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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN PA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2011 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. REMBADO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA AURELIA, 209 17025 LOANO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], in Controparte_2 C.F._3
persona del curatore speciale in proprio e con domicilio eletto in Pietra Ligure, Piazza San Nicolò 3 nonché
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da er sentire regolamentare Parte_1
l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento del figlio , nato in Controparte_2
data 19.10.2021 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituito il curatore speciale del minore, nominato in corso di causa, Avv. Monica Ponti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari finché all'udienza del 7.11.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio conferma, innanzitutto, l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti già disposto con l'ordinanza del 23.5.2025.
Ed invero dagli accertamenti demandati al SERD è emerso che il resistente fa uso sporadico di cocaina.
Egli si è mostrato non pienamente collaborativo con i Servizi Socio-Sanitari incaricati, non presentandosi agli appuntamenti fissati e risultando difficilmente contattabile.
I tossicologici eseguiti presso il SERD hanno dato esito positivo ai cannabinoidi anche con riguardo alla madre.
Entrambe le parti hanno, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali, un passato di utilizzo di sostanze stupefacenti.
A ciò si aggiunga che entrambi i genitori hanno mostrato scarsa consapevolezza dei bisogni del figlio minore e scarsa capacità di protezione dello stesso.
Il padre, almeno fino ad agosto 2025, ha continuato a vedere liberamente il figlio, con l'accordo della madre, benché con ordinanza del 23.5.2025 l'Autorità Giudiziaria avesse disposto incontri padre-figlio in modalità protetta essendovi in atti evidenza del fatto che l'uomo avrebbe consumato abitualmente quantomeno cannabis.
La madre ha dimostrato di non comprendere i rischi cui ha esposto il figlio facendogli frequentare un genitore potenzialmente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
Il padre, dal canto suo, ha rappresentato ai Servizi Sociali il proprio disappunto per la previsione degli incontri-protetti, fra l'altro dimostrando di non avere alcuna consapevolezza rispetto ai rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti e alcool (pur avendo già in un'occasione recente procurato un incidente a seguito di un colpo di sonno causato da un tasso alcolemico eccessivo). Ha apertamente affermato che avrebbe visto comunque il figlio, come in effetti è avvenuto almeno fino ad agosto 2025.
Entrambe le parti hanno inoltre esposto il figlio minore alla conflittualità fra loro esistente i cui effetti sono stati aggravati dall'utilizzo che ciascuna ha fatto di sostanze stupefacenti.
Ancora, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, il resistente mostra immaturità emotiva, con relazioni interpersonali connotate da precarietà, imprevedibilità unite ad una quota di impulsività (atti e decisioni poco pensate).
Mostra difficoltà a costruire relazioni stabili e a sviluppare un'adeguata capacità di assunzione di responsabilità.
Presenta la tendenza ad imputare ad altri e/o altro ogni responsabilità, scarsa capacità di rispondere in modo appropriato alla sofferenza del figlio e di sintonizzarsi emotivamente con lui per coglierne i bisogni di protezione e di contenimento emotivo e fisico.
Nella relazione, si legge anche che la madre presenta un profondo malessere in conseguenza della di lei storia di vita caratterizzata da ripetute esperienze di separazione e allontanamento precoce. Per effetto di tale malessere, la donna appare alla continua ricerca di una famiglia. “Ricerca che attiverebbe comportamenti agiti sulla base di impulsi interni e profondi non pensati ed elaborati a sufficienza a livello adulto”.
Espone i figli al rischio di una precoce adultizzazione.
Il Collegio ritiene allora che non possa disporsi il regime ordinario dell'affido condiviso né che possa disporsi l'affido esclusivo del minore ad un genitore, poiché entrambi presentano evidenti profili di inidoneità che impongono di limitarne la responsabilità genitoriale.
Il Collegio dispone, pertanto, l'affido del minore ai Servizi Sociali Controparte_2
territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi.
All'uopo conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Con riguardo alla collocazione, il Collegio osserva che i Servizi Sociali, in occasione dell'udienza del CP_ 28.11.2025, hanno elaborato un progetto di interventi e percorsi a tutela del minore , mantenendone la collocazione presso la madre.
La donna, infatti, presenta senz'altro le criticità sopra evidenziate, ma nel contempo si è dimostrata collaborativa con i Servizi Sociali, aderendo sia al percorso di psicoterapia attivato in suo favore sia al percorso di monitoraggio e disintossicazione presso il SERD. Ha dimostrato “un atteggiamento mentale volto a esprimere una spinta evolutiva a migliorare le proprie condizioni di vita e quelle dei figli, in direzione di una maggiore autonomia e indipendenza adulta”. Si è mostrata “bisognosa e desiderosa di migliorare le proprie competenze genitoriali per poter meglio comprendere gli stati emotivi dei minori”. Ha mostrato “un certo grado di assunzione di responsabilità rispetto a quanto emerso, e una consapevolezza, seppur marginale, rispetto alla ricaduta che determinate dinamiche possono aver avuto e avere a tutt'oggi sui minori (direttamente e indirettamente)”.
CP_ Il Collegio ritiene, quindi, di disporre che il minore resti collocato presso la madre, ma nel contempo ritiene necessario invitare la ricorrente:
• a proseguire il percorso di psicoterapia;
• a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
• a proseguire il percorso di monitoraggio e disintossicazione avviato presso il SERD.
Si incaricano, inoltre, i Servizi Socio-Sanitari di:
• attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, Controparte_1
su sua richiesta e con l'obiettivo di lavorare sui profili di inidoneità sopra meglio evidenziati;
• attivare in favore di apposito percorso di monitoraggio e Controparte_1
disintossicazione presso il SERD, sempre su sua richiesta;
CP_
• procedere al monitoraggio a cadenza bisettimanale del nucleo familiare ove è inserito il piccolo;
• intensificare il servizio di educativa domiciliare già attivato, in modo che sia garantito 2 volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna;
• attivare qualsiasi ulteriore percorso e/o intervento a tutela del minore.
Il progetto di percorsi ed interventi appena declinato è conforme a quello proposto dai Servizi Sociali all'udienza del 28.11.2025 e di cui sia la ricorrente che il curatore speciale del minore hanno chiesto il recepimento.
Quanto alle visite, da agosto 2025 gli incontri padre-figlio si sono svolti da remoto, peraltro liberamente.
Ancor prima entrambi i genitori, disattendendo le statuizioni di cui all'ordinanza del 23.5.2025, hanno consentito incontri padre-figlio in presenza.
Gli incontri protetti avviati dai Servizi Sociali sostanzialmente sono andati deserti.
Il Collegio ritiene che sia opportuno rimettere ai Servizi Sociali affidatari, di concerto con il SERD e con la struttura consultoriale, la valutazione delle modalità e dei tempi di frequentazione fra il padre e il figlio minore, sì da garantire che detti incontri si svolgano in sicurezza, ma nello stesso tempo senza creare fra padre e figlio una distanza difficile da colmare. I Servizi Sociali dovranno calendarizzare gli incontri padre- figlio e vigilare sul loro buon andamento, con facoltà di immediata sospensione delle visite se pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha rappresentato di percepire l'assegno di inclusione per 890,00 euro e di procurarsi ulteriori risorse lavorando precariamente nel settore delle pulizie e come badante.
Ha allegato di percepire per la figlia nata da una precedente relazione un contributo pari a 200/300,00 euro mensili.
Ha dedotto di percepire l'assegno unico per entrambi i figli per 380,00 euro.
CP_ Ha raccontato che il resistente ha versato per il figlio 200,00 euro a dicembre 2024 e 150,00 euro a gennaio 2025.
Ha riferito di non avere provviste cui attingere.
Ha spiegato di essere gravata da oneri alloggiativi per 550,00 euro mensili.
Il resistente non si è costituito in giudizio, ma secondo le allegazioni attoree, corroborate dalle relazioni dei
Servizi Sociali, egli è regolarmente occupato in una panetteria.
E' giovane e gode di buona salute.
Il Collegio ritiene allora di porre a carico di un contributo per il Controparte_1
CP_ mantenimento del figlio pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Parte_1
Attribuisce a il 100% dell'assegno unico spettante per il minore Parte_1
CP_
.
Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie individuate come segue.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate fra
[...]
Parte_1 Controparte_1
CP_ Vanno, invece, poste a carico dei genitori le spese di lite relativamente alla posizione del minore , rappresentato dal curatore speciale Avv. Monica Ponti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente Controparte_2
competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
• all'uopo conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero
l'opportunità di richiederne la proroga”;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di:
− proseguire il percorso di psicoterapia in favore di Parte_1
− proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore di Parte_1
[...]
− proseguire in favore di il percorso di monitoraggio e Parte_1
disintossicazione avviato presso il SERD;
− attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità, su sua richiesta e con l'obiettivo di lavorare sui profili di inidoneità sopra meglio evidenziati;
− attivare in favore di apposito percorso di monitoraggio e Controparte_1
disintossicazione presso il SERD, sempre su sua richiesta;
− procedere al monitoraggio a cadenza bisettimanale del nucleo familiare ove è inserito il piccolo
; CP_2
− intensificare il servizio di educativa domiciliare già attivato, in modo che sia garantito 2 volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna;
− attivare qualsiasi ulteriore percorso e/o intervento a tutela del minore;
− valutare le modalità ed i tempi di frequentazione fra il padre e il figlio minore, calendarizzando i rispettivi incontri e vigilando sul loro buon andamento, con facoltà di immediata sospensione delle visite se pregiudizievoli;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 Lyan pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie individuate come in parte motiva;
• attribuisce a il 100% dell'assegno unico spettante per il Parte_1
minore . CP_2
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• compensa le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
[...]
• condanna e in solido Parte_1 Controparte_1
fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario nella misura di 3809,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Si comunichi alle parti nonché ai Servizi Sociali ed al SERD territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN PA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2011 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. REMBADO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA AURELIA, 209 17025 LOANO, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], in Controparte_2 C.F._3
persona del curatore speciale in proprio e con domicilio eletto in Pietra Ligure, Piazza San Nicolò 3 nonché
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da er sentire regolamentare Parte_1
l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento del figlio , nato in Controparte_2
data 19.10.2021 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il resistente.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituito il curatore speciale del minore, nominato in corso di causa, Avv. Monica Ponti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari finché all'udienza del 7.11.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio conferma, innanzitutto, l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti già disposto con l'ordinanza del 23.5.2025.
Ed invero dagli accertamenti demandati al SERD è emerso che il resistente fa uso sporadico di cocaina.
Egli si è mostrato non pienamente collaborativo con i Servizi Socio-Sanitari incaricati, non presentandosi agli appuntamenti fissati e risultando difficilmente contattabile.
I tossicologici eseguiti presso il SERD hanno dato esito positivo ai cannabinoidi anche con riguardo alla madre.
Entrambe le parti hanno, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali, un passato di utilizzo di sostanze stupefacenti.
A ciò si aggiunga che entrambi i genitori hanno mostrato scarsa consapevolezza dei bisogni del figlio minore e scarsa capacità di protezione dello stesso.
Il padre, almeno fino ad agosto 2025, ha continuato a vedere liberamente il figlio, con l'accordo della madre, benché con ordinanza del 23.5.2025 l'Autorità Giudiziaria avesse disposto incontri padre-figlio in modalità protetta essendovi in atti evidenza del fatto che l'uomo avrebbe consumato abitualmente quantomeno cannabis.
La madre ha dimostrato di non comprendere i rischi cui ha esposto il figlio facendogli frequentare un genitore potenzialmente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
Il padre, dal canto suo, ha rappresentato ai Servizi Sociali il proprio disappunto per la previsione degli incontri-protetti, fra l'altro dimostrando di non avere alcuna consapevolezza rispetto ai rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti e alcool (pur avendo già in un'occasione recente procurato un incidente a seguito di un colpo di sonno causato da un tasso alcolemico eccessivo). Ha apertamente affermato che avrebbe visto comunque il figlio, come in effetti è avvenuto almeno fino ad agosto 2025.
Entrambe le parti hanno inoltre esposto il figlio minore alla conflittualità fra loro esistente i cui effetti sono stati aggravati dall'utilizzo che ciascuna ha fatto di sostanze stupefacenti.
Ancora, come si legge nella relazione dei Servizi Sociali, il resistente mostra immaturità emotiva, con relazioni interpersonali connotate da precarietà, imprevedibilità unite ad una quota di impulsività (atti e decisioni poco pensate).
Mostra difficoltà a costruire relazioni stabili e a sviluppare un'adeguata capacità di assunzione di responsabilità.
Presenta la tendenza ad imputare ad altri e/o altro ogni responsabilità, scarsa capacità di rispondere in modo appropriato alla sofferenza del figlio e di sintonizzarsi emotivamente con lui per coglierne i bisogni di protezione e di contenimento emotivo e fisico.
Nella relazione, si legge anche che la madre presenta un profondo malessere in conseguenza della di lei storia di vita caratterizzata da ripetute esperienze di separazione e allontanamento precoce. Per effetto di tale malessere, la donna appare alla continua ricerca di una famiglia. “Ricerca che attiverebbe comportamenti agiti sulla base di impulsi interni e profondi non pensati ed elaborati a sufficienza a livello adulto”.
Espone i figli al rischio di una precoce adultizzazione.
Il Collegio ritiene allora che non possa disporsi il regime ordinario dell'affido condiviso né che possa disporsi l'affido esclusivo del minore ad un genitore, poiché entrambi presentano evidenti profili di inidoneità che impongono di limitarne la responsabilità genitoriale.
Il Collegio dispone, pertanto, l'affido del minore ai Servizi Sociali Controparte_2
territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi.
All'uopo conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
Con riguardo alla collocazione, il Collegio osserva che i Servizi Sociali, in occasione dell'udienza del CP_ 28.11.2025, hanno elaborato un progetto di interventi e percorsi a tutela del minore , mantenendone la collocazione presso la madre.
La donna, infatti, presenta senz'altro le criticità sopra evidenziate, ma nel contempo si è dimostrata collaborativa con i Servizi Sociali, aderendo sia al percorso di psicoterapia attivato in suo favore sia al percorso di monitoraggio e disintossicazione presso il SERD. Ha dimostrato “un atteggiamento mentale volto a esprimere una spinta evolutiva a migliorare le proprie condizioni di vita e quelle dei figli, in direzione di una maggiore autonomia e indipendenza adulta”. Si è mostrata “bisognosa e desiderosa di migliorare le proprie competenze genitoriali per poter meglio comprendere gli stati emotivi dei minori”. Ha mostrato “un certo grado di assunzione di responsabilità rispetto a quanto emerso, e una consapevolezza, seppur marginale, rispetto alla ricaduta che determinate dinamiche possono aver avuto e avere a tutt'oggi sui minori (direttamente e indirettamente)”.
CP_ Il Collegio ritiene, quindi, di disporre che il minore resti collocato presso la madre, ma nel contempo ritiene necessario invitare la ricorrente:
• a proseguire il percorso di psicoterapia;
• a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità;
• a proseguire il percorso di monitoraggio e disintossicazione avviato presso il SERD.
Si incaricano, inoltre, i Servizi Socio-Sanitari di:
• attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, Controparte_1
su sua richiesta e con l'obiettivo di lavorare sui profili di inidoneità sopra meglio evidenziati;
• attivare in favore di apposito percorso di monitoraggio e Controparte_1
disintossicazione presso il SERD, sempre su sua richiesta;
CP_
• procedere al monitoraggio a cadenza bisettimanale del nucleo familiare ove è inserito il piccolo;
• intensificare il servizio di educativa domiciliare già attivato, in modo che sia garantito 2 volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna;
• attivare qualsiasi ulteriore percorso e/o intervento a tutela del minore.
Il progetto di percorsi ed interventi appena declinato è conforme a quello proposto dai Servizi Sociali all'udienza del 28.11.2025 e di cui sia la ricorrente che il curatore speciale del minore hanno chiesto il recepimento.
Quanto alle visite, da agosto 2025 gli incontri padre-figlio si sono svolti da remoto, peraltro liberamente.
Ancor prima entrambi i genitori, disattendendo le statuizioni di cui all'ordinanza del 23.5.2025, hanno consentito incontri padre-figlio in presenza.
Gli incontri protetti avviati dai Servizi Sociali sostanzialmente sono andati deserti.
Il Collegio ritiene che sia opportuno rimettere ai Servizi Sociali affidatari, di concerto con il SERD e con la struttura consultoriale, la valutazione delle modalità e dei tempi di frequentazione fra il padre e il figlio minore, sì da garantire che detti incontri si svolgano in sicurezza, ma nello stesso tempo senza creare fra padre e figlio una distanza difficile da colmare. I Servizi Sociali dovranno calendarizzare gli incontri padre- figlio e vigilare sul loro buon andamento, con facoltà di immediata sospensione delle visite se pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha rappresentato di percepire l'assegno di inclusione per 890,00 euro e di procurarsi ulteriori risorse lavorando precariamente nel settore delle pulizie e come badante.
Ha allegato di percepire per la figlia nata da una precedente relazione un contributo pari a 200/300,00 euro mensili.
Ha dedotto di percepire l'assegno unico per entrambi i figli per 380,00 euro.
CP_ Ha raccontato che il resistente ha versato per il figlio 200,00 euro a dicembre 2024 e 150,00 euro a gennaio 2025.
Ha riferito di non avere provviste cui attingere.
Ha spiegato di essere gravata da oneri alloggiativi per 550,00 euro mensili.
Il resistente non si è costituito in giudizio, ma secondo le allegazioni attoree, corroborate dalle relazioni dei
Servizi Sociali, egli è regolarmente occupato in una panetteria.
E' giovane e gode di buona salute.
Il Collegio ritiene allora di porre a carico di un contributo per il Controparte_1
CP_ mantenimento del figlio pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Parte_1
Attribuisce a il 100% dell'assegno unico spettante per il minore Parte_1
CP_
.
Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese straordinarie individuate come segue.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate fra
[...]
Parte_1 Controparte_1
CP_ Vanno, invece, poste a carico dei genitori le spese di lite relativamente alla posizione del minore , rappresentato dal curatore speciale Avv. Monica Ponti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente Controparte_2
competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
• all'uopo conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà
i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero
l'opportunità di richiederne la proroga”;
• incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di:
− proseguire il percorso di psicoterapia in favore di Parte_1
− proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in favore di Parte_1
[...]
− proseguire in favore di il percorso di monitoraggio e Parte_1
disintossicazione avviato presso il SERD;
− attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità, su sua richiesta e con l'obiettivo di lavorare sui profili di inidoneità sopra meglio evidenziati;
− attivare in favore di apposito percorso di monitoraggio e Controparte_1
disintossicazione presso il SERD, sempre su sua richiesta;
− procedere al monitoraggio a cadenza bisettimanale del nucleo familiare ove è inserito il piccolo
; CP_2
− intensificare il servizio di educativa domiciliare già attivato, in modo che sia garantito 2 volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna;
− attivare qualsiasi ulteriore percorso e/o intervento a tutela del minore;
− valutare le modalità ed i tempi di frequentazione fra il padre e il figlio minore, calendarizzando i rispettivi incontri e vigilando sul loro buon andamento, con facoltà di immediata sospensione delle visite se pregiudizievoli;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 Lyan pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie individuate come in parte motiva;
• attribuisce a il 100% dell'assegno unico spettante per il Parte_1
minore . CP_2
• dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
• compensa le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_1
[...]
• condanna e in solido Parte_1 Controparte_1
fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario nella misura di 3809,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Si comunichi alle parti nonché ai Servizi Sociali ed al SERD territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN PA