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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.. Mastrantoni Davide, dall'Avv. Petrosemolo Margherita e dall'Avv. Annoni
Marco;
Attore in opposizione
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Castelli Luciano e dall'Avv. Covucci Dario;
Convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione avverso il decreto n. 8765/2024 dell'11.11.2024 della Corte
d'Appello di Roma, I sez.civile, con cui è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla Camera di commercio Internazionale tra e “Gestione Conessioni RL- Agencia en Chile” CP_1
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, presentava Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 840 cpc, avverso il Decreto in oggetto con cui era stata dichiarata l'immediata esecutività in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del
Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla
Camera di commercio Internazionale tra e “Gestione NI RL- Agencia en CP_1
Chile”.
L'opponente contestava il provvedimento sulla base del duplice motivo della violazione dell'articolo IV della Convenzione di New York e dell'art. 839 2° co. Cpc, per aver la depositato in prima istanza una copia semplice del priva dell'attestazione di CP_1 CP_2 autenticità ovvero di conformità all'originale, e del difetto di giurisdizione del giudice italiano e conseguente carenza di interesse ad agire della per avere quest'ultima eletto il Pt_2
Tribunale di Santiago del Cile quale foro esclusivo per l'esecutività delle obbligazioni soggette ad esecuzione giudiziaria, e instava per la sospensione dell'esecutività del decreto gravato.
, costituitasi, contestava le argomentazioni d controparte, instando per il rigetto Pt_2 dell'opposizione.
La Corte, all'esito del sub- procedimento, in accoglimento dell'istanza dell'opponente, disponeva la sospensione provvisoria dell'esecutività del decreto opposto.
Successivamente, all'udienza di comparizione delle parti nella fase di merito del 14.5.2025, parte opposta ( ) dichiarava di aderire all'eccezione pregiudiziale proposta dalla CP_1 controparte (opponente concernente il difetto formale del lodo Parte_1 prodotto e parte opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizione.
§2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Quanto al principale motivo di opposizione, relativo al difetto dei requisiti formali del lodo depositato in prima istanza, si osserva che in tema di riconoscimento del lodo arbitrale straniero il rispetto dei requisiti formali di presentazione dell'istanza di esecutività del lodo, prescritti dall'art. 839 cpc, configura non già una condizione dell'azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda al momento dell'instaurazione del procedimento, e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice;
in tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, questa Corte ha costantemente affermato che la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10
r.g. n. 2 giugno 1958 e dall'art. 839, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev'essere verificata anche d'ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilità della domanda, con riferimento al momento dell'instaurazione del procedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4/05/1998, n. 4417; 20/09/1995, n. 9980; 12/
11/1992, n. 12187). In applicazione di tale principio, è stata ritenuta insufficiente, ai fini della procedibilità della domanda, la produzione di una copia fotostatica non autenticata, indipendentemente dalla mancata contestazione della sua conformità all'originale
(cfr. Cass., Sez. I, 12/02/1987, n. 1526), così come la produzione di una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, escludendosi anche la possibilità di rimettere la causa in istruttoria per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2009, n. 17291). (v. Cassazione n. 16701/ 2020 – in motivazione).
Inoltre, si rileva che l'art. 3 della Convenzione di New York del 1958 statuisce che Ciascuno
Stato contraente riconoscerà l'autorità d'una sentenza e ne accorderà l'esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti;
e l'art. 4, in punto di requisiti dell'istanza di esecutività del lodo, statuisce che Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione menzionati nell'articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:
-l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità;
-l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per
l'autenticità.
-Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.
Nel caso di specie si rileva che la versione depositata da parte opposta ( sub D) risulta una copia di un documento recante in calce tre sottoscrizioni a mano, senza tuttavia riportare alcun elemento che consenta di ritenerlo l'originale del lodo emesso dalla Camera di
Commercio internazionale di Santiago del Cile il 14.7.2022 tra le parti;
pur a volerla considerare una copia, non se ne ravvisano i caratteri dell'autenticazione richiesti dalla citata normativa di riferimento, rilevandosi al riguardo che nella versione depositata in origine, per come risulta dall'indice depositato da ID con l'integrazione documentale sub D ( degli allegati) e dall'all.3 alla memoria di Gestione NI, non risultava un atto di r.g. n. 3 autenticazione di tale documento;
sub D bis dell'integrazione documentale figura, invece, un atto notarile di cd “protocollazione” ( a firma del notaio ) Persona_1 che si limita a rappresentare di aver proceduto a protocollare “copia” del lodo definivo caso cci24735/jpa della camera di commercio internazionale, corte internazionale di arbitrato relativo al caso tra IE LA DI s.l. ( Spagna) e AL NI RL – Agencia en Cile” senza alcuna attestazione di conformità del documento in copia al suo originale.
Ne consegue che, alla luce del quadro di riferimento così come interpretato dalla Suprema
Corte con i menzionati principi, il deposito della domanda di esecutività ai sensi dell'art. 839 cpc presentata da ID non può essere ritenuta conforme ai requisiti formali di procedibilità richiesti per una sua valida presentazione.
L'espressa adesione nella fase di merito della stessa parte opposta ( ) all'eccezione Pt_2 formulata da controparte sui requisiti formali della domanda originaria di esecutività del lodo rende questo aspetto della controversia anche incontestato tra le parti.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e per l'effetto il decreto opposto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il
Decreto n. 8765/2024 dell'11.11.2024 della Corte d'Appello di Roma, I sez.civile, con cui è stata dichiarata l'efficacia esecutiva in Italia del lodo arbitrale straniero emesso a Santiago del
Cile il 14.7.2022 all'esito del procedimento arbitrale n. 24735/JPA, amministrato dalla Camera di commercio Internazionale tra e “Gestione Conessioni RL- Agencia en Chile”. CP_1
Condanna parte opposta, , alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in misura di € 35.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4