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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. ssa Stefania Calò Presidente dott. ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 44-1/2025 proposto da Parte_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede legale in AS AN (MO), Via Della Pace n. 8/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI sito in Reggio LI, Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2 in Reggio LI Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (C.F./P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_3 in Marano sul Panaro (MO), Via Fondovalle 29155, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rapprese ore, con sede io LI Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (C.F. P.I. Parte_3 P.IVA_4
), in persona de tempo gale P.IVA_5 in NA RO (NA), Via Masseria Murata n. 6, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentant con sede l io LI (RE), Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (P. ), con sede Parte_4 PartitaIVA_6 in Felino (PR), Via Calestano n. 66, in persona del legale rappresentante OR
elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. Parte_5
7, presso lo studio e la persona dell'Avv. Gianluca Paglia e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1 (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 sede legale in Reggio LI (RE), Via Paolo Borsellino n. 22; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio LI della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle disposizioni del CP_1
CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di commercio all'ingrosso di problemi alimentari;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il creditore è creditore Parte_1 per euro 63984,14 nei conf ntestato la debenza;
considerato che il creditore è creditore per euro Parte_2 303076,52 nei confronti dell ntestato la debenza;
considerato che il creditore è creditore per euro Parte_3
174.109,11 nei confronti della società resistente che non ha contestato la debenza;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del procedimento di composizione negoziata della crisi;
rilevato che, in tale procedimento, l'esperto dott. ha evidenziato Persona_1
l' incapacità del piano proposto di offrire una concreta prospettiva di risoluzione della grave crisi in atto;
vista la relazione dell'esperto che ha evidenziato numerose criticità evidenziando che: “l'evoluzione del conto economico nel 2024 è quantomeno “catastrofica”. Si evidenzia come le rimanenze finali passano da euro 1,2 milioni al 31.12.2023 a euro 145 mila al 31.12.2024. Nello specifico la società ha dichiarato un malfunzionamento delle celle frigorifere nel 2024 senza alcuna quantificazione del danno effettivo e senza alcuna evidenza documentale per eventuali contestazioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento (anche assicurativo). Si evidenzia inoltre un incremento da euro 224 mila a euro 1,5 milioni degli oneri di gestione principalmente riconducibili a note di accredito emesse nei confronti di clienti di quantomeno dubbia regolarità amministrativa e fiscale. Sul punto, a specifica richiesta, la società ed i suoi Advisor non hanno fornito all'Esperto alcun chiarimento. La dinamica del fatturato (crollato ad euro 3,3 milioni) ed il relativo costo del venduto (euro 4,5 milioni) lasciano quantomeno perplessi, considerata una marginalità del settore dichiarata nell'ordine del 20%. Dall'analisi patrimoniale emerge che i debiti al 31.12.2024 ammontano a circa euro 5,3 milioni a fronte di un attivo liquidabile che si limita ai soli crediti commerciali per i quali ad oggi non è stata fornita alcuna verifica di recuperabilità. Nessun altro attivo appare realizzabile se non un eventuale corrispettivo per l'affitto/cessione dell'azienda. Nonostante reiterate richieste, l'ufficio amministrativo non ha fornito all'Esperto alcuna situazione contabile aggiornata al 30.04.2025, indispensabile per poter valutare l'andamento dell'attività nel corso del corrente esercizio.” rilevato che, per queste ragioni, il Tribunale in data 19 maggio 2025 ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive e dichiarato la cessazione delle misure protettive;
rilevato che la richiesta di rinvio della resistente non può essere accolta a fronte del grave stato di insolvenza e della generica manifestazione di interesse di Newco di Business Intelligence Group Holding Sa;
rilevato, al riguardo come che nel piano di risanamento, prospettato nella cnc si prospetta il trasferimento dell'azienda a terzi ma l'esperto ha evidenziato la mancata concretizzazione di un investitore credibile che offra garanzia patrimoniale e finanziaria e che, per tempi e modalità di intervento, sia in grado di implementare il percorso di risanamento;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 ede legal ilia Via Paolo Borsellino n. 22; nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
