Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 26 settembre 2022
Decreto presidenziale 2 dicembre 2022
Decreto presidenziale 18 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 5 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Impugnazione di titoli edilizi: sufficiente la “vicinitas”?Accesso limitatoMichele Di Donna · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02487/2025REG.PROV.COLL.
N. 09144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2022, proposto dal Comune di CI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IU GR e TE EI, rappresentati e difesi dagli avvocati Tullio D'Amora e Lia Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Ministero della cultura, Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN RA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 56;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione terza) n. 1037 del 26 settembre 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dei sig.ri IU GR e di TE EI e l’appello incidentale della sig.ra AN RA ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal permesso a costruire n. 50 rilasciato dal Comune di CI, in data 1° ottobre 2021, per “ Ristrutturazione edilizia di fabbricato di civile abitazione” in relazione alla pratica ed. n. 55 del 3 maggio 2021;
- dal verbale n. 3 della Commissione per il Paesaggio di data 23 agosto 2021, recante parere favorevole con prescrizioni
- dalla nota di trasmissione prot. n. 11571 del 23 settembre 2021;
- dal parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Pisa prot. n. 12764 del 24 settembre 2021;
- dall'autorizzazione paesaggistica n. 66 rilasciata dal Comune di CI in data 27 settembre 2021;
- dall'art. 20 del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui tale norma sia interpretata come idonea a consentire che un volume artificialmente interrato possa considerarsi neutro urbanisticamente e quindi da non computare nel calcolo del volume realizzato in ampliamento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Toscana dai signori IU GR e TE EI, proprietari di immobili confinanti con quello interessato dall’intervento edilizio autorizzato, sulla base dei seguenti motivi:
a) nullità dei provvedimenti ex art. 112 (e 114) c.p.a. per violazione (o elusione) della sentenza del TAR Toscana n. 5/2020.
b) violazione e/o falsa applicazione art. 3 d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 64-84 l.r.T.n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione d.P.G.R. n. 63/R del 25 agosto 2016; violazione e/o falsa applicazione artt. 19, 21 e 25 del regolamento urbanistico comunale vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 17 settembre 2015 e dell’artt. 18, 20, 24, 60 e 71 del regolamento edilizio vigente;
c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136, 142 e 146 del d. lgs. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e artt. 64 e segg, e degli artt. 133 e segg. l.r.T. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione d.P.G.R. n. 63/R del 25 agosto 2016; violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 17, 21, 25 del regolamento urbanistico comunale vigente approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 17 settembre 2015 ed art. 60 del regolamento edilizio vigente; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 12/11/1952 e della relati va scheda contenuta nel PIT approvato con delibera del CRT n. 37/2015, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione dei principi di efficienza e buon andamento.
d) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 142-145 del d. Lgs. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 31 del 30 febbraio 2017; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 283 del 1952 così come recepito nel PIT approvato con deliberazione del CRT n. 37 del 27 marzo 2015, nonché della disciplina del PIT stesso, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria. Illegittimità manifesta.
e) violazione e/o falsa applicazione art. 3 l. 241/1990, eccesso di potere per carente ed inadeguata motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione dei principi di efficienza e buon andamento.
3. Con la sentenza n. 1037 del 26 settembre 2022 il T.a.r. per la Toscana ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti, annullando il permesso di costruire n. 50/2021 e condannando il Comune di CI e la controinteressata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.
4. Il Comune di CI ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - difetto di interesse ad agire delle parti ricorrenti
II - legittimità dell’intervento anche qualora lo stesso, secondo la contestata tesi del T.A.R. circa l’interpretazione della cartografia del R.U.C., ricadesse in parte in Sottozona E1a.
III - legittimità dell’intervento per l’assoluta erroneità, incongruità, contrarietà – tanto al Piano strutturale vigente quanto alla stessa legge – dell’interpretazione proposta dal Collegio circa la cartografia del regolamento urbanistico del Comune di CI
IV - riproposizione in appello delle eccezioni già proposte avverso il ricorso e ritenute assorbite dal T.A.R.
5. Dinanzi al diniego dell’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso in appello, il Comune stesso nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha successivamente evidenziato “come, in ogni caso, entro il limite dei caratteri e delle pagine di cui al decreto n. 167/2016 …(rientrassero) integralmente i motivi di impugnazione della sentenza del…Tar della Toscana, rimanendo fuori esclusivamente la riproposizione delle eccezioni agli ulteriori motivi del ricorso originario introduttivo del giudizio”. A tali doglianze l’appellante ha inteso replicare nella medesima memoria depositata in vista della discussione del merito dell’appello.
6. La controinteressata, sig.ra AN RA ER, ha, da parte sua, proposto appello incidentale avverso la medesima decisione del T.a.r, articolando il proprio gravame in due distinti punti, a loro volta ulteriormente articolati:
I. Censure nel merito della sentenza impugnata
II. Riproposizione, anche ai sensi e nelle forme dell’art. 101, 2 comma, c.p.a., delle doglianze ed eccezioni spiegate avverso i motivi del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado non esaminati e/o ritenuti assorbiti nella impugnata sentenza del Tar per la Toscana.
7. Si sono costituiti in giudizio anche gli originari ricorrenti, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello principale e dell’appello incidentale.
8. Con memorie del 30 e 31 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024 e repliche del 12, 13 e 14 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
9. Con note del 29 novembre 2024 il Comune ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati senza previa discussione.
10. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. Con il primo motivo dell’appello principale il Comune di CI ha lamentato che il T.a.r., pur avendo affermato di “ condividere l’orientamento per il quale l’interesse ad agire dei vicini di abitazione non può consistere nella mera vicinitas occorrendo la deduzione di uno specifico pregiudizio concreto ai diritti e interessi del vicino” avesse, poi, nella sua decisione, applicato tale principio “in maniera decisamente infondata”, ravvisando il suddetto pregiudizio “nel disturbo arrecato dall’immobile realizzando alle visuali panoramiche fruibili dalle proprietà dei ricorrenti e risultante dalle relazioni tecniche depositate” che erano state da esso “ prontamente contestate”. Secondo l’appellante, invece, nella fattispecie in questione avrebbe dovuto essere escluso qualsiasi pregiudizio, poiché dai dislivelli caratterizzanti i luoghi di causa emergeva che l’ampliamento progettato non avrebbe modificato minimamente le visuali panoramiche fruibili né dal lato della proprietà GR, posta più in alto dell’immobile della sig.ra ER, né dal lato della proprietà EI, che trovandosi in corrispondenza della curva altimetrica inferiore, non avrebbe comunque potuto godere della vista del mare. Il Comune di CI ha, poi, aggiunto che l’interesse ad agire della ricorrente EI non sarebbe mai potuto sorgere dalla violazione, nella realizzazione dell’intervento edilizio, della disciplina delle distanze dalle costruzioni, non essendo tale circostanza stata in alcun modo dimostrata.
12. Con il secondo motivo il Comune di CI ha sostenuto che il T.a.r. avesse “frainteso” quanto da esso affermato nel giudizio di primo grado circa le opere ricomprese nella categoria del “ risanamento conservativo ”, che doveva essere individuata ai sensi di quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale (art. 60 REC) per la zona E1a, ricomprendendovi l’ “inserimento di elementi accessori” consistente nell’“ inserimento (pertinenziale) di elementi dotati di propria superficie” non comportanti, però incrementi di SUL quali “5.1. porticati, logge e/o pergolati, balconi, terrazzi anche a sbalzo e tettoie (…); 5.3. le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro carattere pertinenziale…5.6. le superfici dei piani e dei locali interrati o seminterrati, privi dei requisiti di agibilità, in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 5.3;”. In forza della suddetta definizione il Comune ha precisato che il nuovo progetto della controinteressata era “stato concepito proprio con il rispetto di tali parametri” , essendo caratterizzato da un solo elemento costituente volume “la nuova cucina,…ricadente sicuramente in sottozona B0”, mentre alla luce del REC e del RUC ciò che ricadeva in zona E.1.a – terrazzo, autorimessa e piano interrato- non poteva costituire né nuovo volume né SUL, in coerenza perfetta con le previsioni della legge regionale n. 65/2014. Sotto tale profilo l’appellante ha aggiunto che la decisione del T.a.r sarebbe risultata errata anche nella parte in cui non aveva ritenuto il nuovo permesso di costruire in grado di sanare gli interventi costruttivi già eseguiti in base al precedente titolo, perfettamente inglobati nel nuovo progetto autorizzato e pienamente compatibili con la disciplina urbanistica dell’area.
13. Con il terzo motivo il Comune ha, poi, lamentato “l’incongruità dell’interpretazione data dal T.a.r. della cartografia del RUC secondo cui l’intervento progettato sarebbe stato per buona parte ricadente nella zona agricola E1a”. Secondo l’ente locale, infatti, la zona in questione sarebbe stata contraddistinta dalla sovrapposizione di ben quattro diversi confini (quelli del territorio urbanizzato, del centro abitato, dell’UTOE - Unità organica territoriale elementare e della sottozona) che nella cartografia erano stati necessariamente rappresentati come fittiziamente affiancati, ma dovevano, in realtà, considerarsi tutti coincidenti con “la linea viola” del territorio urbanizzato. Tale lettura della cartografia sarebbe stata, a dire dell’ente appellante, l’unica coerente con la Relazione generale al RUC e con il Piano strutturale comunale nonché con la legge regionale n. 65/2014, per cui l’intervento progettato sarebbe stato tutto ricompreso in zona B0, mentre la zona E1a non avrebbe mai potuto essere situata all’interno del territorio urbanizzato e del centro urbano.
14. Le suddette censure non sono fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
15. Non meritevoli di accoglimento sono, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per preteso difetto di interesse o di legittimazione dei signori GR e EI poiché dalla documentazione in atti emerge con chiarezza come il progetto presentato dalla controinteressata ed autorizzato dal Comune per l’ampliamento dell’immobile esistente ostacoli le visuali panoramiche godute dai vicini e, soprattutto con il terrapieno artificiale, finisca per violare le distanze, incidendo così sensibilmente sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio fruibile dalle abitazioni vicine, nonché sul pregio delle relative proprietà.
16. Da qui la dimostrazione di un concreto ed attuale interesse degli originari ricorrenti ad opporsi ai titoli edilizi rilasciati alla controinteressata per la realizzazione di opere sicuramente pregiudizievoli nei loro confronti, anche alla luce dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 22 del 2021. Sul punto può aggiungersi che, come sottolineato dalla giurisprudenza prevalente, che “ Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente ” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2022 n. 10708).
17. Parimenti infondate si rivelano le doglianze espresse dal Comune di CI al secondo motivo, in rapporto all’asserita legittimità dei lavori progettati che, anche ove destinati a ricadere nella zona E.1.a e dunque in area agricola, sarebbero rientrati a parere dell’ente locale, nella categoria comunque ammessa del “risanamento conservativo”, suscettibile secondo la disciplina urbanistica comunale di ricomprendere anche l’inserimento di elementi dotati di una propria superficie come terrazzi, spazi destinati al ricovero delle autovetture e locali interrati e seminterrati.
18. Al riguardo occorre, in verità, ribadire, da un lato, come precisato anche dal T.a.r. nella pronuncia impugnata, che l’incidenza territoriale di un intervento edilizio, ancorché consistente in una pluralità di opere, va sempre valutato secondo un apprezzamento globale e non frazionato (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2021 n. 6235), dall’altro, che la definizione della tipologia delle opere e la loro qualificazione non possono essere effettuate dalla fonte regionale né tantomeno dal Comune con i suoi regolamenti, essendo fissate nelle loro linee essenziali dall’art. 3 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001. Proprio in base alla disciplina dettata da tale decreto, per giurisprudenza da tempo consolidata, la distinzione fra le categorie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia ha natura funzionale. Essa non risiede nella tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo edilizio preesistente, mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo deve ritenersi consentita la sostituzione di parti anche strutturali e in generale di elementi costitutivi degli edifici e quindi anche un rinnovo sistematico e globale, purché nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali originari. Alla stregua di tale indicazione di principio, che continua, come anticipato, a trovare conferma nell’assetto delle definizioni degli interventi edilizi delineato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, pur ripetutamente novellato dal legislatore, eccedono il risanamento conservativo e rientrano nella ristrutturazione gli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente, alterandone la morfologia e consistenza fisica (fra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038; Sez. II, 26 dicembre 2020, n. 8337; 9 ottobre 2020, n. 5992). Si aggiunga che, a norma del citato art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, lo stesso mutamento della destinazione d’uso può dirsi ammissibile, nell’ambito del risanamento conservativo, a condizione che sia compatibile con il mantenimento degli elementi caratterizzanti l’edificio.
19. Nella specie, al contrario, il permesso di costruire e gli altri atti impugnati in primo grado si riferiscono a un insieme di opere che hanno determinato una profonda alterazione della fisionomia e consistenza del fabbricato originario, quantomeno attraverso: un rilevante ampliamento dello stesso, non riducibile a mera “pertinenza”, il mutamento della copertura, l’alterazione del prospetto e la creazione di un terrapieno artificiale, così da comportare la realizzazione di un edificio morfologicamente e funzionalmente assai distante da quello preesistente e perciò, in definitiva, un intervento costruttivo sicuramente appartenente alla categoria della ristrutturazione.
20. A differenza di quanto affermato dall’appellante principale, i lavori in esame non possono, poi, neppure essere ricondotti all’effettuazione di opere meramente pertinenziali anche ai sensi della legge regionale n. 65/2014, essendo la nozione di pertinenza edilizia assai più rigorosa e ristretta di quella meramente civilistica ed implicando l’intervento in questione, tra l’altro, la realizzazione di un corpo autonomo che deve riconoscersi non sufficientemente unito a quello principale, essendo il collegamento costituito da un mero volume tecnico non abitabile. L’impossibilità di considerare legittimo il permesso di costruire n. 50/2021 priva di rilevanza la questione, anch’essa posta dal Comune con il secondo motivo di appello, relativa alla idoneità di tale titolo edilizio a legittimare anche quanto realizzato in precedenza sui luoghi di causa.
21. Infondato si rivela, altresì, il terzo motivo dell’appello principale con cui il Comune ha sostenuto l’erroneità della lettura data dal giudice di primo grado alla cartografia del RUC. Alla luce di tutti i documenti in atti e, in particolare, delle effettive previsioni del RUC e delle tavole 3b e 3b3, l’interpretazione fornita dal T.a.r. a seguito di un’approfondita analisi della cartografia appare corretta e ragionevole, in alcun modo smentita dall’inclusione dell’area E.1.a nel “perimetro urbanizzato”, non potendo la perimetrazione del territorio modificare all’attualità le singole destinazioni di zona. Ad ammettere la possibilità che all’interno del territorio urbanizzato siano previste anche aree agricole è, del resto, come sottolineato dagli originari ricorrenti, la stessa legge regionale n. 65/2014, che, all’art. 4, comma 5, specifica che “Non costituiscono territorio urbanizzato: le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto…del PIT”, mentre nessuna incidenza sulla questione può assumere la determinazione n. 9/2020, semplice atto interno, non immediatamente lesivo, non proveniente, tra l’altro, dall’organo competente ad approvare il Regolamento e le eventuali modifiche ad esso, come chiarito dal T.a.r. per la Toscana nella sentenza n. 1622/2021 passata in giudicato.
22. Per le suddette ragioni l’appello principale del Comune di CI deve essere, come anticipato, integralmente rigettato.
23. Egualmente infondato risulta l’appello incidentale della controinteressata che, con il suo gravame, ha anch’essa contestato preliminarmente sia il capo della sentenza nel quale il T.a.r. ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo e sia la parte della pronuncia relativa alla rilevanza in termini di aumento di volume e SUL dei manufatti eventualmente ricadenti in zona E.1.a. A confutazione delle censure svolte al riguardo dalla appellante incidentale, per cui gli originari ricorrenti non avrebbero dimostrato “il reale vulnus” patito in conseguenza della sua iniziativa edilizia e secondo le quali la realizzazione del terrazzo, dell’autorimessa e del locale interrato, per la natura accessoria e pertinenziale dei relativi spazi, sarebbe comunque rientrata nella categoria del risanamento conservativo, possono richiamarsi le argomentazioni già poste alla base del rigetto degli analoghi due primi motivi dell’appello principale, vista la sostanziale coincidenza delle articolate doglianze.
24. Circa il significato da attribuire alla cartografia dei luoghi di causa ai fini della disciplina urbanistica da applicare, con ulteriore censura l’appellante incidentale ha eccepito inoltre “l’inammissibilità del sindacato compiuto dal primo giudice per avere sovrapposto la propria valutazione a quella in precedenza svolta dall’ente comunale sostituendola, senza invece arrestarsi alla verifica se la scelta amministrativa fosse congrua e attendibile ovvero all’annullamento del provvedimento”, nonché “ l’illogicità ” e “ l’irragionevolezza” della sentenza del T.a.r. anche nella parte in cui questo aveva ritenuto “che la diversa interpretazione offerta rispetto a quella che si legge nella determina n. 9 del 2020… (fosse) corroborata dalle difficoltà incontrate dal redattore nel tracciare il confine del territorio urbanizzato risultante dalla cartografia del Piano territoriale PTC sulla cartografia in diversa scala del Regolamento urbanistico comunale”.
25. Anche tale motivo non può essere in alcun modo condiviso, essendosi il giudice di primo grado limitato ad interpretare i regolamenti comunali e le relative tavole alla luce dei concreti dati in essi contenuti e della disciplina urbanistica dell’intera zona, al fine di verificare la legittimità dei titoli impugnati dagli originari ricorrenti, senza travalicare i confini del suo sindacato, né tantomeno sostituirsi all’Amministrazione. Riguardo all’infondatezza delle suddette doglianze può, anche in questo caso, rinviarsi alle considerazioni già svolte in relazione ai motivi dell’appello principale circa la congruità e ragionevolezza della lettura della cartografia effettata dal T.a.r. nella sentenza impugnata, non inficiata neppure, come visto, dall’eventuale ricomprensione di un’area E.1.a. nel territorio urbanizzato. Come, del resto, sottolineato anche da questo Consiglio di Stato, “la destinazione di un'area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049).
26. In conseguenza delle argomentazioni che precedono, anche l’appello incidentale deve essere rigettato.
27. L’infondatezza ed il conseguente rigetto di tutte le censure formulate nell’appello principale e nell’appello incidentale e la conferma integrale della sentenza del T.a.r. che ha annullato i provvedimenti impugnati permettono, infine, di prescindere dalla trattazione degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado, riproposti dinanzi a questo Consiglio di Stato dagli originari ricorrenti in via tuzioristica attraverso la memoria di costituzione.
28. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando, rigetta l’appello principale e l’appello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata.
Condanna il Comune di CI e la sig.ra AN RA ER, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati sig.ri IU GR e TE EI delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 8.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
IU Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO