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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione – in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti –ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale, e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Di Stasio, giusta procura Parte_1
in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Controparte_1
Greco, giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Ricci Controparte_2
APPELLATO COSTITUITO CP_3
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio la Parte_1
e , onde ottenere il rigetto dell'appello principale Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 proposto da e dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 CP_4
con conferma delle statuizioni di primo grado di cui alla sentenza n. 1198/17, in ottemperanza al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11657 del 02/02/2022 che aveva accolto il ricorso principale proposto da ed aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale Parte_1
proposto da , con rimessione al Tribunale di Benevento in funzione Controparte_2
di giudice di appello in diversa composizione.
Deduceva in particolare che la Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza, in accoglimento del ricorso principale proposto dal , aveva cassato la sentenza Pt_1
emessa dal Tribunale di Benevento, statuendo che il giudice di appello aveva erroneamente decurtato dal risarcimento liquidato la somma di euro 6.447,51, potendo l' indennizzare solo il danno patrimoniale e non il danno biologico, con la CP_5
conseguenza che non poteva operare nel caso di specie il principio della compensazio lucri cum danno.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava la correttezza del contegno Controparte_6
tenuto dalla compagnia che aveva eseguito la sentenza di prime cure, provvedendo al pagamento in favore del sig. degli importi liquidati dal Giudice di Parte_1
Pace di Benevento a titolo di risarcimento danni da lesioni, desistendo dal porre in esecuzione il disposto della sentenza resa dal Tribunale di Benevento durante il giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione;
chiedeva pertanto la compensazione delle spese di lite.
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Ciò premesso, la decisione del caso di specie non può prescindere da una breve disamina della vicenda processuale.
Con atto di citazione del 30.5.2011 il citava in giudizio e Pt_1 Controparte_2
la onde ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_7
non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 23.5.2011.
Il giudizio si concludeva con sentenza del Giudice di Pace n. 1198 del 1.12.2017 con cui, in accoglimento della domanda, e la (già Controparte_2 Controparte_8
) venivano condannati al pagamento della somma di euro 1.179,61 per CP_7
risarcimento dei danni al veicolo e di euro 6.848,99 per il risarcimento delle lesioni personali.
pagina 2 di 5 A seguito di impugnazione, con sentenza n. 536 del 22.3.2019 il Tribunale di
Benevento rigettava l'appello principale di e, in accoglimento Controparte_2
parziale dell'appello incidentale proposto da a parziale Controparte_9
modifica della sentenza gravata, nel resto confermata, disponeva la detrazione dall'importo liquidato in favore di e a carico di Parte_1 [...]
della somma di €.6.447,51. CP_9
Proposto ricorso in Cassazione, la S.C. con ordinanza n. 11657 dell'11 aprile 2022 ha accolto il ricorso proposto dal con rinvio al Tribunale di Benevento, in Pt_1
funzione di giudice del gravame, in diversa composizione, evidenziando che l'indennizzo erogato dall' , quale che ne fosse il fondamento, non poteva essere CP_5
detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale, va evidenziato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, n. 11535)
In particolare, l'oggetto del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è come noto predeterminato o "chiuso", ed in particolare la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito: ne deriva che i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il
"thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, che enuncia il principio di diritto non in astratto, ma al fine della concreta decisione del caso di specie (v. Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,04/04/2011, n. 7656;
Cass. civ. Sez. III,13/07/2006, n. 15952).
pagina 3 di 5 Quanto alle questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti, le stesse debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cassazione civile, sez. II, 30/11/2017, n. 28751).
Nella specie, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, non vi è dunque spazio per ulteriori e diverse conclusioni in ordine alla questione affrontata e decisa in sede di legittimità.
Deve dunque in questa sede, nei limiti del perimetro decisionale innanzi precisato, essere rigettato l'appello incidentale proposto dalla con conferma CP_10
della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno per lesione personale.
Sul punto, la Suprema Corte ha invero evidenziato che il danno biologico non forma oggetto di indennizzo da parte dell' che può invece erogare la pensione ordinaria CP_5 di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, l'assegno mensile e l'indennità di accompagnamento, prestazioni tutte fondate sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e di guadagno.
Nulla può essere disposto con riferimento al rigetto dell'appello principale proposto dal avendo già il giudice di secondo grado rigettato l'appello dallo stesso CP_2
proposto e avendo la Suprema Corte dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Quanto alle spese di lite, la va condannata a rimborsare al Controparte_11 Pt_1
le spese di giudizio relative alle fasi di merito e a quella di legittimità (in ordine alla quale ogni provvedimento sulle spese era stato rimesso al giudice di rinvio ex art. 385, ult. co., c.p.c.), liquidate come in dispositivo.
A tale riguardo, secondo i principi affermati costantemente dalla S.C., gli onorari spettanti al difensore devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, in riferimento ai singoli gradi.
Per il giudizio di Cassazione, allorchè la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute -cfr. Cass. 2005/n.
5426 e Cass. 2010/n. 11482, principi richiamati, anche se con riferimento ai nuovi pagina 4 di 5 parametri introdotti con D.M. n. 140 del 2012, da Cass. sez. un. 2012/n. 17405 e
17406-.
Ne consegue che nella specie la liquidazione del compenso al difensore relativa alla fase di appello e a quella per il giudizio dinanzi alla Cassazione va effettuata secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del
2018, mentre la liquidazione delle spese di lite relativa al presente giudizio di rinvio va effettuato sulla base dei criteri di cui al richiamato D.M. D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, quale giudice di rinvio dalla Cassazione - giusta ordinanza n. 11657 del
2022, con cui veniva cassata la sentenza del Trinunale di Benevento n. 536 del 2019-, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1198 del 2017 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, nella causa riassunta, così decide
1) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
2) condanna la a rimborsare a le spese di Controparte_9 Parte_1
giudizio, che liquida per il grado di appello in € 1.618,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio di Cassazione in € 1.468,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, per il presente giudizio di rinvio in €
1.700,00, comprensivo di spese, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva
e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione – in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti –ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale, e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Di Stasio, giusta procura Parte_1
in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Controparte_1
Greco, giusta procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Ricci Controparte_2
APPELLATO COSTITUITO CP_3
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio la Parte_1
e , onde ottenere il rigetto dell'appello principale Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 proposto da e dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 CP_4
con conferma delle statuizioni di primo grado di cui alla sentenza n. 1198/17, in ottemperanza al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11657 del 02/02/2022 che aveva accolto il ricorso principale proposto da ed aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale Parte_1
proposto da , con rimessione al Tribunale di Benevento in funzione Controparte_2
di giudice di appello in diversa composizione.
Deduceva in particolare che la Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza, in accoglimento del ricorso principale proposto dal , aveva cassato la sentenza Pt_1
emessa dal Tribunale di Benevento, statuendo che il giudice di appello aveva erroneamente decurtato dal risarcimento liquidato la somma di euro 6.447,51, potendo l' indennizzare solo il danno patrimoniale e non il danno biologico, con la CP_5
conseguenza che non poteva operare nel caso di specie il principio della compensazio lucri cum danno.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava la correttezza del contegno Controparte_6
tenuto dalla compagnia che aveva eseguito la sentenza di prime cure, provvedendo al pagamento in favore del sig. degli importi liquidati dal Giudice di Parte_1
Pace di Benevento a titolo di risarcimento danni da lesioni, desistendo dal porre in esecuzione il disposto della sentenza resa dal Tribunale di Benevento durante il giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione;
chiedeva pertanto la compensazione delle spese di lite.
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Ciò premesso, la decisione del caso di specie non può prescindere da una breve disamina della vicenda processuale.
Con atto di citazione del 30.5.2011 il citava in giudizio e Pt_1 Controparte_2
la onde ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_7
non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 23.5.2011.
Il giudizio si concludeva con sentenza del Giudice di Pace n. 1198 del 1.12.2017 con cui, in accoglimento della domanda, e la (già Controparte_2 Controparte_8
) venivano condannati al pagamento della somma di euro 1.179,61 per CP_7
risarcimento dei danni al veicolo e di euro 6.848,99 per il risarcimento delle lesioni personali.
pagina 2 di 5 A seguito di impugnazione, con sentenza n. 536 del 22.3.2019 il Tribunale di
Benevento rigettava l'appello principale di e, in accoglimento Controparte_2
parziale dell'appello incidentale proposto da a parziale Controparte_9
modifica della sentenza gravata, nel resto confermata, disponeva la detrazione dall'importo liquidato in favore di e a carico di Parte_1 [...]
della somma di €.6.447,51. CP_9
Proposto ricorso in Cassazione, la S.C. con ordinanza n. 11657 dell'11 aprile 2022 ha accolto il ricorso proposto dal con rinvio al Tribunale di Benevento, in Pt_1
funzione di giudice del gravame, in diversa composizione, evidenziando che l'indennizzo erogato dall' , quale che ne fosse il fondamento, non poteva essere CP_5
detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale, va evidenziato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, n. 11535)
In particolare, l'oggetto del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è come noto predeterminato o "chiuso", ed in particolare la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito: ne deriva che i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il
"thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, che enuncia il principio di diritto non in astratto, ma al fine della concreta decisione del caso di specie (v. Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,04/04/2011, n. 7656;
Cass. civ. Sez. III,13/07/2006, n. 15952).
pagina 3 di 5 Quanto alle questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti, le stesse debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (Cassazione civile, sez. II, 30/11/2017, n. 28751).
Nella specie, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, non vi è dunque spazio per ulteriori e diverse conclusioni in ordine alla questione affrontata e decisa in sede di legittimità.
Deve dunque in questa sede, nei limiti del perimetro decisionale innanzi precisato, essere rigettato l'appello incidentale proposto dalla con conferma CP_10
della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno per lesione personale.
Sul punto, la Suprema Corte ha invero evidenziato che il danno biologico non forma oggetto di indennizzo da parte dell' che può invece erogare la pensione ordinaria CP_5 di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, l'assegno mensile e l'indennità di accompagnamento, prestazioni tutte fondate sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e di guadagno.
Nulla può essere disposto con riferimento al rigetto dell'appello principale proposto dal avendo già il giudice di secondo grado rigettato l'appello dallo stesso CP_2
proposto e avendo la Suprema Corte dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
Quanto alle spese di lite, la va condannata a rimborsare al Controparte_11 Pt_1
le spese di giudizio relative alle fasi di merito e a quella di legittimità (in ordine alla quale ogni provvedimento sulle spese era stato rimesso al giudice di rinvio ex art. 385, ult. co., c.p.c.), liquidate come in dispositivo.
A tale riguardo, secondo i principi affermati costantemente dalla S.C., gli onorari spettanti al difensore devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, in riferimento ai singoli gradi.
Per il giudizio di Cassazione, allorchè la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute -cfr. Cass. 2005/n.
5426 e Cass. 2010/n. 11482, principi richiamati, anche se con riferimento ai nuovi pagina 4 di 5 parametri introdotti con D.M. n. 140 del 2012, da Cass. sez. un. 2012/n. 17405 e
17406-.
Ne consegue che nella specie la liquidazione del compenso al difensore relativa alla fase di appello e a quella per il giudizio dinanzi alla Cassazione va effettuata secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del
2018, mentre la liquidazione delle spese di lite relativa al presente giudizio di rinvio va effettuato sulla base dei criteri di cui al richiamato D.M. D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale, quale giudice di rinvio dalla Cassazione - giusta ordinanza n. 11657 del
2022, con cui veniva cassata la sentenza del Trinunale di Benevento n. 536 del 2019-, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1198 del 2017 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, nella causa riassunta, così decide
1) rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
2) condanna la a rimborsare a le spese di Controparte_9 Parte_1
giudizio, che liquida per il grado di appello in € 1.618,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio di Cassazione in € 1.468,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, per il presente giudizio di rinvio in €
1.700,00, comprensivo di spese, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva
e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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