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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2410/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], nella Parte_1
persona della procuratrice generale , giusta procura Parte_2
del 06/06/2019 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Campobello di Licata (AG) Via Edison n. 42, presso lo studio
DEAvv. Salvatore Manganello, dal quale è rappresentata e difesa,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Di Natali, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici
DEAvvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26 febbraio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c., mentre parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2022, , Parte_1
nella persona della procuratrice generale , conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio (sub specie di danno biologico) da lei patiti e quantificati nella somma complessiva di € 30.361,00, ovvero in quella maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, di avere contratto l'epatite CV in occasione di un'emotrasfusione, cui era stata sottoposta nel corso del ricovero subito tra il
18 ottobre e il 14 novembre 1973 presso il Presidio Ospedaliero NA
ON di San Cataldo a causa di una sospetta gravidanza extrauterina, e
2 di avere subito dei danni in conseguenza di detto evento, di cui il CP_1
doveva rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Il eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del Controparte_1
diritto, assumendo che parte attrice fosse a conoscenza del nesso causale tra l'emotrasfusione infetta e l'epatopatia contratta già prima della presentazione della domanda di indennizzo ex legge n.210/1992 e precisamente dall'anno
2008; nel merito, contestava la fondatezza della domanda per difetto
DEelemento soggettivo e della prova del nesso causale, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25.01.2024, su istanza di parte convenuta, veniva autorizzata la produzione dei documenti sopravvenuti relativi al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Agrigento e assunta la riserva in sede di decisione sull'eccezione di compensazione formulata dalla medesima parte.
La causa, quindi, dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio,
all'udienza del 26.02.2025, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in punto di diritto va osservato che la responsabilità del
(oggi ), in ipotesi di contagio di epatite B o Controparte_2 CP_1
C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
3 quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, DEEnte
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
4 L'eccezione è infondata.
Nel caso specifico, infatti, – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta) – può dirsi provato che:
• in occasione del ricovero avvenuto tra il 18 ottobre e il 14
novembre del 1973 presso il Presidio Ospedaliero NA
ON di San Cataldo Vangelista Francesca è stata sottoposta ad un'emotrasfusione;
• nel marzo DEanno 2019, a seguito di un controllo ematochimico, le è stata diagnosticata l'Epatite C;
• con domanda presentata il 31.07.2019 da , n.q. Parte_2
di procuratore generale, ha chiesto al il Controparte_1
riconoscimento DEindennizzo di cui alla L. 210/1992;
• la Commissione Medica Ospedaliera, a seguito di visita con verbale del 21.09.2021, ha accertato il nesso causale tra la trasfusione subita e l'epatite contratta dalla e riconosciuto che dalla Parte_1
stessa fosse derivata una menomazione permanente della sua integrità psico fisica, senza, tuttavia ascrivere tale giudizio ad alcuna delle categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834;
• con raccomanda del 13.10.2021, il ha Controparte_1
comunicato che, alla luce del giudizio della non avrebbe Pt_3
provveduto alla liquidazione DEindennizzo previsto dalla l.
210/1992;
5 • parte attrice ha presentato ricorso giudiziale innanzi al
Tribunale di Agrigento ai fini DEottenimento del predetto indennizzo;
• il citato giudizio è stato definito con la sentenza n. 89/2023 del
01/02/2023, con cui è stato riconosciuto a favore DEodierna attrice l'indennizzo previsto dalla L.210/1992, senza, però, che ne sia stata liquidata l'entità;
• in data 23/06/2023 la , n.q., ha instaurato un giudizio, Pt_2
ad oggi pendente, innanzi al depositando il ricorso per CP_3
l'ottemperanza della summenzionata sentenza del Tribunale di
Agrigento.
Ora, la Corte di Cassazione, con le citate pronunce a sezioni unite del
2008, ha anzitutto precisato che il termine di prescrizione applicabile – tenuto conto di quanto detto in ordine alla natura della responsabilità da emotrasfusione – è quello quinquennale previsto dal primo comma DEart. 2947 c.c. e che nessun effetto di rilievo discende dalla previsione di cui al terzo comma dello stesso articolo, atteso che anche per il reato di lesioni gravissime, unico astrattamente configurabile nel caso in esame, il termine di prescrizione è di cinque anni.
La prescrizione in argomento, peraltro, non può cominciare a decorrere fino a quando la vittima, pur sapendo di avere subito un danno (nella fattispecie, di essersi ammalata), non sia in grado di conoscere la causa della
6 malattia, e, quindi, di collegarla, sotto il profilo causale, alla condotta del terzo.
Il principio della conoscibilità del danno deve, pertanto, essere integrato con quello della “rapportabilità causale”, senza però che assuma rilievo la mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e dovendo piuttosto ancorarsi il termine di inizio della prescrizione a fattori obiettivi.
Occorre dunque impiegare il criterio della conoscibilità oggettiva da accertarsi in base a due parametri, l'uno interno, l'altro esterno al danneggiato: da un lato, il parametro DEordinaria diligenza, dall'altro il livello di conoscenze scientifiche DEepoca, entrambi verificabili dal giudice senza intraprendere un'indagine di tipo psicologico.
Ora, escludendo che il dies a quo possa farsi coincidere con il momento in cui il danneggiato si sia sottoposto alla trasfusione poi risultata infetta, si ritiene che, essendo determinante l'epoca in cui la condotta illecita spiega i suoi effetti in maniera virulenta con carattere di riconoscibilità, debba darsi rilievo al momento in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza
DEesistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione.
Sebbene sia possibile che il danneggiato abbia scoperto di essere affetto da patologia virale dagli esiti di accertamenti diagnostici, si reputa tuttavia che la piena consapevolezza DEesistenza DEaffezione, nonché della connessione con l'avvenuta trasfusione, sorga quando egli inoltri domanda al al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla L. 210/1992. Controparte_1
7 È dunque alla data presentazione della domanda di liquidazione
DEindennizzo che va ancorata la decorrenza del termine di prescrizione
DEazione risarcitoria (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 14470/2021,
n.16217/2019, n.6213/2016, n.28464/2013 e, sez. un., n. 581/2008).
Nel caso di specie, sia che si abbia riguardo alla data di presentazione della domanda di indennizzo (31.07.2019), sia al momento antecedente della scoperta della patologia (databile 20.03.2019), la prescrizione quinquennale non era ancora decorsa alla data di notifica DEatto introduttivo del presente giudizio (18.02.2022).
D'altro canto, risulta priva di riscontro la allegazione – formulata dal in comparsa di risposta -, secondo cui dal ricorso amministrativo CP_1
del 1° ottobre 2021 presentato dalla emergerebbe che la stessa Parte_1
avrebbe avuto conoscenza della patologia già dal 2008.
Invero, dal citato ricorso, si evince, al contrario, che soltanto nell'anno
2019, a seguito di alcune complicanze fisiche, la si sottopose ad Parte_1
alcuni controlli all'esito dei quali venne riscontrata la positività da CV (vedi ricorso sub allegato n.4 della comparsa di risposta del ). CP_1
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi DEillecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
8 Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza DEevidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
civile, vige la regola della preponderanza DEevidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_2 Controparte_1
, anche prima DEentrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
9 di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o CV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa DEinsorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
DEevento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, la Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto con verbale del 21.09.2021, il nesso causale tra la trasfusione e l'epatite.
Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott.ssa Persona_1
, ha accertato il detto nesso causale, concludendo che “Dalla disamina
[...]
della documentazione medica versata in atti si evince che la ricorrente, Parte_1
era affetta da: “Epatopatia cronica CV correlata in assenza di
[...]
replicazione virale attiva e di fibrosi epatica. […] Tenuto conto della
documentazione sanitaria in atti si ritiene che la patologia posta in diagnosi sia
correlabile con l'emotrasfusione subita dalla paziente in occasione del ricovero del
18.10.1973 al 14.11.1973 presso il P.O “NA ON” di San Cataldo
(CL).” (vedi pag. 20 della relazione di c.t.u.).
A tal proposito, il c.t.u. ha anche risposto esaustivamente ai rilievi critici formulati da parte convenuta, precisando che “…occorre ricordare come
l'accertamento del nesso causale in ambito civilistico si basi su dei criteri di ordine
10 probabilistico, dovendosi ritenere soddisfatto tale nesso qualora l'ipotesi formulata
risulti maggioritaria secondo il criterio del “più probabile che non”.
In altri termini, se di un fenomeno abbiamo due o più possibili cause, occorre
verificare in concreto quali delle due sia la più probabile. Circa poi la supposta
assenza di parte della documentazione clinica inerente alla storia clinica della
paziente, trattasi di affermazioni non supportate da alcun elemento oggettivo,
potendosi anche ipotizzare che la paziente abbia trascurato la sua sintomatologia,
omettendo di consultare medici e/o evitando di sottoporsi a terapie mediche e/o
chirurgiche.
Il sottoscritto CTU ha ricevuto dal Giudice il compito di verificare se la malattia
denunciata potesse essere messa in correlazione causale con la trasfusione ematica
subita dalla de cuius, basando il proprio giudizio sulla documentazione prodotta in
atti. Non risulta che il abbia esperito indagini suppletive e/o che abbia CP_1
prodotto ulteriori documenti medici utili ai fini del giudizio medicolegale, per cui le
attuali doglianze non possono che essere rigettate.
Bisogna, altresì richiamare alla memoria che se pur è vero che le ipotesi
alternative avanzate dal medico legale del convenuto siano potenzialmente CP_1
fonte di infezione virale, è altrettanto vero che secondo la letteratura scientifica
odierna maggiormente accreditata1,2, le trasfusioni ematiche rappresentano la
maggiormente probabile causa di tale infezione.
In buona sostanza, tutte le ipotesi alternative avanzate hanno una minore
probabilità di essere la fonte del contagio rispetto a quella rappresentata dalla
trasfusione ematica.
11 In merito alla lunga quiescenza clinica della patologia epatica, in questa sede
sembra opportuno sottolineare che essa rappresenta la storia naturale della malattia
in esame.
Di fatti, l'infezione acuta iniziale da Hcv è nella stragrande maggioranza dei casi
asintomatica ed anitterica. In coloro che altresì presentano un'infezione iniziale
clinicamente manifesta questa può comunque facilmente essere confusa con una
semplice sindrome simil-influenzale poiché il corredo sintomatico è rappresentato da
sintomi vaghi ed aspecifici come: anoressia, nausea, vomito, febbre e dolori
addominali. Un decorso fulminante si verifica solo nel 0,1% dei casi mentre
un'altissima percentuale, stimata fino all'85%, andrà incontro a cronicizzazione3.
Di quest'ultimi, circa il 30% dei pazienti, nonostante abbia CVRNA rilevabile nel
siero mantiene livelli persistentemente normali di transaminasi, per cui sarebbe
impossibile attraverso esami ematici di routine identificare il virus. In addendum,
bisogna ricordare che l'intervallo tra la data DEinfezione e la diagnosi di cirrosi o
carcinoma epatocellulare è di 20-404 anni.
In conclusione, in riferimento al caso di specie, considerato quanto sopra
brevemente esposto, la diagnosi di epatite C posta nel 2019 a seguito di riscontro
occasionale di ipertransinasemia, è compatibile con la normale evoluzione
DEinfezione in diagnosi.
Le note critiche avanzate dal CTP del non possono trovare, quindi CP_1
accoglimento, dovendosi ribadire il giudizio diagnostico e valutativo di cui alla
precedente relazione.” (vedi pag. 4 e ss. dei chiarimenti depositati in data
31.01.2024).
12 In ordine al profilo DEimputabilità soggettiva, la Corte di Cassazione,
mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più
recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha CP_1
affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite
B), HIV (AIDS) e CV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni
o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico
evento lesivo, cioè la lesione DEintegrità fisica (essenzialmente del fegato) in
conseguenza DEassunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla
data di conoscenza DEepatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva
competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la
responsabilità del sia pure col limite dei danni prevedibili, Controparte_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass.
civ., sez. un., n. 576/2008).
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus CV avvenuta nell'anno 1973, ricorre una responsabilità colposa del Controparte_1
per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Sul punto il C.T.U. ha rilevato che “Al momento della trasfusione, cioè
nell'anno 1973, come sopra meglio spiegato il virus DEepatite C non era ancora
stato scoperto. Tuttavia, le conoscenze scientifiche in merito attestavano, sin dalla
metà degli anni '50 il potere morbigeno del sangue, per cui, l'allora Controparte_4
[...] , dopo la metà degli anni '60, si era già attivato mediante circolari, decreti,
[...]
provvedimenti al fine di ridurre il rischio di contagio di epatite. Le modalità di
controllo DEidoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e
seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la Circolare
Ministeriale n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca
DETI RA (nome con cui era noto l'antigene HBsAg DEHBV); l'art.
47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come
donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. Il DM
15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele.
Sulla base di quanto appena richiamato appare evidente che il , quanto CP_1
meno dal 1966, mediante gli appositi screening sopra menzionati aveva la
possibilità di ridurre a livelli esigui il rischio di trasmissione di virus
epatotropi (anche dei virus all'epoca ancora ignoti, come il virus DEepatite
C) ed il conseguente rischio di contagio DEepatopatia tramite il sangue e
gli emoderivati.” (vedi pagg. 20 e 21 della relazione di c.t.u.).
D'altronde, la Suprema Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del per i CP_1
danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'HBV), ha affermato che era “già ben
noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite
virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo DEanti-HbcAg” e che “a tale
stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del nei CP_1
14 controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi
all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel
1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ. n. 17685/2011).
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti i presupposti della responsabilità aquiliana, ne consegue che il Controparte_1
è tenuto a risarcire l'attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza
[...]
del fatto illecito.
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, si osserva che, il c.t.u.
ha accertato che “Al momento dei nostri accertamenti medico-legale, come
sopra accennato, la sig.ra era deceduta. I postumi permanenti erano Parte_1
rappresentati da una epatopatia cronica CV correlata senza fibrosi, in paziente con
funzionalità epatica nei limiti della norma ed in assenza di replicazione virale.
In riferimento ai baremes attualmente in uso è stato riconosciuto un
danno biologico permanente del 10% (dieci%) e giorni 10 di ITP al 25%
relativi ai giorni in cui la Sig.ra ha effettuato i vari accertamenti Parte_1
15 clinico-strumentali relativi alla patologia del caso specifico.” (vedi pag. 21
della relazione di c.t.u.).
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse da parte convenuta.
Giova a tal proposito rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione
con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli
si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur
non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili
con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n.
8355/2007 e n. 12080/2000).
Ora, come affermato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.),
va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
16 attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema
Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno
permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal
criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del
punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale
attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose
del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed
indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata
alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico"
e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla
stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione
risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto
alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n. 27482/2018).
17 Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale
di Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n.
14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione di tali criteri, con riferimento al periodo di inabilità
temporanea permanente parziale al 25%, così come accertato dalla C.T.U., si liquida in via equitativa per il danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 287,50.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 10% e DEetà del soggetto all'epoca della stabilizzazione dei postumi (82 anni al 20 marzo 2019), va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 19.585,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 3.291,62 (comprensivo DEaumento
del 26% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (10) e per il coefficiente ( 0,595) corrispondente all'età della persona danneggiata.
18 Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalla Tabelle di Milano, in quanto tale voce di danno risulta allegata e provata in via presuntiva, in ragione delle ripercussioni psicologiche legate alla natura della malattia, che necessita di controlli periodici e presenta sempre il rischio di evoluzioni negative.
