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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 6.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 6561/2023 R.G. promossa da:
nata il [...], a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Paola RICCIARDONE e Giovanni BUONAMANO, presso i quali elettivamente domicilia in Cancello ed Arnone, alla via Caserta, n. 4, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad ATPO n. R.G. 6956/2021 – Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, l'istante in epigrafe, lavoratrice autonoma, ottica, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/1984, atteso che l' aveva rigettato la domanda (domanda amministrativa del CP_1
28.2.2020). Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale
anch'esso parimenti respinto. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentasse una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultasse soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento. La ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, in data odierna questo Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori per il tenore dei motivi d'opposizione, che si appalesano quale mero dissenso diagnostico. Invero le osservazioni alla bozza peritale – concretizzatesi in una mera trascrizione della consulenza tecnica di parte - sono state, poi, supinamente riproposte in sede di giudizio di cognizione, come motivi di opposizione, che quindi si appalesano al limite della non specificità richiesta dalla norma ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto già vagliati dal perito;
ma comunque sono infondati nel merito. Queste le ragioni per cui non sono stati disposti chiarimenti né integrazioni peritali.
Pertanto, previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6956/2021, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Motivi di contestazione in estrema sintesi: la CTU sarebbe viziata da contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta: “L'attuale stazionarietà della infermità ed il relativo temporaneo compenso con terapia farmacologica non può essere invocato quale base su cui fondare il giudizio di non invalidità. Nelle patologie ad andamento cronico degenerativo si deve necessariamente tenere conto che la stazionarietà del quadro clinico è da ritenersi sempre effimera e che la recrudescenza è sempre dietro l'angolo. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che nonostante il temporaneo controllo farmacologico la ricorrente presente una grave forma astenica che non le consente di svolgere un'attività lavorativa, ancorché specifica, che richiede un costante e proficuo utilizzo di energie nel corso della giornata, anche per mansioni che non richiedono sforzi fisici moderati-severi. […] Nella stessa visita del 29/04/2021, cui fa riferimento il CTU, è certificata l'ipostenia dei muscoli orbicolari, dei deltoidi e dei muscoli del collo. Risulta evidente, pertanto, una condizione di ipostenia nonostante la terapia che peggiora nel corso della giornata riducendo in maniera significativa la performance lavorativa” (cfr. CTP del dott.
. Persona_2
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Entrando nel merito delle doglianze, il perito ha rilevato che la lavoratrice in questione è affetta da “Miastenia gravis”. Del seguente tenore, per quel che qui interessa, le considerazioni medico-legali: “Dalla visita effettuata, è stato possibile accertare che la patologia, benché abbia presentato fasi di riaccensione, attualmente sia ben controllata dalla terapia farmacologica. Per quanto attiene alla remota patologia neoplastica, non vi sono, per fortuna, elementi di ripetitività”. Il consulente concludeva, dunque, osservando che: “In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice, c'è da rilevare che l'esaminando presenta le seguenti patologie stabilizzate (ai soli fini orientativi si riporta codifica Tabellare)
- Cardiopatia Ipertensiva. (21%) cod. 6441;
- Miastenia Gravis tipo IIB in terapia farmacologica con immunosoppressori ed in attuale buon controllo della sintomatologia. (compl. 40 %) cod. 5110, 5030. Tali patologie, (sempre ai soli fini orientativi), applicando formula “a scalare”, determinano una riduzione della capacità lavorativa di grado 53% (cinquantatré per cento). Tenendo presente la qualifica di Ottica e le mansioni che vengono svolte, l'attività lavorativa più in generale, secondo le attitudini della perizianda, le patologie accertate, come riportate in precedenza, ed il loro grado di espressione clinica, NON determinano certamente una limitazione a meno di un terzo, alla capacità lavorativa della stessa. Infatti, le attività svolte dalla perizianda NON risentono in maniera significativa del quadro clinico della perizianda. DIAGNOSI: Le patologie accertate di NON comportano la Persona_3 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in attività confacenti alle sue attitudini. DL 222/84. DECORRENZA: DICEMBRE 2020”.
In conclusione, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Ciò a riprova che il CTU ha specificamente considerato le patologie lamentate, preso posizione sulle malattie predette, in relazione alle specifiche mansioni ed attitudini lavorative dell'istante, e ha valutato correttamente l'incidenza delle patologie anche e soprattutto a fronte della professione, che non si sostanzia in una attività di lavoro dipendente, bensì in una attività autonoma, che ontologicamente, per i suoi connotati, sicuramente consente una modulabilità dei compiti disimpegnati e della gestione del carico lavorativo, che la ricorrente può accordare e rendere compatibile con il suo stato di salute.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”. Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In buona sostanza la ricorrente affidava l'opposizione ad un unico motivo di contestazione: errata valutazione dell'incidenza delle patologie sofferte dalla lavoratrice, riproponendo le osservazioni già svolte. Ebbene, è di patente evidenza che alcuna altra, ulteriore e diversa patologia sia stata posta a motivo di opposizione, né la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie è idonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti, perché già resi per i motivi sopra esposti, oppure mediante nuovo conferimento. La parte non ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità, non presentando documentazione medica idonea e limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative. Limitarsi ad elencare le patologie già allegate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe 'sottostimato' dal CTU, si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica, carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente scorrette, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In conclusione, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, altro che un mero dissenso diagnostico, che non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato e, pertanto, sono integralmente recepite. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
È chiaro che la Difesa ha contestato “la malattia”, in astratto, mentre il CTU ha correttamente sottolineato che essa va calata in concreto sul “malato”, prendendo in considerazione le reali condizioni cliniche, per come obbiettivate e per come risultanti dalla documentazione, sebbene si tratti di patologie croniche e verosimilmente ingravescenti. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo. Va premesso, infatti, che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Pertanto, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Per tutte le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
Esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. in ATPO.
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' (v. Cass. 28094/2009). CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite tra le parti;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 6.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 6561/2023 R.G. promossa da:
nata il [...], a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Paola RICCIARDONE e Giovanni BUONAMANO, presso i quali elettivamente domicilia in Cancello ed Arnone, alla via Caserta, n. 4, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad ATPO n. R.G. 6956/2021 – Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2021, l'istante in epigrafe, lavoratrice autonoma, ottica, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria ex L. 222/1984, atteso che l' aveva rigettato la domanda (domanda amministrativa del CP_1
28.2.2020). Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale
anch'esso parimenti respinto. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentasse una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultasse soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento. La ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, in data odierna questo Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori per il tenore dei motivi d'opposizione, che si appalesano quale mero dissenso diagnostico. Invero le osservazioni alla bozza peritale – concretizzatesi in una mera trascrizione della consulenza tecnica di parte - sono state, poi, supinamente riproposte in sede di giudizio di cognizione, come motivi di opposizione, che quindi si appalesano al limite della non specificità richiesta dalla norma ai fini dell'ammissibilità del ricorso, in quanto già vagliati dal perito;
ma comunque sono infondati nel merito. Queste le ragioni per cui non sono stati disposti chiarimenti né integrazioni peritali.
Pertanto, previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 6956/2021, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Motivi di contestazione in estrema sintesi: la CTU sarebbe viziata da contraddizioni diagnostico-valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta: “L'attuale stazionarietà della infermità ed il relativo temporaneo compenso con terapia farmacologica non può essere invocato quale base su cui fondare il giudizio di non invalidità. Nelle patologie ad andamento cronico degenerativo si deve necessariamente tenere conto che la stazionarietà del quadro clinico è da ritenersi sempre effimera e che la recrudescenza è sempre dietro l'angolo. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che nonostante il temporaneo controllo farmacologico la ricorrente presente una grave forma astenica che non le consente di svolgere un'attività lavorativa, ancorché specifica, che richiede un costante e proficuo utilizzo di energie nel corso della giornata, anche per mansioni che non richiedono sforzi fisici moderati-severi. […] Nella stessa visita del 29/04/2021, cui fa riferimento il CTU, è certificata l'ipostenia dei muscoli orbicolari, dei deltoidi e dei muscoli del collo. Risulta evidente, pertanto, una condizione di ipostenia nonostante la terapia che peggiora nel corso della giornata riducendo in maniera significativa la performance lavorativa” (cfr. CTP del dott.
. Persona_2
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Entrando nel merito delle doglianze, il perito ha rilevato che la lavoratrice in questione è affetta da “Miastenia gravis”. Del seguente tenore, per quel che qui interessa, le considerazioni medico-legali: “Dalla visita effettuata, è stato possibile accertare che la patologia, benché abbia presentato fasi di riaccensione, attualmente sia ben controllata dalla terapia farmacologica. Per quanto attiene alla remota patologia neoplastica, non vi sono, per fortuna, elementi di ripetitività”. Il consulente concludeva, dunque, osservando che: “In risposta ai quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice, c'è da rilevare che l'esaminando presenta le seguenti patologie stabilizzate (ai soli fini orientativi si riporta codifica Tabellare)
- Cardiopatia Ipertensiva. (21%) cod. 6441;
- Miastenia Gravis tipo IIB in terapia farmacologica con immunosoppressori ed in attuale buon controllo della sintomatologia. (compl. 40 %) cod. 5110, 5030. Tali patologie, (sempre ai soli fini orientativi), applicando formula “a scalare”, determinano una riduzione della capacità lavorativa di grado 53% (cinquantatré per cento). Tenendo presente la qualifica di Ottica e le mansioni che vengono svolte, l'attività lavorativa più in generale, secondo le attitudini della perizianda, le patologie accertate, come riportate in precedenza, ed il loro grado di espressione clinica, NON determinano certamente una limitazione a meno di un terzo, alla capacità lavorativa della stessa. Infatti, le attività svolte dalla perizianda NON risentono in maniera significativa del quadro clinico della perizianda. DIAGNOSI: Le patologie accertate di NON comportano la Persona_3 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in attività confacenti alle sue attitudini. DL 222/84. DECORRENZA: DICEMBRE 2020”.
In conclusione, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Ciò a riprova che il CTU ha specificamente considerato le patologie lamentate, preso posizione sulle malattie predette, in relazione alle specifiche mansioni ed attitudini lavorative dell'istante, e ha valutato correttamente l'incidenza delle patologie anche e soprattutto a fronte della professione, che non si sostanzia in una attività di lavoro dipendente, bensì in una attività autonoma, che ontologicamente, per i suoi connotati, sicuramente consente una modulabilità dei compiti disimpegnati e della gestione del carico lavorativo, che la ricorrente può accordare e rendere compatibile con il suo stato di salute.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”. Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In buona sostanza la ricorrente affidava l'opposizione ad un unico motivo di contestazione: errata valutazione dell'incidenza delle patologie sofferte dalla lavoratrice, riproponendo le osservazioni già svolte. Ebbene, è di patente evidenza che alcuna altra, ulteriore e diversa patologia sia stata posta a motivo di opposizione, né la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie è idonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti, perché già resi per i motivi sopra esposti, oppure mediante nuovo conferimento. La parte non ha adempiuto, secondo quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità, non presentando documentazione medica idonea e limitandosi a contrapporre alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, in quanto corrispondente alle proprie aspettative. Limitarsi ad elencare le patologie già allegate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe 'sottostimato' dal CTU, si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica, carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente scorrette, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In conclusione, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, altro che un mero dissenso diagnostico, che non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato e, pertanto, sono integralmente recepite. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
È chiaro che la Difesa ha contestato “la malattia”, in astratto, mentre il CTU ha correttamente sottolineato che essa va calata in concreto sul “malato”, prendendo in considerazione le reali condizioni cliniche, per come obbiettivate e per come risultanti dalla documentazione, sebbene si tratti di patologie croniche e verosimilmente ingravescenti. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo. Va premesso, infatti, che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Pertanto, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Per tutte le ragioni espresse, la domanda va integralmente rigettata.
Esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. in ATPO.
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' (v. Cass. 28094/2009). CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite tra le parti;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini