire alle medesime conclusioni cui questo Tribunale è già giunto nella richiamata sentenza n. 3563/2023 circa la mancanza di prova in ordine alle denunciate condotte vessatorie, la domanda del lavoratore deve essere comunque rigettata, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata (condotte vessatorie e persecutorie e nesso causale tra le stesse e la lesione all'integrità psico-fisica).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo in relazione alle fasi espletate (cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1965/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in complessivi €.
4.629 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, 12.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza dell'11/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1965 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Colucci Parte_1
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celozzi
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2023, – premesso di aver prestato, Parte_1
ininterrottamente, dal 9.10.2008 fino al 27.12.2017, attività lavorativa alle dipendenze della con mansioni di autista-soccorritore del servizio 118, in virtù di apposito Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, negli ultimi tempi del rapporto e per circa un anno, esso istante aveva subito plurime minacce personali e vessazioni continue da parte di colleghi di lavoro, dapprima ricondotte a ritorsioni, per aver egli rifiutato il trasferimento della sede lavorativa da Foggia ad IS (soluzione propostagli dal collega interessato a trasferirsi a Foggia); di essere stato Persona_1
minacciato dal predetto il quale aveva tentato di indurlo a firmare la richiesta congiunta di Per_1
trasferimento di sede, laddove alcuni giorni dopo un colloquio col dirigente della società datrice di lavoro, dott. egli era stato aggredito a colpi di schiaffi e nuovamente minacciato da Persona_2
1 altro soggetto, tale , il quale gli aveva imposto una scadenza ravvicinata per firmare la Persona_3 richiesta di scambio in favore del il tutto sul posto di lavoro e durante l'orario di servizio;
Per_1
che, di lì a qualche giorno, aveva scoperto che tutti e quattro gli pneumatici della propria autovettura erano stati tagliati e resi inutilizzabili;
che, dopo un circa un paio di mesi, alcune persone, rimaste ignote, avevano dolosamente appiccato il fuoco alla suddetta autovettura, che si trovava parcheggiata nell'area della postazione 118 di Foggia;
che tale episodio aveva rappresentato il culmine di una serie di provocazioni e persecuzioni, ormai chiaramente finalizzate non più a fargli accettare il trasferimento, ma a dimettersi dal posto di lavoro;
che, infatti, dopo tale episodio egli era sprofondato in un grave stato depressivo che lo costringeva ad un lungo periodo di malattia;
che, nel corso di un colloquio telefonico in data 14.3.2017, il dirigente gli aveva rivolto epiteti offensivi, intimandogli, con tono alterato e minaccioso, di non presentarsi più sul posto di lavoro;
che, a causa del contesto lavorativo innanzi descritto, egli era stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni;
che i procedimenti penali scaturiti dalle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica si erano conclusi con l'archiviazione; che, con missiva dell'8.7.2021, aveva infruttuosamente rivendicato il risarcimento di tutti i danni
(biologico, patrimoniale e morale) patiti per esclusiva responsabilità della società datrice di lavoro;
che, in conseguenza delle condotte ritorsive e vessatorie perpetrate nei suoi confronti durante l'orario di lavoro, aveva cominciato ad accusare sintomi di grave sofferenza psico-fisica, sfociati in una condizione cronica di depressione maggiore, così come accertata all'esito della visita specialistica eseguita in data 22.3.2022; che, in data 15.10.2021, aveva avanzato all' domanda di CP_2 riconoscimento di malattia professionale per “sindrome ansioso depressiva da stress correlato”; che tale domanda era stata respinta, per supposta inesistenza dell'esposizione al rischio di contrazione della malattia professionale denunciata;
che a nulla era valso il ricorso amministrativo proposto in data
2.8.2022; di aver agito in giudizio dinanzi a questo stesso Tribunale per il riconoscimento della malattia professionale con ricorso iscritto al n. 8311/2022 R.G. (giudizio pendente al momento del deposito del ricorso).
Tanto esposto in punto di fatto ed allegata la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la nocività dell'ambiente di lavoro e la malattia contratta, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società con sede Controparte_1
in Foggia alla via Michele Protano (presso Camera di Commercio), in persona del legale rappresentante p.t., per la condotta nociva posta in essere in danno del ricorrente, sia commissiva che omissiva, causa efficiente dell'insorgenza della malattia contratta dal , quale Parte_1 conseguenza dell'inadempimento datoriale degli obblighi di tutela della sfera fisica e della personalità del lavoratore e per non aver adottato quelle misure necessarie imposte dalla legge a tutelare la sua
2 salute; accertare e dichiarare che la malattia professionale contratta dal nell'esercizio Parte_1
e a causa dell'attività lavorativa, ha causato al ricorrente un grave danno permanente (cd. danno biologico), oltre al danno morale, al danno esistenziale ed al danno patrimoniale, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, all'esito dell'istruttoria e dell'espletanda C.T.U.; per l'effetto dichiarare sussistere, in favore di , il diritto al risarcimento del danno differenziale, Parte_1 consistente nella differenza tra il risarcimento che verrà eventualmente liquidato dall' e il CP_2
credito risarcitorio civilistico complessivamente spettante al lavoratore;
conseguentemente condannare la società e per essa il suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1
personali, morali e patrimoniali differenziali, nessuno escluso, in favore di , nella Parte_1 misura che sarà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero in quella minore o maggiore, ritenuta di giustizia in base alla valutazione equitativa che si rimette all'adito Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
La parte convenuta in epigrafe indicata si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata l'istruttoria orale e tentata vanamente la conciliazione, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa – nella quale la scrivente è subentrata in data 31.1.2024
- è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente ha espressamente denunciato una condotta di mobbing, ricollegabile - a suo dire -
“…al clima intimidatorio ed ostile venutosi a creare nell'ambiente di lavoro, alle minacce e agli eventi traumatici cui il lavoratore è stato continuamente esposto nell'ultimo periodo e all'inerzia del datore di lavoro che, nonostante fosse stato messo a conoscenza delle condotte vessatorie e persecutorie poste in essere nei confronti del dipendente, è rimasto colpevolmente inattivo, omettendo di adempiere ai suoi doveri datoriali, non avendo impedito, come avrebbe dovuto, il protrarsi e la degenerazione degli atti lesivi dell'integrità psico-fisica del lavoratore”.
Ciò posto, i tratti individualizzanti del mobbing lavorativo possono così riassumersi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla
3 vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (tra le altre, Cass. 21 maggio 2018, n.
12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).
L'elemento qualificante della fattispecie va ricercato proprio nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, “in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime” (così, Cass. n. 16580 del 2022).
2.2. Tanto premesso, si osserva che l'eccezione di giudicato sollevata da Controparte_1
nelle note telematiche depositate in data 30.5.2025, sulle quali il ricorrente ha preso posizione nelle note telematiche depositate in data 6.6.2025, appare fondata alla luce di un condivisibile orientamento di legittimità, compendiato in Cassazione civile sez. lav., 08/01/2007, n.67, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo (principio affermato in controversia insorta tra le stesse parti, ancorché per un diverso periodo temporale, già risolta nel senso che il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro personale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo l'esistenza di diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio esternamente alla società, nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi)” (in senso conforme, tra le altre, v.
Cass. civ. n. 32370, 21/11/2023 e Cass. Civ. Sez. Trib. 29/03/2025, n. 8291).
Nella specie, con sentenza n. 3563/2023 (Giudice est. dott. Ivano Caputo), resa inter partes il
29/11/2023 e pacificamente passata in giudicato, questo stesso Tribunale ha accertato che “…il disturbo depressivo diagnosticato al ricorrente, sebbene asseverato dalla certificazione medica versata in atti, non appare ricollegabile, con ragionevole grado di probabilità, ad una situazione di rischio collegata alla prestazione lavorativa, non essendo emersa la prova di condotte vessatorie e/o intimidatorie tenute ai danni dell'assicurato all'interno dell'ambiente lavorativo. Difatti, i testimoni escussi in corso di causa non hanno riferito alcunché circa eventuali proposte di trasferimento
4 avanzate nei confronti di , né, d'altro canto, hanno dichiarato di aver assistito ad aggressioni Pt_1
perpetrate ai danni del ricorrente da parte di colleghi di lavoro e/o del dirigente di sede (cfr., in tal senso, le dichiarazioni rese da e . Vero è che i Persona_4 Testimone_1 Testimone_2 predetti testi hanno confermato la circostanza secondo cui l'autovettura del ricorrente venne attinta dapprima da atti vandalici e successivamente incendiata. Sennonchè, nulla autorizza ad affermare che siffatte condotte delittuose siano riconducibili all'ambiente lavorativo, senza contare che le denunce sporte da non hanno trovato alcun seguito, essendo stata ordinata l'archiviazione del relativo Pt_1 procedimento penale (si veda il decreto del G.I.P. in data 23.1.2019)…”.
Pertanto, il Tribunale di Foggia, attesa la totale assenza di prova circa l'esposizione del ricorrente a fattori di rischio, ha rigettato la domanda di malattia professionale proposta dal ricorrente.
Orbene, deve ritenersi che l'accertamento contenuto in tale sentenza, relativo all'assenza di una situazione di rischio collegata alla prestazione lavorativa e derivante dalla mancanza di prova di condotte vessatorie e/o intimidatorie tenute ai danni dell'odierno ricorrente all'interno dell'ambiente lavorativo, faccia stato tra le odierne parti processuali e non possa essere più rimesso in discussione, avendo lo stesso efficacia (o forza) di giudicato.
È certamente vero quanto rilevato dal ricorrente e, cioè, che i limiti oggettivi del giudicato vanno individuati sulla base degli elementi costitutivi dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato stesso si fonda, rappresentati dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), poiché soltanto entro questi limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 17078/2007) e che, nella specie, petitum e causa petendi della domanda giudiziale oggetto di odierno scrutinio non coincidono con quelli della domanda giudiziale rigettata da questo stesso Tribunale con la richiamata sentenza n. 3563/2023.
Tuttavia, è stato affermato che i limiti oggettivi del giudicato possono estendersi oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria sia quando la domanda riconvenzionale o l'eccezione del convenuto amplii l'oggetto del giudizio, sia quando una situazione giuridica sia comune a più cause tra le medesime parti, sicché la soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative in una delle cause faccia stato nelle altre in cui quella rilevi (Cass. n. 5245/2014).
In ogni caso, ove anche non si condividesse tale soluzione interpretativa, dovrebbe concludersi, in linea con quanto già accertato da questo Tribunale nel richiamato arresto giurisprudenziale, nel senso del mancato raggiungimento, anche nel presente giudizio, della prova delle dedotte condotte vessatorie asseritamente perpetrate in danno dell'odierno ricorrente da parte dei suoi colleghi di lavoro.
Difatti, i due testi in questa sede escussi si sono limitati a riportare quanto riferito dallo stesso Pt_1
anche in sede di denuncia penale, senza che gli stessi abbiano direttamente assistito alle condotte che,
5 in base all'assunto del ricorrente, integrerebbero la fattispecie del mobbing causativa del lamentato danno alla salute (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e alle udienze del Tes_3 Tes_4
26.10.2023 e dell'11.1.2024).
Trattasi, peraltro, di deposizioni non suffragate da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.
Inoltre, giova - anche in questa sede - rimarcare che tutte le denunce penali presentate dal ricorrente tra il 2016 e il 2017 sono state definitivamente archiviate (decreto GIP del 23.01.2019) e non risultano oggetto di approfondimento istruttorio e che l'archiviazione, sebbene non vincolante per il giudice civile, costituisce un elemento sintomatico dell'infondatezza degli assunti attorei.
Ne consegue che, dovendosi pervenire alle medesime conclusioni cui questo Tribunale è già giunto nella richiamata sentenza n. 3563/2023 circa la mancanza di prova in ordine alle denunciate condotte vessatorie, la domanda del lavoratore deve essere comunque rigettata, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata (condotte vessatorie e persecutorie e nesso causale tra le stesse e la lesione all'integrità psico-fisica).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo in relazione alle fasi espletate (cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1965/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in complessivi €.
4.629 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, 12.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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