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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr.628/2024 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA TO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gesua Nugara (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in LI (CL) nella via Palermo n. 177
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi delle
Leggi n. 18/80, n. 508/88 e n. 509/88 oltre i benefici di cui alla L.
5.2.1992 n. 104 art. 3 comma 3.
Segnatamente esponeva: - che con ricorso per Atp ex art. 445 (giudizio recante il n. 1093/2023 R.G.) ha adito il Tribunale di
Caltanissetta -Sezione Lavoro-, al fine di ottenere, previa nomina di un CTU, l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni previdenziali/assistenziali richieste;
- che il nominato CTU, in data 15.03.2024 depositava Consulenza Tecnica D'Ufficio concludendo per la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto nell'atto introduttivo.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott. , Persona_2 nominato nel corso del presente procedimento, dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi, dall'esame obbiettivo e dalla documentazione sanitaria prodotta è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “• Encefalopatia vascolare cronica, con deterioramento cognitivo moderato e lieve parkinsonismo, disturbo depressivo;
• Poliartrosi;
• Esiti di fratture pluricostali sx, frattura di scapola sx, frattura basicervicale di femore sx, recente (Nov 2024) frattura trimalleolare scomposta di caviglia sx;
• Ipertensione arteriosa;
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
• Incontinenza urinaria;
• Ipotiroidismo post-chirurgico in trattamento farmacologico”.
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “Gli attuali accertamenti medico-legali hanno evidenziato un soggetto di 87 anni in discrete condizioni generali, in atto affetto da encefalopatia vascolare cronica, con deterioramento cognitivo moderato, disturbi già evidenziati nella documentazione del 2022 1,2 , che a seguito del recente traumatismo alla caviglia sx (09.11.2024) e del conseguente periodo di allettamento hanno subito un aggravamento, con recrudescenza dei fenomeni psicotici e sensibile peggioramento della performance neurocognitiva 3 : all'esame odierno la perizianda si presenta lucida, collaborante, orientata solo parzialmente nei parametri S/T ed in quelli personali e familiari (fornendo però risposte spesso non corrette), e con esitazioni da lacune mnesiche;
complessivamente eutimica, manifesta un lieve rallentamento ideomotorio. Coerentemente si rileva una grave compromissione ai test neurocognitivi 3 , che riportano un MMSE = 13,2 (corretto per età e scolarizzazione), risultando altresì non autonoma nelle ADL (1/6) così come nelle IADL (0/8). Il soggetto è altresì affetto da una compromissione uditiva, verificata anche in sede di esame clinico, che non viene adeguatamente corretta dall'utilizzo di protesi acustiche (per scarsa compliance) e con conseguenti difficoltà comunicative nella vita di relazione. Dal punto di vista neuro-motorio, il funzionamento globale risulta sensibilmente compromesso, sia per la poliartropatia sia per gli esiti post-traumatici multipli (di fratture pluricostali sx, frattura di scapola sx, frattura basicervicale di femore sx), ed in particolare per le sequele della recente frattura trimalleolare scomposta di caviglia sx, che determinano una grave limitazione della capacità deambulatoria, aggravando complessivamente la disautonomia del soggetto, e con consistente rischio per cadute, peraltro già verificatesi negli episodi documentati. Il soggetto presenta inoltre comorbilità quali ipertensione arteriosa (con verosimile cardiopatia ipertensiva), ipotiroidismo post-chirurgico ed incontinenza sfinteriale, condizioni che ne aggravano la gestione globale.
Alla luce di questi elementi si ritiene che il complesso delle infermità da cui in atto è affetta la signora integri gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, trovandosi la periziata “nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un'assistenza continua” e pertanto in condizione di dipendenza da terze persone.
Dalla disamina degli atti risulta che il quadro clinico sopra riportato, e da me riscontrato in occasione dell'accertamento tecnico del 16.05.2025, non mostrava ancora tale gravità in occasione della visita medica del 21.06.2023, così come non si sovrappone per gravità a quello CP_1 obiettivato dalla dr.ssa (ATP, deposito del 15.03.2024); risulta invece aderente alle Per_3 condizioni evidenziate alla recente visita neurologica 3 , nella quale lo specialista, concordemente a quanto ritiene lo scrivente, sostiene che le condizioni di allettamento durante la convalescenza (in seguito alla frattura di caviglia), così come gli esiti algico-disfunzionali a carico della caviglia, hanno contribuito ad un sensibile peggioramento globale della condizione neuro-cognitiva del soggetto, incidendo gravemente anche sulla funzione deambulatoria, e pertanto sull'autonomia complessiva residua.
Si ritiene pertanto di assegnare la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'epoca del recente trauma patito (frattura trimalleolare di caviglia sx), e cioè dal
NOVEMBRE 2024. Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità, va valutato se “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Per quanto sopra argomentato, si deduce che la ricorrente presenta una grave compromissione della capacità di svolgere regolarmente le funzioni della sua età; pertanto non si ritiene che sia in grado di assolvere a determinate azioni del vivere quotidiano: viene in tal senso ridotta l'autonomia personale e la capacità socio-relazionale, in modo tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, continuativo e globale.
In altri termini si deduce che le sue condizioni di salute comportino gravi difficoltà di relazione e di integrazione, tali da determinare una condizione di svantaggio sociale, aspetto che integra gli estremi per il riconoscimento di una situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92, la cui decorrenza deve farsi risalire, contestualmente a quanto sopra esposto, al
NOVEMBRE 2024”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di novembre 2024.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di novembre 2024, il complesso morboso accertato in capo alla ricorrente assume gravità tale da consentire il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dalla stessa data la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso.
Sul punto sembra opportuno precisare che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Sul tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di novembre 2024 si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di novembre 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. ex art. 3 co. 3 L.
104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il GOP
MA TO
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, MA TO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gesua Nugara (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata in LI (CL) nella via Palermo n. 177
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi delle
Leggi n. 18/80, n. 508/88 e n. 509/88 oltre i benefici di cui alla L.
5.2.1992 n. 104 art. 3 comma 3.
Segnatamente esponeva: - che con ricorso per Atp ex art. 445 (giudizio recante il n. 1093/2023 R.G.) ha adito il Tribunale di
Caltanissetta -Sezione Lavoro-, al fine di ottenere, previa nomina di un CTU, l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni previdenziali/assistenziali richieste;
- che il nominato CTU, in data 15.03.2024 depositava Consulenza Tecnica D'Ufficio concludendo per la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto nell'atto introduttivo.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott. , Persona_2 nominato nel corso del presente procedimento, dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi, dall'esame obbiettivo e dalla documentazione sanitaria prodotta è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “• Encefalopatia vascolare cronica, con deterioramento cognitivo moderato e lieve parkinsonismo, disturbo depressivo;
• Poliartrosi;
• Esiti di fratture pluricostali sx, frattura di scapola sx, frattura basicervicale di femore sx, recente (Nov 2024) frattura trimalleolare scomposta di caviglia sx;
• Ipertensione arteriosa;
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
• Incontinenza urinaria;
• Ipotiroidismo post-chirurgico in trattamento farmacologico”.
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “Gli attuali accertamenti medico-legali hanno evidenziato un soggetto di 87 anni in discrete condizioni generali, in atto affetto da encefalopatia vascolare cronica, con deterioramento cognitivo moderato, disturbi già evidenziati nella documentazione del 2022 1,2 , che a seguito del recente traumatismo alla caviglia sx (09.11.2024) e del conseguente periodo di allettamento hanno subito un aggravamento, con recrudescenza dei fenomeni psicotici e sensibile peggioramento della performance neurocognitiva 3 : all'esame odierno la perizianda si presenta lucida, collaborante, orientata solo parzialmente nei parametri S/T ed in quelli personali e familiari (fornendo però risposte spesso non corrette), e con esitazioni da lacune mnesiche;
complessivamente eutimica, manifesta un lieve rallentamento ideomotorio. Coerentemente si rileva una grave compromissione ai test neurocognitivi 3 , che riportano un MMSE = 13,2 (corretto per età e scolarizzazione), risultando altresì non autonoma nelle ADL (1/6) così come nelle IADL (0/8). Il soggetto è altresì affetto da una compromissione uditiva, verificata anche in sede di esame clinico, che non viene adeguatamente corretta dall'utilizzo di protesi acustiche (per scarsa compliance) e con conseguenti difficoltà comunicative nella vita di relazione. Dal punto di vista neuro-motorio, il funzionamento globale risulta sensibilmente compromesso, sia per la poliartropatia sia per gli esiti post-traumatici multipli (di fratture pluricostali sx, frattura di scapola sx, frattura basicervicale di femore sx), ed in particolare per le sequele della recente frattura trimalleolare scomposta di caviglia sx, che determinano una grave limitazione della capacità deambulatoria, aggravando complessivamente la disautonomia del soggetto, e con consistente rischio per cadute, peraltro già verificatesi negli episodi documentati. Il soggetto presenta inoltre comorbilità quali ipertensione arteriosa (con verosimile cardiopatia ipertensiva), ipotiroidismo post-chirurgico ed incontinenza sfinteriale, condizioni che ne aggravano la gestione globale.
Alla luce di questi elementi si ritiene che il complesso delle infermità da cui in atto è affetta la signora integri gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, trovandosi la periziata “nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di un'assistenza continua” e pertanto in condizione di dipendenza da terze persone.
Dalla disamina degli atti risulta che il quadro clinico sopra riportato, e da me riscontrato in occasione dell'accertamento tecnico del 16.05.2025, non mostrava ancora tale gravità in occasione della visita medica del 21.06.2023, così come non si sovrappone per gravità a quello CP_1 obiettivato dalla dr.ssa (ATP, deposito del 15.03.2024); risulta invece aderente alle Per_3 condizioni evidenziate alla recente visita neurologica 3 , nella quale lo specialista, concordemente a quanto ritiene lo scrivente, sostiene che le condizioni di allettamento durante la convalescenza (in seguito alla frattura di caviglia), così come gli esiti algico-disfunzionali a carico della caviglia, hanno contribuito ad un sensibile peggioramento globale della condizione neuro-cognitiva del soggetto, incidendo gravemente anche sulla funzione deambulatoria, e pertanto sull'autonomia complessiva residua.
Si ritiene pertanto di assegnare la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'epoca del recente trauma patito (frattura trimalleolare di caviglia sx), e cioè dal
NOVEMBRE 2024. Per quanto riguarda la richiesta del riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità, va valutato se “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Per quanto sopra argomentato, si deduce che la ricorrente presenta una grave compromissione della capacità di svolgere regolarmente le funzioni della sua età; pertanto non si ritiene che sia in grado di assolvere a determinate azioni del vivere quotidiano: viene in tal senso ridotta l'autonomia personale e la capacità socio-relazionale, in modo tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, continuativo e globale.
In altri termini si deduce che le sue condizioni di salute comportino gravi difficoltà di relazione e di integrazione, tali da determinare una condizione di svantaggio sociale, aspetto che integra gli estremi per il riconoscimento di una situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/92, la cui decorrenza deve farsi risalire, contestualmente a quanto sopra esposto, al
NOVEMBRE 2024”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di novembre 2024.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di novembre 2024, il complesso morboso accertato in capo alla ricorrente assume gravità tale da consentire il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dalla stessa data la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 co. 3 L. 104/92.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso.
Sul punto sembra opportuno precisare che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Sul tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di novembre 2024 si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di novembre 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. ex art. 3 co. 3 L.
104/92, pertanto può godere dei relativi benefici;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il GOP
MA TO