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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2025
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. ssa Martina Bianchi, visti gli atti del procedimento n. r.g. 740/2025 v.g., rilevato che i ricorrenti svolgevano ricorso ai sensi dell'art. 747 c.p.c., quali eredi beneficiati del defunto Persona_1
ritenuta la competenza del giudice delle successioni in composizione monocratica (cfr. d.lgs.
51/1998); considerato nel merito che le parti chiedevano l'autorizzazione alla cessione di automobile del defunto alla moglie, , con corresponsione di prezzo decurtato di asseriti debiti del CP_1
defunto;
considerato che
viene chiesta compensazione rispetto debiti non emergenti dall'inventario e peraltro derivanti da mero ricorso congiunto di separazione, non omologato;
ritenuto dirimente che detti debiti non sono nemmeno stati rappresentati in sede di inventario, di talché l'estinzione mediante compensazione andrebbe a detrimento – anzitutto in punto di trasparente concorrenza con gli altri creditori- dei creditori ereditari – che non sono pochi-, il ricorso risulta pertanto non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Alessandria, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Martina Bianchi
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. ssa Martina Bianchi, visti gli atti del procedimento n. r.g. 740/2025 v.g., rilevato che i ricorrenti svolgevano ricorso ai sensi dell'art. 747 c.p.c., quali eredi beneficiati del defunto Persona_1
ritenuta la competenza del giudice delle successioni in composizione monocratica (cfr. d.lgs.
51/1998); considerato nel merito che le parti chiedevano l'autorizzazione alla cessione di automobile del defunto alla moglie, , con corresponsione di prezzo decurtato di asseriti debiti del CP_1
defunto;
considerato che
viene chiesta compensazione rispetto debiti non emergenti dall'inventario e peraltro derivanti da mero ricorso congiunto di separazione, non omologato;
ritenuto dirimente che detti debiti non sono nemmeno stati rappresentati in sede di inventario, di talché l'estinzione mediante compensazione andrebbe a detrimento – anzitutto in punto di trasparente concorrenza con gli altri creditori- dei creditori ereditari – che non sono pochi-, il ricorso risulta pertanto non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Alessandria, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Martina Bianchi