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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 14/1/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3527 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO PASQUAZI e dell'Avv. Parte_1
MARTINA TAURONE, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto di “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
➢ accertare e dichiarare che il ricorrente in data 2.5.2015 e in data 22.9.2016 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 5 e 6 del presente ricorso;
➢ accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al
70%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; ➢ per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 65% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”.
L' ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
I motivi della decisione 1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver lavorato con mansioni di autista addetto al carico e scarico merci, istallatore e montatore di macchinari ed impianti industriali alle dipendenze della società e deducendo che, in data 2.5.2015 ed CP_2 in data 22.9.2016 avrebbe subito due infortuni sul lavoro, riportando postumi permanenti consistenti in una menomazione del 70%. Il ricorrente deduce che gli infortuni non sarebbero mai stati denunciati dal datore bensì, con esclusivo riferimento al secondo, dal medico di base, e di CP_ essere stato sottoposto a visita in data 17.5.2021, a seguito della quale la sua domanda sarebbe stata rigettata, ritenendo l'ente che i postumi lamentati sarebbero ascrivibili a malattia comune.
2. L' resistente, costituitosi, ha dedotto che la domanda amministrativa era stata CP_3 presentata per malattia e ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza di prova dell'eziologica professionale.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni si vanno ad esporre.
5. Va premesso che è in atti il provvedimento di rigetto dell'Ente, nel quale si legge “pratica di infortunio o malattia professionale” risalente al marzo 2021. E' in atti altresì denuncia del datore, datata
26.9.2016, in relazione all'infortunio del 22.9.2016.
6. A fronte del tenore del ricorso, la domanda deve essere intesa come volta all'accertamento della natura professionale di detto infortunio, e non come volta al riconoscimento della malattia professionale: il ricorrente ha infatti allegato che mentre egli “si trovava a svolgere le mansioni cui era affidato […] cadeva in uno scavo a causa della terra smossa”, riportando esiti lesivi.
7. La parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio occorsogli durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta.
8. Nel merito, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisca sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
9. L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006). La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del 13.3.2017).
10. I requisiti dell'alterità ed esteriorità dell'infortunio sono integrati da eventi traumatici, di natura meccanica o chimica, oppure dall'impatto violento con forme di energia (energia meccanica, energia elettrica o elettromagnetica, energia termica, basse temperature).
11. Quanto alla fonte, rileva ogni esposizione a rischio riconducibile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi il rischio connesso alle mansioni tipiche del lavoro ordinariamente svolto (c.d. rischio tipico) che quello insito in una attività ancillare o prodromica all'esercizio delle sesse (c.d. rischio improprio). Ciò in applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota, in base ai principi in tema di nesso di causalità espressi negli artt. 40 e 41 c.p. (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del
11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia).
12. Con riferimento alle cadute accidentali, la giurisprudenza ha ritenuto integrata l'occasione di lavoro individuando il concetto di rischio improprio, ritenendo che l'occasione di lavoro sia sufficiente a connotare il rischio in termini di specificità (cass. Civ., Sez. L, Sentenza n.
16417/2005).
13. In base ai principi giurisprudenziali menzionati, l'accidentalità dell'evento sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la causa violenta, posto che la caduta ed il conseguente impatto con il suolo integrano la causa violenta intesa come fattore lesivo estrinseco in grado di agire in modo intenso e celere. La sua riferibilità a malattia comune, al contrario, implicherebbe di una causa autonoma di per sé idonea a causare il danno, rilevante quindi come causa esclusiva tale da elidere il nesso con l'occasione di lavoro.
14. Nel caso di specie, tuttavia, l'allegazione non è sufficientemente specifica al fine di consentire l'accertamento del nesso di causalità con le conseguenze lesive lamentate. Il ricorrente si
è infatti limitato a riferire quanto già richiamato al precedente punto 5, aggiungendo che a seguito della caduta egli avrebbe subito un intervento chirurgico, senza neppure precisare a quale parte del corpo. Nella denuncia in atti si legge, quanto alla descrizione dell'infortunio, esclusivamente che il ricorrente “è scivolato all'indietro e ha sbattuto la spalla dx” (circostanza, questa, mai menzionata in ricorso)
15. Tali allegazioni sono insufficienti a formare oggetto di prova delle concrete circostanze dell'infortunio, neppure in termini di indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, in mancanza dalla quale non è possibile svolgere l'accertamento, di contenuto medico legale, relativo al nesso di causalità con i postumi lamentati.
16. Sul punto, premesso che il difetto di allegazione costituisce ragione più liquida del decidere e comporta il rigetto della domanda a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, deve osservarsi in ogni caso che il ricorrente non ha formulato istanze istruttorie volte in relazione all'infortunio asseritamente subito, con conseguente impossibilità di ritenere integrata la causa violenta né l'occasione di lavoro.
17. Ad abundantiam, pur volendo qualificare la domanda come volta al riconoscimento della malattia professionale, deve osservarsi che analogo difetto di allegazione, nonché analoga carenza istruttoria, si riscontra con riferimento alle mansioni svolte.
18. Nella domanda volta all'accertamento della malattia professionale incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova delle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU.,
Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
19. Nel caso di specie, difetta una compiuta descrizione delle mansioni svolte, anche in relazione alla durata dell'esposizione nell'arco dell'orario lavorativo, alla tipologia ed all'intensità degli sforzi.
20. La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
21. Le spese possono essere compensate tra le parti ricorrendo gravi motivi in relazione alla natura dei diritti oggetto di causa e le qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3527 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 14/01/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 14/1/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3527 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO PASQUAZI e dell'Avv. Parte_1
MARTINA TAURONE, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GUIDO CP_1
EUDIZI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto di “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente;
➢ accertare e dichiarare che il ricorrente in data 2.5.2015 e in data 22.9.2016 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 5 e 6 del presente ricorso;
➢ accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al
70%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; ➢ per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 65% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”.
L' ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
I motivi della decisione 1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver lavorato con mansioni di autista addetto al carico e scarico merci, istallatore e montatore di macchinari ed impianti industriali alle dipendenze della società e deducendo che, in data 2.5.2015 ed CP_2 in data 22.9.2016 avrebbe subito due infortuni sul lavoro, riportando postumi permanenti consistenti in una menomazione del 70%. Il ricorrente deduce che gli infortuni non sarebbero mai stati denunciati dal datore bensì, con esclusivo riferimento al secondo, dal medico di base, e di CP_ essere stato sottoposto a visita in data 17.5.2021, a seguito della quale la sua domanda sarebbe stata rigettata, ritenendo l'ente che i postumi lamentati sarebbero ascrivibili a malattia comune.
2. L' resistente, costituitosi, ha dedotto che la domanda amministrativa era stata CP_3 presentata per malattia e ha chiesto il rigetto del ricorso per mancanza di prova dell'eziologica professionale.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni si vanno ad esporre.
5. Va premesso che è in atti il provvedimento di rigetto dell'Ente, nel quale si legge “pratica di infortunio o malattia professionale” risalente al marzo 2021. E' in atti altresì denuncia del datore, datata
26.9.2016, in relazione all'infortunio del 22.9.2016.
6. A fronte del tenore del ricorso, la domanda deve essere intesa come volta all'accertamento della natura professionale di detto infortunio, e non come volta al riconoscimento della malattia professionale: il ricorrente ha infatti allegato che mentre egli “si trovava a svolgere le mansioni cui era affidato […] cadeva in uno scavo a causa della terra smossa”, riportando esiti lesivi.
7. La parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio occorsogli durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta.
8. Nel merito, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisca sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
9. L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006). La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del 13.3.2017).
10. I requisiti dell'alterità ed esteriorità dell'infortunio sono integrati da eventi traumatici, di natura meccanica o chimica, oppure dall'impatto violento con forme di energia (energia meccanica, energia elettrica o elettromagnetica, energia termica, basse temperature).
11. Quanto alla fonte, rileva ogni esposizione a rischio riconducibile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi il rischio connesso alle mansioni tipiche del lavoro ordinariamente svolto (c.d. rischio tipico) che quello insito in una attività ancillare o prodromica all'esercizio delle sesse (c.d. rischio improprio). Ciò in applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota, in base ai principi in tema di nesso di causalità espressi negli artt. 40 e 41 c.p. (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del
11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia).
12. Con riferimento alle cadute accidentali, la giurisprudenza ha ritenuto integrata l'occasione di lavoro individuando il concetto di rischio improprio, ritenendo che l'occasione di lavoro sia sufficiente a connotare il rischio in termini di specificità (cass. Civ., Sez. L, Sentenza n.
16417/2005).
13. In base ai principi giurisprudenziali menzionati, l'accidentalità dell'evento sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la causa violenta, posto che la caduta ed il conseguente impatto con il suolo integrano la causa violenta intesa come fattore lesivo estrinseco in grado di agire in modo intenso e celere. La sua riferibilità a malattia comune, al contrario, implicherebbe di una causa autonoma di per sé idonea a causare il danno, rilevante quindi come causa esclusiva tale da elidere il nesso con l'occasione di lavoro.
14. Nel caso di specie, tuttavia, l'allegazione non è sufficientemente specifica al fine di consentire l'accertamento del nesso di causalità con le conseguenze lesive lamentate. Il ricorrente si
è infatti limitato a riferire quanto già richiamato al precedente punto 5, aggiungendo che a seguito della caduta egli avrebbe subito un intervento chirurgico, senza neppure precisare a quale parte del corpo. Nella denuncia in atti si legge, quanto alla descrizione dell'infortunio, esclusivamente che il ricorrente “è scivolato all'indietro e ha sbattuto la spalla dx” (circostanza, questa, mai menzionata in ricorso)
15. Tali allegazioni sono insufficienti a formare oggetto di prova delle concrete circostanze dell'infortunio, neppure in termini di indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, in mancanza dalla quale non è possibile svolgere l'accertamento, di contenuto medico legale, relativo al nesso di causalità con i postumi lamentati.
16. Sul punto, premesso che il difetto di allegazione costituisce ragione più liquida del decidere e comporta il rigetto della domanda a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, deve osservarsi in ogni caso che il ricorrente non ha formulato istanze istruttorie volte in relazione all'infortunio asseritamente subito, con conseguente impossibilità di ritenere integrata la causa violenta né l'occasione di lavoro.
17. Ad abundantiam, pur volendo qualificare la domanda come volta al riconoscimento della malattia professionale, deve osservarsi che analogo difetto di allegazione, nonché analoga carenza istruttoria, si riscontra con riferimento alle mansioni svolte.
18. Nella domanda volta all'accertamento della malattia professionale incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova delle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU.,
Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
19. Nel caso di specie, difetta una compiuta descrizione delle mansioni svolte, anche in relazione alla durata dell'esposizione nell'arco dell'orario lavorativo, alla tipologia ed all'intensità degli sforzi.
20. La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
21. Le spese possono essere compensate tra le parti ricorrendo gravi motivi in relazione alla natura dei diritti oggetto di causa e le qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3527 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 14/01/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni