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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Procedimento n. 848/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 07/01/2025
Per l'appellato , compare l'avv. Massimo Greco il quale si riporta a tutti i Parte_1 propri scritti, nonché alle note depositate telematicamente con le relative conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
E' altresì presente l'avv. ES IF il quale si riporta all'atto di appello ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata. impugna altresì ogni difesa avversa e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Massimo Greco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice alle ore 12,10, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 7/1/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 848 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: appello al giudice di pace , vertente
TRA
IO LE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA F. PATELLA N. 29 84043 AGROPOLI, presso lo studio dell'avv. IO
GIUSEPPE , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA C.SO ELEA 238 RI DI EA , presso lo studio dell'Avv. GRECO
MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. IF ES proponeva appello avverso la sentenza n. 272/2018 del Giudice di
Pace di Agropoli di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2016, con il quale il gli aveva richiesto il pagamento per la sua quota di spettanza delle Parte_1 competenze professionali del geometra . Chiedeva di riformare la sentenza di primo CP_1 grado e di accertare l'inesistenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
L'appellante deduceva: 1) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo, per essere nullo il rapporto contrattuale tra il e il geom. ; 2) la nullità della Parte_1 CP_1 deliberazione del 1.12.2014 per essere stata disposta la ripartizione delle spese solo fra alcuni condomini, nonché per l'assoluta incertezza dell'oggetto in difetto di indicazione del numero della fattura esaminata da parte dell'assemblea.
Si costituiva in giudizio il , che, eccepita la decadenza di cui all'art 1137 c.c., Parte_1 nel merito deduceva che :1 ) il geom. aveva indicato nel preventivo unicamente le CP_1 attività di sua competenza e che in ogni caso i geometri possono progettare opere in cemento armato, tuttavia limitando il loro operato alle costruzioni di modesta dimensione;
2) che le spese erano state ripartite secondo quanto previsto dal codice civile secondo cui le scale e gli ascensori sono mantenuti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono;
3) che il geometra incaricato, aveva emesso due fatture, l'ultima delle quali, a saldo delle attività svolte sino a quel momento, non avendo il dato seguito ai lavori commissionati. Parte_1
2 Tanto premesso, sul presupposto della legittimità delle delibere assembleari e dunque del decreto ingiuntivo di cui in oggetto, il concludeva per il rigetto dell'appello con Parte_1 vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 7.1.2025.
Come a tutti noto, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 delimita come segue l'ambito delle competenze professionali dei geometri:- alla lettera 1) prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
- alla lettera m) prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
La legge n. 1086 del 1971 disciplina le opere di conglomerato cementizio armato e all'art. 2 stabilisce che la costruzione di tali opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze”, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che è rimasta immutata (v. Cass. 8/4/2009
n. 8543).
La norma, in altri termini, non incide sull'ambito delle competenze fissate dalle norme precedenti, ma stabilisce che ogni qual volta si deve realizzare un'opera in cemento armato la costruzione deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo e la direzione lavori e l'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo. Siccome l'art. 16 r.d. 274/1929 alla lettera 1) estende la competenza del geometra, quanto alle “costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza” alle piccole “costruzioni accessorie in cemento armato”, ma solo a determinate condizioni, mentre la lettera m) non contiene identica estensione per le costruzioni civili di modesta importanza, si deve ritenere che resti confermata l'esclusione della competenza del
3 geometra per le modeste costruzioni civili in cemento armato. Ne consegue che la normativa non consente al geometra la progettazione e la direzione delle costruzioni civili, ancorché modeste, ma in cemento armato (cfr., solo da ultimo, in tal senso Cass. Sentenza 30 agosto 2013, n. 19989).
I limiti posti dall'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessita' di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumita', mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassativita' del precetto normativo, esigente un preciso requisito determinato dalla suddetta destinazione. È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17 l. 2 febbraio 1974 n. 64
- che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr. Cass. Sentenza n.19292 del 07/09/2009).
Tanto premesso, coglie nel segno la difesa di parte appellata laddove eccepisce la legittimità del rapporto professionale intercorso con il geom. e dal quale consegue la sussistenza del CP_1 credito di cui il decreto ingiuntivo opposto.
Le fatture prodotte ( in particolare la fattura n. 38) fanno riferimento alle attività professionali svolte dal geometra quali redazione della SCIA e computo metrico subordinati alla realizzazione dell'ascensore e rientranti nelle competenze del professionista, approvate dall'assemblea del
4/11/2014; le restanti attività ( espressamente indicate ''a firma dell'ingegnere'', vedi preventivo in atti) non risultano essere oggetto delle fatture del cui pagamento di discute.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepiva la nullità della delibera del 1.12.2014.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali disciplinati dal codice a norma dell'art. 1123 c.c. sono tre: il riparto proporzionale, quello in base all'uso differenziato e quello in base all'uso separato.
Giova ricordare che sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da
4 valere per il futuro, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue, avendo la parte dedotto ragioni di annullabilità concernenti la violazione dei criteri in concreto della suddivisione della spesa e il contenuto dell'ordine del giorno, che in difetto della proposizione di una autonoma domanda di annullamento anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento. ( cfr. Cass. civ. n. 8315/2024).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 23.5.2018 dl sig. IF ES nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione Parte_1 ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace di Agropoli n.
272/2018;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 1700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
5 3)dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 7/1/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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Procedimento n. 848/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 07/01/2025
Per l'appellato , compare l'avv. Massimo Greco il quale si riporta a tutti i Parte_1 propri scritti, nonché alle note depositate telematicamente con le relative conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
E' altresì presente l'avv. ES IF il quale si riporta all'atto di appello ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata. impugna altresì ogni difesa avversa e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Massimo Greco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice alle ore 12,10, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 7/1/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 848 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 , avente ad oggetto: appello al giudice di pace , vertente
TRA
IO LE (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA F. PATELLA N. 29 84043 AGROPOLI, presso lo studio dell'avv. IO
GIUSEPPE , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T., elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA C.SO ELEA 238 RI DI EA , presso lo studio dell'Avv. GRECO
MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. IF ES proponeva appello avverso la sentenza n. 272/2018 del Giudice di
Pace di Agropoli di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2016, con il quale il gli aveva richiesto il pagamento per la sua quota di spettanza delle Parte_1 competenze professionali del geometra . Chiedeva di riformare la sentenza di primo CP_1 grado e di accertare l'inesistenza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
L'appellante deduceva: 1) l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo, per essere nullo il rapporto contrattuale tra il e il geom. ; 2) la nullità della Parte_1 CP_1 deliberazione del 1.12.2014 per essere stata disposta la ripartizione delle spese solo fra alcuni condomini, nonché per l'assoluta incertezza dell'oggetto in difetto di indicazione del numero della fattura esaminata da parte dell'assemblea.
Si costituiva in giudizio il , che, eccepita la decadenza di cui all'art 1137 c.c., Parte_1 nel merito deduceva che :1 ) il geom. aveva indicato nel preventivo unicamente le CP_1 attività di sua competenza e che in ogni caso i geometri possono progettare opere in cemento armato, tuttavia limitando il loro operato alle costruzioni di modesta dimensione;
2) che le spese erano state ripartite secondo quanto previsto dal codice civile secondo cui le scale e gli ascensori sono mantenuti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono;
3) che il geometra incaricato, aveva emesso due fatture, l'ultima delle quali, a saldo delle attività svolte sino a quel momento, non avendo il dato seguito ai lavori commissionati. Parte_1
2 Tanto premesso, sul presupposto della legittimità delle delibere assembleari e dunque del decreto ingiuntivo di cui in oggetto, il concludeva per il rigetto dell'appello con Parte_1 vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 7.1.2025.
Come a tutti noto, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 delimita come segue l'ambito delle competenze professionali dei geometri:- alla lettera 1) prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
- alla lettera m) prevede la legittimazione del geometra relativamente a: progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
La legge n. 1086 del 1971 disciplina le opere di conglomerato cementizio armato e all'art. 2 stabilisce che la costruzione di tali opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. La normativa, nel ribadire i “limiti delle rispettive competenze”, chiaramente rinvia, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che è rimasta immutata (v. Cass. 8/4/2009
n. 8543).
La norma, in altri termini, non incide sull'ambito delle competenze fissate dalle norme precedenti, ma stabilisce che ogni qual volta si deve realizzare un'opera in cemento armato la costruzione deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo e la direzione lavori e l'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo. Siccome l'art. 16 r.d. 274/1929 alla lettera 1) estende la competenza del geometra, quanto alle “costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza” alle piccole “costruzioni accessorie in cemento armato”, ma solo a determinate condizioni, mentre la lettera m) non contiene identica estensione per le costruzioni civili di modesta importanza, si deve ritenere che resti confermata l'esclusione della competenza del
3 geometra per le modeste costruzioni civili in cemento armato. Ne consegue che la normativa non consente al geometra la progettazione e la direzione delle costruzioni civili, ancorché modeste, ma in cemento armato (cfr., solo da ultimo, in tal senso Cass. Sentenza 30 agosto 2013, n. 19989).
I limiti posti dall'art. 16, lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessita' di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumita', mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassativita' del precetto normativo, esigente un preciso requisito determinato dalla suddetta destinazione. È pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17 l. 2 febbraio 1974 n. 64
- che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr. Cass. Sentenza n.19292 del 07/09/2009).
Tanto premesso, coglie nel segno la difesa di parte appellata laddove eccepisce la legittimità del rapporto professionale intercorso con il geom. e dal quale consegue la sussistenza del CP_1 credito di cui il decreto ingiuntivo opposto.
Le fatture prodotte ( in particolare la fattura n. 38) fanno riferimento alle attività professionali svolte dal geometra quali redazione della SCIA e computo metrico subordinati alla realizzazione dell'ascensore e rientranti nelle competenze del professionista, approvate dall'assemblea del
4/11/2014; le restanti attività ( espressamente indicate ''a firma dell'ingegnere'', vedi preventivo in atti) non risultano essere oggetto delle fatture del cui pagamento di discute.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepiva la nullità della delibera del 1.12.2014.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali disciplinati dal codice a norma dell'art. 1123 c.c. sono tre: il riparto proporzionale, quello in base all'uso differenziato e quello in base all'uso separato.
Giova ricordare che sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da
4 valere per il futuro, mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue, avendo la parte dedotto ragioni di annullabilità concernenti la violazione dei criteri in concreto della suddivisione della spesa e il contenuto dell'ordine del giorno, che in difetto della proposizione di una autonoma domanda di annullamento anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento. ( cfr. Cass. civ. n. 8315/2024).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 23.5.2018 dl sig. IF ES nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione Parte_1 ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza del giudice di pace di Agropoli n.
272/2018;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 1700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
5 3)dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 7/1/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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