Decreto decisorio 4 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/11/2021, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 01585/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.I.A. Agricola Italiana Alimentare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Barbara Bissoli, Francesco Maria Curato e Matteo Zanoni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cieloinfinito s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 3808 del 5 agosto 2014 con la quale il Comune di Verona ha determinato di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando d'asta per l'alienazione ad asta pubblica di un'area agricola di proprietà comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 novembre 2014;
Rilevato altresì che in data 13 e 16 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nelle stesse date di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO