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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12388 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30317/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30317/2021
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.16 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante è presente l'avv. Simona Monti in sost. dell'avv. Mauro Parte_1
GO, la quale si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Dopo breve discussione orale e all'esito della camera di consiglio, preso di allontanamento dell'unica parte dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 30317/2021 R.G avverso la sentenza n. 20455/2020 del
Giudice di Pace di Roma
PROMOSSO DA
1 (cod. fisc.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Pompeo Magno n. 94, presso OR & GO che con l'avv. Controparte_1
Mauro GO (C.F. ), lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 allegata all'atto introduttivo del giudizio
– appellante–
CONTRO
-appellata contumace- Controparte_2
NONCHÉ
-appellata contumace- Controparte_3
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20455/2020 pubblicata in data 06/11-11/11/2020 relativa alla causa iscritta a RGN 19224/2020.
conclusioni: come rassegnate dall'unica parte costituita nel verbale dell'udienza del
10.09.2025 che qui si riportano “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: Nel merito: accogliere, con ogni miglior formula, lo spiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720120064006777 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula
l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare i convenuti al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione contestava la cartella di pagamento n. Parte_1
09720120064006777 dell'importo complessivo di euro 190,62, emessa sulla base del ruolo n. Co 7386/2012, relativa a sanzioni amministrative della Camera ommercio, conosciuta in data
05.03.2020 dopo avere interrogato gli archivi di . Controparte_3
A fondamento della opposizione deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della stessa, la prescrizione, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
2 In primo grade il allegava l'estratto di ruolo del 05.03.2020, la relata di notifica, il Pt_1 certificato storico – anagrafico del 06.03.2020, la sentenza della Corte di cassazione del
21.12.2019 n. 34447 e la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma del
04.03.2020 n. 3074.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando quanto dedotto Controparte_3 dall'opponente, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo stante la notifica della cartella di pagamento e la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria;
rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché delle censure circa l'inesistenza del ruolo.
3. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_2
4. All'udienza del 06.11.2020 la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza 20455/20 del 06.11-11.11.2020 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione ritenendola non fondata, non provata e non tempestiva e compensava le spese di lite.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il
27.04.2021 con R.G. 30317/21; all'udienza del 16.11.2021 l'allora Giudice istruttore dichiarava la contumacia delle parti appellate che, ancorché ritualmente evocate, non si erano costituite in giudizio.
6. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, e dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.09.2025.
7. Dall'esame della vicenda processuale risulta che l'opposizione avanzata da Parte_1 ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza soltanto attraverso un'informativa dell' . Controparte_3
Sebbene il affermi di essere venuto a conoscenza di una “intimazione di Pt_1 pagamento”, lo stesso ha invece prodotto l'estratto di ruolo n. 7386/2012 da cui si evince la sussistenza della suddetta cartella di pagamento.
8. Sulla base di tale premessa, appare assorbente la considerazione che la domanda proposta era inammissibile, in quanto diretta avverso l'estratto di ruolo.
Invero, la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), sebbene introdotta in corso del giudizio di primo grado.
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
3 nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Successivamente con la sentenza del n. 26283 del 06.09.2022, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Secondo le Sezioni Unite l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione. La citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire: in particolare, "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art.
372 cod. proc. civ., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio".
A tale principio si sono uniformate le Sezioni semplici con numerose pronunce (ex multis
Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2023, n. 21816; Cass. 3.5.2023, n. 19165).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. 602/73, come aggiunto dall'art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l'immediata impugnabilità dell'estratto di ruolo, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della
Costituzione, con la pronuncia del 17.10.2023, n.190, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R.29 settembre 1973 n. 602.
A completare il quadro sono intervenute le Sezioni Unite, nella recente sentenza del
07.05.2024, n. 12459, secondo cui in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come
4 affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
9. In applicazione dei principi sovra citati era onere di parte opponente, ora appellante, allegare l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tuttavia, il non ha allegato un interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, né ha Pt_1 avanzato istanze in tal senso, né comunque allegato e offerto idonea prova della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis, cit. (cfr Cass. SSUU 6.9.2022, n.26283, punti 18, 18.1, Corte Appello Roma, 25.11.2020, n.5884, per cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, Cass. n.26175/17, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
10. A ciò si aggiunga che un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
11. Pertanto, difettando una condizione dell'azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta e tanto giustifica la conferma della sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione in quanto l'azione non poteva essere iniziata e proseguita con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il merito.
12. Nulla sulle spese risultando contumace l'appellata.
5 13. Infine, dev'essere dato atto della sussistenza degli estremi per il raddoppio dell'importo da versare a titolo di contributo unificato, se dovuto, secondo quanto previsto dal co.
1-quater dell'art. 13 del T.U. in tema di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
20455/2020 pubblicata in data 06/11-11/11/2020 relativa alla causa iscritta a RGN 19224/2020, così provvede:
- rigetta l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- ai sensi del comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, d.P.R. cit.
Così deciso in Roma, il 10.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
Provvedimento redatto con il contributo del GOP in Tirocinio Anna Maria Bisogni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30317/2021
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.16 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante è presente l'avv. Simona Monti in sost. dell'avv. Mauro Parte_1
GO, la quale si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Dopo breve discussione orale e all'esito della camera di consiglio, preso di allontanamento dell'unica parte dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 30317/2021 R.G avverso la sentenza n. 20455/2020 del
Giudice di Pace di Roma
PROMOSSO DA
1 (cod. fisc.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Pompeo Magno n. 94, presso OR & GO che con l'avv. Controparte_1
Mauro GO (C.F. ), lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 allegata all'atto introduttivo del giudizio
– appellante–
CONTRO
-appellata contumace- Controparte_2
NONCHÉ
-appellata contumace- Controparte_3
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20455/2020 pubblicata in data 06/11-11/11/2020 relativa alla causa iscritta a RGN 19224/2020.
conclusioni: come rassegnate dall'unica parte costituita nel verbale dell'udienza del
10.09.2025 che qui si riportano “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: Nel merito: accogliere, con ogni miglior formula, lo spiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720120064006777 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula
l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare i convenuti al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione contestava la cartella di pagamento n. Parte_1
09720120064006777 dell'importo complessivo di euro 190,62, emessa sulla base del ruolo n. Co 7386/2012, relativa a sanzioni amministrative della Camera ommercio, conosciuta in data
05.03.2020 dopo avere interrogato gli archivi di . Controparte_3
A fondamento della opposizione deduceva la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della stessa, la prescrizione, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
2 In primo grade il allegava l'estratto di ruolo del 05.03.2020, la relata di notifica, il Pt_1 certificato storico – anagrafico del 06.03.2020, la sentenza della Corte di cassazione del
21.12.2019 n. 34447 e la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma del
04.03.2020 n. 3074.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando quanto dedotto Controparte_3 dall'opponente, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo stante la notifica della cartella di pagamento e la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria;
rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché delle censure circa l'inesistenza del ruolo.
3. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_2
4. All'udienza del 06.11.2020 la causa veniva trattenuta in decisione. Con la sentenza 20455/20 del 06.11-11.11.2020 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione ritenendola non fondata, non provata e non tempestiva e compensava le spese di lite.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il
27.04.2021 con R.G. 30317/21; all'udienza del 16.11.2021 l'allora Giudice istruttore dichiarava la contumacia delle parti appellate che, ancorché ritualmente evocate, non si erano costituite in giudizio.
6. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, e dopo alcuni rinvii, mutato l'organo giudicante, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.09.2025.
7. Dall'esame della vicenda processuale risulta che l'opposizione avanzata da Parte_1 ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza soltanto attraverso un'informativa dell' . Controparte_3
Sebbene il affermi di essere venuto a conoscenza di una “intimazione di Pt_1 pagamento”, lo stesso ha invece prodotto l'estratto di ruolo n. 7386/2012 da cui si evince la sussistenza della suddetta cartella di pagamento.
8. Sulla base di tale premessa, appare assorbente la considerazione che la domanda proposta era inammissibile, in quanto diretta avverso l'estratto di ruolo.
Invero, la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), sebbene introdotta in corso del giudizio di primo grado.
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
3 nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Successivamente con la sentenza del n. 26283 del 06.09.2022, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Secondo le Sezioni Unite l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione. La citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire: in particolare, "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art.
372 cod. proc. civ., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio".
A tale principio si sono uniformate le Sezioni semplici con numerose pronunce (ex multis
Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2023, n. 21816; Cass. 3.5.2023, n. 19165).
La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. 602/73, come aggiunto dall'art. 3 bis del D.L.146/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 215/2021, che esclude, anche per i giudizi in corso, l'immediata impugnabilità dell'estratto di ruolo, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della
Costituzione, con la pronuncia del 17.10.2023, n.190, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis del D.P.R.29 settembre 1973 n. 602.
A completare il quadro sono intervenute le Sezioni Unite, nella recente sentenza del
07.05.2024, n. 12459, secondo cui in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come
4 affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
9. In applicazione dei principi sovra citati era onere di parte opponente, ora appellante, allegare l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Tuttavia, il non ha allegato un interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, né ha Pt_1 avanzato istanze in tal senso, né comunque allegato e offerto idonea prova della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis, cit. (cfr Cass. SSUU 6.9.2022, n.26283, punti 18, 18.1, Corte Appello Roma, 25.11.2020, n.5884, per cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. non si riferisce ai documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale della parte, Cass. n.26175/17, sull'ammissibilità anche in sede di legittimità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire).
10. A ciò si aggiunga che un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
11. Pertanto, difettando una condizione dell'azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta e tanto giustifica la conferma della sentenza di primo grado sia pure con diversa motivazione in quanto l'azione non poteva essere iniziata e proseguita con conseguente assorbimento di ogni questione concernente il merito.
12. Nulla sulle spese risultando contumace l'appellata.
5 13. Infine, dev'essere dato atto della sussistenza degli estremi per il raddoppio dell'importo da versare a titolo di contributo unificato, se dovuto, secondo quanto previsto dal co.
1-quater dell'art. 13 del T.U. in tema di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
20455/2020 pubblicata in data 06/11-11/11/2020 relativa alla causa iscritta a RGN 19224/2020, così provvede:
- rigetta l'appello per carenza di un attuale interesse ad agire in relazione alla proposta opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- ai sensi del comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, d.P.R. cit.
Così deciso in Roma, il 10.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
Provvedimento redatto con il contributo del GOP in Tirocinio Anna Maria Bisogni
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