nomina curatore il dott. Persona_1 ordina al legale rappres à sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 10,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio LI il 27 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 44-1/2025 proposto da Parte_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con sede legale in AS AN (MO), Via Della Pace n. 8/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI sito in Reggio LI, Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2 in Reggio LI Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (C.F./P.I. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_3 in Marano sul Panaro (MO), Via Fondovalle 29155, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rapprese ore, con sede io LI Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (C.F. P.I. Parte_3 P.IVA_4
), in persona de tempo gale P.IVA_5 in NA RO (NA), Via Masseria Murata n. 6, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Alessandro Rosselli del Foro di Reggio LI Via Dal Verme n. 16 e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F./P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentant con sede l io LI (RE), Via Paolo Borsellino n. 22; letto il ricorso proposto da (P. ), con sede Parte_4 PartitaIVA_6 in Felino (PR), Via Calestano n. 66, in persona del legale rappresentante OR
elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. Parte_5
7, presso lo studio e la persona dell'Avv. Gianluca Paglia e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1 (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 sede legale in Reggio LI (RE), Via Paolo Borsellino n. 22; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio LI della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la è soggetta alle disposizioni del CP_1
CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di commercio all'ingrosso di problemi alimentari;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che il creditore è creditore Parte_1 per euro 63984,14 nei conf ntestato la debenza;
considerato che il creditore è creditore per euro Parte_2 303076,52 nei confronti dell ntestato la debenza;
considerato che il creditore è creditore per euro Parte_3
174.109,11 nei confronti della società resistente che non ha contestato la debenza;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti e dall'esito negativo del procedimento di composizione negoziata della crisi;
rilevato che, in tale procedimento, l'esperto dott. ha evidenziato Persona_1
l' incapacità del piano proposto di offrire una concreta prospettiva di risoluzione della grave crisi in atto;
vista la relazione dell'esperto che ha evidenziato numerose criticità evidenziando che: “l'evoluzione del conto economico nel 2024 è quantomeno “catastrofica”. Si evidenzia come le rimanenze finali passano da euro 1,2 milioni al 31.12.2023 a euro 145 mila al 31.12.2024. Nello specifico la società ha dichiarato un malfunzionamento delle celle frigorifere nel 2024 senza alcuna quantificazione del danno effettivo e senza alcuna evidenza documentale per eventuali contestazioni di responsabilità e/o richieste di risarcimento (anche assicurativo). Si evidenzia inoltre un incremento da euro 224 mila a euro 1,5 milioni degli oneri di gestione principalmente riconducibili a note di accredito emesse nei confronti di clienti di quantomeno dubbia regolarità amministrativa e fiscale. Sul punto, a specifica richiesta, la società ed i suoi Advisor non hanno fornito all'Esperto alcun chiarimento. La dinamica del fatturato (crollato ad euro 3,3 milioni) ed il relativo costo del venduto (euro 4,5 milioni) lasciano quantomeno perplessi, considerata una marginalità del settore dichiarata nell'ordine del 20%. Dall'analisi patrimoniale emerge che i debiti al 31.12.2024 ammontano a circa euro 5,3 milioni a fronte di un attivo liquidabile che si limita ai soli crediti commerciali per i quali ad oggi non è stata fornita alcuna verifica di recuperabilità. Nessun altro attivo appare realizzabile se non un eventuale corrispettivo per l'affitto/cessione dell'azienda. Nonostante reiterate richieste, l'ufficio amministrativo non ha fornito all'Esperto alcuna situazione contabile aggiornata al 30.04.2025, indispensabile per poter valutare l'andamento dell'attività nel corso del corrente esercizio.” rilevato che, per queste ragioni, il Tribunale in data 19 maggio 2025 ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive e dichiarato la cessazione delle misure protettive;
rilevato che la richiesta di rinvio della resistente non può essere accolta a fronte del grave stato di insolvenza e della generica manifestazione di interesse di Newco di Business Intelligence Group Holding Sa;
rilevato, al riguardo come che nel piano di risanamento, prospettato nella cnc si prospetta il trasferimento dell'azienda a terzi ma l'esperto ha evidenziato la mancata concretizzazione di un investitore credibile che offra garanzia patrimoniale e finanziaria e che, per tempi e modalità di intervento, sia in grado di implementare il percorso di risanamento;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 ede legal ilia Via Paolo Borsellino n. 22; nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
nomina curatore il dott. Persona_1 ordina al legale rappres à sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 ore 10,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio LI il 27 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò