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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4956 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) e (cod. fisc. ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio degli avv. proff. e , che li rappresentano e difen- CP_1 CP_2 dono unitamente all'avv. Franco Pastore per procura alle in calce all'atto di citazione;
-attori in revocazione - e
(8 (cod. fisc. ), Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 in persona della mandataria (cod. fisc. Controparte_5
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Controparte_6 domiciliata presso l'avv. Elio Ludini (p.e.c.: , Email_1 che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in revocazione-
e cod. fisc. ), Controparte_7 P.IVA_3
Controparte_8 Controparte_9 [...]
CP_10 Controparte_11
-convenute in revocazione contumaci- OGGETTO: revocazione della sentenza ex artt. 395 e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto, revocare ex art. 395, n.5 c.p.c., la sentenza impugnata n. 3504/2020, pubblicata il 15.7.2020 (RG n.5786/2012) nei confronti delle parti convenute.
Con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_12 di ROMA così provvedere:
Rigettare l'avverso appello in revocazione della sentenza 3504/2020 con conferma del predetto provvedimento;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. La convenne in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_13 di Roma, e non- Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 ché la la la Controparte_8 Controparte_9 CP_10
la chiedendo che fosse dichiarata la simulazione
[...] Controparte_11 assoluta o, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti, deducendo come questi pregiudicassero la sua posizione creditoria. In particolare, l'attrice im- pugnò due atti notarili in data 10.5.2002, trascritti il successivo 21.5.2002, con i quali i convenuti avevano dichiarato di avere conferito in due società di diritto inglese, la e la Controparte_8 Controparte_9 una serie di immobili di loro proprietà; nonché due atti del 29.7.2002, con i quali la e la al solo scopo Controparte_8 Controparte_9 di procedere alla registrazione in Italia (dove si trovano gli immobili) dei tra- sferimenti immobiliari, avevano dichiarato di avere trasferito ad altre società inglesi (la e la i medesimi beni che Controparte_10 Controparte_11 le prime avevano ricevuto dai convenuti. In tale giudizio svolsero intervento (da ritenere adesivo autonomo), proponendo domande analoghe a quelle
2 della attrice, la la e la CP_7 Controparte_14 CP_15
CP_16
2. Si costituirono in giudizio i convenuti Parte_4 Parte_1
e chiedendo il rigetto della domanda, dedu- Parte_2 Parte_3 cendo che gli atti di cui l'attrice aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia erano privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclu- sivamente “a fini fiscali”, di avere conferito i beni immobili indicati negli stessi alle due società di diritto inglese, sicché gli atti notarili italiani avevano sol- tanto un valore ricognitivo di un trasferimento già disposto con il conferi- mento alle società inglesi. La la Controparte_8 Controparte_17 la e la rimasero contu-
[...] Controparte_10 Controparte_11 maci.
3. Con sentenza n. 15891/2011 del 25.7.2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute, rilevando che gli atti contestati erano soltanto una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto in- glese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva, e non di- spositiva.
4. Avverso la suddetta sentenza proposero appello, con atti separati, la la quale mandataria della CP_15 Controparte_18
la e la Controparte_12 CP_19 Controparte_20 quale cessionaria dei crediti di cui era titolare la Controparte_21
Nei giudizi di appello così introdotti, e successivamente riuniti, si costituirono e chiedendo il Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 rigetto delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado. Nel giudizio intervennero, spiegando altresì appello incidentale, la CP_22
quale cessionaria dei crediti nei confronti dell'obbligata principale di
[...] cui era titolare la (intervenuta nel giudizio Controparte_14 di primo grado), e successivamente la Controparte_23 quale cessionaria dei crediti nei confronti dell'obbligata principale di cui era titolare la Controparte_24
5. Questa Corte d'Appello, con sentenza n. 3504/2020 del 15.7.2020 (og- getto della revocazione proposta con l'atto introduttivo del presente giudi- zio), dopo avere confermato il rigetto della domanda di simulazione assoluta
3 proposta nei confronti degli atti sopra indicati, accolse invece la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarò l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti delle parti appellanti di tutti gli atti sopra indicati. Il giudice di se- condo grado ha osservato, in particolare, che la premessa dalla quale muo- vevano tutti gli atti di appello era che i garanti della Controparte_25
vale a dire la
[...] Parte_5 Parte_4 [...]
e si sarebbero spogliati del loro patri- Pt_1 Parte_2 Parte_3 monio, grazie agli atti notarili sopra menzionati, allo scopo di sottrarlo all'ag- gressione da parte dei creditori.
6. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno dedotto la contrarietà della sentenza n. 3504/2020 del Pt_4
15.7.2020 emessa da questa Corte al giudicato già formatosi tra le stesse parti, e segnatamente alla (precedente) sentenza n. 748/2019 emessa da questa Corte d'appello il 30.1.2019 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte at- trice), che ha respinto l'impugnazione della Banca degli atti dispositivi posti in essere dagli odierni attori in revocazione. In particolare, questi hanno de- dotto che la la quale man- CP_15 Controparte_18 dataria della vale a dire gli stessi sog- Controparte_12 getti presenti nel giudizio definito con la sentenza di cui si domanda la re- vocazione, non avrebbero impugnato la sentenza n. 748/2019 emessa da codesta Corte il 30.1.2019, con conseguente passaggio in giudicato, come
“si evince anche delle apposite certificazioni rilasciate dalla Corte di Cassa- zione (doc.5)”.
7. Tutte le società convenute in riassunzione, pure ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e, con ordinanza assunta all'udienza cartolare del 22.6.2021 questa Corte ne ha dichiarata la contumacia. Successiva- mente, in data 27.6.2025 si è costituita nel presente giudizio la convenuta allegando e documentando di essere Controparte_12 titolare (anche) del portafoglio crediti in sofferenza acquistato dalla
[...] in data 29.12.2005 (come da pubblicazione sulla Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.1.2006) (v. doc. n. 3 del fascicolo della terza intervenuta); di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente;
e che tra i crediti
4 oggetto di cessione sono ricompresi quelli vantati originariamente dalla
[...] nei confronti della in virtù di saldo di n. 3 conti correnti CP_15 CP_25
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice) e, quindi, dei suoi garanti Pt_5
e La con-
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2 venuta in revocazione - che ha dunque spiegato anche intervento nel pre- sente giudizio quale avente causa della convenuta – ha dedotto CP_15
l'insussistenza dei presupposti per la revocazione domandata dagli odierni attori in revocazione e ha concluso come in epigrafe.
8. La dichiarando di essere creditrice della Controparte_7
agì innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei garanti di CP_25 quest'ultima, vale a dire Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
e la convenendo in giudizio anche la CP_26 Parte_5 Controparte_27
la e la Controparte_8 Controparte_28 Controparte_9 chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti, che pregiudicavano la sua posizione creditoria, e segnatamente: i) gli atti del 24.1.2002 e del
31.1.2002 con cui e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 avevano prima costituito la e poi disposto un aumento
[...] Controparte_27 di capitale di tale società, conferendo al patrimonio sociale di questa beni immobili;
ii) gli atti del 10.5.2002, trascritti il successivo 21.5.2002, con i quali e avevano Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato di avere conferito in due diverse società di diritto inglese, la Le- xington Building Ltd. e la una serie di immobili ivi Controparte_9 indicati;
iii) i due atti del 21.5.2002 con i quali la società in Parte_5 persona dell'amministratrice e legale rappresentante, aveva Parte_3 dichiarato di avere conferito gli immobili descritti in tale atto alla LMC Buil- ding Ltd. e alla Intervennero nel giudizio la Controparte_8 [...]
e la dichiarando entrambe di vantare Controparte_14 CP_19 crediti nei confronti della e chiedendo la declaratoria di simu- CP_25 lazione o l'inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza.
9. Si costituirono in giudizio i convenuti Parte_4 Parte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_2 Parte_3
Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l'attrice si doleva avreb- bero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi
5 ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo.
10. Con sentenza n. 15891/2011 del 25.7.2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute, affermando che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto in- glese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispo- sitiva.
11. Avverso la suddetta sentenza proposero appello, con separati atti, la e la quale mandataria CP_15 Controparte_18 della nonché la ed a tale Controparte_12 CP_19 giudizio (che venne iscritto al n. 5966 del r.g.a.c. dell'anno 2012 di questa
Corte) venne riunito quello iscritto al n. 6017 del r.g.a.c. dell'anno 2012 (iscritto al n. n. 6017 del r.g.a.c. dell'anno 2012), chiedendo a questa Corte che, in riforma della sentenza impugnata, volesse dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che pregiudicavano la sua posizione creditoria e sopra descritti. Si costituirono in giudizio e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
che contestarono la fondatezza delle censure proposte e conclu- CP_26 sero per il loro rigetto.
12. Con la sentenza n. 748/2019 pubblicata il 30.1.2019 questa Corte
d'appello in parte accolse l'appello proposto dalla nei confronti di CP_15
e dichiarando Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di confe- rimento operati in favore della e, invece, rigettò integralmente Controparte_27
l'appello proposto dalla e, dunque, confermò il rigetto della do- CP_19 manda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei quattro atti notarili del 24.1.2002, 31.1.2002 e due in data 10.5.2002, condividendo in relazione agli stessi quanto ritenuto dal giudice di primo grado, vale a dire che gli atti contestati sono soltanto una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumono una valenza meramente esecutiva, e non dispositiva.
6 13. Come ha documentato la (8) s.r.l. nel costi- Controparte_12 tuirsi nel presente giudizio di revocazione:
a) contro la suddetta sentenza di questa Corte propose ricorso per cassa- zione la affidandosi a cinque motivi, e resistettero gli odienri CP_19 attori, e con un Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 unico controricorso contenente ricorso incidentale, mentre le altre parti inti- mate non svolsero attività difensiva;
b) con sentenza n. 30455/2023 del 2.11.2023 la Corte di Cassazione ha
“rigetta[to] il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso principale, con assorbi- mento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte
[...]
(8) ; CP_12
c) nessuna parte ha riassunto in sede di rinvio il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma (doc. n. 7 del fascicolo di parte Controparte_12
(8) , determinando così l'estinzione dell'intero processo e il conseguente venir meno delle relative decisioni, come disposto dall'art. 393 c.p.c.
14. La revocazione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dunque, è sia inammissibile sia infondata. Parte_4
15. In primo luogo, e invero in via assorbente, la revocazione proposta da e è inammissibile Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, questi si sono limitati a domandare la revocazione della sentenza n. 3504/2020 emessa da questa Corte il 15.7.2020. Come ha chiarito la Suprema Corte, infatti, è inammissi- bile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad at- tivare l'eventuale, successiva fase rescissoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2006, n. 24203; Cass. civ., Sez. II, 3.9.2002, n. 12816). In altri ter- mini, l'attore in revocazione deve formulare, nel testo dell'atto di citazione (o del ricorso, a seconda del rito applicabile) per revocazione di una sentenza di appello, i motivi di impugnazione della decisione di primo grado, non
7 potendosi limitandosi alla mera richiesta di revocazione (iudicium rescin- dens), ma formulando specifiche richieste in ordine alla decisione di merito della controversia (iudicium rescissorium).
16. Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contra- rietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (cfr. Cass. civ., Sez II, 27.5.2009, n. 12348; Cass, civ., Sez. II, 21.12.2012, n. 23815; Cass. civ., Sez. II, ord. 3.12.2021, n. 38230; Cass. civ., Sez. III, ord. 16.11.2022, n.
33733). Parte attrice in riassunzione ha allegato e dedotto in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, della coincidenza soggettiva ed oggettiva tra il giudizio in cui è stata resa la sentenza oggetto di revocazione e quello in cui è stata resa la sentenza n. 748/2019 pubblicata il 30.1.2019 questa Corte.
17. Nel caso in esame, tuttavia, non sussisteva il dedotto giudicato e quindi l'impugnazione proposta sarebbe anche infondata, qualora non fosse inam- missibile: infatti, non solo la sentenza di questa Corte sulla scorta della quale viene dedotto il giudicato è stata impugnata per cassazione (peraltro, gli odierni attori hanno proposto controricorso, come si è detto sopra) e, per- tanto, non è passata in giudicato, ma anzi la sentenza n. 748/2019 emessa da questa Corte il 30.1.2019 ormai neanche più esiste in quanto gli odierni attori, che avevano interesse alla riassunzione in sede di rinvio, non hanno riassunto la causa, con conseguente estinzione dell'intero processo
18. In conclusione, la revocazione ex art. 395 n. 3) c.p.c. proposta dal
[...]
e avverso la sentenza n. Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
3504/2020 emessa il 15.7.2020 da questa Corte deve essere dichiarata inammissibile, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite
8 tra le parti costituite. Nessuna statuizione deve essere assunta quanto alla regolazione delle spese di lite tra gli attori in revocazione ed i convenuti rimasti contumaci.
19. La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: revoca la contumacia della dichiarata Controparte_12 con ordinanza in data 22.6.2021; dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c. proposta da e avverso la sen- Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 tenza n. 3504/2020 emessa da questa Corte il 15.7.2020; condanna e in Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rimborsare alla (8) s.r.l. le Controparte_12 spese del presente giudizio di revocazione, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e Parte_4 Parte_1 Parte_2
da un lato, e (8) Parte_3 Controparte_12 [...]
Controparte_29 Controparte_7 [...]
e Controparte_30 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
9
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) e (cod. fisc. ), C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio degli avv. proff. e , che li rappresentano e difen- CP_1 CP_2 dono unitamente all'avv. Franco Pastore per procura alle in calce all'atto di citazione;
-attori in revocazione - e
(8 (cod. fisc. ), Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 in persona della mandataria (cod. fisc. Controparte_5
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Controparte_6 domiciliata presso l'avv. Elio Ludini (p.e.c.: , Email_1 che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta in revocazione-
e cod. fisc. ), Controparte_7 P.IVA_3
Controparte_8 Controparte_9 [...]
CP_10 Controparte_11
-convenute in revocazione contumaci- OGGETTO: revocazione della sentenza ex artt. 395 e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto, revocare ex art. 395, n.5 c.p.c., la sentenza impugnata n. 3504/2020, pubblicata il 15.7.2020 (RG n.5786/2012) nei confronti delle parti convenute.
Con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_12 di ROMA così provvedere:
Rigettare l'avverso appello in revocazione della sentenza 3504/2020 con conferma del predetto provvedimento;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. La convenne in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_13 di Roma, e non- Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 ché la la la Controparte_8 Controparte_9 CP_10
la chiedendo che fosse dichiarata la simulazione
[...] Controparte_11 assoluta o, in subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti, deducendo come questi pregiudicassero la sua posizione creditoria. In particolare, l'attrice im- pugnò due atti notarili in data 10.5.2002, trascritti il successivo 21.5.2002, con i quali i convenuti avevano dichiarato di avere conferito in due società di diritto inglese, la e la Controparte_8 Controparte_9 una serie di immobili di loro proprietà; nonché due atti del 29.7.2002, con i quali la e la al solo scopo Controparte_8 Controparte_9 di procedere alla registrazione in Italia (dove si trovano gli immobili) dei tra- sferimenti immobiliari, avevano dichiarato di avere trasferito ad altre società inglesi (la e la i medesimi beni che Controparte_10 Controparte_11 le prime avevano ricevuto dai convenuti. In tale giudizio svolsero intervento (da ritenere adesivo autonomo), proponendo domande analoghe a quelle
2 della attrice, la la e la CP_7 Controparte_14 CP_15
CP_16
2. Si costituirono in giudizio i convenuti Parte_4 Parte_1
e chiedendo il rigetto della domanda, dedu- Parte_2 Parte_3 cendo che gli atti di cui l'attrice aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia erano privi di efficacia traslativa, in quanto in essi ci si limitava a dichiarare, esclu- sivamente “a fini fiscali”, di avere conferito i beni immobili indicati negli stessi alle due società di diritto inglese, sicché gli atti notarili italiani avevano sol- tanto un valore ricognitivo di un trasferimento già disposto con il conferi- mento alle società inglesi. La la Controparte_8 Controparte_17 la e la rimasero contu-
[...] Controparte_10 Controparte_11 maci.
3. Con sentenza n. 15891/2011 del 25.7.2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute, rilevando che gli atti contestati erano soltanto una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto in- glese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva, e non di- spositiva.
4. Avverso la suddetta sentenza proposero appello, con atti separati, la la quale mandataria della CP_15 Controparte_18
la e la Controparte_12 CP_19 Controparte_20 quale cessionaria dei crediti di cui era titolare la Controparte_21
Nei giudizi di appello così introdotti, e successivamente riuniti, si costituirono e chiedendo il Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 rigetto delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado. Nel giudizio intervennero, spiegando altresì appello incidentale, la CP_22
quale cessionaria dei crediti nei confronti dell'obbligata principale di
[...] cui era titolare la (intervenuta nel giudizio Controparte_14 di primo grado), e successivamente la Controparte_23 quale cessionaria dei crediti nei confronti dell'obbligata principale di cui era titolare la Controparte_24
5. Questa Corte d'Appello, con sentenza n. 3504/2020 del 15.7.2020 (og- getto della revocazione proposta con l'atto introduttivo del presente giudi- zio), dopo avere confermato il rigetto della domanda di simulazione assoluta
3 proposta nei confronti degli atti sopra indicati, accolse invece la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarò l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti delle parti appellanti di tutti gli atti sopra indicati. Il giudice di se- condo grado ha osservato, in particolare, che la premessa dalla quale muo- vevano tutti gli atti di appello era che i garanti della Controparte_25
vale a dire la
[...] Parte_5 Parte_4 [...]
e si sarebbero spogliati del loro patri- Pt_1 Parte_2 Parte_3 monio, grazie agli atti notarili sopra menzionati, allo scopo di sottrarlo all'ag- gressione da parte dei creditori.
6. Con l'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5) c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno dedotto la contrarietà della sentenza n. 3504/2020 del Pt_4
15.7.2020 emessa da questa Corte al giudicato già formatosi tra le stesse parti, e segnatamente alla (precedente) sentenza n. 748/2019 emessa da questa Corte d'appello il 30.1.2019 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte at- trice), che ha respinto l'impugnazione della Banca degli atti dispositivi posti in essere dagli odierni attori in revocazione. In particolare, questi hanno de- dotto che la la quale man- CP_15 Controparte_18 dataria della vale a dire gli stessi sog- Controparte_12 getti presenti nel giudizio definito con la sentenza di cui si domanda la re- vocazione, non avrebbero impugnato la sentenza n. 748/2019 emessa da codesta Corte il 30.1.2019, con conseguente passaggio in giudicato, come
“si evince anche delle apposite certificazioni rilasciate dalla Corte di Cassa- zione (doc.5)”.
7. Tutte le società convenute in riassunzione, pure ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e, con ordinanza assunta all'udienza cartolare del 22.6.2021 questa Corte ne ha dichiarata la contumacia. Successiva- mente, in data 27.6.2025 si è costituita nel presente giudizio la convenuta allegando e documentando di essere Controparte_12 titolare (anche) del portafoglio crediti in sofferenza acquistato dalla
[...] in data 29.12.2005 (come da pubblicazione sulla Controparte_7
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.1.2006) (v. doc. n. 3 del fascicolo della terza intervenuta); di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente;
e che tra i crediti
4 oggetto di cessione sono ricompresi quelli vantati originariamente dalla
[...] nei confronti della in virtù di saldo di n. 3 conti correnti CP_15 CP_25
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice) e, quindi, dei suoi garanti Pt_5
e La con-
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_2 venuta in revocazione - che ha dunque spiegato anche intervento nel pre- sente giudizio quale avente causa della convenuta – ha dedotto CP_15
l'insussistenza dei presupposti per la revocazione domandata dagli odierni attori in revocazione e ha concluso come in epigrafe.
8. La dichiarando di essere creditrice della Controparte_7
agì innanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei garanti di CP_25 quest'ultima, vale a dire Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
e la convenendo in giudizio anche la CP_26 Parte_5 Controparte_27
la e la Controparte_8 Controparte_28 Controparte_9 chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti, che pregiudicavano la sua posizione creditoria, e segnatamente: i) gli atti del 24.1.2002 e del
31.1.2002 con cui e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3 avevano prima costituito la e poi disposto un aumento
[...] Controparte_27 di capitale di tale società, conferendo al patrimonio sociale di questa beni immobili;
ii) gli atti del 10.5.2002, trascritti il successivo 21.5.2002, con i quali e avevano Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarato di avere conferito in due diverse società di diritto inglese, la Le- xington Building Ltd. e la una serie di immobili ivi Controparte_9 indicati;
iii) i due atti del 21.5.2002 con i quali la società in Parte_5 persona dell'amministratrice e legale rappresentante, aveva Parte_3 dichiarato di avere conferito gli immobili descritti in tale atto alla LMC Buil- ding Ltd. e alla Intervennero nel giudizio la Controparte_8 [...]
e la dichiarando entrambe di vantare Controparte_14 CP_19 crediti nei confronti della e chiedendo la declaratoria di simu- CP_25 lazione o l'inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza.
9. Si costituirono in giudizio i convenuti Parte_4 Parte_1
e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_2 Parte_3
Rilevarono costoro, in particolare, che gli atti di cui l'attrice si doleva avreb- bero dovuto essere considerati privi di efficacia traslativa, in quanto in essi
5 ci si limitava a dichiarare, esclusivamente a fini fiscali, di aver conferito i beni immobili indicati nelle due citate società di diritto inglese, per cui gli atti notarili italiani avevano soltanto un valore ricognitivo.
10. Con sentenza n. 15891/2011 del 25.7.2011 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute, affermando che gli atti contestati erano solo una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto in- glese e, in quanto tali, assumevano una mera valenza esecutiva e non dispo- sitiva.
11. Avverso la suddetta sentenza proposero appello, con separati atti, la e la quale mandataria CP_15 Controparte_18 della nonché la ed a tale Controparte_12 CP_19 giudizio (che venne iscritto al n. 5966 del r.g.a.c. dell'anno 2012 di questa
Corte) venne riunito quello iscritto al n. 6017 del r.g.a.c. dell'anno 2012 (iscritto al n. n. 6017 del r.g.a.c. dell'anno 2012), chiedendo a questa Corte che, in riforma della sentenza impugnata, volesse dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che pregiudicavano la sua posizione creditoria e sopra descritti. Si costituirono in giudizio e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
che contestarono la fondatezza delle censure proposte e conclu- CP_26 sero per il loro rigetto.
12. Con la sentenza n. 748/2019 pubblicata il 30.1.2019 questa Corte
d'appello in parte accolse l'appello proposto dalla nei confronti di CP_15
e dichiarando Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., degli atti di confe- rimento operati in favore della e, invece, rigettò integralmente Controparte_27
l'appello proposto dalla e, dunque, confermò il rigetto della do- CP_19 manda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei quattro atti notarili del 24.1.2002, 31.1.2002 e due in data 10.5.2002, condividendo in relazione agli stessi quanto ritenuto dal giudice di primo grado, vale a dire che gli atti contestati sono soltanto una formalizzazione in Italia di atti già conclusi secondo le norme del diritto inglese e, in quanto tali, assumono una valenza meramente esecutiva, e non dispositiva.
6 13. Come ha documentato la (8) s.r.l. nel costi- Controparte_12 tuirsi nel presente giudizio di revocazione:
a) contro la suddetta sentenza di questa Corte propose ricorso per cassa- zione la affidandosi a cinque motivi, e resistettero gli odienri CP_19 attori, e con un Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 unico controricorso contenente ricorso incidentale, mentre le altre parti inti- mate non svolsero attività difensiva;
b) con sentenza n. 30455/2023 del 2.11.2023 la Corte di Cassazione ha
“rigetta[to] il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso principale, con assorbi- mento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione” (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte
[...]
(8) ; CP_12
c) nessuna parte ha riassunto in sede di rinvio il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma (doc. n. 7 del fascicolo di parte Controparte_12
(8) , determinando così l'estinzione dell'intero processo e il conseguente venir meno delle relative decisioni, come disposto dall'art. 393 c.p.c.
14. La revocazione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dunque, è sia inammissibile sia infondata. Parte_4
15. In primo luogo, e invero in via assorbente, la revocazione proposta da e è inammissibile Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio, questi si sono limitati a domandare la revocazione della sentenza n. 3504/2020 emessa da questa Corte il 15.7.2020. Come ha chiarito la Suprema Corte, infatti, è inammissi- bile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad at- tivare l'eventuale, successiva fase rescissoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2006, n. 24203; Cass. civ., Sez. II, 3.9.2002, n. 12816). In altri ter- mini, l'attore in revocazione deve formulare, nel testo dell'atto di citazione (o del ricorso, a seconda del rito applicabile) per revocazione di una sentenza di appello, i motivi di impugnazione della decisione di primo grado, non
7 potendosi limitandosi alla mera richiesta di revocazione (iudicium rescin- dens), ma formulando specifiche richieste in ordine alla decisione di merito della controversia (iudicium rescissorium).
16. Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contra- rietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (cfr. Cass. civ., Sez II, 27.5.2009, n. 12348; Cass, civ., Sez. II, 21.12.2012, n. 23815; Cass. civ., Sez. II, ord. 3.12.2021, n. 38230; Cass. civ., Sez. III, ord. 16.11.2022, n.
33733). Parte attrice in riassunzione ha allegato e dedotto in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, della coincidenza soggettiva ed oggettiva tra il giudizio in cui è stata resa la sentenza oggetto di revocazione e quello in cui è stata resa la sentenza n. 748/2019 pubblicata il 30.1.2019 questa Corte.
17. Nel caso in esame, tuttavia, non sussisteva il dedotto giudicato e quindi l'impugnazione proposta sarebbe anche infondata, qualora non fosse inam- missibile: infatti, non solo la sentenza di questa Corte sulla scorta della quale viene dedotto il giudicato è stata impugnata per cassazione (peraltro, gli odierni attori hanno proposto controricorso, come si è detto sopra) e, per- tanto, non è passata in giudicato, ma anzi la sentenza n. 748/2019 emessa da questa Corte il 30.1.2019 ormai neanche più esiste in quanto gli odierni attori, che avevano interesse alla riassunzione in sede di rinvio, non hanno riassunto la causa, con conseguente estinzione dell'intero processo
18. In conclusione, la revocazione ex art. 395 n. 3) c.p.c. proposta dal
[...]
e avverso la sentenza n. Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
3504/2020 emessa il 15.7.2020 da questa Corte deve essere dichiarata inammissibile, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite
8 tra le parti costituite. Nessuna statuizione deve essere assunta quanto alla regolazione delle spese di lite tra gli attori in revocazione ed i convenuti rimasti contumaci.
19. La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: revoca la contumacia della dichiarata Controparte_12 con ordinanza in data 22.6.2021; dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 5) c.p.c. proposta da e avverso la sen- Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 tenza n. 3504/2020 emessa da questa Corte il 15.7.2020; condanna e in Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, a rimborsare alla (8) s.r.l. le Controparte_12 spese del presente giudizio di revocazione, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese di lite tra e Parte_4 Parte_1 Parte_2
da un lato, e (8) Parte_3 Controparte_12 [...]
Controparte_29 Controparte_7 [...]
e Controparte_30 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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