Sentenza 16 gennaio 2015
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4969 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 15/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 15/02/2022), n.4869 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. MANCINO Rossanna – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12214/2021 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/2015, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Presidente di sez. -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. SPIRITO NG - Consigliere -
Dott. AMENDOLA ADEaide - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14786-2009 proposto da:
D'NG PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio DEl'avvocato LATTANZI SANDRO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine DE ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona DE Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
e contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO;
- intimata -
sul ricorso 14787-2009 proposto da:
D'NG MA NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio DEl'avvocato SANDRO LATTANZI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine DE ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona DE Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
e contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO;
- intimata -
avverso il provvedimento n. 77/2008 DEla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/04/2008;
udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 18/11/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l'Avvocato SANDRO LATTANZI;
udito il P.M. in persona DEl'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'estinzione per rinunzia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'acquistare, con atto DE 25 settembre 1998, immobile sito in Roma non ancora censito in esito a variazione di destinazione, PA e D'NG AR IS si avvalsero, ai fini DEla definizione DEl'imposta di registro, DE criterio di determinazione automatica previsto dal combinato disposto dal D.L. n. 70 DE 1988, art. 12 (convertito in L. n. 154 DE 1988) e D.P.R. n. 131 DE 1986, art. 52, comma 4. Rimisero, quindi, all'Ufficio tecnico erariale l'attribuzione DEla rendita catastale necessaria ai fini DEla definitiva quantificazione DEl'imposta dovuta e la versarono, provvisoriamente, su base imponibile coincidente con il prezzo dichiarato.
Attribuita la rendita all'immobile compravenduto con atto di determinazione DEl'ufficio stimatore mai notificato ai contribuenti, l'Agenzia DEle Entrate, provvedendo nel contempo ad allegare aggiornata visura catastale DEl'immobile, notificò agli acquirenti due distinti avvisi di liquidazione DEl'imposta, per la somma complessiva di Euro 27.261,00 (oltre sanzioni) costituente la differenza tra l'imposta come definita in funzione DEla rendita attribuita dall'Ufficio tecnico erariale e quella versata dai contribuenti in base al prezzo dichiarato.
2. Impugnati i predetti avvisi di liquidazione nei confronti DEl'Agenzia DEle Entrate, gli acquirenti ne chiesero l'integrale annullamento, instando, in subordine, per la riduzione degli importi liquidati. A fondamento DEl'impugnazione deducevano la violazione DEl'obbligo di motivazione nonché l'erronea determinazione DEla rendita, quale riflesso DEl'inesatto classamento e DEla scorretta applicazione dei criteri di relativo computo.
Denegata dall'Agenzia DEle Entrate la richiesta di definizione DEla lite fiscale pendente da loro avanzata nelle more DE giudizio ai sensi DEla L. n. 289 DE 2002, art. 16 i contribuenti impugnarono anche il diniego di condono e l'adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi rispettivamente proposti contro gli avvisi di liquidazione e contro il diniego di condono, li respinse, in adesione alle controdeduzioni DEl'Agenzia, con decisione confermata dalla commissione regionale.
I giudici tributari ritennero che - in assenza d'impugnazione DE prodromico atto di attribuzione di rendita nei confronti DEl'Agenzia DE RI (che, avendo adottato l'atto, era l'unico soggetto all'uopo passivamente legittimato) - gli avvisi di liquidazione, risultavano intangibili nel merito, per intervenuta definitività DEla rendita assunta a base DEla determinazione (quanto il resto automatica) DEl'imposta liquidata, e si rivelavano, altresì, insuscettibili di definizione agevolata ai sensi DEla L. n. 289 DE 2002, art. 16 giacché privi di proprio autonomo contenuto impositivo, quali atti di mera liquidazione d'imposta in funzione di parametri aliunde definiti, evocati dai medesimi contribuenti.
3. Avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto distinti (ma identici) ricorsi per cassazione, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., ai quali l'Amministrazione fiscale ha resistito con controricorsi.
Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, i contribuenti - deducendo "violazione DEla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16 ..." - hanno censurato la decisione impugnata, per non aver ritenuto lite fiscale pendente, in quanto tale suscettibile di definizione agevolata ai sensi DEla citata disposizione, "quella incardinata avverso gli avvisi di liquidazione che, per la prima volta, rendano edotto il contribuente DEl'attribuzione DEla rendita catastale di classamento e, dunque, DE valore DEl'immobile compravenduto soggetto ad imposta di registro".
In relazione alla suindicata doglianza, la causa è stata rimessa a queste Sezioni unite per l'esame di questione di massima di particolare importanza prospettata dalla Sezione tributaria con ordinanza interlocutoria n. 7034/14.
In particolare - presupponendo altrimenti esclusa dall'ambito di applicazione DE condono la controversia concernente avviso di liquidazione d'imposta di registro D.L. n. 70 DE 1988, ex art. 12 (convertito in L. n. 154 DE 1988) emesso sulla base di atto di attribuzione di rendita mai in precedenza notificato al contribuente, ove il contraddittorio non sia stato instaurato anche nei confronti DEl'Agenzia DE RI (unico soggetto legittimato a contraddire alle contestazioni ad esso specificamente relative) - l'ordinanza interlocutoria pone l'interrogativo: se, al fine di conseguire l'auspicato risultato di rendere la controversia in oggetto suscettibile di definizione agevolata, non sia possibile, nell'ipotesi considerata, ritenere la cognizione DE giudice tributario investito DEla legittimità DEl'avviso di liquidazione estesa (seppur solo incidenter tantum ed allo scopo di verificare la legittimità DEl'atto consequenziale) anche al provvedimento presupposto non impugnato nei confronti DE soggetto (Agenzia DE RI) all'uopo legittimato.
4. Solo nell'imminenza DEl'udienza di discussione, con nota 14 novembre 2014, l'Avvocatura DElo Stato, costituita per l'Amministrazione finanziaria, ha avanzato richiesta, condivisa in sede di discussione dal difensore dei ricorrenti, di declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere, per intervenuto integrale pagamento DEl'imposta in contesa ad opera di coobbligato solidale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'intervenuto integrale pagamento DEl'imposta oggetto DE giudizio ad opera di coobbligato solidale -avendo determinato l'estinzione DEla pretesa fiscale controversa in conseguenza DEla relativa compiuta soddisfazione - fa venir meno ogni interesse DEle parti (rilevante ex art. 100 c.p.c. e, pertanto, "concreto" ed "attuale": cfr. Cass. 15335/10, 27151/09, 7786/07) alla DEibazione DEla pretesa impositiva dedotta in controversia.
Deve, dunque, adottarsi declaratoria d'inammissibilità dei proposti ricorsi per cassazione in conseguenza di sopravvenuta carenza d'interesse (cfr. Cass., ss.uu. 20661/ 14, 8448/12, 18047/10, 16160/02).
2. La rilevanza e la problematicità che rivestono le questioni immanenti al thema decidendum, anche per le valutazioni su di esso sviluppate nell'ordinanza interlocutoria (che investono gli stessi assetti basilari DEl'ordinamento processuale tributario) inducono tuttavia, per l'esigenza nomofilattica di rimuovere incertezze e comporre contrasti interpretativi, a pronunziare al riguardo, ai sensi DEl'art. 363 c.p.c., comma 3, nonostante la rilevata sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi.
3. - In tale prospettiva, occorre premettere che -in tema di condono fiscale e segnatamente di quello di cui alla L. n. 289 DE 2002, art. 16 (il cui comma 3 recita: "... s'intende per lite pendente quella
... avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione DEle sanzioni e ogni altro atto di imposizione") - è costante, nella giurisprudenza DEla Sezione tributaria di questa Corte e in dottrina, l'affermazione, secondo cui esulano dal concetto di lite fiscale pendente e sono, quindi, insuscettibili di condono le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione DE tributo e non costituenti manifestazione di effettivo esercizio di potere impositivo (cfr. Cass. 2598/12, 9545/11, 9194/11, 4801/11, 2116/11, 22846/10, 3863/09). Minor uniformità si riscontra, anche per la varietà DEle situazioni, nell'identificazione di una precisa linea di demarcazione tra le due tipologie di provvedimento e la concreta attribuzione ad esse dei vari atti.
Essendo espressione di esercizio non originario, ma solo derivato, DE potere impositivo, atti puramente liquidatori, in quanto tali non condonabili, sono, di certo, quelli con cui viene intimato il pagamento di imposta oggetto di pregresso atto impositivo divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione o DEl'esito DE giudizio ad essa conseguito (v. Cass. 27163/13, 19204/06, 15586/06, 12670/05, 18015/05, 13243/03, 5105/01). Discordanze e veri e propri contrasti emergono, invece, in relazione a quegli atti (avvisi di liquidazione o cartelle) che definiscono l'imposta con mere operazioni contabili, essenzialmente basate sui dati oggetto DEla dichiarazione DE contribuente. In proposito, nella giurisprudenza DEla Sezione tributaria di questa Corte, si rinvengono, per un verso, decisioni che enunciano che le controversie incidenti su atti che realizzano la mera liquidazione automatica DEl'imposta in funzione dei dati emergenti dalla dichiarazione DE medesimo contribuente non sono suscettibili di definizione agevolata, poiché tali atti non sono propriamente impositivi, ma, in definitiva, meramente esecutivi DEla stessa volontà manifestata dal contribuente (in tal senso, cfr.: Cass. 14811/11 e 9194/11, con riguardo a controversie su cartella emessa
D.P.R. n. 600 DE 1973, ex art. 36 bis anche per la parte concernente le sanzioni;
Cass. 3863/11, con riguardo all'impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro su trasferimento immobiliare disposto con sentenza costitutiva ai sensi DEl'art. 2932 c.c.; Cass. 2598/12, con riguardo a controversia su avvisi di accertamento relativi ad imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse).
Alla riporta perentoria asserzione, fa, tuttavia, riscontro l'affermarsi DE convincimento secondo cui, ai fini DEla qualificazione DEl'atto come impositivo e DEla conseguente inclusione DEla controversia ad esso relativa nell'ambito applicativo DE condono, rilevano l'effettiva funzione DEl'atto (e non la sua qualificazione formale) nonché gli effettivi termini DEla controversia per come si DEineano in rapporto dall'impugnazione DE contribuente;
con la conseguenza che deve ritenersi ricorrere lite pendente condonabile ogni qual volta che l'atto impugnato porti, per la prima volta, a conoscenza DE contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata ed il contribuente la contesti sotto qualsiasi profilo di legittimità incidente sui presupposti e sui contenuti DEl'obbligazione tributaria, dando così vita ad una controversia effettiva e non meramente apparente (in tal senso, v.: Cass. 22672/14, 1263/14, 209/ 14, 22158/13, 5879/13, 20731/10, 10588/10, 9140/10, 15548/09). In tale prospettiva, sono stati ritenuti dotati di contenuto impositivo e, quindi, considerati atti suscettibili di definizione agevolata, in particolare: la cartella emessa ai sensi DE D.P.R. n. 600 DE 1973, ex art. 36 in sede di liquidazione di imposte dichiarate e non versate, quanto ai profili di rettifica c.d. "cartolare" conseguenti al riscontro di errori materiali e di calcolo ovvero all'esclusione (o riduzione) di scomputi di ritenute, di detrazioni o deduzioni di crediti d'imposta (v. Cass. 20467/13, 21660/06 e 9148/05); detta cartella, se relativa all'irrogazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento DEl'imposta (v. Cass. 7892/05, nella motivazione); detta cartella, ove il contribuente opponga la propria facoltà di emendare la dichiarazione (v. Cass. 22672/14); il medesimo atto, quando il contribuente faccia valere l'intervenuta decadenza DEl'Agenzia dal potere di riscossione (v. Cass. 209/14) ovvero contesti la ricorrenza dei presupposti di una DEle imposte oggetto DEl'intimazione (v. Cass. 1263/14); l'avviso di mora contenente anche interventi rettificativi DEla dichiarazione precedentemente non contestati (v. Cass. 22158/13); la cartella, non preceduta da notifica di avviso di accertamento, quale l'unico atto portato a conoscenza DE contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale (v. Cass. 10588/10, 9140, 15548/09); l'avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria, catastale e invim, opposto in funzione di asserito contrasto DEla normativa nazionale con la disciplina comunitaria (v. Cass. 10753/10, in tema di conferimento in società di un immobile a copertura di un aumento di capitale); l'avviso di liquidazione di imposta sulle successioni, impugnata per mancata considerazione DEla presenza nell'asse ereditario di immobili sottoposti a vincolo da parte DE Ministero per i Beni Culturali (v. Cass. 6120/2011). 4. - Tanto considerato in linea generale ed in sede di prima approssimazione al tema, occorre rilevare che, in merito alla specifica fattispecie oggetto DE giudizio (riguardante controversia incidente su avviso di liquidazione d'imposta di registro emesso in esito ad attribuzione di rendita catastale all'immobile compravenduto, richiesta dai contraenti, per la determinazione automatica DEl'imponibile, ai sensi DE D.L. n. 70 DE 1988, art. 12 convertito in L. n. 154 DE 1988), queste Sezioni unite hanno già avuto modo di pronunziarsi con la sentenza n. 5289/10. 5. - Analizzata la nozione di lite fiscale condonabile rilevante ai sensi DEla L. n. 546 DE 1992, art. 16 e preso atto DEl'orientamento per cui non sono liti condonabili quelle che hanno ad oggetto atti di liquidazione c.d. automatica DEl'imposta, la decisione è giunta alla conclusione (sostanzialmente nello stesso senso, v., tra le altre, anche: Cass. 14383/13, Cass. 9178/11, Cass. 13085/07, 10536/06, 7796/06, 8634/05 13856/04) che - ferma la non condonabilità DEle liti sul solo classamento, che non scaturiscono dall'impugnazione di atti impositivi - le controversie in rassegna devono ritenersi suscettibili di definizione agevolata, ove concorrano due condizioni: a) che il provvedimento di classamento sia venuto a conoscenza DE contribuente, per la prima volta, con la notifica DEl'avviso di liquidazione;
b) che la contestazione sull'avviso di liquidazione coinvolga la stessa rendita assegnata dall'ufficio stimatorio, prospettandosene l'erronea determinazione. 6. - Il richiamato precedente di queste sezioni unite - che fa propria l'impostazione secondo cui la condonabilità DEla lite va ravvisata in funzione dei termini sostanziali DEla controversia e non DEla mera qualificazione DEl'atto impugnato - è intervenuto in relazione ad impugnazione di maggior liquidazione d'imposta di registro, promossa, sul presupposto DEl'erronea attribuzione DEla rendita, con instaurazione DE contraddittorio sia nei confronti DEl'Agenzia DEle Entrate sia nei confronti DEl'Agenzia DE RI.
Diversamente da quanto presupposto dall'ordinanza interlocutoria, non pare, tuttavia, dubitabile (in tal senso, v., implicitamente, Cass. 14383/13, 18526/10) che il principio affermato sia, non di meno,
valido con riguardo all'ipotesi, di cui alla fattispecie in rassegna, DEl'impugnazione di avviso di liquidazione, che, pur fondata sull'errata determinazione DEla rendita assegnata dall'ufficio stimatore, sia stata promossa nei soli confronti DEl'Agenzia DEle Entrate.
In disparte il rilievo che, per le controversie successive alla riforma di cui al D.L. n. 95 DE 2012, art. 23 quater (convertito in L. n. 135 DE 2012), la dicotomia soggettiva Agenzia DEle Entrate/Agenzia DE RI sembra dissolversi in conseguenza DEl'accorpamento DEla seconda nella prima, al riguardo è decisivo il rilievo che, per consolidato e condivisibile orientamento DEla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 21161/ 14, 22502/13, 26841/07, 15158/06, 23173/05, 5035/03, 2905/02, 16000/00), in tema di condono, il presupposto DEla lite pendente ricorre in presenza DEl'iniziativa giudiziaria DE contribuente (non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva: cfr. la previsione DEla L. n. 289 DE 2002, art. 16), che sia potenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro DEla ritualità e DEla fondatezza DE ricorso che vi ha dato vita (salva la ricorrenza, non ipotizzabile nella fattispecie, DEl'abuso di processo consistente nell'impugnazione, al solo scopo di conseguire i vantaggi di sopravvenuta, o preannunciata, normativa condonistica, di atto impositivo da tempo divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione: v. Cass. 1271/14, 210/ 14, 22502/13). Il criterio comporta che - coerentemente, DE resto, alla circostanza che, sul piano logico e su quello giuridico, la pendenza DEla lite costituisce un prius rispetto all'esito DEla stessa - il giudice è, di principio, tenuto a valutare la sussistenza DE presupposto DE condono (pendenza di lite condonabile) ex ante, in base a quanto prospettato in giudizio, senza preventiva DEibazione DEl'ammissibilità e fondatezza DE ricorso che vi ha dato luogo. 8. - Dagli esposti rilievi consegue che l'impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro D.L. n. 70 DE 1988, ex art. 12 (convertito in L. n. 154 DE 1988), ove basata sull'erroneità DEla determinazione di rendita solo contestualmente comunicata, dà vita a lite pendente suscettibile di definizione agevolata ai sensi DEla L. n. 546 DE 1992, art. 16 indipendentemente dalla ritualità e fondatezza DEl'impugnazione medesima, e, pertanto, a prescindere da ogni valutazione in merito alla mancata contestazione DE prodromico atto di attribuzione di rendita nei diretti confronti DEl'Agenzia DE RI, quale soggetto all'uopo passivamente legittimato. E tanto, alla stregua di criteri affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di condono e senza alcuna necessità di postulare (come pure suggerito dall'ordinanza interlocutoria) la sussistenza di un sindacato incidentale, DE giudice chiamato a conoscere DEl'avviso di liquidazione DEl'imposta di registro, sul prodromico atto di classamento.
9. - D'altro canto, alla configurabilità di un siffatto sindacato incidentale ostano, ineludibilmente, le stesse caratteristiche fondamentali DE giudizio tributario.
Invero, per esigenze sistematiche e disciplina positiva, tale giudizio contempla una cognizione incidentale, che, a parte quella vertente su atti generali o normativi, è circoscritta (ed in limiti definiti), alle sole questioni elettivamente appartenenti alla giurisdizione di altro giudice (cfr. Cass. 9183/11, 6620/11, 9999/06, 6386/06, 20398/05, 21601/04, 18271/04, 9754/03, 15. 317/02). Il contenzioso tributario è, infatti, concepito quale processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi (e, in particolare, di quelli enumerati al D.Lgs. n. 546 DE 1992, art. 19 che scandiscono le varie fasi DE rapporto d'imposta).
Da tale strutturazione (che risponde al più tipico schema DEla giurisdizione amministrativa), discende quale naturale corollario, che l'oggetto DE giudizio tributario è rigorosamente circoscritto agli elementi DEla sequenza procedimentale propria DE provvedimento impugnato, con preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti già definite e deriva, conseguentemente, che, nell'ambito di detto giudizio, la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, non reso oggetto di diretta ed idonea impugnazione, è insuscettibile di DEibazione in base a cognizione meramente incidentale a fine di semplice disapplicazione. Ciò perché, nella giurisdizione di annullamento, attribuire al giudice il potere di disapplicazione (e, quindi, di cognizione meramente incidentale) di atti e provvedimenti che non siano di carattere normativo o generale e, in particolare, di quelli che siano comunque autonomamente impugnabili davanti al giudice adito comporterebbe lo scardinamento DElo stesso sistema d'impugnazione degli atti autoritativi e DE correlativo regime di decadenza.
Le richiamate esigenze sistematiche trovano DE resto, nella disciplina DE contenzioso tributario, specifiche insuperabili rispondenze normative.
Al riguardo, assume, in primo luogo, rilievo il D.Lgs. n. 546 DE 1992, art. 19, comma 3. Tale disposizione, infatti, sancisce che "... ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri" e, precisando ulteriormente che "la mancata impugnazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo", attribuisce al contribuente la scelta tra l'impugnare l'atto presupposto non notificato unitamente a quello consequenziale (al fine DEla caducazione di entrambi) e l'impugnare solo l'atto consequenziale (al fine DEla sola relativa caducazione); restando il thema decidendum circoscritto, in tale secondo caso, ai vizi DEl'atto consequenziale (nel cui novero va ascritta anche l'omessa notifica DEl'atto presupposto), senza alcuna possibilità di sindacato incidentale sui vizi DEl'atto presupposto anche qualora possano dar luogo ad ipotesi di invalidità derivata (v. Cass., ss.uu., 5791/08). Nella medesima prospettiva, si pongono, poi, il D.Lgs. n. 546 DE 1992, art. 7, ult. cpv., e l'art. 2, comma 3, DE medesimo testo legislativo, per come modificato dalla L. n. 448 DE 2001. Infatti - recitando "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini DEla decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente" la prima disposizione dimostra chiaramente di riferire ai soli regolamenti ed atti generali l'ordinario potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte DE giudice tributario. Mentre la seconda disposizione, nel definire il potere di cognizione incidentale riconosciuto al giudice tributario (nel senso che "il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione DEle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità DEle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio") , appare inequivocamente circoscriverlo - per intrinseco contenuto letterale DE precetto normativo, suo inquadramento sistematico e sua collocazione nell'articolo dedicato alla definizione DEla giurisdizione DE giudice tributario in contrapposizione, in particolare, a quella DE giudice ordinario - alle sole questioni che, connaturalmente estranee alla giurisdizione DE giudice tributario, sono decisive ai fini DEla soluzione DEle controversie devolutegli.
10. - Alla stregua DEle considerazioni che precedono - mentre va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse - ai sensi DEl'art. 363 c.p.c., comma 3, va affermato il seguente principio di diritto: "in tema di condono fiscale, la controversia nata dal ricorso DE contribuente avverso avviso di liquidazione d'imposta di registro emesso ai sensi DE D.L. n. 70 DE 1988, art. 12 (convertito in L. n. 154 DE 1988), nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento comunicato al contribuente solo con la notifica DEl'avviso di liquidazione, configura lite pendente ai sensi DEla L. n. 289 DE 2002, art. 16 ed è, quindi, suscettibile di definizione agevolata in base a detta disposizione, pur in assenza d'impugnazione DEl'atto di attribuzione DEla rendita nei diretti confronti DEl'Agenzia DE RI che l'ha adottato;
ciò nonostante che, alla luce dei principi generali in tema di contenzioso tributario e DEla previsione DE D.Lgs. n. 546 DE 1992, art. 19, comma 3, art. 7, comma 5, e art. 2, comma 3,
(l'ultimo come modificato dalla L. n. 448 DE 2001), il giudice investito DEla legittimità DEl'avviso di liquidazione sia, nelle circostanze date, privo di sindacato, anche meramente incidentale, sulla legittimità DEla rendita attribuita ai fini DEla definizione DEl'imponibile".
L'esito DEla lite e le incertezze interpretative, giustificano l'integrale compensazione DEle spese DE giudizio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, a sezione unite, dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015