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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2242 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2242 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, con i quali è elettivamente domiciliato in Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203/A
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in Via Sant'Anna II Controparte_1
Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, alle dipendenze dell
[...]
, con la qualifica di medico presso il punto di Controparte_3
Primo intervento dell'Ospedale di Siderno (RC), sin dal 30.01.1996;
- che l' con determina n. 107/2015, ha ridotto l'orario di servizio CP_1
da 38 ore settimanali a 24 ore settimanali;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi a questo
Tribunale (R.G. N. 1107/2016); 3
- che, nelle more del giudizio, l ha provveduto a reintegrare CP_2
l'orario di lavoro come reclamato dal ricorrente;
- che, con sentenza n. 131/2021 emessa da questo Tribunale e avverso la quale non è stato proposto gravame, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate per il periodo dal 17.02.2016 al 6.11.2017 (data del ripristino dell'orario lavorativo);
- che, come si evince dal conteggio allegato, la somma complessiva dovuta dall'Azienda datrice di lavoro è pari a € 23.617,00;
- che, con riferimento al periodo oggetto di contestazione, l ha CP_2
applicato il trattamento economico e giuridico del Servizio di Continuità
Assistenziale per 24 ore settimanali, anziché quello della Medicina dei Servizi per n. 38 ore settimanali (all. N, DPR 484/96, art. 14);
- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il periodo dal 17.02.2016 al 30.11.2017, con conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e dichiarare e/o accertare le somme spettanti al dott. giusta sentenza del Tribunale di Locri n.131-2021 Parte_1
ammontano ad euro 23.167,09 ,ovvero a quella somma maggiore o minore meglio vista, oltre al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia, sulle predette differenze stipendiali;
2) Per l'effetto condannare l' di in Pt_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del sig. al pagamento della somma di euro 23.167,09 Parte_1
ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro in conseguenza del riconoscimento del diritto alla reintegra nella posizione lavorativa con monte 4
orario di 38,00 ore settimanali;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
eccependo l'errata interpretazione della sentenza n. Controparte_1
131/2021, l'errata determinazione delle somme rivendicate dal ricorrente concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. contabile, con provvedimento del
22/09/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate in data 23/09/2025, l' ha Controparte_1
prodotto la determina n. 591 del 2025, con la quale è stata data esecuzione alla sentenza del tribunale di Locri n. 121 del 2021 ed è stato disposto il pagamento della sorta capitale in favore del ricorrente e il pagamento delle spese di giudizio liquidate, corredata dalla documentazione relativa alla liquidazione delle somme in questione.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o 5
su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi 6
incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 7
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, certamente è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' di , in allegato alle note scritte depositate in CP_1 Controparte_1
data 23/09/2025, ha prodotto la determina n. 591 del 2025, con la quale è stata data esecuzione alla sentenza del tribunale di Locri n. 121 del 2021 ed è stato disposto il pagamento della sorta capitale in favore del ricorrente e il pagamento delle spese di giudizio liquidate e ha prodotto la prova dell'effettiva liquidazione delle somme in questione.
Inoltre, il difensore del ricorrente, con note scritte depositate in data
16/10/2025, ha confermato l'esecuzione della sentenza da parte dell'
[...]
e la liquidazione dell'importo di € 29.049,90 da parte Controparte_1
dell in favore del ricorrente, rilevando, tuttavia, che Controparte_3
l'importo calcolato spettante al ricorrente sarebbe a € euro 29.847,59.
Per tale ragione, il difensore del ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata solo parzialmente cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell'azienda resistente alla liquidazione della residua somma di euro
797,69 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale, oltre al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia, sulle predette differenze stipendiali.
Orbene, ritiene il giudicante che la somma liquidata dall'azienda resistente possa ritenersi esaustiva delle pretese creditorie vantate dal ricorrente, il quale non può avanzare ulteriori pretese, considerando anche che il pagamento, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 121 del 2021
(oggetto del presente giudizio), è stato disposto con determina del 19/02/2025, preceduta da una nota del 11/02/2025, allegata dall'azienda resistente e trasmessa al difensore del ricorrente, con la quale è stata resa nota l'intenzione di procedere alla liquidazione degli importi di cui alla sentenza n. 121 del 2021.
Nonostante ciò, parte ricorrente non solo ha continuato a coltivare il presente giudizio, ma ha insistito per il conferimento dell'incarico peritale, 8
richiamando le proprie conclusioni anche all'udienza del 20/05/2025 e lasciando che le operazioni proseguissero, determinando anche un aggravio di spesa, senza nulla riferire in ordine alla avvenuta liquidazione.
Pertanto, essendo stata soddisfatta la pretesa in capitale del ricorrente, va dichiarata cessata integralmente la materia del contendere, non potendo lo stesso vantare ulteriori importi, o altre pretese, anche in considerazione del contegno tenuto nel corso del presente giudizio.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto quanto meno in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione di tale principio, le spese di lite vanno compensate tra le parti in quanto è vero che la pretesa del ricorrente si è rivelata fondata ma occorre tenere conto del contegno processuale dallo stesso tenuto, che ha insistito nelle domande formulate pur dopo la liquidazione degli importi dovuti da parte dell'azienda reistente.
Per le medesime ragioni, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Per_1
, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà
[...]
ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2242 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1 Locri, 31/10/2025
9
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2242 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2242 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, con i quali è elettivamente domiciliato in Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203/A
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in Via Sant'Anna II Controparte_1
Tronco, presso l'Ufficio Affari Legali dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, alle dipendenze dell
[...]
, con la qualifica di medico presso il punto di Controparte_3
Primo intervento dell'Ospedale di Siderno (RC), sin dal 30.01.1996;
- che l' con determina n. 107/2015, ha ridotto l'orario di servizio CP_1
da 38 ore settimanali a 24 ore settimanali;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi a questo
Tribunale (R.G. N. 1107/2016); 3
- che, nelle more del giudizio, l ha provveduto a reintegrare CP_2
l'orario di lavoro come reclamato dal ricorrente;
- che, con sentenza n. 131/2021 emessa da questo Tribunale e avverso la quale non è stato proposto gravame, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate per il periodo dal 17.02.2016 al 6.11.2017 (data del ripristino dell'orario lavorativo);
- che, come si evince dal conteggio allegato, la somma complessiva dovuta dall'Azienda datrice di lavoro è pari a € 23.617,00;
- che, con riferimento al periodo oggetto di contestazione, l ha CP_2
applicato il trattamento economico e giuridico del Servizio di Continuità
Assistenziale per 24 ore settimanali, anziché quello della Medicina dei Servizi per n. 38 ore settimanali (all. N, DPR 484/96, art. 14);
- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il periodo dal 17.02.2016 al 30.11.2017, con conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e dichiarare e/o accertare le somme spettanti al dott. giusta sentenza del Tribunale di Locri n.131-2021 Parte_1
ammontano ad euro 23.167,09 ,ovvero a quella somma maggiore o minore meglio vista, oltre al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia, sulle predette differenze stipendiali;
2) Per l'effetto condannare l' di in Pt_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del sig. al pagamento della somma di euro 23.167,09 Parte_1
ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro in conseguenza del riconoscimento del diritto alla reintegra nella posizione lavorativa con monte 4
orario di 38,00 ore settimanali;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
eccependo l'errata interpretazione della sentenza n. Controparte_1
131/2021, l'errata determinazione delle somme rivendicate dal ricorrente concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. contabile, con provvedimento del
22/09/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note depositate in data 23/09/2025, l' ha Controparte_1
prodotto la determina n. 591 del 2025, con la quale è stata data esecuzione alla sentenza del tribunale di Locri n. 121 del 2021 ed è stato disposto il pagamento della sorta capitale in favore del ricorrente e il pagamento delle spese di giudizio liquidate, corredata dalla documentazione relativa alla liquidazione delle somme in questione.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o 5
su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi 6
incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 7
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, certamente è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' di , in allegato alle note scritte depositate in CP_1 Controparte_1
data 23/09/2025, ha prodotto la determina n. 591 del 2025, con la quale è stata data esecuzione alla sentenza del tribunale di Locri n. 121 del 2021 ed è stato disposto il pagamento della sorta capitale in favore del ricorrente e il pagamento delle spese di giudizio liquidate e ha prodotto la prova dell'effettiva liquidazione delle somme in questione.
Inoltre, il difensore del ricorrente, con note scritte depositate in data
16/10/2025, ha confermato l'esecuzione della sentenza da parte dell'
[...]
e la liquidazione dell'importo di € 29.049,90 da parte Controparte_1
dell in favore del ricorrente, rilevando, tuttavia, che Controparte_3
l'importo calcolato spettante al ricorrente sarebbe a € euro 29.847,59.
Per tale ragione, il difensore del ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata solo parzialmente cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell'azienda resistente alla liquidazione della residua somma di euro
797,69 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale, oltre al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia, sulle predette differenze stipendiali.
Orbene, ritiene il giudicante che la somma liquidata dall'azienda resistente possa ritenersi esaustiva delle pretese creditorie vantate dal ricorrente, il quale non può avanzare ulteriori pretese, considerando anche che il pagamento, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 121 del 2021
(oggetto del presente giudizio), è stato disposto con determina del 19/02/2025, preceduta da una nota del 11/02/2025, allegata dall'azienda resistente e trasmessa al difensore del ricorrente, con la quale è stata resa nota l'intenzione di procedere alla liquidazione degli importi di cui alla sentenza n. 121 del 2021.
Nonostante ciò, parte ricorrente non solo ha continuato a coltivare il presente giudizio, ma ha insistito per il conferimento dell'incarico peritale, 8
richiamando le proprie conclusioni anche all'udienza del 20/05/2025 e lasciando che le operazioni proseguissero, determinando anche un aggravio di spesa, senza nulla riferire in ordine alla avvenuta liquidazione.
Pertanto, essendo stata soddisfatta la pretesa in capitale del ricorrente, va dichiarata cessata integralmente la materia del contendere, non potendo lo stesso vantare ulteriori importi, o altre pretese, anche in considerazione del contegno tenuto nel corso del presente giudizio.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto quanto meno in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione di tale principio, le spese di lite vanno compensate tra le parti in quanto è vero che la pretesa del ricorrente si è rivelata fondata ma occorre tenere conto del contegno processuale dallo stesso tenuto, che ha insistito nelle domande formulate pur dopo la liquidazione degli importi dovuti da parte dell'azienda reistente.
Per le medesime ragioni, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa Per_1
, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà
[...]
ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2242 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuno, le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato decreto in favore della dott.ssa . Persona_1 Locri, 31/10/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci