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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 9.5.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3614/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. GUARINIELLO VIRGINIA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo di posta elettronica indicato:
[...]
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: ), in persona del l. Parte_2 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GARZILLI
MASSIMO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F./P. IVA indicati: Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO P.IVA_2
UCCI e con lo stesso elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato: Email_3
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la parte opponente in epigrafe indicata, previa istanza di sospensione, proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249003844075/000, notificata il 7.10.2024 della somma complessiva di euro 70.039,49, per contributi e somme aggiuntive dovute ad per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, CP_1
2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2018 e portati dalla Cartella n.
01220220000854876000 per un importo complessivamente pari ad euro 69.975,75.
A sostegno della opposizione, eccepiva: 1) la inesistenza della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta dall'atto di intimazione impugnato e l'omesso invio dell'avviso bonario, con conseguente nullità dell'atto successivo;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del
D. Lgs. n. 46/99; 4) la prescrizione del credito;
5) l'erronea applicazione di sanzioni e interessi e la mancata analitica indicazione del criterio di calcolo di sanzioni e interessi.
Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a. sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
b.
Nel merito ed in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia giuridica e/o irregolarità dell'intimazione di pagamento n.
01220249003844075/000 impugnata per inesistenza della notifica dell'impugnata intimazione nonché per omessa notifica e/o inesistenza della cartella esattoriale presupposta con essa azionata e di tutti gli atti presupposti secondo i modi prescritti dalla legge;
c. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento n.
01220249003844075/000 impugnata per l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi per l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata, per inter-venuta decadenza Controparte_3 del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
d. in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento n.
2 01220249003844075/000 impugnata e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata intimazione di pagamento, non sono dovuti dall'esponente perché estinti stante l'intervenuta prescrizione del diritto asseritamente vantato da per tutti i motivi in-dicati nel presente CP_1 atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti;
e. per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata intimazione di pagamento con cancellazione del ruolo opposto ed ordine di ottemperanza nei confronti del con-cessionario convenuto;
f. in via estremamente subordinata, riconoscere il pagamento a carico dell'istante esclusivamente delle eventuali minor somme che risultassero dovute, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, spese esecutive, san-zioni ed interessi non provati e non supportati da valide ed efficaci documenta-zioni con compensazione delle spese e solo per gli eventuali minori importi non prescritti. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare la Società in solido Controparte_4 con , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna CP_1 per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge considerata la grave negligenza dell' che, in violazione inescusabile dei principi di Controparte_5 buona amministra-zione, legalità, efficienza ed economicità che devono indirizzare
l'azione degli enti pubblici e di chi ne fa le veci, ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento in presenza di crediti ormai inevitabilmente e palesemente prescritti”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva , CP_1 contestando l'opposizione avversaria e instando per il rigetto del ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, in ordine all'eccepita inesistenza della notifica della intimazione, pur rappresentando di non avere alcuna responsabilità nella gestione di tali attività ed eccependo al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentava che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, ponevano un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente.
Deduceva inoltre che la cartella sottesa dalla opposta intimazione era stata regolarmente notificata dall' al ricorrente. CP_6
3 Contestava la infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/99, in quanto norma applicabile solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali e non già agli Enti di diritto privato come . CP_1
Deduceva, infine, la infondatezza della eccezione di prescrizione, avendo CP_1 inviato al professionista, a mezzo raccomandata a/r, plurimi solleciti di pagamento e di invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, costituenti validi atti interruttivi della prescrizione, soggiungendo che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre solo dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale (del reddito professionale e CP_1 volume d'affari) obbligatoria.
Sulla scorta di quanto precede, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati, confermare l'intimazione opposta;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'ingegnere al pagamento della Parte_1 diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa
a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'intimazione di pagamento;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione de qua per vizi riguardanti l'omessa e/o irregolare notifica della cartella impugnata, e/o la mancata produzione di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella di pagamento, compensare le spese di lite nei rapporti tra ed il ricorrente, condannando alle spese solo l' CP_1 [...]
unico soggetto legittimato e responsabile dell'attività di riscossione Controparte_7
e della notifica della intimazione e della cartella e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione”.
Si costituiva altresì l' , che eccepiva in primo luogo la Controparte_2 inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 617
c.p.c.. Deduceva inoltre la infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, rappresentando che l'art. 26, 2° co. DPR 602/1973, costituente parametro normativo per le notifiche degli atti riscossivi -cui l'art. 51, 2° co. DPR cit., nel disciplinare la notificazione della intimazione di pagamento, fa rinvio- prescrive la presenza nell'INIPEC soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente, con conseguente inammissibilità di un'interpretazione analogica dell'art.
3-bis della L. n.
53 del 1994. Soggiungeva, ad abundatiam, che l'Agente della Riscossione aveva pure
4 pubblicato l'indirizzo PEC “ t” sul Email_4 sito internet dell'I.P.A. (indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) nella sezione della Direzione Regionale Campania e che, in ogni caso, l'avvenuta proposizione dell'opposizione aveva sanato qualsivoglia eventuale profilo di nullità della notificazione de qua.
Allegava la rituale notificazione della cartella presupposta in data 11.04.2022 a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec del contribuente e produceva documentazione a supporto dell'assunto Email_5 predetto.
Eccepiva ancora l'inammissibilità, per violazione dell'art. 24, c. 5, D. Lgs. 46/1999, delle eccezioni di decadenza dal diritto alla riscossione e di prescrizione dei crediti riferita a periodi precedenti alla notifica della cartella, rappresentando, in ogni caso, che la cartella era stata notificata entro l'anno dall'iscrizione a ruolo dei debiti contributivi gravanti sul ricorrente (2022).
Deduceva, altresì, la sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione successivamente alla notifica della cartella e segnatamente: in data
23.06.2023 l'intimazione di pagamento n. 01220239001250410000, poi in data
06.09.2023 l'atto di pignoramento pressi terzi n. 01284202300001290001 e in data
21.02.2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276202400000271000, tutti regolarmente portati nella sfera di conoscenza del destinatario.
Contestava, infine, la pretesa erroneità del calcolo della sanzioni e degli interessi, evidenziando che l'intimazione veniva redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e che comunque il ricorrente non aveva precisato se oggetto di contestazione fossero gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella.
In ragione delle argomentazioni di cui sopra, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che si indicano in € 4.800,00 oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge”.
5 Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, alla odierna udienza, all'esito della discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di
40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs
n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere
6 all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito
è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità
o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, omesso invio dell'avviso bonario), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n. 27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e la pretesa erroneità del calcolo degli interessi e delle sanzioni portati nel titolo esecutivo, sollevando quindi contestazioni di merito sui crediti che, ove la notificazione della cartella fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
In definitiva, l'azione proposta dal ricorrente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riguardo all'eccezione di nullità della procedura di
7 riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione;
essa va, invece, qualificata come opposizione ex art. 24 D.lgs 46/1999 quanto alla censura relativa alla prescrizione e all'erroneo calcolo degli interessi e delle sanzioni.
6. La prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
Va al riguardo evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26
D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla
8 previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_2
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal
9 diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere l'intimazione di pagamento nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore.
Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa.
Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
Ricondotto il vizio in discorso alla categoria della nullità e non già della inesistenza, alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (7.10.2024) ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 18.11.2024, rende inammissibili tutti i motivi di opposizione ex art. 617
c.p.c..
7. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in
10 quanto proposta elasso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 cit., in quanto la parte opponente ha ricevuto la notifica della cartella in data 11.4.2022 a mezzo pec, come comprovato dalla documentazione depositata dall' (cfr. i Controparte_2 messaggi p.e.c. di accettazione e avvenuta consegna cartella di pagamento n. n.
01220220000854876000 all. sub 14 in produzione ): a tali rilievo consegue che CP_6
l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione estintiva quinquennale ed erronea applicazione delle sanzioni e degli interessi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, vale a dire entro quaranta giorni dal giorno 11.4.2022.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
2) CONDANNA al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_2 ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
3) DISPONE la distrazione delle spese -come sopra liquidate in favore di
[...] in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Così deciso in Avellino, alla udienza del 9.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 9.5.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3614/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. GUARINIELLO VIRGINIA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo di posta elettronica indicato:
[...]
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: ), in persona del l. Parte_2 P.IVA_1
r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. GARZILLI
MASSIMO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(C.F./P. IVA indicati: Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO P.IVA_2
UCCI e con lo stesso elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato: Email_3
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la parte opponente in epigrafe indicata, previa istanza di sospensione, proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01220249003844075/000, notificata il 7.10.2024 della somma complessiva di euro 70.039,49, per contributi e somme aggiuntive dovute ad per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, CP_1
2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2018 e portati dalla Cartella n.
01220220000854876000 per un importo complessivamente pari ad euro 69.975,75.
A sostegno della opposizione, eccepiva: 1) la inesistenza della notifica e della intimazione per essere la notifica stata effettata da indirizzo PEC diverso da quello ufficiale contenuto nei pubblici registri;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta dall'atto di intimazione impugnato e l'omesso invio dell'avviso bonario, con conseguente nullità dell'atto successivo;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 25 del
D. Lgs. n. 46/99; 4) la prescrizione del credito;
5) l'erronea applicazione di sanzioni e interessi e la mancata analitica indicazione del criterio di calcolo di sanzioni e interessi.
Sulla scorta delle doglianze di cui innanzi rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a. sospendere l'esecutorietà dell'intimazione di pagamento impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
b.
Nel merito ed in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia giuridica e/o irregolarità dell'intimazione di pagamento n.
01220249003844075/000 impugnata per inesistenza della notifica dell'impugnata intimazione nonché per omessa notifica e/o inesistenza della cartella esattoriale presupposta con essa azionata e di tutti gli atti presupposti secondo i modi prescritti dalla legge;
c. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento n.
01220249003844075/000 impugnata per l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi per l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza del diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata, per inter-venuta decadenza Controparte_3 del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
d. in via ancora più subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia giuridica dell'intimazione di pagamento n.
2 01220249003844075/000 impugnata e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata intimazione di pagamento, non sono dovuti dall'esponente perché estinti stante l'intervenuta prescrizione del diritto asseritamente vantato da per tutti i motivi in-dicati nel presente CP_1 atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti;
e. per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnata intimazione di pagamento con cancellazione del ruolo opposto ed ordine di ottemperanza nei confronti del con-cessionario convenuto;
f. in via estremamente subordinata, riconoscere il pagamento a carico dell'istante esclusivamente delle eventuali minor somme che risultassero dovute, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, spese esecutive, san-zioni ed interessi non provati e non supportati da valide ed efficaci documenta-zioni con compensazione delle spese e solo per gli eventuali minori importi non prescritti. Per l'effetto ed in ogni caso: condannare la Società in solido Controparte_4 con , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna CP_1 per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge considerata la grave negligenza dell' che, in violazione inescusabile dei principi di Controparte_5 buona amministra-zione, legalità, efficienza ed economicità che devono indirizzare
l'azione degli enti pubblici e di chi ne fa le veci, ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento in presenza di crediti ormai inevitabilmente e palesemente prescritti”.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva , CP_1 contestando l'opposizione avversaria e instando per il rigetto del ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, in ordine all'eccepita inesistenza della notifica della intimazione, pur rappresentando di non avere alcuna responsabilità nella gestione di tali attività ed eccependo al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentava che sia l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, ponevano un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente.
Deduceva inoltre che la cartella sottesa dalla opposta intimazione era stata regolarmente notificata dall' al ricorrente. CP_6
3 Contestava la infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/99, in quanto norma applicabile solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali e non già agli Enti di diritto privato come . CP_1
Deduceva, infine, la infondatezza della eccezione di prescrizione, avendo CP_1 inviato al professionista, a mezzo raccomandata a/r, plurimi solleciti di pagamento e di invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, costituenti validi atti interruttivi della prescrizione, soggiungendo che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre solo dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale (del reddito professionale e CP_1 volume d'affari) obbligatoria.
Sulla scorta di quanto precede, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati, confermare l'intimazione opposta;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'ingegnere al pagamento della Parte_1 diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa
a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'intimazione di pagamento;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione de qua per vizi riguardanti l'omessa e/o irregolare notifica della cartella impugnata, e/o la mancata produzione di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella di pagamento, compensare le spese di lite nei rapporti tra ed il ricorrente, condannando alle spese solo l' CP_1 [...]
unico soggetto legittimato e responsabile dell'attività di riscossione Controparte_7
e della notifica della intimazione e della cartella e dei successivi atti interruttivi del termine di prescrizione”.
Si costituiva altresì l' , che eccepiva in primo luogo la Controparte_2 inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 617
c.p.c.. Deduceva inoltre la infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, rappresentando che l'art. 26, 2° co. DPR 602/1973, costituente parametro normativo per le notifiche degli atti riscossivi -cui l'art. 51, 2° co. DPR cit., nel disciplinare la notificazione della intimazione di pagamento, fa rinvio- prescrive la presenza nell'INIPEC soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente, con conseguente inammissibilità di un'interpretazione analogica dell'art.
3-bis della L. n.
53 del 1994. Soggiungeva, ad abundatiam, che l'Agente della Riscossione aveva pure
4 pubblicato l'indirizzo PEC “ t” sul Email_4 sito internet dell'I.P.A. (indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) nella sezione della Direzione Regionale Campania e che, in ogni caso, l'avvenuta proposizione dell'opposizione aveva sanato qualsivoglia eventuale profilo di nullità della notificazione de qua.
Allegava la rituale notificazione della cartella presupposta in data 11.04.2022 a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec del contribuente e produceva documentazione a supporto dell'assunto Email_5 predetto.
Eccepiva ancora l'inammissibilità, per violazione dell'art. 24, c. 5, D. Lgs. 46/1999, delle eccezioni di decadenza dal diritto alla riscossione e di prescrizione dei crediti riferita a periodi precedenti alla notifica della cartella, rappresentando, in ogni caso, che la cartella era stata notificata entro l'anno dall'iscrizione a ruolo dei debiti contributivi gravanti sul ricorrente (2022).
Deduceva, altresì, la sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione successivamente alla notifica della cartella e segnatamente: in data
23.06.2023 l'intimazione di pagamento n. 01220239001250410000, poi in data
06.09.2023 l'atto di pignoramento pressi terzi n. 01284202300001290001 e in data
21.02.2024 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276202400000271000, tutti regolarmente portati nella sfera di conoscenza del destinatario.
Contestava, infine, la pretesa erroneità del calcolo della sanzioni e degli interessi, evidenziando che l'intimazione veniva redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e che comunque il ricorrente non aveva precisato se oggetto di contestazione fossero gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella.
In ragione delle argomentazioni di cui sopra, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) rigettare il ricorso introduttivo e tutte le domande ivi spiegate perché improponibili, inammissibili e/o improcedibili per i motivi indicati in premessa e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che si indicano in € 4.800,00 oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge”.
5 Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, alla odierna udienza, all'esito della discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di
40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs
n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere
6 all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito
è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità
o inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, omesso invio dell'avviso bonario), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n. 27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante, contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e la pretesa erroneità del calcolo degli interessi e delle sanzioni portati nel titolo esecutivo, sollevando quindi contestazioni di merito sui crediti che, ove la notificazione della cartella fosse stata rituale, egli avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni sopra richiamato. Dunque ha proposto appunto un'opposizione di merito recuperatoria.
In definitiva, l'azione proposta dal ricorrente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con riguardo all'eccezione di nullità della procedura di
7 riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione;
essa va, invece, qualificata come opposizione ex art. 24 D.lgs 46/1999 quanto alla censura relativa alla prescrizione e all'erroneo calcolo degli interessi e delle sanzioni.
6. La prima questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la presunta inesistenza giuridica dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri.
Va al riguardo evidenziato che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente.
Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26
D.P.R. n. 602 del 1973 e 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte– l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio.
Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla
8 previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Oltretutto, è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti della stessa Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell' Controparte_2
), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia
[...] consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L.
21/01/1994, n. 53 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA
e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Ed ancora, nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal
9 diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021)».
E, nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, sebbene proveniente dall'indirizzo pec contestato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia della Riscossione, come presente nei pubblici registri.
Per essere l'intimazione di pagamento nota al ricorrente, l'atto di notifica, seppur proveniente da un indirizzo non risultante in alcuno dei pubblici registri stabiliti per legge, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che chiunque, seguendo un canone di diligenza ricostruibile secondo l'id quod plerumque accidit, avrebbe potuto ricondurre all'agente riscossore.
Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa.
Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co. c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
Ricondotto il vizio in discorso alla categoria della nullità e non già della inesistenza, alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, integranti motivi di opposizione agli atti esecutivi e che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (7.10.2024) ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 18.11.2024, rende inammissibili tutti i motivi di opposizione ex art. 617
c.p.c..
7. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in
10 quanto proposta elasso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 cit., in quanto la parte opponente ha ricevuto la notifica della cartella in data 11.4.2022 a mezzo pec, come comprovato dalla documentazione depositata dall' (cfr. i Controparte_2 messaggi p.e.c. di accettazione e avvenuta consegna cartella di pagamento n. n.
01220220000854876000 all. sub 14 in produzione ): a tali rilievo consegue che CP_6
l'opposizione sul merito della pretesa (prescrizione estintiva quinquennale ed erronea applicazione delle sanzioni e degli interessi) avrebbe dovuto essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, vale a dire entro quaranta giorni dal giorno 11.4.2022.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
8. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
2) CONDANNA al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate, per Controparte_2 ciascuno di detti resistenti in € 4.201,00 (euroquattromiladucentouno/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali;
3) DISPONE la distrazione delle spese -come sopra liquidate in favore di
[...] in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Così deciso in Avellino, alla udienza del 9.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11