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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1825/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato il 1\2\1967 a Fragneto Monforte e residente ivi alla Parte_1
via Mastrogiacomo codice fiscale numero rappr.to e C.F._1 difeso dall'avv.to Michele Marra(cf ) giusto mandato in C.F._2
calce al ricorso ed elett.te dom.to presso l'avv. Michele Marra con studio in
Caserta alla via Dorso n. 16;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n.76, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l non CP_1
aveva riconosciuto la sussistenza della malattia.
1 Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata non è dipendente dall'attività lavorativa.
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio e ciò tenuto conto dell'entità del reddito di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1825/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato il 1\2\1967 a Fragneto Monforte e residente ivi alla Parte_1
via Mastrogiacomo codice fiscale numero rappr.to e C.F._1 difeso dall'avv.to Michele Marra(cf ) giusto mandato in C.F._2
calce al ricorso ed elett.te dom.to presso l'avv. Michele Marra con studio in
Caserta alla via Dorso n. 16;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n.76, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l non CP_1
aveva riconosciuto la sussistenza della malattia.
1 Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata non è dipendente dall'attività lavorativa.
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio e ciò tenuto conto dell'entità del reddito di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 12/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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