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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5427/2019 R.G.
E' comparso, per l'attore opponente, l'avv. Rosario Visalli, anche per delega dell'avv. Giovanni
Fiannacca, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Francesco Visalli, per delega dell'avv. Angelo Controparte_1
Tudisca, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5427/2019 R.G., promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Fiannacca e Rosario Visalli;
opponente contro
Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
opposta
e contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ; p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Tudisca;
opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520120040202974, emessa per l'importo di € 312.653,21 e relativa a sanzioni emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
CP_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore opponente ha dedotto: 1) di aver chiesto ed ottenuto in data 17 maggio 2018 da AL un finanziamento di € 25.000,00, previsto dal d.l.
20.06.2017 n. 91; 2) che, dopo l'erogazione della prima tranche di € 16.250,00, AL aveva negato il versamento dell'ulteriore tranche perché da controlli effettuati lo stesso risultava debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
3) di aver presentato istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, venendo così a conoscenza della cartella di pagamento n.
29520120040202974.
Tanto premesso, ha proposto l'odierna opposizione avversa la citata cartella di Parte_1 pagamento, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi contenuto sul presupposto di non aver mai ricevuto notifica delle ordinanze di ingiunzione emesse dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Messina, né della cartella di pagamento opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 marzo 2020, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 dell'estratto di ruolo e ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 ottobre 2023, si è costituito in giudizio l' , il quale ha Controparte_2 contestato l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice pronunciava la seguente sentenza. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione svolta da in ordine Controparte_1 all'inammissibilità dell'azione svolta da essendo la medesima rivolta avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 29520120040202974 al fine di ottenere una dichiarazione di estinzione del relativo credito per intervenuta prescrizione, impedendo la medesima l'ottenimento dell'erogazione da parte di AL dell'importo per il quale l'odierno opponente ha già ottenuto un finanziamento agevolato, circostanza che giustifica anche l'interesse ad agire, avendo Controparte_1
d'altronde, notificato al debitore una intimazione di pagamento in data 4 gennaio 2018 e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 30 agosto 2019 (cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/10/2023, n. 30119).
Deve, sempre in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta da di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione avversaria ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per non essere stata proposta nel termine di venti giorni, avendo eccepito la sola prescrizione del credito di cui Parte_1 alla cartella di pagamento n. 29520120040202974, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che non soggiace a limitazioni temporali (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22080).
Tanto premesso, l'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1
Va, in primo luogo, dato atto che l' Controparte_2
ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle otto ordinanze di
[...] ingiunzione emesse nei confronti dell'odierno opponente (tutte avvenuta in data 15-16-17 febbraio
2012), le quali risulta tutte notificate personalmente al destinatario e non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di quest'ultimo, il quale non ha individuato ragioni per le quali le stesse siano da considerarsi invalide, ovvero non al medesimo pervenute.
Va, altresì, dato atto che ha depositato in atti documentazione attestante Controparte_1
la ritualità della notificazione della cartella di pagamento n. 29520120040202974 in data 30 gennaio
2013, nonché la valida notificazione al debitore della successiva intimazione di pagamento n.
29520178016802864000 in data 4 gennaio 2018, con la conseguenza che deve rigettarsi l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'intervenuta prescrizione.
Relativamente all'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29520120040202974, la medesima risulta, infatti, personalmente notificata al debitore in data 30 gennaio 2013.
Deve, a questo punto, darsi atti dell'irrilevanza del disconoscimento svolto da in Parte_1 ordina alla firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica alla luce dell'orientamento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giurisprudenziale per il quale “l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso” e che “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta” (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n. 30318; v. anche
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, n. 22225, nonché Cassazione civile sez. I, 15/10/2024, n.
26712, per la quale “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”; v. anche Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n. 4556, per la quale “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata
a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c., (Cass., Sez. U., n. 9962 del
2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)”; cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2023, n.
6028, per la quale “in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso”).
Preme, altresì, osservare che tale soluzione non appare contraria all'orientamento giurisprudenziale assunto da Cassazione civile, sez. trib., 04/02/2020, n. 2482, non avendo l'odierno opponente specificamente disconosciuto la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., affermando invero di non averne mai avuto conoscenza (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/12/2023, n. 36293, per la quale “la necessità di produrre l'originale in funzione dell'ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell'ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestato la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. (…). Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha rilevato che la sig.ra (…) TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pur avendo disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta al contratto preliminare, non aveva invece contestato la conformità della copia del documento depositata all'originale, non essendo in grado di muovere una simile contestazione ad un documento che aveva affermato di non aver mai visto prima che fosse prodotto in giudizio. D'altra parte, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (…), concerne il quomodo e il quando del disconoscimento (il quale deve essere effettuato in modo specifico ed inequivoco e deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento in fotocopia), ma non incide sulla diversità strutturale e funzionale dei due istituti, l'uno diretto a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, l'altro volto a disconoscere la conformità della copia depositata all'originale del documento”).
Va, altresì, osservato che ha offerto prova dell'avvenuta notificazione Controparte_1 al debitore dell'intimazione di pagamento n. 29520178016802864000 in data 4 gennaio 2018 secondo la disciplina prevista in caso di “irreperibilità assoluta” del destinatario dall'art. 60, lett. e),
D.P.R. n. 600/1973 (applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. art. 27 della L. n. 689/1981 e art. art. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973), secondo il quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
L'agente della riscossione, infatti, ha depositato la relata di notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 4 gennaio 2018, dalla quale risulta che l'ufficiale giudiziario, dopo aver svolto le necessarie ricerche, ha dato atto che il destinatario risulta “trasferito”, con la conseguenza che deve ritenersi correttamente effettuata la notificazione ai sensi della lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, emergendo in atti l'avvenuto deposito di copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, nonché l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata nell'albo del medesimo Comune avvenuta in data
5 gennaio 2018 (con perfezionamento della notifica all'ottavo giorno successivo: cfr. Cassazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
civile sez. VI, 01/10/2020, n. 20949, la quale evidenzia che “è da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.”).
Reputa, altresì, il presente Giudice valida la notificazione svolta in caso di irreperibilità assoluta, avendo l'ufficiale giudiziario esplicitamente attestato di aver svolto le necessarie ricerche al fine di individuare l'effettiva residenza del destinatario (che sono assistite da fede pubblica fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale: cfr., ex multis, Cass. Civ., 04.06.2014, n. 12526; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638; Cass. Civ., 12.12.2017,
n. 29671; Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2530) e avendo il medesimo provveduto anche ad effettuare le ricerche presso i registri anagrafici, così come risulta dall'allegato certificato di residenza (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2019, n. 1338, per la quale “nel caso di specie Equitalia Sud
s.p.a., come lamentato nei giudizi di merito e dedotto, nonché allegato, nel presente giudizio, ha effettuato la notifica della cartella sul presupposto dell'irreperibilità assoluta del contribuente, risultante dalla notifica. Nel corpo del ricorso introduttivo, infatti, risulta, non solo la copia del ricorso introduttivo, ma anche che è stata effettuata la ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, attraverso le ricerche anagrafiche effettuate presso l'albo comunale”; v. anche Cassazione civile sez. trib., 16/03/2016, n. 5122: “Orbene, nel caso in esame, nella stessa sentenza oggetto di censura è riportato che la relata di notifica dava atto che in data (…) non era stato possibile eseguire la notifica in Via (…), essendo il destinatario risultato trasferito;
che il giorno successivo era stato effettuato un accertamento anagrafico il quale aveva confermato la residenza del contribuente al suindicato indirizzo, di guisa che se ne rendeva conclamata la irreperibilità assoluta, atteso l'irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dall'Ufficiale giudiziario;
che in data (…) l'atto era stato depositato presso la casa Comunale.
Ne discende che l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica ha legittimato la notifica dell'atto impositivo operata nelle forme di cui all'art. 60 cit., lett. e)”; conf. Cassazione civile sez. trib., 12/02/2025, n. 3629; Cassazione civile sez. III, 20/07/2023, n. 21769; Cassazione civile sez.
VI, 07/02/2018, n. 2877); né, d'altronde, l'odierno opponente ha specificamente allegato quali sarebbero state le ulteriori ricerche che il notificante avrebbe dovuto svolgere in zona (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 21/03/2024, n. 7571).
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione svolta da non ritenendosi Parte_1 che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (5 gennaio 2018) fosse decorso il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1991, essendo stata la cartella di pagamento notificata in data 30 gennaio 2013.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi del D.M.
n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nei confronti delle opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5427/2019 R.G. promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così Controparte_3
dispone:
1. rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida nell'importo di € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a
[...]
favore del procuratore antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 [...]
di che liquida Controparte_2 CP_2 nell'importo di € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 06 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5427/2019 R.G.
E' comparso, per l'attore opponente, l'avv. Rosario Visalli, anche per delega dell'avv. Giovanni
Fiannacca, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'avv. Francesco Visalli, per delega dell'avv. Angelo Controparte_1
Tudisca, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5427/2019 R.G., promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Fiannacca e Rosario Visalli;
opponente contro
Controparte_2
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
opposta
e contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ; p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Tudisca;
opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2019, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520120040202974, emessa per l'importo di € 312.653,21 e relativa a sanzioni emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
CP_2
A fondamento dell'opposizione proposta, l'attore opponente ha dedotto: 1) di aver chiesto ed ottenuto in data 17 maggio 2018 da AL un finanziamento di € 25.000,00, previsto dal d.l.
20.06.2017 n. 91; 2) che, dopo l'erogazione della prima tranche di € 16.250,00, AL aveva negato il versamento dell'ulteriore tranche perché da controlli effettuati lo stesso risultava debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
3) di aver presentato istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate, venendo così a conoscenza della cartella di pagamento n.
29520120040202974.
Tanto premesso, ha proposto l'odierna opposizione avversa la citata cartella di Parte_1 pagamento, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi contenuto sul presupposto di non aver mai ricevuto notifica delle ordinanze di ingiunzione emesse dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Messina, né della cartella di pagamento opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 marzo 2020, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 dell'estratto di ruolo e ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 ottobre 2023, si è costituito in giudizio l' , il quale ha Controparte_2 contestato l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice pronunciava la seguente sentenza. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione svolta da in ordine Controparte_1 all'inammissibilità dell'azione svolta da essendo la medesima rivolta avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 29520120040202974 al fine di ottenere una dichiarazione di estinzione del relativo credito per intervenuta prescrizione, impedendo la medesima l'ottenimento dell'erogazione da parte di AL dell'importo per il quale l'odierno opponente ha già ottenuto un finanziamento agevolato, circostanza che giustifica anche l'interesse ad agire, avendo Controparte_1
d'altronde, notificato al debitore una intimazione di pagamento in data 4 gennaio 2018 e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 30 agosto 2019 (cfr. Cassazione civile sez. lav., 30/10/2023, n. 30119).
Deve, sempre in via preliminare, rigettarsi l'eccezione svolta da di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione avversaria ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per non essere stata proposta nel termine di venti giorni, avendo eccepito la sola prescrizione del credito di cui Parte_1 alla cartella di pagamento n. 29520120040202974, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che non soggiace a limitazioni temporali (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22080).
Tanto premesso, l'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1
Va, in primo luogo, dato atto che l' Controparte_2
ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle otto ordinanze di
[...] ingiunzione emesse nei confronti dell'odierno opponente (tutte avvenuta in data 15-16-17 febbraio
2012), le quali risulta tutte notificate personalmente al destinatario e non sono state oggetto di specifica contestazione da parte di quest'ultimo, il quale non ha individuato ragioni per le quali le stesse siano da considerarsi invalide, ovvero non al medesimo pervenute.
Va, altresì, dato atto che ha depositato in atti documentazione attestante Controparte_1
la ritualità della notificazione della cartella di pagamento n. 29520120040202974 in data 30 gennaio
2013, nonché la valida notificazione al debitore della successiva intimazione di pagamento n.
29520178016802864000 in data 4 gennaio 2018, con la conseguenza che deve rigettarsi l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'intervenuta prescrizione.
Relativamente all'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 29520120040202974, la medesima risulta, infatti, personalmente notificata al debitore in data 30 gennaio 2013.
Deve, a questo punto, darsi atti dell'irrilevanza del disconoscimento svolto da in Parte_1 ordina alla firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica alla luce dell'orientamento TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
giurisprudenziale per il quale “l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso” e che “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta” (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, n. 30318; v. anche
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, n. 22225, nonché Cassazione civile sez. I, 15/10/2024, n.
26712, per la quale “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”; v. anche Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n. 4556, per la quale “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata
a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c., (Cass., Sez. U., n. 9962 del
2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)”; cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2023, n.
6028, per la quale “in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso”).
Preme, altresì, osservare che tale soluzione non appare contraria all'orientamento giurisprudenziale assunto da Cassazione civile, sez. trib., 04/02/2020, n. 2482, non avendo l'odierno opponente specificamente disconosciuto la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., affermando invero di non averne mai avuto conoscenza (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/12/2023, n. 36293, per la quale “la necessità di produrre l'originale in funzione dell'ammissibilità della querela di falso resta unicamente nell'ipotesi in cui la parte contro cui sia stata depositata la copia del documento ne abbia contestato la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c. (…). Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha rilevato che la sig.ra (…) TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pur avendo disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta al contratto preliminare, non aveva invece contestato la conformità della copia del documento depositata all'originale, non essendo in grado di muovere una simile contestazione ad un documento che aveva affermato di non aver mai visto prima che fosse prodotto in giudizio. D'altra parte, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (…), concerne il quomodo e il quando del disconoscimento (il quale deve essere effettuato in modo specifico ed inequivoco e deve avvenire alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento in fotocopia), ma non incide sulla diversità strutturale e funzionale dei due istituti, l'uno diretto a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione, l'altro volto a disconoscere la conformità della copia depositata all'originale del documento”).
Va, altresì, osservato che ha offerto prova dell'avvenuta notificazione Controparte_1 al debitore dell'intimazione di pagamento n. 29520178016802864000 in data 4 gennaio 2018 secondo la disciplina prevista in caso di “irreperibilità assoluta” del destinatario dall'art. 60, lett. e),
D.P.R. n. 600/1973 (applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. art. 27 della L. n. 689/1981 e art. art. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973), secondo il quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
L'agente della riscossione, infatti, ha depositato la relata di notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 4 gennaio 2018, dalla quale risulta che l'ufficiale giudiziario, dopo aver svolto le necessarie ricerche, ha dato atto che il destinatario risulta “trasferito”, con la conseguenza che deve ritenersi correttamente effettuata la notificazione ai sensi della lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, emergendo in atti l'avvenuto deposito di copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, nonché l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata nell'albo del medesimo Comune avvenuta in data
5 gennaio 2018 (con perfezionamento della notifica all'ottavo giorno successivo: cfr. Cassazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
civile sez. VI, 01/10/2020, n. 20949, la quale evidenzia che “è da escludersi, per espresso disposto della norma, l'applicabilità della procedura di cui all'art. 143 c.p.c.”).
Reputa, altresì, il presente Giudice valida la notificazione svolta in caso di irreperibilità assoluta, avendo l'ufficiale giudiziario esplicitamente attestato di aver svolto le necessarie ricerche al fine di individuare l'effettiva residenza del destinatario (che sono assistite da fede pubblica fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale: cfr., ex multis, Cass. Civ., 04.06.2014, n. 12526; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638; Cass. Civ., 12.12.2017,
n. 29671; Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2530) e avendo il medesimo provveduto anche ad effettuare le ricerche presso i registri anagrafici, così come risulta dall'allegato certificato di residenza (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2019, n. 1338, per la quale “nel caso di specie Equitalia Sud
s.p.a., come lamentato nei giudizi di merito e dedotto, nonché allegato, nel presente giudizio, ha effettuato la notifica della cartella sul presupposto dell'irreperibilità assoluta del contribuente, risultante dalla notifica. Nel corpo del ricorso introduttivo, infatti, risulta, non solo la copia del ricorso introduttivo, ma anche che è stata effettuata la ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, attraverso le ricerche anagrafiche effettuate presso l'albo comunale”; v. anche Cassazione civile sez. trib., 16/03/2016, n. 5122: “Orbene, nel caso in esame, nella stessa sentenza oggetto di censura è riportato che la relata di notifica dava atto che in data (…) non era stato possibile eseguire la notifica in Via (…), essendo il destinatario risultato trasferito;
che il giorno successivo era stato effettuato un accertamento anagrafico il quale aveva confermato la residenza del contribuente al suindicato indirizzo, di guisa che se ne rendeva conclamata la irreperibilità assoluta, atteso l'irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dall'Ufficiale giudiziario;
che in data (…) l'atto era stato depositato presso la casa Comunale.
Ne discende che l'irreperibilità assoluta del destinatario della notifica ha legittimato la notifica dell'atto impositivo operata nelle forme di cui all'art. 60 cit., lett. e)”; conf. Cassazione civile sez. trib., 12/02/2025, n. 3629; Cassazione civile sez. III, 20/07/2023, n. 21769; Cassazione civile sez.
VI, 07/02/2018, n. 2877); né, d'altronde, l'odierno opponente ha specificamente allegato quali sarebbero state le ulteriori ricerche che il notificante avrebbe dovuto svolgere in zona (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 21/03/2024, n. 7571).
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione svolta da non ritenendosi Parte_1 che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento (5 gennaio 2018) fosse decorso il TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1991, essendo stata la cartella di pagamento notificata in data 30 gennaio 2013.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi del D.M.
n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente nei confronti delle opposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5427/2019 R.G. promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così Controparte_3
dispone:
1. rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida nell'importo di € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a
[...]
favore del procuratore antistatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 [...]
di che liquida Controparte_2 CP_2 nell'importo di € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli