Articolo 13 della Legge 12 maggio 1950, n. 348
Articolo 12Articolo 14
Versione
22 giugno 1950
Art. 13.
L'art. 26 della legge e' cosi' modificato:
Al primo comma le parole: "Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda" sono sostituite dalle parole: "Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 300 tonnellate di stazza lorda".
Successivamente, allo stesso comma, le parole: "E' in facolta' del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unita' non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda" sono sostituite con le parole: "E' in facolta' del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unita' non superiori alle 1000 tonnellate di stanza lorda".
Le domande dei proprietari di navi da 151 a 300 tonnellate di stazza lorda dovranno essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 22 giugno 1950