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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2500/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Beatrice Nerini con studio in Garbagnate Mil.se (MI), Via Villoresi n. 1 – PEC presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] in proprio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rodano (MI) in data 10/06/2007 (anno 2007 atto n. 6 parte II serie A Ufficio 1) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1343/2025 emessa in data 26/03/2025 e pubblicata in data 07/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti).
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata in data [...], cittadina italiana. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 e successive note in rettifica contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 10 giugno 2007 nel registro degli atti del Comune di Rodano al n. 6 Parte Parte_2
II Serie A Ufficio 1 Anno 2007 con ordine al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare che verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda;
3) il padre, che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà quanto prima la propria residenza e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) il padre, previo accordo con la madre, avrà diritto di asportare gli ultimi beni personali presenti nella casa coniugale, ivi compresi vestiario, libri universitari, libri di narrativa, fumetti e altri oggetti di sua esclusiva proprietà e non facenti parte dell'arredo;
5) i coniugi concorreranno al pagamento del mutuo ancora in essere e delle spese condominiali in relazione alla casa in comproprietà sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, nella misura del 50% ciascuno;
6) i genitori, nel rispetto dell'affido condiviso, quando la minore sarà a loro affidata nei rispettivi periodi di competenza, si impegnano a comunicare reciprocamente per le esigenze della minore. In particolare, la madre collocataria si impegna a fare in modo che mantenga i rapporti e i Per_1 contatti con il padre;
7) la casa sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, sarà utilizzata dai ricorrenti per metà mese ciascuno ad anni alternati come da calendari di seguito. L'alternanza serve a permettere l'uso del bene comune equamente nei periodi più richiesti. Ogni anno verrà invertito il turno. Settimane 2025,2027,2029 ecc. Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 luglio da 17 a 31 luglio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_2 Parte_1 pagina 2 di 5 Settimane 2026,2028,2030 ecc. Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 luglio da 16 a 31 luglio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_1 Parte_2
- ogni comproprietario al termine dei 15 giorni di spettanza, deve pulire la casa;
- possibilità di commutare i periodi in base ad accordi;
- le vacanze saranno alternate come da calendario, salvo accordi;
8) il padre concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Con particolare riferimento alla retta scolastica e alle gite il padre, a cui spetterà il pagamento del 50%, potrà procedere al versamento diretto all'Istituto scolastico o procedere alla corresponsione diretta alla madre previo coordinamento con la stessa.
9) la madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%;
10) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- nei week-end a fine settimana alternati lunedì mattina in modo da accompagnare la figlia a scuola. Previo accordo di Controparte_1
- nel corso della settimana il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera e previo accordo di Controparte_1
- le vacanze di Natale verranno suddivise ad anni alterni dalla chiusura della scuola sino al 30.12. con un genitore e dal 31.12. sino alla ripresa scolastica con l'altro, previo accordo di;
Per_1
- le vacanze pasquali verranno gestite ad anni alterni tra i due genitori e previo accordo di
[...]
CP_1
- nel periodo di agosto la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno e previo accordo di
[...]
CP_1
In ogni caso, il padre potrà concordare diverse modalità di frequentazione della figlia con la madre tenuto conto in ogni caso delle volontà, necessità e bisogni di che compirà 15 anni il 9 Per_1 maggio 2025 e a breve avrà 16 anni con i conseguenti diritti legali di scelta e autonomia. Le Parti si autorizzano reciprocamente al compimento di tutte le pratiche relative al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, di espatrio e/o passaporto;
11) le parti dichiarano e danno atto di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi da definire e che non hanno più nulla a pretendere economicamente l'una nei confronti dell'altra, con pagina 3 di 5 conseguente impegno a non promuovere azioni legali fondate su pretese economiche pregresse avendo già definito ogni precedente situazione patrimoniale tra le stesse. Fatta eccezione per la fideiussione concessa da a favore di il cui debito verso l'ente Parte_2 Parte_1 erogante attualmente ammonta a € 41.018,35. Per la fideiussione conserva diritto Parte_2 di regresso, come per legge. Ciò nonostante, si impegna ad estinguerla entro 36 mesi, dalla sottoscrizione del Parte_1 presente accordo nel suo interesse economico e a tutela dell'interesse di che Parte_2 desidera essere liberato dalla garanzia prestata. Qualora si verificasse l'improbabile caso che questo non fosse possibile per forza maggiore, insolvibilità o impossibilità di ottenere un prestito, il finanziamento continuerà ad essere corrisposto dalla moglie;
12) le parti rinunciano altresì a sporgere denunzie/querele e, ove le stesse fossero state già presentate, a rimetterle immediatamente;
13) le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa;
14) le condizioni di cui al presente ricorso avranno effetto dal momento della sottoscrizione dello stesso;
15) le spese legali rimarranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 4 di 5 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rodano (MI), in data 10/06/2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rodano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Peschiera Borromeo dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 18 parte II serie B anno 2007). Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/02/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Beatrice Nerini con studio in Garbagnate Mil.se (MI), Via Villoresi n. 1 – PEC presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] in proprio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rodano (MI) in data 10/06/2007 (anno 2007 atto n. 6 parte II serie A Ufficio 1) In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1343/2025 emessa in data 26/03/2025 e pubblicata in data 07/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti).
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: nata in data [...], cittadina italiana. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025 e successive note in rettifica contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 10 giugno 2007 nel registro degli atti del Comune di Rodano al n. 6 Parte Parte_2
II Serie A Ufficio 1 Anno 2007 con ordine al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare che verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda;
3) il padre, che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà quanto prima la propria residenza e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) il padre, previo accordo con la madre, avrà diritto di asportare gli ultimi beni personali presenti nella casa coniugale, ivi compresi vestiario, libri universitari, libri di narrativa, fumetti e altri oggetti di sua esclusiva proprietà e non facenti parte dell'arredo;
5) i coniugi concorreranno al pagamento del mutuo ancora in essere e delle spese condominiali in relazione alla casa in comproprietà sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, nella misura del 50% ciascuno;
6) i genitori, nel rispetto dell'affido condiviso, quando la minore sarà a loro affidata nei rispettivi periodi di competenza, si impegnano a comunicare reciprocamente per le esigenze della minore. In particolare, la madre collocataria si impegna a fare in modo che mantenga i rapporti e i Per_1 contatti con il padre;
7) la casa sita in Castione della Presolana (BG), Via S. Rocco 22, sarà utilizzata dai ricorrenti per metà mese ciascuno ad anni alternati come da calendari di seguito. L'alternanza serve a permettere l'uso del bene comune equamente nei periodi più richiesti. Ogni anno verrà invertito il turno. Settimane 2025,2027,2029 ecc. Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 luglio da 17 a 31 luglio Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_2 Parte_1
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_2 Parte_1 pagina 2 di 5 Settimane 2026,2028,2030 ecc. Da 1 a 15 gennaio da 16 a 31 gennaio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 14 febbraio da 15 a 28 o 29 febbraio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 marzo da 17 a 31 marzo Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 aprile da 16 a 30 aprile Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 maggio da 16 a 31 maggio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 giugno da 16 a 30 giugno Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 luglio da 16 a 31 luglio Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 agosto da 16 a 31 agosto Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 settembre da 16 a 30 settembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 ottobre da 17 a 31 ottobre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 15 novembre da 16 a 30 novembre Parte_1 Parte_2
Da 1 a 16 dicembre da 17 a 31 dicembre Parte_1 Parte_2
- ogni comproprietario al termine dei 15 giorni di spettanza, deve pulire la casa;
- possibilità di commutare i periodi in base ad accordi;
- le vacanze saranno alternate come da calendario, salvo accordi;
8) il padre concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Con particolare riferimento alla retta scolastica e alle gite il padre, a cui spetterà il pagamento del 50%, potrà procedere al versamento diretto all'Istituto scolastico o procedere alla corresponsione diretta alla madre previo coordinamento con la stessa.
9) la madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%;
10) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- nei week-end a fine settimana alternati lunedì mattina in modo da accompagnare la figlia a scuola. Previo accordo di Controparte_1
- nel corso della settimana il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera e previo accordo di Controparte_1
- le vacanze di Natale verranno suddivise ad anni alterni dalla chiusura della scuola sino al 30.12. con un genitore e dal 31.12. sino alla ripresa scolastica con l'altro, previo accordo di;
Per_1
- le vacanze pasquali verranno gestite ad anni alterni tra i due genitori e previo accordo di
[...]
CP_1
- nel periodo di agosto la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno e previo accordo di
[...]
CP_1
In ogni caso, il padre potrà concordare diverse modalità di frequentazione della figlia con la madre tenuto conto in ogni caso delle volontà, necessità e bisogni di che compirà 15 anni il 9 Per_1 maggio 2025 e a breve avrà 16 anni con i conseguenti diritti legali di scelta e autonomia. Le Parti si autorizzano reciprocamente al compimento di tutte le pratiche relative al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, di espatrio e/o passaporto;
11) le parti dichiarano e danno atto di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi da definire e che non hanno più nulla a pretendere economicamente l'una nei confronti dell'altra, con pagina 3 di 5 conseguente impegno a non promuovere azioni legali fondate su pretese economiche pregresse avendo già definito ogni precedente situazione patrimoniale tra le stesse. Fatta eccezione per la fideiussione concessa da a favore di il cui debito verso l'ente Parte_2 Parte_1 erogante attualmente ammonta a € 41.018,35. Per la fideiussione conserva diritto Parte_2 di regresso, come per legge. Ciò nonostante, si impegna ad estinguerla entro 36 mesi, dalla sottoscrizione del Parte_1 presente accordo nel suo interesse economico e a tutela dell'interesse di che Parte_2 desidera essere liberato dalla garanzia prestata. Qualora si verificasse l'improbabile caso che questo non fosse possibile per forza maggiore, insolvibilità o impossibilità di ottenere un prestito, il finanziamento continuerà ad essere corrisposto dalla moglie;
12) le parti rinunciano altresì a sporgere denunzie/querele e, ove le stesse fossero state già presentate, a rimetterle immediatamente;
13) le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa;
14) le condizioni di cui al presente ricorso avranno effetto dal momento della sottoscrizione dello stesso;
15) le spese legali rimarranno interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 4 di 5 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rodano (MI), in data 10/06/2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rodano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Peschiera Borromeo dove l'atto è stato parimenti trascritto (n. 18 parte II serie B anno 2007). Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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