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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARIES Parte_1 C.F._1
MARIA CARMELA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma complessiva di euro 17.561,94 oltre interessi, quale cessionaria del credito fondato su due contratti di prestito personale e di conto corrente stipulati dalla con Rolo Parte_1
Banca s.p.a. in data 28.5.2002 (credito asseritamente ceduto prima ad e poi da Controparte_2 quest'ultima ad essa ricorrente).
L'opponente ha dedotto di non aver mai “intrattenuto alcun rapporto” con la società Parte_1 cedente, ha negato e disconosciuto “di essere parte del rapporto contrattuale n. 4277184 di cui al documento - allegato di controparte n.
3 - e n.4277184 di cui al documento - allegato di controparte n.4”; ha altresì negato e disconosciuto “ex art.214 e 215 c.p.c. e ex art. 2719 c.c. la firma apposta ai predetti documenti depositati in copia dalla società opposta”, ed ha negato e disconosciuto “di aver mai sottoscritto moduli o contratti di finanziamento con , con Arena NPL One srl, con Controparte_2
Aspra Finance spa poiché nulla sa di detti contratti che non ha mai stipulato;
non ha mai avuto alcuna
pagina 1 di 3 esposizione debitoria con dette società e quindi non è debitrice della cessionaria ; ha CP_1 inoltre dedotto “la genericità del ricorso che non indica in alcun modo l'insorgere del dedotto rapporto contrattuale, la causa del medesimo, il tempo di conclusione, le modalità di pagamento, gli interessi applicati, non documenta il periodico invio di estratti conto…”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione formulando istanza di verificazione delle firme CP_1 disconosciute.
Nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. grafologica per verificare l'autenticità delle firme disconosciute, all'esito della quale il consulente nominato ha accertato l'autografia delle firme apposte dalla sui documenti contrattuali allegati, in particolare osservando che “I confronti Parte_1 condotti tra le firme apposta sul CONTRATTO DI FINANZIAMENTO del 28.05.2002 oggetto di verifica e l'autografia di comparazione hanno fatto emergere significative convergenze tra i principali e sostanziali indici grafomotori che ne attestano l'omografia. Il grado di sviluppo e la maturità espressiva, in combinazione fra loro e nella ordinaria gestione dei singoli elementi, sono risultati compatibili così come sono riconducibili a un'unica autrice le personali scelte stilistiche che trovano compimento in un andamento deciso e confidente, non privo di slanci e semplificazioni in velocità. La nettezza dei profili letterali e la totale assenza di forzature insieme con la stessa inclinazione, gli stessi vivaci saltelli lungo il rigo di base, la stessa morbidezza dei collegamenti alternata agli spigoli nei cambi di direzione propongono un unico schema ideativo che coincide nella realizzazione sia della firma in verifica che della grafia spontanea”.
Tuttavia, rileva questo giudicante che onerata quale attrice in senso sostanziale della prova CP_1 dei fatti costitutivi del diritto azionato, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
Infatti, il contratto di prestito personale allegato risulta del tutto privo dell'indicazione delle condizioni economiche applicate (importo del prestito, numero ed importo delle rate, TAN e TAEG), sicchè non è possibile verificare la correttezza degli importi riportati nell'estratto conto prodotto ed i criteri di calcolo utilizzati.
Il contratto di conto corrente prodotto contiene invece l'indicazione delle specifiche condizioni economiche, ma non risultano allegati gli estratti conto analitici necessari per la verifica del concreto svolgimento del rapporto e per la ricostruzione del relativo saldo. Infatti, risulta allegato un mero estratto di saldaconto nel quale è indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato.
Il decreto ingiunto va pertanto revocato, difettando la prova di un credito certo, liquido ed esigibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 2 di 3 pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte opponente.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ARIES Parte_1 C.F._1
MARIA CARMELA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma complessiva di euro 17.561,94 oltre interessi, quale cessionaria del credito fondato su due contratti di prestito personale e di conto corrente stipulati dalla con Rolo Parte_1
Banca s.p.a. in data 28.5.2002 (credito asseritamente ceduto prima ad e poi da Controparte_2 quest'ultima ad essa ricorrente).
L'opponente ha dedotto di non aver mai “intrattenuto alcun rapporto” con la società Parte_1 cedente, ha negato e disconosciuto “di essere parte del rapporto contrattuale n. 4277184 di cui al documento - allegato di controparte n.
3 - e n.4277184 di cui al documento - allegato di controparte n.4”; ha altresì negato e disconosciuto “ex art.214 e 215 c.p.c. e ex art. 2719 c.c. la firma apposta ai predetti documenti depositati in copia dalla società opposta”, ed ha negato e disconosciuto “di aver mai sottoscritto moduli o contratti di finanziamento con , con Arena NPL One srl, con Controparte_2
Aspra Finance spa poiché nulla sa di detti contratti che non ha mai stipulato;
non ha mai avuto alcuna
pagina 1 di 3 esposizione debitoria con dette società e quindi non è debitrice della cessionaria ; ha CP_1 inoltre dedotto “la genericità del ricorso che non indica in alcun modo l'insorgere del dedotto rapporto contrattuale, la causa del medesimo, il tempo di conclusione, le modalità di pagamento, gli interessi applicati, non documenta il periodico invio di estratti conto…”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione formulando istanza di verificazione delle firme CP_1 disconosciute.
Nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. grafologica per verificare l'autenticità delle firme disconosciute, all'esito della quale il consulente nominato ha accertato l'autografia delle firme apposte dalla sui documenti contrattuali allegati, in particolare osservando che “I confronti Parte_1 condotti tra le firme apposta sul CONTRATTO DI FINANZIAMENTO del 28.05.2002 oggetto di verifica e l'autografia di comparazione hanno fatto emergere significative convergenze tra i principali e sostanziali indici grafomotori che ne attestano l'omografia. Il grado di sviluppo e la maturità espressiva, in combinazione fra loro e nella ordinaria gestione dei singoli elementi, sono risultati compatibili così come sono riconducibili a un'unica autrice le personali scelte stilistiche che trovano compimento in un andamento deciso e confidente, non privo di slanci e semplificazioni in velocità. La nettezza dei profili letterali e la totale assenza di forzature insieme con la stessa inclinazione, gli stessi vivaci saltelli lungo il rigo di base, la stessa morbidezza dei collegamenti alternata agli spigoli nei cambi di direzione propongono un unico schema ideativo che coincide nella realizzazione sia della firma in verifica che della grafia spontanea”.
Tuttavia, rileva questo giudicante che onerata quale attrice in senso sostanziale della prova CP_1 dei fatti costitutivi del diritto azionato, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
Infatti, il contratto di prestito personale allegato risulta del tutto privo dell'indicazione delle condizioni economiche applicate (importo del prestito, numero ed importo delle rate, TAN e TAEG), sicchè non è possibile verificare la correttezza degli importi riportati nell'estratto conto prodotto ed i criteri di calcolo utilizzati.
Il contratto di conto corrente prodotto contiene invece l'indicazione delle specifiche condizioni economiche, ma non risultano allegati gli estratti conto analitici necessari per la verifica del concreto svolgimento del rapporto e per la ricostruzione del relativo saldo. Infatti, risulta allegato un mero estratto di saldaconto nel quale è indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza riportare l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato.
Il decreto ingiunto va pertanto revocato, difettando la prova di un credito certo, liquido ed esigibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pagina 2 di 3 pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte opponente.
Foggia, 13.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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