Ordinanza cautelare 15 marzo 2022
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2022, proposto da
NA OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL ET, MO LE, ES LL, ES Trezza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Acerra prot. n. 553 del 24.12.2021, con cui è stato approvato il verbale n. 15 del 20.12.2021 relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 15 posti per il profilo professionale di Istruttore di Vigilanza Cat. C, a tempo pieno e indeterminato contenente anche la relativa graduatoria finale di merito;
- della scheda di valutazione dell'odierno ricorrente nella parte in cui attribuisce un giudizio numerico di non idoneità alla prova orale del concorso in questione senza, tuttavia, spiegarne in alcun modo le ragioni;
- della Determina dirigenziale del Comune di Acerra prot. n. 917 del 04.06.2021 avente ad oggetto: “Presa d'atto del Verbale n. 10 di "MODALITA' DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE" relativo al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 15 posti di istruttori di vigilanza cat. C a tempo pieno e indeterminato";
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi – ove occorra e nei limiti di interesse – il bando della selezione approvato con Determinazioni dirigenziali nn. 330 e 1070 del 2019 ed il “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” del Comune di Acerra nonché le schede di valutazione individuali dei partecipanti alla prova orale del concorso in questione;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
- al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente ad una nuova prova d'esame orale nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Acerra prot. n. 553 del 24.12.2021, con la quale è stato approvato il verbale n. 15 del 20.12.2021 relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di nr. 15 posti di istruttore professionale di Vigilanza Cat. C, contenente anche la relativa graduatoria finale di merito, oltre agli ulteriori atti presupposti di cui in epigrafe.
Con un unico motivo di gravame si è dedotto, in particolare, quanto segue:
si assume che l’Amministrazione, pur avendo stabilito con il verbale n. 10 del 26 maggio 2021 che “...i punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi...” (in tal modo recependo quanto già previsto dall’art. 7 d.P.R. 487/1994), avrebbe, poi, adottato una specifica griglia di valutazione per la sola prova scritta, e non anche per la prova orale;
di conseguenza il giudizio di esclusione del ricorrente non risulterebbe motivato, essendosi l’Amministrazione limitata a riportare il voto conseguito da quest’ultimo nella prova orale (19/30, inferiore al minimo di 21/30 richiesto per il superamento di tale prova), senza alcuna ulteriore specificazione;
la commissione avrebbe, del resto, operato in maniera frettolosa e approssimativa, ciò che sarebbe comprovato anche dal tempo, assai ridotto, impiegato nello svolgimento della prova orale e dall’attribuzione a tutti i candidati di un medesimo punteggio;
peraltro, il provvedimento gravato non indicherebbe i singoli voti attribuiti da ciascun componente la Commissione a ogni candidato.
Si è costituito il Comune di Acerra, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica in data 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente, nella premessa di essere stato ammesso alla partecipazione alla prova orale svoltasi nell’ambito della procedura concorsuale bandita dal Comune di Acerra per la copertura di n. 15 posti di istruttori di vigilanza cat. C a tempo pieno e indeterminato, contesta la legittimità delle operazioni svolte dalla Commissione: lamenta, infatti, in primo luogo che la mancata predeterminazione di una griglia di valutazione per la prova orale sostenuta da ciascun candidato, e la sola indicazione da parte della Commissione di un voto numerico complessivo, non consentirebbe di cogliere le motivazioni a fondamento dei giudizi espressi, rendendo, in particolare, impossibile la ricostruzione dell’iter logico alla base dell’espressione di un giudizio complessivo di 19/30 nei riguardi del ricorrente.
Aggiunge, poi, ulteriori considerazioni relative all’esistenza di indici dimostrativi di una carenza istruttoria nelle operazioni svolte.
2. Il Collegio, esaminate le difese svolte dalle parti nel corso del giudizio e gli elementi esposti, ritiene che non sussistano ragioni concrete per discostarsi dalle valutazioni già espresse, in sede di cognizione sommaria, nel respingere la domanda cautelare proposta dal ricorrente (l’ordinanza cautelare nr. 578/2022 non consta, peraltro, essere stata impugnata in grado di appello).
In primo luogo, viene sottoposta allo scrutinio del Collegio la questione relativa alla mancata predefinizione dei criteri sulla base dei quali sarebbe stato espresso il voto della Commissione, giacché, secondo il ricorrente, la griglia valutativa riportata nel verbale nr. 10 del 26 maggio 2021 sarebbe riferibile alla sola prova scritta e non anche a quella orale.
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale conclusione.
Giova premettere che risulta condivisibile l’orientamento della più aggiornata giurisprudenza a mente del quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, a condizione, però, che siano stati fissati criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.
Ciò posto, dall’esame del verbale nr. 10 del 26 maggio 2021 (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente) emerge la seguente previsione: “ I punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi, con la possibile utilizzazione di una sola cifra decimale, rispettando i criteri di valutazione riportati indicati nelle griglie sotto riportate ”; a questa disposizione segue l’indicazione dei criteri della prova scritta e delle griglie di valutazione (“Grado di rispondenza ai temi proposti Punteggio: max 10 punti; Grado di competenza della risposta Punteggio: max 10 punti; Qualità delle conoscenze tecnico-giuridiche relative alle tematiche proposte Punteggio: max 5 punti; Correttezza linguistica e utilizzo di linguaggio appropriato, uniti a capacità di sintesi efficace”), e, ancora appresso, l’indicazione che per la prova orale sarebbero stati attribuiti 30 punti, da assegnare sulla base delle risposte date a tre quesiti e in ragione della media aritmetica dei voti dei singoli commissari.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente il Collegio ritiene che, sebbene le griglie di valutazioni appaiano graficamente seguire la dicitura “prova scritta” e non siano ripetute prima del titolo “prova orale”, esse siano, ragionevolmente, riferibili anche a quest’ultima.
Rileva, in primo luogo, un indice letterale: in premessa, il verbale indica che i punteggi “delle prove di esame” (e, dunque, tanto di quella scritta che di quella orale) rispetteranno “i criteri di valutazione riportati indicati nelle griglie sotto riportate”.
A riprova di tale conclusione depone, poi, la circostanza che anche per la prova orale (come per quella scritta, e coerentemente con le griglie in discorso) i punti attribuibili sono indicati esattamente in 30: del resto, i criteri di cui alle griglie in discorso risultano coerenti tanto con lo svolgimento di una prova scritta che con l’espletamento di un esame orale.
Il Collegio osserva, inoltre, che l’aggiunta di un ulteriore criterio per la sola prova orale si spiega non già con l’esigenza di introdurre diversi criteri valutativi rispetto a quelli di cui alla sovrastante griglia, ma con quella di specificare come avrebbe avuto luogo il coordinamento dei voti dei tre diversi commissari, essendo ciascuno di questi chiamati a esprimersi su tre diversi quesiti (e non già su un’unica prova scritta).
Quanto alle ulteriori considerazioni sviluppate in ricorso, il Collegio ritiene non adeguatamente dimostrata la dedotta carenza nelle attività istruttorie svolte dai commissari: essa dovrebbe desumersi dal fatto che per tutti i candidati esaminati sarebbe stato espresso uno stesso voto, e dalla durata della prova orale, come ricostruita dal ricorrente.
Gli indici riportati sono insufficienti a provare quanto voluto: in primo luogo, la durata della prova orale “media”, come ricostruita in ricorso e pari a circa 8 minuti, non può dirsi, in sé considerata, incompatibile con un adeguato test delle capacità del candidato; neppure decisiva, in difetto di ulteriori indicatori, risulta la circostanza relativa all’attribuzione di un medesimo voto per tutti i candidati, tenuto conto anche del numero non cospicuo di essi (pari a 32 persone).
Infine, l’invocata necessità che la Commissione rendesse palese il singolo voto espresso da ciascuno dei commissari e non il solo punteggio finale (derivante, come in precedenza evidenziato, dalla relativa media aritmetica) non discende da alcuna previsione di legge, né regolamentare; al contrario, la giurisprudenza più attenta è giunta a opposte conclusioni: in termini (con considerazioni riferite alla prova scritta, ma estensibili anche alla prova orale) “ In assenza di una norma o di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, legittimamente la Commissione esaminatrice può limitarsi a verbalizzare, in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario ” (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV , 12/02/2021 , n. 690); ancora (in materia di gare di appalto, ma con considerazioni riproducibili anche per il caso di specie) “ In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice - i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale ” (cfr. T.A.R., Palermo, sez. II , 08/11/2019 , n. 2573).
3. Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento, con relativa reiezione del gravame anche quanto alla domanda risarcitoria proposta.
Quanto al regolamento delle spese di lite, valutata la complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene opportuno dar corso alla relativa compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO