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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 2090/2022 R.G.
TRA
con l'Avv. Pietro Luisi Parte_1
-attrice-
E
residente in [...], ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati dai genitori e residenti in [...]alla via Ugo
[...] Controparte_4 Controparte_5
Betti n. 41
-convenuti-
La parte attrice precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 2/12/2025.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi di essere proprietaria, Parte_1 in virtù di usucapione, dell'appartamento posto in Ginosa alla località Ginosa Marina censito in catasto al foglio n. 141 particella n. 1988 sub 9 in quanto da lei posseduto dal 2001 e prima di detta data dal di lei padre, a partire dal 1982.Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio.In diritto, la domanda proposta dall'attrice va rigettata perché infondata.Come è noto l'acquisto della proprietà a titolo originario, in virtù di usucapione, richiede il possesso, pacifico, pubblico, ininterrotto con il corrispondente animus possidendi, protratto per la durata di anni venti (rif. art. 1158 c.c.).L'art. 1159 c.c. prevede una ipotesi speciale di acquisto della proprietà per usucapione, ma subordinata alla duplice condizione che il possesso sia stato acquistato in buona fede dal non proprietario ed il relativo atto sia stato regolarmente trascritto.In tal caso l'acquisto si compie con il decorso di dieci anni dalla trascrizione del titolo.Nel presente giudizio non essendo dedotte, né provate, le circostanze di fatto e diritto postulate dall'art. 1159 c.c., per poter beneficiare del più breve termine decennale, era onere dell'attrice provare il possesso ininterrottamente protratto per almeno venti anni onde poter acquisire la proprietà dell'appartamento descritto in atto di citazione.Detta prova non è stata adeguatamente offerta.L'unico teste escusso ha, infatti, riferito di un utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte dell'attrice risalente, con certezza, a dieci anni prima della sua deposizione.Il teste ha precisato che, in realtà, l'utilizzo di detto immobile, ad opera dell'attrice, era avvenuto anche da periodo antecedente al decennio ma, sul punto, le sue dichiarazioni sono state del tutto generiche non avendo il teste precisato quale fosse l'esatto periodo, anteriore anche al decennio, da cui aveva verificato il possesso dell'immobile de quo da parte dell'attrice.In definitiva, il contenuto della deposizione resa dall'unico teste escusso non consente di ritenere provato che l'attrice abbia posseduto, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, l'appartamento descritto in atto di citazione per la durata di venti anni, alla data di proposizione del presente giudizio.Poichè tale elemento fattuale è essenziale per l'acquisto della proprietà in virtù di usucapione ordinaria, la domanda proposta in questo giudizio non può essere accolta.Su tale conclusione non ha alcuna incidenza l'eventuale possesso anteriore esercitato dal padre dell'attrice.In primo luogo il teste escusso non ha riferito di precedente possesso del padre dell'attrice, né ha indicato la data di eventuale inizio dello stesso.Inoltre, l'art. 1146 c.c. disciplina l'istituto dell'accessione del possesso, consentendo al possessore attuale di unire al proprio possesso quello del precedente possessore, ma alla condizione che l'avente causa del precedente possessore abbia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (in tal senso Cass. Civ. n. 20382/2022).In assenza di tale presupposto, né dedotto né provato dall'attrice, il precedente possesso di altro soggetto è privo di rilievo ai fini del compimento del ventennio necessario a rivendicare la proprietà in virtù di usucapione.Nulla per le spese attesa la contumacia dei convenuti, da ritenersi parte vittoriosa.
P.Q.M.
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Nulla per le spese.
Taranto, 15/12/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 2090/2022 R.G.
TRA
con l'Avv. Pietro Luisi Parte_1
-attrice-
E
residente in [...], ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati dai genitori e residenti in [...]alla via Ugo
[...] Controparte_4 Controparte_5
Betti n. 41
-convenuti-
La parte attrice precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 2/12/2025.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi di essere proprietaria, Parte_1 in virtù di usucapione, dell'appartamento posto in Ginosa alla località Ginosa Marina censito in catasto al foglio n. 141 particella n. 1988 sub 9 in quanto da lei posseduto dal 2001 e prima di detta data dal di lei padre, a partire dal 1982.Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio.In diritto, la domanda proposta dall'attrice va rigettata perché infondata.Come è noto l'acquisto della proprietà a titolo originario, in virtù di usucapione, richiede il possesso, pacifico, pubblico, ininterrotto con il corrispondente animus possidendi, protratto per la durata di anni venti (rif. art. 1158 c.c.).L'art. 1159 c.c. prevede una ipotesi speciale di acquisto della proprietà per usucapione, ma subordinata alla duplice condizione che il possesso sia stato acquistato in buona fede dal non proprietario ed il relativo atto sia stato regolarmente trascritto.In tal caso l'acquisto si compie con il decorso di dieci anni dalla trascrizione del titolo.Nel presente giudizio non essendo dedotte, né provate, le circostanze di fatto e diritto postulate dall'art. 1159 c.c., per poter beneficiare del più breve termine decennale, era onere dell'attrice provare il possesso ininterrottamente protratto per almeno venti anni onde poter acquisire la proprietà dell'appartamento descritto in atto di citazione.Detta prova non è stata adeguatamente offerta.L'unico teste escusso ha, infatti, riferito di un utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte dell'attrice risalente, con certezza, a dieci anni prima della sua deposizione.Il teste ha precisato che, in realtà, l'utilizzo di detto immobile, ad opera dell'attrice, era avvenuto anche da periodo antecedente al decennio ma, sul punto, le sue dichiarazioni sono state del tutto generiche non avendo il teste precisato quale fosse l'esatto periodo, anteriore anche al decennio, da cui aveva verificato il possesso dell'immobile de quo da parte dell'attrice.In definitiva, il contenuto della deposizione resa dall'unico teste escusso non consente di ritenere provato che l'attrice abbia posseduto, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, l'appartamento descritto in atto di citazione per la durata di venti anni, alla data di proposizione del presente giudizio.Poichè tale elemento fattuale è essenziale per l'acquisto della proprietà in virtù di usucapione ordinaria, la domanda proposta in questo giudizio non può essere accolta.Su tale conclusione non ha alcuna incidenza l'eventuale possesso anteriore esercitato dal padre dell'attrice.In primo luogo il teste escusso non ha riferito di precedente possesso del padre dell'attrice, né ha indicato la data di eventuale inizio dello stesso.Inoltre, l'art. 1146 c.c. disciplina l'istituto dell'accessione del possesso, consentendo al possessore attuale di unire al proprio possesso quello del precedente possessore, ma alla condizione che l'avente causa del precedente possessore abbia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (in tal senso Cass. Civ. n. 20382/2022).In assenza di tale presupposto, né dedotto né provato dall'attrice, il precedente possesso di altro soggetto è privo di rilievo ai fini del compimento del ventennio necessario a rivendicare la proprietà in virtù di usucapione.Nulla per le spese attesa la contumacia dei convenuti, da ritenersi parte vittoriosa.
P.Q.M.
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Nulla per le spese.
Taranto, 15/12/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato