Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 80/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2763/2018 del 6 giugno 2018
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
);
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
);
[...]
residenti a [...], quivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Antonio Atria nonché rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Crimi per man-
dato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giu-
dizio
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: - P.I.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in viale Europa n. 190,
elettivamente domiciliata presso la propria sezione legale di Palermo nonché
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Farana e Domenica Motta per
1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Condannare a corrispondere, per le causali di cui sopra, CP_1
complessivamente €31.999,17 (4.880,14 + 10.997,92 + 10.747,41 + 5.373,70)
agli appellanti, €6.047,87 (1.314,46 + 4.733,41) a Parte_2
€10.040,50 (5.290,20 + 4.750,30) a Parte_1
dichiarare e ritenere che , sugli importi ancora dovuti e CP_1
non corrisposti alla data di riscossione dei titoli di cui alle lettere A, B, C, D, E,
F è tenuta, per l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa, al pagamento de-
gli interessi calcolati sulle somme rivalutate anno per anno (Cass. civ. sez. un.
17 febbraio 2005 n. 1712) dal giorno successivo alla riscossione dei singoli buoni sino alla notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 18
aprile 2017 e conseguentemente condannare la Società appellata al pagamento delle relative somme in favore degli aventi diritto;
dichiarare e ritenere che , relativamente al periodo decor- CP_1
rente dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado sino all'effettivo sod-
disfo, è tenuta al pagamento degli interessi previsti dalla legislazione speciale
(Dlgs 9 dicembre 2002 n. 231) per i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 Cc, nuovo testo, e conse-
guentemente condannare la Società appellata al pagamento delle relative somme in favore degli aventi diritto;
condannare al pagamento delle spese legali dei due gradi CP_1
di giudizio, compresi le imposte di registro delle sentenze e i compensi e le
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 spese che saranno liquidati al consulente tecnico d'ufficio, con distrazione degli onorari ancora non riscossi in favore del sottoscritto procuratore;
Qualora necessario ai fini della decisione, in via istruttoria e relativa-
mente ai buoni serie O n. 000.390 e n. 000.907 e serie R n. 02.530.638 06 e n.
03.989.921 05 non espressamente menzionati nella sentenza non definitiva,
conferire incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio per accertare gli im-
porti dovuti agli aventi diritto sulla base degli interessi previsti sul retro dei titoli;
rimanendo ferma la richiesta istruttoria sopra formulata per i due buoni serie R, in via del tutto subordinata e limitatamente ai buoni serie O conferire incarico per accertare gli importi dovuti agli aventi diritto sulla base del Dm 13
giugno 1986.
Per l'appellata
Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e,
per l'effetto, confermare la sentenza n. 2763/2018 resa inter partes dal Tribu-
nale di Palermo, con integrale rigetto delle domande del primo grado del giu-
dizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giu-
dizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza non definitiva n. 1516/2024 del 20 settembre 2024,
questa Corte, decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2763/2018 del 6 giu-
[...]
gno 2018 che aveva respinto la loro pretesa di ottenere maggiori interessi (ri-
spetto a quanto indicati nei documenti cartacei) su Bfp di cui erano titolari, ha così statuito:
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3 «- I buoni fruttiferi postali serie “Q/P” dedotti in giudizio producono
gli interessi previsti dal Dm del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986;
- il buono fruttifero postale emesso il 26 giugno 1986 su supporto car-
taceo della serie n. 000.075, produce gli interessi previsti sul retro del titolo;
- i buoni fruttiferi postali serie “Q” dedotti in giudizio producono gli
interessi previsti sul retro del titolo al lordo delle ritenute fiscali previste per
legge».
Con separata ordinanza di pari data è stato quindi nominato un consu-
lente tecnico d'ufficio, al quale è stato demandato l'incarico di «accertare l'im-
porto già riscosso dagli attori e quello ancora dovuto, sulla base dei criteri spe-
cificati nel dispositivo della sentenza».
1.2. Dopo la nuova precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 18 aprile 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Alla luce della sentenza non definitiva n. 1516/2024, questo collegio deve procedere unicamente alla determinazione dell'importo ancora dovuto agli appellanti, quale risultante dai calcoli a cui ha proceduto il consulente tec-
nico d'ufficio.
2.1. Prima, però, di passare a tale determinazione, si osserva che, nella quantificazione degli importi de quibus, questa Corte ritiene di dover tener conto delle elaborazioni operate dall'ausiliare anche relativamente ai buoni fruttiferi postali delle serie “O” ed “R”.
E invero:
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4 - pure in ordine alle stesse gli appellanti avevano mosso censure all'ope-
rato delle tanto in primo grado quanto in questa sede;
CP_1
- la sentenza non definitiva non contiene alcuna statuizione in contrasto con il diritto dei medesimi appellanti al riconoscimento di somme a titolo di capitale e interessi per quei buoni;
- il consulente tecnico d'ufficio ha, al riguardo, correttamente operato nell'effettuare i relativi calcoli, avendo esposto quanto segue: «Per i buoni frut-
tiferi postali della serie O, in quanto non risultano apposti i timbri previsti
dall'art. 5 del Dm del 13 giugno 1986, la scrivente ha applicato lo stesso cri-
terio stabilito dalla Corte per il Bfp serie P n. 000.075 (produzione degli inte-
ressi previsti sul retro del titolo).
Infine, per i buoni fruttiferi postali della serie R, assimilabili alla serie
Q, la scrivente ha applicato le condizioni previste sul retro del titolo».
2.2. Ancora in via preliminare, si osserva che, come evidenziato dal consulente, in materia di tassazione di tali interessi esistono due diverse norma-
tive:
- quella primaria (Dpr 600/1973, Dl 556/1986 e Dlgs 239/1996) prevede la tassazione solo nel momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrit-
tore, e dunque una capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta fiscale;
- quella secondaria (Dm 23 giugno 1997) dispone la capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale.
2.2.1. Sulla questione questa Corte ha già preso posizione, allorché nella sentenza non definitiva ha statuito che i buoni fruttiferi postali serie “Q” pro-
ducono gli interessi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.
2.3. Orbene, alla luce dell'all. 51 alla relazione di consulenza tecnica
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5 d'ufficio, spettano:
- €37.289,37 agli appellanti, relativamente ai Bfp di cui gli stessi sono cointestatari;
- €4.750,30 a per il buono di cui era cointestatario Parte_1
con ; Controparte_2
- €6.047,87 a per i quattro Bfp di cui era cointesta- Parte_2
tario con CP_3
2.3.1. Appena di passaggio si osserva che la somma dei tre importi che precedono, pari a €48.087,54, è esattamente corrispondente all'ammontare complessivo di tutti gli importi richiesti dagli appellanti nelle conclusioni supra
trascritte (€31.999,17 + €6.047,87 + €10.040,50, per un totale, appunto di
€48.087,54), distribuiti, però, secondo quanto effettivamente spettante in base alla titolarità dei Bfp di cui si discute (e sul punto si osserva ulteriormente che si tratta dello stesso importo risultante dalle conclusioni di pag. 17 della rela-
zione di consulenza tecnica d'ufficio, in cui si legge: «L'importo ancora dovuto
da per i Buoni Fruttiferi Postali già riscossi (al netto di Controparte_1
quanto già rimborsato) è pari a €31.966,43.
L'importo spettante per i ancora da riscuotere Controparte_4
è pari a €16.121,11» [per un totale, dunque, di €48.087,54 (€31.966,43 +
€16.121,11)].
2.4. Sugli importi in questione non spetta la rivalutazione, giacché le somme de quibus non rappresentano un debito di valore.
2.5. Sugli stessi importi sono dunque dovuti solo gli interessi al tasso legale con decorrenza:
- dalla data della messa in mora mediante notifica dell'atto di citazione,
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6 per i Bfp già scaduti al momento di quella notifica;
- dalla data di scadenza, per i Bfp scaduti successivamente al momento della presentazione della domanda giudiziale;
- dalla data, successiva al giorno appena indicato, in cui scadranno i Bfp
ancora non scaduti.
2.5.1. Non può applicarsi, invece, la normativa stabilita 4° comma dell'art. 1284 Cc (invocata dagli appellanti già nell'atto di citazione di primo grado), giacché la stessa ha riguardo al caso – evidentemente non ricorrente nella fattispecie – in cui le parti non abbiano determinato la misura del saggio degli interessi.
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellata al rim-
borso, agli appellanti, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo;
delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Giovanni
Crimi, che ne ha fatto richiesta.
3.1. Per le stesse ragioni, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti a favore del consulente e a carico di nei rapporti interni con gli Controparte_1
appellanti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Palermo n. 2763/2018 del 6 giugno 2018, così prov-
vede:
1) condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare:
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7 - €37.289,37 agli appellanti;
- €4.750,30 a Parte_1
- €6.047,87 a;
Parte_2
oltre interessi:
- dalla data della messa in mora mediante notifica dell'atto di citazione,
per i Bfp già scaduti al momento di quella notifica;
- dalla data di scadenza, per i Bfp scaduti successivamente al momento della presentazione della domanda giudiziale;
- dalla data, successiva al giorno appena indicato, in cui scadranno i Bfp
ancora non scaduti;
2) condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al rimborso, agli appellanti, delle spese dei due gradi del giudizio,
che liquida:
- in complessivi €4.525,95, di cui €553,95 per spese vive ed €3.972,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del primo grado;
- in complessivi €5.800,00, di cui €804,00 ed €4.996,00 per compensi,
oltre spese generali e accessori di legge, quanto a quelle di questo grado;
2b) dispone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni Crimi degli im-
porti indicati al punto 2);
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con sepa-
rato decreto di pari data, in solido tra le parti a favore del consulente e a carico di nei rapporti interni con gli appellanti. Controparte_1
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 29 maggio 2025.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
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