Inoltre, giova precisare che, sebbene dagli atti di causa risulti che la sia deceduta in data 01.04.2022, non va operata alcuna riduzione Parte_1
sul risarcimento sopra liquidato per la premorienza per altra causa in quanto l'età della vittima alla data del decesso coincideva con quella che era l'aspettativa di vita delle donne all'epoca della diagnosi di epatite C
(aspettativa di vita che viene considerata nelle tabelle di Milano per la determinazione del risarcimento del danno).
Nel caso di specie, non può, dunque, trovare applicazione il principio enucleato dalla Corte di Cassazione secondo cui il risarcimento va ridotto in proporzione alla minore effettiva durata della vita del soggetto leso rispetto all'aspettativa di vita prevista all'epoca del suo decesso (vedi Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021).
Si perviene così ad un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da in conseguenza DEillecito per cui è causa Parte_1
ammontante ad € 19.872,50 (€ 287,50 + € 19.585,00) in valori attuali.
Le somme come sopra riconosciute, in quanto calcolate ai valori attuali,
devono essere prima devalutate al tempo della insorgenza del danno (che si assume nella data della diagnosi DEepatite C effettuata il 20.03.2019), per
19 poi procedere alla rivalutazione con contestuale applicazione degli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass.
civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di manifestazione della patologia (€ 16.798,39), e questo dunque viene
20 successivamente rivalutato fino alla data della sentenza (€ 19.872,50), al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati (€ 1.957,31).
Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 21.829,81 (di cui €
1.957,31 per interessi).
Sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi legali dalla presente sentenza fino al soddisfo.
Passando all'esame DEeccezione di compensazione formulata dal convenuto all'udienza del 25.01.2024, giova ricordare che secondo CP_1
un consolidato orientamento della Corte di Cassazione “Nel giudizio promosso
nei confronti del per il risarcimento dei danni da Controparte_1
emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l.
n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per
il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è
rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può
avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il
cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere
immotivatamente omesso quando la percezione DEindennizzo è stata ammessa,
essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire
un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura.”(in termini la massima di Cass. civ. n. 2840/2024).
21 Inoltre, “Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è
censurabile in sede di legittimità, ai sensi DEart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto
se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine
giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica
amministrazione.” (in termini la massima di Cass. civ. n.525/2025).
Peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide – “Nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato
dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato
effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso
ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata
la parte che eccepisce il lucrum; ne consegue che sono soggette alla predetta
detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma
anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e
determinabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
negato la detraibilità, dall'importo risarcitorio riconosciuto, delle somme in futuro
percipiende dal danneggiato a titolo di indennizzo, sebbene queste fossero
determinabili in base alla prova, già acquisita, DEimporto annuo corrisposto).” (in termini la massima di Cass civ. n.32550/2024).
Nella specie, sebbene l'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata dal dopo la pronuncia della sentenza n. 89/2023 del Tribunale di CP_1
Agrigento, possa essere ritenuta di fatto una sollecitazione del potere
22 d'ufficio del Giudice di disporre la compensazione e quindi ammissibile,
nessuno scomputo DEindennizzo può essere effettuato dal danno come sopra liquidato, e ciò in ragione:
-della mancata ammissione di parte attrice della corresponsione, ma, al contrario, della negazione della stessa (vedi comparsa conclusionale);
- della mancata sollecitazione del potere acquisitivo d'ufficio ex art.213
c.p.c. e comunque di disponibilità da parte del della CP_1
documentazione relativa;
- della assenza di prova della corresponsione DEindennizzo stesso e del suo ammontare da parte del , su cui - si ripete - Controparte_1
gravava il relativo onere probatorio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della tabella 2 (relativa ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in cui ricade il valore della domanda accolta, applicando i parametri medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto DEattività in concreto svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv. Salvatore Manganello e Luigi Di Natali.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
23 Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , nella persona della Parte_1
procuratrice generale , contro il con Parte_2 Controparte_1
atto di citazione notificato il 18 febbraio 2022:
1) condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di , in persona della Parte_1
procuratrice generale, della somma di € 21.829,81, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_5
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 5.077,00
per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. Salvatore Manganello e Luigi Di Natali;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Palermo, 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto DEart. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
24 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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