Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1065/2022 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via C.F._1
Praga n. 45, presso lo studio dell'Avv. Fabrizia Bonura che lo rappre- senta e difende giusta mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, n.q. di erede di , nata a [...]- Controparte_1 Persona_1
rona il 14.01.1946 (c.f. ), elettivamente domicilia- C.F._2
ta in LL, corso Sammarco 9/A, presso lo studio dell'Avv. Leonar- do Calì, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. II civile
Conclusioni delle parti:
Appellante: “come in atto di appello”; Appellata: “come in comparsa di costituzione
e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 1182/2021 pubblicata in data 16.12.2021, rigettò la domanda di usucapione for- mulata da;
accolse la domanda riconvenzionale pro- Parte_1
posta da n.q. di erede di e, per Controparte_1 Persona_1
l'effetto, dichiarò risolto il contratto d'affitto del fondo rustico inter partes; ordinò all'attore di rilasciare, in favore di Controparte_1
n.q. il fondo rustico sito nell'agro di EF AN (PA) in Contrada San
Lorenzo, identificato al foglio 9, particelle 90-345-335, entro la data del 25.01.2022; condannò al pagamento, in favore di Parte_1
n.q. di erede di , al pagamento del- Controparte_1 Persona_1
le spese del procedimento liquidate in complessivi € 2.473,00 di cui €
43,00 per spese vive ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_2
, chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva nel giudizio di se-
[...]
condo grado , resistendo al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 22.10.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la cau- sa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c.,
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dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclu- sionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di re- plica.
*******
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, che non ha tenuto conto l'effettivo rapporto del possessore con la res. L'appellante afferma che il contratto di affitto di fondo rustico prodotto in giudizio dall'appellata deve ritenersi nullo perché non registrato né datato e controfirmato da
. La parte appellata non avrebbe, dunque, depositato Persona_1
alcun documento idoneo a provare le contestazioni in ordine al pos- sesso pacifico, continuato e ultraventennale del fondo rustico da parte di . Parte_1
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sen- tenza impugnata per l'incompletezza dell'attività istruttoria,
l'insufficienza di motivazione e l'illogicità manifesta lamentando, in particolare, che il giudice di prime cure ha dapprima ammesso le prove poi ritenute superflue, rigettando la domanda perché non sufficiente- mente provata.
CP_2
L'appello è infondato.
Il fondo rustico, sito nell'agro di EF AN (PA) in Contrada San
Lorenzo, identificato al foglio 9, particelle 90-345-335, risulta di esclu- siva proprietà della convenuta in primo grado , la quale Persona_1
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lo aveva ricevuto in eredità dal marito , deceduto in Persona_2
LL (PA) in data 22.03.2010, che a sua volta lo aveva ricevuto in forza di testamento olografo di e atto di divisione, Persona_3
entrambi redatti in Notar rispettivamente il 31 maggio Persona_4
1977 e il 20 marzo 1981 prodotti in atti. In seguito al decesso di
[...]
, il bene oggetto di causa è stato ereditato dalla nipote Persona_5 [...]
, che, ricevuta la notifica del ricorso in riassunzione Controparte_3
da parte di si è costituita nel giudizio originaria- Parte_1
mente pendente tra costui e – che era stato interrotto Persona_1
ex artt. 300 e ss. c.p.c. in seguito alla morte della convenuta – facendo proprie le difese e le eccezioni proposte dalla dante causa e, in partico- lare, la domanda riconvenzionale volta alla risoluzione per inadempi- mento del contratto di affitto di fondo rustico stipulato con l'attore in primo grado.
Ora, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è ne- cessaria la sussistenza di un comportamento continuo e ininterrotto diretto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprieta- rio o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rive- lare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto.
Tanto premesso, risulta dalla produzione documentale in atti, che tra le parti intercorreva un rapporto di affitto, regolato da un origina- rio contratto stipulato tra il con Parte_1 Persona_2
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vigente a decorrere dal mese di agosto 2006 e da un successivo con- tratto decorrente da agosto 2012 con , entrambi sotto- Persona_1
scritti dall'appellante il quale, pur invocando la nullità per mancata re- gistrazione, non ha mai disconosciuto la firma né ha mai negato che vi fosse un rapporto originario di affitto, con impegno del conduttore a coltivare il terreno e a versare un canone mensile di € 200,00 e derrate alimentari.
L'esistenza di un rapporto riconducibile al contratto di affitto postu- la una relazione con la res che è qualificabile con mera detenzione, come tale non utile ai fini dell'acquisto per usucapione che, come detto, richiede un possesso qualificato tale da comportare l'esercizio di tutte le prerogative proprietarie in aggiunta ad atti incompatibili con il rico- noscimento dell'altrui proprietà.
Difatti, è pacificamente affermato che: “Qualora il potere di fatto sia inizialmente esercitato a titolo di detenzione - sulla base di un contratto di affitto successivamente scaduto - per il perfezionarsi dell'usucapione è richiesto un atto di interversione in opposizione al proprietario, tale da manifestare la volontà di esercitare un possesso pieno, escludendone il titolare. Occorre - in particolare - il compimento di attività materiali che
- secondo l'apprezzamento del giudice di merito - rendano esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore aveva iniziato a possedere in modo esclusivo. L'interversione del possesso, infatti, non può derivare dall'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione è stata costituita, verificandosi, in tal caso, un'ordinaria ipotesi di ina- dempimento contrattuale, né da meri atti di esercizio del possesso, ido-
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nei solo a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determina- ta dalla materiale disponibilità del bene” (Cassazione civile sez. II,
16/05/2022, n.15576).
Ora, anche la circostanza della dedotta nullità del contratto, solo per vizi formali che attengono alla mancata registrazione, non elide la natura del rapporto di fatto, riconducibile ad una mera detenzione giacché ha ricevuto la disponibilità del terreno in forza di un Parte_1
rapporto negoziale che lo rende mero detentore, e ciò anche in presen- za di titolo affetto da nullità. Difatti, per potersi configurare una situa- zione di possesso in capo al soggetto che acquisti in base ad esso una relazione di fatto con la res non è sufficiente la materiale detenzione della stessa, ma occorre un atto ulteriore idoneo a manifestare all'e- sterno la volontà del predetto soggetto di comportarsi come unico proprietario del bene (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/08/2019,
n.21726).
D'altra parte, è bene richiamare l'indirizzo consolidato della giuri- sprudenza di legittimità per il quale: “L'art. 1, comma 346, l. n. 311 del
2004 (legge finanziaria 2005) non si applica ai contratti di affitto a col- tivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se sog- getti all'obbligo della registrazione. Pertanto, questi sono validi e hanno effetto riguardo ai terzi, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo fi- scale, anche se verbali e non trascritti, ai sensi dell'art. 41 l. n. 203 del
1982” (Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17424; conf. Cassazio- ne civile sez. VI, 06/03/2020, n.6408).
Indi, non essendovi prova se e da quale momento l'appellante abbia
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cominciato ad esercitare le prerogative proprietarie contrapponendosi a quelle del concedente, a tal fine certamente non può valere l'accertata morosità di che, semmai, assume rilievo Parte_1
solo ai fini dell'azione di risoluzione per inadempimento senza deter- minare alcuna valida interversio possessionis, non essendo stata ac- compagnata da alcun comportamento attivo idoneo a manifestare la volontà del conduttore di esercitare sul terreno una signoria, un pote- re che solo il proprietario avrebbe la facoltà di compiere, contrappo- nendosi a quello altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/05/2022,
n.15576).
Le prove orali articolate dall'appellante sono del tutto generiche e non valgono a fornire la prova dell'intervenuta interversione del pos- sesso nei termini dianzi esposti sicché si ribadisce la valutazione di su- perfluità già manifestata dal primo giudice, alla stregua della produ- zione documentale versata in atti.
Va, altresì, escluso che la titolare del diritto dominicale abbia tenuto un comportamento inerte e si sia disinteressata del terreno, avendo anzi più volte sollecitato per iscritto l'adempimento dell'obbligo di
[...]
di versare i canoni e le derrate alimentari dovute in forza del Pt_1
predetto contratto (si veda corrispondenza prodotta).
Pertanto, l'appello è integralmente rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va-
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lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello, l'appellante deve essere condan- nato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1182/2021 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 16.12.2021; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite che liquida in complessivi € 3.950,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appel- lanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo del 23.1. 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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