Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/07/2023, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2023
N. 00515/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto da
Luca Fiasconaro, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice Circeo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Monaco S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di AT, Sezione I, n. 634/2022 (R.G.N. 24/2022), pubblicata il 4 luglio 2022, notificata in forma esecutiva in data 16 settembre 2022, a mezzo p.e.c., passata in giudicato, nella parte in cui è stata disposta la condanna del Comune di san Felice Circeo alla refusione delle spese di lite, quantificate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'odierno ricorrente, quale procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come richiesto dal ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato in data 16 febbraio 2023 e depositato il 17 febbraio successivo, l’Avv. Luca Fiasconaro ha chiesto ordinarsi l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe – che ha definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere il ricorso iscritto al numero R.G. di questo TAR n. 24/2022, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. dai Sig.ri Nicola Del Vecchio e CO AN contro il Comune di San Felice Circeo nonché nei confronti della Monaco S.r.l. - nella parte in cui ha disposto la condanna dello stesso Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in proprio favore, quale procuratore antistatario, chiedendo altresì la nomina, per il caso di perdurante inadempienza, di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’ente al pagamento di una pena pecuniaria per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
2. A supporto della domanda espone che, nonostante la sentenza sia stata ritualmente notificata e sia ormai decorso il termine per la relativa impugnazione, il Comune, benché sollecitato in tal senso, non avrebbe provveduto all’adempimento.
3. Il Comune di San Felice Circeo, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. All’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
5.1. La sentenza della quale è chiesta l’ottemperanza, con la quale il Comune di San Felice Circeo è stato condannato al pagamento, in favore dell’odierno ricorrente quale procuratore antistatario, della somma euro 1.500,00 oltre accessori di legge, risulta essere stata notificata allo stesso ente, munita della formula esecutiva, in data 16 settembre 2022, così che, alla data di proposizione del presente ricorso, deve ritenersi che la stessa sia passata in giudicato e che sia stato rispettato il termine di 120 giorni dalla predetta notificazione, come noto prescritto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 conv. con modif. dalla legge 30/1997 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti degli enti pubblici.
5.2. Non risulta, invece, anche in ragione del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione Comunale nel presente giudizio, che quest’ultima abbia interposto appello avverso la decisione né che abbia provveduto al pagamento delle somme dovute al ricorrente, e ciò nonostante il sollecito trasmesso in data 16 gennaio 2023.
5.3. Deve, di conseguenza, essere impartito al Comune di San Felice Circeo ordine di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, della somma complessiva di € 2.488,68 (Spese liquidate in sentenza: 1.500,00, Spese generali 15%: 225,00, Cassa Forense 4%: 69,00, IVA 22%: 394,68, Rimborso contributo unificato: 300,00).
5.4. Il Collegio reputa, altresì, opportuno nominare fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone, o funzionario da lui delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato.
5.5. Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione della penalità di mora, considerate la natura e l’entità del credito, nonché il fatto che nel caso di ulteriore mancato adempimento da parte dell’Amministrazione dovrà subentrare senza soluzione di continuità il commissario ad acta, il quale provvederà senza indugio a compiere tutti gli atti necessari per dare completa esecuzione della sentenza in argomento (in termini, sent. di questa Sezione n. 387/2023; 1036/2022).
6. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina al Comune di San Felice Circeo di provvedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con le modalità e nei termini precisati in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inadempimento allo spirare del termine suddetto, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone o funzionario da lui delegato;
- pone a carico del Comune di San Felice Circeo il compenso del commissario, per il caso di effettivo insediamento dello stesso, e dispone sin d’ora il pagamento dell’acconto di euro 800,00 (ottocento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del medesimo, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimenti sull’attività svolta;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna, infine, il Comune di San Felice Circeo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO