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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.149/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.04.2024, e vertente tra
(appellante) e l (appellato), avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto: appello avverso la sentenza n°267/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinta la domanda di tesa all'accertamento del Parte_1 proprio diritto al ripristino del Reddito di Cittadinanza, concesso dall' a seguito di domanda CP_2
amministrativa presentata il 13/10/2020 e poi revocato nel settembre 2022, per non aver indicato nel riquadro D della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU) che l'ex compagno padre della propria figlia minore – da cui si era separato CP_3 Persona_1
consensualmente – versava “in una delle tre ipotesi che escludono dal nucleo familiare il genitore non coniugato non convivente, vale a dire: - soggetto tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento
1 del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- soggetto escluso dalla potestà sui figli o sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- genitore di cui le amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) hanno accertato l'estraneità alla prole in termini di rapporti affettivi ed economici”.
Avverso tale decisione ha proposto appello proponendo un unico motivo di Parte_1
gravame, con il quale censura la pronuncia per non aver accertato che la domanda amministrativa di concessione del beneficio del reddito di cittadinanza non contiene alcuna falsa dichiarazione e rappresenta fedelmente la situazione economico-familiare della richiedente.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare che la signora ha diritto Parte_1
al beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Protocollo n. INPS-RDC-2020- 311991, presentata in data 13/10/2020; - dichiarare altresì che esso RdC è stato indebitamente revocato e
CP_ conseguentemente condannare l' ad annullare ogni provvedimento di revoca e di recupero ogni altro atto e provvedimento che blocca il riconoscimento del beneficio anche per gli anni successivi;
- dichiarare che la signora ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza e Pt_1
CP_ conseguentemente condannare l' al pagamento delle somme dovute e medio tempore non corrisposte;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_ L' non si è costituito in giudizio.
Constatata la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - è emersa l'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'appellante, che ha però provveduto al deposito delle note scritte di trattazione, secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c..
Chiesti chiarimenti alla parte appellante, è stato comunicato che “la difesa della signora Pt_1
non ha rinvenuto le ricevute della notifica del ricorso in appello e del provvedimento di fissazione
[...]
d'udienza” e che “il messaggio PEC, pure regolarmente predisposto, non risulta essere partito dal proprio computer, ed era stato archiviato come “bozza””.
Non può accordarsi la rimessione in termini richiesta dalla parte appellante, atteso che tale istituto, a norma dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., postula la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.” (v. Cass. Lav. 25 marzo 2011
n° 7003; conf. Cass. Lav. 28 settembre 2011 n° 19836)
2 Nella fattispecie, l'origine del vizio è indubbiamente dovuta ad una imperfezione nell'inserimento dei dati da parte dell'appellante e non sussistono elementi da cui desumere che la fattispecie possa essere ricondotta al caso fortuito, ossia ad un evento assolutamente non imputabile alla parte.
A ciò si aggiunga che la rimessione in termini presuppone anche la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile (v. Cass. Sez. III, 11 novembre 2011 n° 23561), mentre nella fattispecie la parte appellante, che era in condizione di poter CP_ verificare autonomamente la mancata costituzione dell' (quanto meno) al momento in cui ha depositato le note scritte ex art.127 ter c.p.c., si è premurata di andare a verificare il buon esito della notifica telematica effettuata solo dopo la richiesta di esibizione della Corte.
Ne consegue che va rilevata la mancata assoluzione degli oneri di impulso gravanti sull'appellante, con la conseguenza che il procedimento non può che essere definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo
(cfr. Cassaz. 21587/2008).
Invero, atteso che la notificazione del ricorso alla controparte è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche, e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito, deve essere dichiarata l' improcedibilità del giudizio.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°267/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Assunta Rita Di Brina
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