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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. RE La VA, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n.2659/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, via dei Garibaldini n. 105/A, presso lo studio dell'avv.to Maria Grazia MIRARCHI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri in via Margherita di CP_1
Savoia n. 54, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro rep. 47098, dall'avv. Antonio D'AGOSTINO, pec: Persona_1
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CONVENUTO
OGGETTO: indennità infortunio sul lavoro ex artt. 12 e 13 d.lgs. 38/2000
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.07.2023, , premesso di aver svolto attività lavorativa Parte_1 presso un negozio di cambio gomme sito in Bianco, ha esposto che in data 22.10.2020, mentre si recava sul posto di lavoro, è stato coinvolto in un incidente stradale;
che il sinistro gli ha provocato più lesioni, tant'è che dopo le prime cure ricevute all'ospedale di Locri è stato
Pag. 1 a 10 trasferito all'ospedale di Catanzaro;
che sul luogo del sinistro sono Controparte_2
intervenute le forze dell'ordine e hanno redatto verbale;
che il 22.11.2022 ha inoltrato all' domanda di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
che in data 10.01.2023 CP_1
l gli ha comunicato il rigetto della domanda per assenza di documentazione e pertanto, CP_3 il 12.01.2023, ha inviato richiesta di riesame trasmettendo la richiesta documentazione del primo certificato medico;
che successivamente, in data 01.02.2023, ha inviato altresì questionario per infortunio con mezzo di trasporto;
che in data 10.02.2023 l'Istituto gli ha comunicato che il questionario inviato era poco leggibile;
che in data 27.04.2023 ha sollecitato la definizione del giudizio e in data 26.05.2023 ha trasmesso la denuncia di infortunio in autotutela;
che con comunicazione inoltrata a mezzo pec del 26.05.2023
l'Istituto gli ha comunicato che la denuncia dell'infortunio l'avrebbe dovuta inviare il datore di lavoro e che non risultava inviato il primo certificato medico;
che in data 25.07.2023 ha inoltrato ricorso all al fine di chiedere una celere definizione del caso;
che in data CP_1
30.05.2023 è stato visitato dal Dott. che ha accertato: “In conseguenza Persona_2 dell'incidente stradale verificatosi in data 22/10/2020 presenta gravi esiti di politrauma con frattura esposta tibia sx frattura plateautibiale destro e malleolo tibiale destro. Gravi esiti di trauma cranico e trauma toracico con contusione polmonare e pneumotorace. Trattasi di grave patologia che richiede un danno biologico del 48% (quarantotto%)”; che i provvedimenti emessi dall' sono illegittimi e dunque ha diritto a percepire l'indennizzo CP_1
per le menomazioni subite ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000; che dal sinistro occorso ha subito un danno biologico in misura del 48%. Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente, operaio dipendente, in data 22/10/2020 e accertato anche dai Carabinieri di Bianco, rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. 1124/65 e che è da considerarsi infortunio CP_1
sul lavoro;
2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei postumi
e all'indennizzo per rendita parametrato nella misura del 48% o nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o in via subordinata all'indennizzo per danno biologico e pertanto Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare il grado di invalidità residuato al ricorrente in seguito ed a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 22/10/2020; 3) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dell'indennizzo in rendita ammontante approssimativamente ad € 50.000,00 circa
Pag. 2 a 10 o della somma spettante in base al grado di invalidità che sarà accertato in corso di causa o in via subordinata all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado di invalidità riconosciuto, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi,; 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi
a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, l'omesso assolvimento dell'onere della prova e nel merito l'infondatezza di quanto chiesto;
che la denuncia di infortunio è stata trasmessa a distanza di tre anni dal sinistro e senza sottoscrizione del datore di lavoro;
che le menomazioni sono state quantificate in maniera sproporzionata e non sono supportate da idonea documentazione medica oltre a non trovare riscontro nelle tabelle di cui al d.lgs. 38/2000. Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare l'avversa domanda in quanto nulla per indeterminatezza, oltre che integralmente e radicalmente infondata in fatto
e in diritto”.
La causa è stata istruita documentalmente, e con ordinanza del 12.9.2025 questo giudicante non ha accolto la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, di natura medica, richiesta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza, ascoltata la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del danno biologico per l'infortunio sul lavoro in itinere subito.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
È opportuno riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 12 del d.l.gs. n. 38/2000 che disciplina le ipotesi di infortuni sul lavoro occorsi durante il percorso che collega la propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, che espressamente prevede:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
Pag. 3 a 10 e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”, nonché il contenuto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/00, che, al comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
«tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata
Pag. 4 a 10 per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare le difese dell' convenuto in CP_3
relazione alla tardività della denuncia di infortunio.
La tesi difensiva è fondata.
Orbene, l'art. 53 del d.p.r. 1124/1965 individua quali sono gli obblighi del datore di lavoro in caso di infortunio, ovvero: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio
(…)”.
Nel caso di specie la parte ricorrente, per come emerge dagli atti di causa, ha inviato la denuncia in autotutela a distanza di oltre due anni dalla verificazione dell'infortunio. A giustificazione del ritardo ha invocato la cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, osserva il Tribunale che non consta agli atti alcuna visura camerale o altro atto idoneo a dimostrare che la società è inattiva, né la parte ricorrente Controparte_4 ha collocato nel tempo la data della asserita cessazione. Ne consegue che il ritardo nell'adempimento degli oneri comunicativi con l'Istituto assicuratore appare ingiustificabile.
Va inoltre rilevato che la denuncia in autotutela risulta inviata a mezzo pec in data
26.05.2023, e che il documento in atti, denominato “primo certificato medico ” a firma CP_1 del dott. , reca la data del 10.01.2023, mentre il sinistro è accaduto in data Persona_3
22.10.2020.
Ebbene, la parte ricorrente non ha affatto dimostrato di aver adempiuto agli obblighi comunicativi espressamente qualificati come “oneri” dall'art. 52 del pertinente Testo Unico.
A tal riguardo, infatti, la legge richiede che “L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.
Pag. 5 a 10 Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”.
Invero, dalle allegazioni e dal contegno del ricorrente non può neppure apprendersi l'esecuzione delle predette comunicazioni al datore di lavoro.
La normativa di riferimento è a tal riguardo particolarmente pregnante, specie ove si consideri che il già richiamato art. 53, al successivo comma 4, indica i contenuti che la denuncia deve presentare: “La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”.
È vero che il ritardo con il quale il lavoratore comunichi la denuncia è soggetto alla sola prescrizione delle tutele assicurative connesse;
tuttavia, occorre considerare che il tempo con il quale egli si attiva costituisce un argomento di prova liberamente valutabile dal giudice.
Al riguardo, è opportuno ricordare, quanto all'onere della prova, che in materia di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso.
È pacifico e non contestato che il ricorrente è rimasto coinvolto in un sinistro stradale la mattina del 22 ottobre 2020, mentre si recava a lavoro utilizzando il proprio mezzo privato.
Ebbene, l'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 prevede che l'assicurazione operi anche qualora il lavoratore abbia utilizzato il mezzo di trasporto privato, purché l'utilizzo sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione, quale potrebbe essere l'utilizzo di mezzi pubblici (Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 luglio 2017, n. 16835).
Pag. 6 a 10 In concreto la necessità dell'uso del mezzo proprio non deve necessariamente intendersi in senso assoluto ben potendo emergere anche da fattori non direttamente definibili.
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto nessuna prova sulla totale carenza di mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, tra l'altro distante pochi chilometri dalla propria abitazione, né riguardo alla sussistenza di esigenze domestiche o familiari tali da rendere preferibile l'uso della propria autovettura rispetto ad altro mezzo di trasporto.
Di talchè, non vi è alcuna evidenza dell'uso necessitato del mezzo proprio.
Chiarito anche tale aspetto, che già risulta preclusivo per l'accoglimento della domanda, occorre dare atto delle allegazioni attoree.
Il ricorrente produce documentazione sanitaria, ed in particolare: certificato dimissioni struttura complessa di ortopedia e traumatologia del 6.11.2020, cartella clinica n. 19741/2020 rilasciata dall'azienda sanitaria Pugliese – Ciaccio, certificato medico a firma del Dott.
del 30.5.2023, relazione fisiatrica del 06.03.2020, cartelle cliniche rilasciate Per_2 dall'Ospedale Pugliese - Ciaccio di Catanzaro nn. 21781/2020 e 1854/2021, referto radiologico del 17.03.2021, referto visita ortopedica del 17.5.2021 e certificato visita ortopedica del 15.09.2021, insistendo sulla causa lavorativa.
Egli allega altresì copia della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti dalla
Legione Carabinieri Calabria, compagnia di Bianco, prot. Gest. Inc. 31011/2020, i quali hanno provveduto ad effettuare i rilievi planimetrici necessari, ad acquisire informazioni ed infine a descrivere il sinistro.
Ebbene, dalla lettura di tali documenti si apprende che gli agenti hanno precisato che la strada dove si è verificato il sinistro è rettilinea, che la velocità consentita è di 70Km/h e che nel punto di impatto tra i veicoli la striscia di mezzeria è tratteggiata, dunque che, in condizioni di sicurezza, è possibile effettuare sorpassi. Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite e dei rilievi effettuati, hanno ipotizzato la seguente dinamica:” (…) rilevato che la
VW Golf condotta da , percorreva la SS106 con tratto stradale con limite di Parte_1 velocità di 70Km/h con direzione di marcia Reggio Calabria-Catanzaro e tentava il sorpasso dell'autovettura Fiat 500L che lo precedeva in condizioni di non sicurezza, rilevato che nella circostanza la corsia opposta era già occupata dall'Autobus della “Mediterranea bus” che procedeva in direzione opposta. Constatato che non poteva concludere la manovra, il
Pag. 7 a 10 conducente dell'autovettura VW Golf cercava di rientrare nella sua corsia di marcia andando così ad urtare la parte posteriore sinistra, all'altezza della ruota, l'autovettura Fiat 500L condotta da il quale conducente, a detta del a sua volta Controparte_5 Parte_1
stava tentando anch'esso un sorpasso. L'urto faceva perdere il controllo dell'autovettura VW
Golf che andava ad invadere la corsia opposta nel momento in cui sopraggiungeva l'Autobus di linea scontrandosi frontalmente. L'autobus per l'urto perdeva aderenza con il tratto stradale e sbandando proseguiva la sua corsa per circa 50 metri su un terrapieno posto ai margini della strada, travolgendo lungo il suo passaggio alberi e cespugli vari, fino a quando
l'autista non riusciva a fermare il mezzo sulla sede stradale” (cfr pag. 5 relazione sinistro), cui ha fatto seguito la contestata la violazione dell'art. 148 commi 2-15 del codice della strada, rubricato “soprasso”, per inosservanza delle condizioni di sicurezza.
Dalla ricostruzione espletata dagli agenti, ed in assenza di ulteriori documenti relativi al fatto in esame, è possibile desumere che il sinistro si è verificato a causa di una manovra imprudente effettuata dall'odierno ricorrente.
Deve dunque rilevarsi che la condotta abnorme del lavoratore costituisce un'ipotesi di rischio elettivo, per cui vi è recisione del nesso di causalità tra il danno subito e l'infortunio.
Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa (ex plurimis Cass.
Sent. 3292/15).
È configurabile, dunque, nel caso di specie, la sussistenza del rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore. Essa sussiste ogniqualvolta lo stesso assume un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto ad una scelta arbitraria, volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. Il lavoratore realizza quindi una condotta che costituisce una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento, con la conseguenza che la copertura assicurativa risulta impedita.
In tal senso, la manovra stradale effettuata dal ricorrente appare radicalmente avulsa dalle sue necessità lavorative, né egli ha neppure allegato o riferito di avervi dato corso per
Pag. 8 a 10 soddisfare particolari, impellenti ed improcrastinabili impegni di lavoro, tali da richiedere una sua anticipata presenza presso l'officina meccanica. Nessuna di tali deduzioni è formulata, di tal che l'infortunio subìto, generato da una scelta libera del ricorrente ed indipendente dal suo lavoro, giustifica la sua valutazione quale assunzione volontaria di un rischio elettivo (cfr., in tal senso, Cass. 22180 del 3.8.2021, e da ultimo Cass. ord. n. 22923/2025).
Non è inutile, al riguardo, richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che conforta la tesi qui sposata nei seguenti termini: “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni
o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”
(Cass., Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022).
Pertanto, nel caso in esame l'infortunio "in itinere", avvenuto per rischio elettivo, esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", poiché la condotta personale del lavoratore, sganciata dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata volontariamente, al di fuori dell'attività lavorativa, ha interrotto il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
Ne consegue dunque che la richiesta CTU medica non ha ragione di essere espletata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata l'assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., della quale non può tenersi conto visto il superamento dei limiti reddituali posseduti, per come dichiarati, le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.784,65, di cui
€3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Parte_1 complessivi €3.784,65, di cui €3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 19 novembre 2025
Il Giudice
RE La VA
Pag. 10 a 10