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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 198 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
26, c.f. , elettivamente domiciliato in Terralba (OR), alla via C.F._1
Puccini n. 31, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corona, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione contenente la nomina di nuovo difensore in data 03.10.2022 ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Cagliari, nella Via Rossini n. 13, presso lo studio dell'Avv. Demetrio
Delfino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione resistente
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: all'udienza di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con l'ulteriore modifica relativa alla richiesta di revoca integrale o, in subordine, di riduzione all'importo di euro 100,00 del contributo a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne”. Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. aveva così concluso: “revocare, dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'assegno di mantenimento per per i motivi in Controparte_1
espositiva e in subordine ridurlo secondo giustizia;
ridurre, dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'assegno di mantenimento per il figlio alla somma di euro CP_2
100,00 mensili o nella somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia per i motivi di cui in espositiva;
revocare l'assegnazione della casa coniugale alla per CP_1
i motivi in espositiva;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese forfettarie e accessori di legge”. Alla medesima udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del subprocedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali, ha altresì concluso nei seguenti termini, in conformità al ricorso: “1) revocare l'assegno di mantenimento per la somma di euro 300,00 disposto nell'interesse di con CP_3
decorrenza dal mese di aprile 2023 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, nonché la statuizione che pone a carico del l'obbligo della Parte_1 contribuzione al 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, con decorrenza dal mese di aprile 2023 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia per le motivazioni sopra esposte;
2) in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non accogliere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento nell'interesse di , CP_2 disporre comunque la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma non superiore ad € 100,00; 3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento”.
Nell'interesse della resistente: all'udienza di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “conferma le conclusioni rassegnate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1),
c.p.c.” Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. aveva così concluso: “Rigettare le restanti domande del Ricorrente e per l'effetto: Assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra , affinché vi conviva con il figlio , CP_1 CP_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Disporre che il SI. Pt_1
corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 CP_2
l'assegno mensile di Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del Ricorrente e nella misura del 30% a carico della Resistente;
Disporre che il Ricorrente contribuisca al mantenimento della Resistente, versandole entro il 5 di ogni mese la somma mensile di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Condannare il SI. al pagamento delle spese del procedimento, nella loro totalità, considerate Pt_1
l'avventatezza e l'infondatezza delle domande avverse, da ritenersi financo temerarie”.
Alla medesima udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del subprocedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali, ha altresì concluso nei seguenti termini, in conformità alla memoria difensiva: “Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre il rigetto – in via principale e nel merito – della domanda formulata dal Ricorrente in quanto infondata in punto di fatto e di diritto, per i motivi argomentati in premessa. Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga fondata la domanda del Ricorrente, in via subordinata, si chiede che la revoca dell'assegno decorra dal momento dell'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica di previo il suo obiettivo accertamento. CP_3
Sempre in via subordinata, voglia l'adito Giudice accertare e dichiarare il diritto in capo alla Resistente a vedere aumentato l'assegno per il proprio mantenimento, a carico del
Ricorrente, fino a importo pari a Euro 500,00 o, in via di ulteriore subordine, ad altro importo ritenuto di giustizia, in ragione delle sopravvenute esigenze di mera sopravvivenza della SI.ra . In ogni caso, si chiede che l'adito Giudice dichiari il CP_1
diritto della SI.ra a dimorare nella casa coniugale. In ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e competenze del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che con sentenza parziale n. 685/2021, pubblicata il 28.12.2021, l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , disponendo, con separata ordinanza, la Parte_1 Controparte_1
prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alle questioni controverse, concernenti l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del figlio maggiorenne e la CP_2
richiesta, da parte della , di un assegno di mantenimento – da intendersi quale CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile - in proprio favore.
2. Partendo dalla disamina della questione inerente al mantenimento del figlio , CP_2
occorre anzitutto rilevare che la domanda originariamente formulata da Parte_1
e richiamata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., tesa ad ottenere la
[...]
riduzione del contributo determinato a suo carico, in sede di separazione, nella misura di euro 300,00, è stata successivamente modificata, in occasione del deposito di un ricorso ex art. 709, comma 4, c.p.c., nel senso della revoca del contributo medesimo ed in questi termini è stata reiterata, in via principale, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
2.1. La domanda è fondata, seppur nei limiti che seguono con riguardo al profilo temporale.
2.2. Se, infatti, dalla prova per testi ammessa ed espletata all'udienza del 21.09.2023 (cfr. deposizioni rese dalle testimoni , e , è Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 emerso lo svolgimento, da parte di , di un'attività lavorativa circoscritta ai soli CP_2 mesi estivi dell'anno 2021 presso l'Horse Country di Arborea, nel corso del giudizio sono intervenuti rilevanti mutamenti della situazione di fatto che giustificano la radicale cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre.
Le risultanze dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del sub-procedimento di modifica dei provvedimenti provvisori e, in particolare, le dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 21.12.2023, hanno infatti rivelato che questi, dopo aver ripetuto CP_2
per diversi anni la classe quinta superiore dell'istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”, a causa del rilevante numero di assenze e dello scarso rendimento, si era ritirato definitivamente da scuola all'età di 23 anni e, a partire dal luglio 2023, anche grazie all'aiuto economico del padre e alla condivisione di tale scelta, si era trasferito a Como e aveva iniziato a lavorare regolarmente, seppur con contratti a tempo determinato, alle dipendenze di aziende che si occupano di termoidraulica, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.200,00/1.300,00 (la medesima attività risulta esser stata proseguita anche nel corso dell'anno 2024, presso altro datore di lavoro, secondo quanto concordemente riferito dalle parti nelle comparse conclusionali).
A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni mosse dalla resistente (cfr. verbale udienza del
13.07.2023 e successivi scritti difensivi) circa l'adozione di una scelta forzata da parte del figlio e l'effettivo conseguimento di una indipendenza economica per via della durata dell'impiego – parametrata, peraltro, illogicamente, alla rinuncia ad altro impiego stagionale già reperito -, nonché le ragioni addotte in ordine alle generiche difficoltà incontrate da nella prosecuzione degli studi (“in quanto destabilizzato dal padre”), CP_2
che non assurgono al rango di valide e comprovate circostanze oggettive. È evidente, infatti, che l'inserimento nel mondo del lavoro mediante il reperimento di una occupazione in un settore tecnico, rinnovata con più contratti a tempo determinato e fonte di una retribuzione sufficiente, del tutto adeguata al percorso di studi intrapreso e non completato diligentemente entro un tempo congruo, consente di ritenere raggiunta l'autonomia economica da parte di e, comunque, la sua piena capacità lavorativa. CP_2
Tale conclusione trova rispondenza nell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nell'ottica della valorizzazione della funzione educativa del mantenimento e del principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, il giudice di merito è tenuto a valutare con prudente apprezzamento, caso per caso, le circostanze che giustificano il permanere di detto diritto e dello speculare obbligo gravante sul genitore, “fermo restando che quest'ultimo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n.
17183/2020; negli stessi termini, Cass. n. 38366/2021).
2.3. Alla considerazione sopra esposta deve inoltre aggiungersi quella per cui, non potendosi reputare l'allontanamento come sporadico o limitato a brevi periodi, né tantomeno legato a ragioni che abbiano determinato il mantenere del criterio della prevalenza della presenza del figlio presso l'abitazione del genitore, è in ogni caso venuto meno il presupposto della convivenza di con la madre, quale requisito che CP_2
giustificherebbe il persistere della legittimazione di quest'ultima a richiedere e percepire iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
2.4. Coerentemente alla ricostruzione sopra effettuata, deve disporsi, pertanto, la revoca del contributo a titolo di mantenimento del figlio (sia per le spese ordinarie che, chiaramente, per le spese straordinarie), posto a carico del a decorrere dal mese di Pt_1
luglio 2023, individuandosi in tale momento, in modo univoco, il venir meno di entrambi i requisiti legittimanti la protrazione dell'obbligo su di esso gravante.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che una diversa decorrenza, risalente fino alla data del deposito del ricorso introduttivo (22.02.2021), esorbiterebbe dai limiti della domanda - i cui effetti, come noto, si riflettono sul diritto alla ripetizione dell'indebito eventualmente azionabile dal genitore -, la quale era stata formulata in questi termini con riferimento alla sola riduzione dell'importo dell'assegno. D'altra parte, , CP_2
abbandonata temporaneamente e per la prima volta, secondo quanto allegato dalle parti, la frequentazione dell'istituto tecnico nell'anno scolastico 2020/2021, aveva reperito nell'anno 2021 un'attività lavorativa limitata alla stagione estiva, in qualità di
“manutentore e tuttofare” presso una struttura alberghiera della zona, inidonea, in quanto tale, a fargli conseguire una piena autosufficienza economica.
3. La statuizione di cui ai paragrafi che precedono comporta, ai sensi dell'art. 337-sexies
c.c., il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale espressamente reiterata nel presente giudizio da con conseguente revoca del Controparte_1
provvedimento disposto in sede di separazione e provvisoriamente confermato con l'ordinanza presidenziale, in assenza del presupposto costituito dalla convivenza con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
4. La questione residua attiene al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, come dalla stessa domandato al momento della sua costituzione in giudizio.
4.1. Ai fini del decidere, occorre muovere dal rilievo secondo cui, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, particolare, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, all'assegno di divorzio deve attribuirsi, ai sensi della legge n. 898 del 1970, art. 5, sesto comma, una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento impone l'accertamento del requisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive attraverso l'applicazione dei criteri equi-ordinati previsti dalla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui ci si deve attenere per la relativa attribuzione e determinazione. In particolare, si deve tenere conto, sotto entrambi i profili, della valutazione comparativa delle condizioni reddituali delle parti e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
4.2. Ciò posto, con riguardo all'odierna vertenza deve affermarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
4.3. In relazione alle condizioni patrimoniali delle parti, è anzitutto emerso che il Pt_1
ex appartenente alla polizia penitenziaria, percepisce un reddito netto da pensione pari ad euro 1.890,00/1.900,00 mensili, ottenuto suddividendo il reddito annuo al netto delle imposte per dodici mensilità (cfr. mod. 730/2021, mod. 730/2022 e mod. 730/2023), superiore rispetto a quello appurato, sulla base dei pochi mesi riscontrati, nella sentenza di separazione, allorquando ammontava ad euro 1.380,00 – 1.390,00 mensili. Su tale reddito grava, allo stato, unicamente la rata mensile pari ad euro 241,00 relativa alla restituzione, prevista in cinque anni, di un prestito al consumo contratto nel dicembre 2020, indicato nel ricorso introduttivo ed in via di scadenza entro l'anno in corso (v. doc. 6 allegato al ricorso), mentre è venuto meno l'obbligo di corresponsione del mantenimento per il figlio e, in ragione della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, che CP_2
rientrerà nella disponibilità dello stesso ricorrente quale esclusivo proprietario, non può più ritenersi giustificata la spesa fissa relativa al canone di locazione di euro 450,00 (spesa comprovata dalla produzione, con il doc. 7 allegato al ricorso introduttivo, del contratto di locazione stipulato per iscritto con decorrenza dal 1° agosto 2017 e regolarmente registrato). Parimenti, benché costituisca circostanza sopravvenuta rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non può tenersi conto, all'attualità, del mutuo contratto con la sorella nel giugno 2023, specificamente destinato ad aiutare il figlio nel pagamento delle spese relative alla casa presa in locazione ed all'acquisto di CP_2 un'auto in concomitanza con il suo trasferimento a Como, il cui piano di rimborso, stabilito in n. 20 rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna, è venuto a scadenza nel marzo 2025 (la circostanza è stata tempestivamente dichiarata dal ricorrente all'udienza di comparizione del 13.07.2023, a seguito del ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori e documentata con la produzione della scrittura privata in data
15.11.2023); né tantomeno può aversi riguardo all'ulteriore prestito contratto nel settembre 2023, da restituirsi in tre anni con una rata di importo ridotto (euro 101,90 mensili), la cui produzione nella medesima data del 15.11.2023 non è stata accompagnata da alcuna allegazione e giustificazione assertiva, nemmeno all'udienza fissata per la comparizione delle parti.
4.4. Quanto alla situazione reddituale della , deve rilevarsi che la stessa percepisce CP_1
un trattamento pensionistico, come al tempo della separazione, di euro 280,00/290,00 per tredici mensilità, corrispondenti a circa 300,00 euro per dodici mensilità, correlata al riconoscimento di una invalidità civile del 65% (cfr. cedolini relative alle mensilità da febbraio a maggio 2021 allegate al ricorso introduttivo, i cui importi risultano confermati dalla comunicazione INPS del 15.04.2022 prodotta dal resistente). Compatibilmente con la sussistenza di una capacità lavorativa residua - già appurata, in via potenziale, in sede di separazione ed allora stimata nella misura di euro 200/300,00 mensili, non censurata con i mezzi di gravame –, dalle ammissioni rese all'udienza del 13.11.2023, a seguito del deposito di una relazione investigativa da parte del ricorrente, è poi emerso come la resistente si sia attivata in pendenza del giudizio di divorzio per il reperimento di un'occupazione precaria, iniziando a lavorare in qualità di collaboratrice domestica dal mese di settembre 2023, a fronte del percepimento di una retribuzione di 100,00 euro alla settimana, corrispondente ad un importo mensile di 400,00 euro. Di tale circostanza occorre, dunque, tenere conto, seppur entro i limiti dettati dalla precarietà dell'occupazione e dalle patologie di natura fisica da cui ella risulta affetta (v. docc.6 – 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e docc. 1 – 6 depositati in data 05.10.2022, relativi a documentazione medica sopravvenuta rispetto al formarsi delle preclusioni istruttorie), che, come attestato dal riconoscimento di una percentuale di invalidità, ne hanno diminuito la capacità lavorativa (comportandone l'astensione dal sollevare pesi ed evitare sovraccarichi funzionali), di per sé già limitata e poco spendibile nel mondo del lavoro dopo tanti anni di inoccupazione, tenuto conto della realtà del contesto isolano e dell'età ormai superiore alla soglia dei sessant'anni. Considerata, inoltre, l'esigua entità dell'importo percepito nell'anno 2022 a titolo di reddito di cittadinanza, pari a 40,00 euro mensili (cfr. comunicazione INPS allegata alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in vista dell'udienza del 05.12.2022), difficilmente può presumersi, allo stato, un significativo incremento del reddito già complessivamente valutato, anche laddove la resistente potesse astrattamente configurarsi beneficiaria del reddito di inclusione o di altre forme di sostentamento economico erogate da enti pubblici, come ipotizzato dal ricorrente, dovendosi rimandare al futuro un eventuale diverso apprezzamento sulla base di circostanze sopravvenute e di elementi concretamente acquisiti in atti.
Sotto il profilo della complessiva situazione patrimoniale, non è invece provato che la tragga o possa trarre introiti dall'immobile sito in Rometta, ereditato pro quota CP_1
dal padre e di cui non ha la disponibilità piena ed esclusiva, essendone comproprietaria unitamente alla madre, che risulta tuttora abitare nell'immobile. Né può essere attribuita rilevanza, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, al fatto che la avesse CP_1
ricevuto dal nel 2005, una somma di euro 9.000,00 “a definizione dei rapporti Pt_1 patrimoniali”: si tratta, infatti, di somma erogata in forza degli accordi raggiunti dalle parti in occasione della prima separazione (doc. 5 in fasc. ricorrente), in seguito superati sia dalla riconciliazione che dalla successiva separazione giudiziale regolamentata, quanto agli aspetti economici, con la sentenza n. 27/2021 dell'intestato Tribunale (doc. 2 in fasc. ricorrente), che ne ha espressamente escluso l'incidenza sul diritto della ricorrente ad ottenere una somma per il proprio mantenimento, presumendone altresì l'avvenuto consumo, in quindici anni, per le esigenze della famiglia e in particolare dei figli.
Passando, infine, agli esborsi di cui è gravata la resistente, può ritenersi dimostrato nel presente giudizio il solo finanziamento stipulato nell'ottobre 2020 per l'importo Pt_2
di 15.273,00 euro (v. doc. 13 in fasc. resistente), destinato alle spese relative alla manutenzione della casa e all'acquisto di un'auto, oltre che al mantenimento del figlio, per il quale ella è tenuta al pagamento di una rata mensile di 342,10 euro per 60 mesi ed il cui piano di rimborso è destinato ad esaurirsi, pertanto, entro il corrente anno. A tale spesa fissa deve poi aggiungersi, in questa sede, il rilevante aggravio degli oneri che la resistente sarà tenuta a sopportare in conseguenza della pronuncia di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, che le comporterà immediatamente e presumibilmente l'esborso di nuovi costi per una casa di abitazione, in assenza di cespiti immobiliari nella sua disponibilità, salvo che la stessa decida di trasferirsi, in futuro, presso l'immobile in cui vive la propria madre nella provincia di Messina.
4.5. Orbene, a fronte di tale valutazione comparativa, denotante una significativa sperequazione reddituale, la ha assolto all'onere probatorio sulla stessa CP_1
incombente in merito alla insufficienza dei mezzi di cui dispone e, contestualmente, alla impossibilità di procurarsi un reddito stabile per ragioni oggettive, essendo in grado di reperire solamente impieghi di natura precaria e, comunque, fonte di introiti di modesta entità, ulteriori rispetto alle prestazioni di cui beneficia a causa della propria invalidità.
Siffatta conclusione, basata sulla valutazione della condizione personale della resistente, vale a maggior ragione ove si considerino gli ulteriori criteri sopra enunciati, nell'ottica della dimensione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Da un lato, può considerarsi in via presuntiva il nesso causale esistente tra le scelte endo- familiari, evidentemente condivise, e la situazione esistente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. È infatti incontestato che, durate il lungo matrimonio fra le parti, durato 27 anni e con la nascita di due figli, la richiedente non abbia svolto alcuna attività lavorativa fuori casa. E se non può affermarsi che ciò sia avvenuto per effetto di una imposizione del marito, può quantomeno ritenersi verosimile, secondo un ragionamento presuntivo, che la scelta in tal senso sia stata condivisa dai coniugi, condivisione resa più che probabile dalla lunga durata dell'unione matrimoniale ed in forza della quale può altrettanto ritenersi che la si sia dedicata alla cura della famiglia, nonostante la CP_1
contestazione mossa dal essendo ininfluente la sola circostanza che egli avesse Pt_1
l'abitudine di consumare diversi pranzi settimanali presso la propria madre (i capitoli di prova rispettivamente dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in ordine alla prospettata imposizione di una scelta di vita da parte del marito, da un lato, e all'assunzione di una scelta unilaterale proveniente dalla moglie, dall'altro, sono stati ritenuti inammissibili perché generici ed inconcludenti con l'ordinanza del 13.06.2023, cui si fa rinvio per relationem in assenza di espressa reiterazione delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni). Una simile scelta familiare ha indubbiamente inciso sulla possibilità per la resistente di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro in modo da consentirle di essere pienamente autosufficiente, dovendosi evidenziare, peraltro, come la stessa, rimasta inizialmente inattiva al momento della separazione, si sia in qualche modo attivata in pendenza del divorzio.
4.6. In forza di tutte le suesposte considerazioni, tenuto conto degli indici di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dei dati concreti, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore di , di un assegno divorzile nella misura di Controparte_1
euro 400,00 mensili, superiore alla misura dell'assegno inizialmente richiesto, a conferma di quello previsto in sede di separazione, ma compreso nella domanda ammissibilmente formulata, in via subordinata, all'esito degli ulteriori accertamenti istruttori compiuti nell'ambito del procedimento di modifica promosso in corso di causa ed assorbito nella presente decisione.
5. Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la soccombenza reciproca alla luce dell'esito complessivo della lite, ivi comprese la fase di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che ha visto soccombente il e Pt_1
la fase relativa al procedimento di modifica in corso di causa, che avrebbe visto vittorioso il ove il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto Pt_1 di interesse, essendo pervenuto in decisione all'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 198/2021 R.G.:
1) revoca, a decorrere dal mese di luglio 2023, il contributo, posto a carico di Parte_1
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente
[...] CP_2
indipendente;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
3) dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 198 del ruolo degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
26, c.f. , elettivamente domiciliato in Terralba (OR), alla via C.F._1
Puccini n. 31, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corona, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione contenente la nomina di nuovo difensore in data 03.10.2022 ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Cagliari, nella Via Rossini n. 13, presso lo studio dell'Avv. Demetrio
Delfino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione resistente
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: all'udienza di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con l'ulteriore modifica relativa alla richiesta di revoca integrale o, in subordine, di riduzione all'importo di euro 100,00 del contributo a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne”. Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. aveva così concluso: “revocare, dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'assegno di mantenimento per per i motivi in Controparte_1
espositiva e in subordine ridurlo secondo giustizia;
ridurre, dalla data di deposito del ricorso introduttivo, l'assegno di mantenimento per il figlio alla somma di euro CP_2
100,00 mensili o nella somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia per i motivi di cui in espositiva;
revocare l'assegnazione della casa coniugale alla per CP_1
i motivi in espositiva;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese forfettarie e accessori di legge”. Alla medesima udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del subprocedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali, ha altresì concluso nei seguenti termini, in conformità al ricorso: “1) revocare l'assegno di mantenimento per la somma di euro 300,00 disposto nell'interesse di con CP_3
decorrenza dal mese di aprile 2023 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia, nonché la statuizione che pone a carico del l'obbligo della Parte_1 contribuzione al 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, con decorrenza dal mese di aprile 2023 o dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia per le motivazioni sopra esposte;
2) in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non accogliere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento nell'interesse di , CP_2 disporre comunque la riduzione dell'assegno di mantenimento nella somma non superiore ad € 100,00; 3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento”.
Nell'interesse della resistente: all'udienza di precisazione delle conclusioni ha così concluso: “conferma le conclusioni rassegnate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1),
c.p.c.” Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. aveva così concluso: “Rigettare le restanti domande del Ricorrente e per l'effetto: Assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla SI.ra , affinché vi conviva con il figlio , CP_1 CP_2
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Disporre che il SI. Pt_1
corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 CP_2
l'assegno mensile di Euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del Ricorrente e nella misura del 30% a carico della Resistente;
Disporre che il Ricorrente contribuisca al mantenimento della Resistente, versandole entro il 5 di ogni mese la somma mensile di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Condannare il SI. al pagamento delle spese del procedimento, nella loro totalità, considerate Pt_1
l'avventatezza e l'infondatezza delle domande avverse, da ritenersi financo temerarie”.
Alla medesima udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del subprocedimento di modifica dei provvedimenti presidenziali, ha altresì concluso nei seguenti termini, in conformità alla memoria difensiva: “Voglia l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre il rigetto – in via principale e nel merito – della domanda formulata dal Ricorrente in quanto infondata in punto di fatto e di diritto, per i motivi argomentati in premessa. Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga fondata la domanda del Ricorrente, in via subordinata, si chiede che la revoca dell'assegno decorra dal momento dell'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica di previo il suo obiettivo accertamento. CP_3
Sempre in via subordinata, voglia l'adito Giudice accertare e dichiarare il diritto in capo alla Resistente a vedere aumentato l'assegno per il proprio mantenimento, a carico del
Ricorrente, fino a importo pari a Euro 500,00 o, in via di ulteriore subordine, ad altro importo ritenuto di giustizia, in ragione delle sopravvenute esigenze di mera sopravvivenza della SI.ra . In ogni caso, si chiede che l'adito Giudice dichiari il CP_1
diritto della SI.ra a dimorare nella casa coniugale. In ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e competenze del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che con sentenza parziale n. 685/2021, pubblicata il 28.12.2021, l'intestato
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , disponendo, con separata ordinanza, la Parte_1 Controparte_1
prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alle questioni controverse, concernenti l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento del figlio maggiorenne e la CP_2
richiesta, da parte della , di un assegno di mantenimento – da intendersi quale CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile - in proprio favore.
2. Partendo dalla disamina della questione inerente al mantenimento del figlio , CP_2
occorre anzitutto rilevare che la domanda originariamente formulata da Parte_1
e richiamata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., tesa ad ottenere la
[...]
riduzione del contributo determinato a suo carico, in sede di separazione, nella misura di euro 300,00, è stata successivamente modificata, in occasione del deposito di un ricorso ex art. 709, comma 4, c.p.c., nel senso della revoca del contributo medesimo ed in questi termini è stata reiterata, in via principale, all'udienza di precisazione delle conclusioni.
2.1. La domanda è fondata, seppur nei limiti che seguono con riguardo al profilo temporale.
2.2. Se, infatti, dalla prova per testi ammessa ed espletata all'udienza del 21.09.2023 (cfr. deposizioni rese dalle testimoni , e , è Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 emerso lo svolgimento, da parte di , di un'attività lavorativa circoscritta ai soli CP_2 mesi estivi dell'anno 2021 presso l'Horse Country di Arborea, nel corso del giudizio sono intervenuti rilevanti mutamenti della situazione di fatto che giustificano la radicale cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre.
Le risultanze dell'attività istruttoria espletata nell'ambito del sub-procedimento di modifica dei provvedimenti provvisori e, in particolare, le dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 21.12.2023, hanno infatti rivelato che questi, dopo aver ripetuto CP_2
per diversi anni la classe quinta superiore dell'istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”, a causa del rilevante numero di assenze e dello scarso rendimento, si era ritirato definitivamente da scuola all'età di 23 anni e, a partire dal luglio 2023, anche grazie all'aiuto economico del padre e alla condivisione di tale scelta, si era trasferito a Como e aveva iniziato a lavorare regolarmente, seppur con contratti a tempo determinato, alle dipendenze di aziende che si occupano di termoidraulica, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.200,00/1.300,00 (la medesima attività risulta esser stata proseguita anche nel corso dell'anno 2024, presso altro datore di lavoro, secondo quanto concordemente riferito dalle parti nelle comparse conclusionali).
A nulla rilevano, pertanto, le contestazioni mosse dalla resistente (cfr. verbale udienza del
13.07.2023 e successivi scritti difensivi) circa l'adozione di una scelta forzata da parte del figlio e l'effettivo conseguimento di una indipendenza economica per via della durata dell'impiego – parametrata, peraltro, illogicamente, alla rinuncia ad altro impiego stagionale già reperito -, nonché le ragioni addotte in ordine alle generiche difficoltà incontrate da nella prosecuzione degli studi (“in quanto destabilizzato dal padre”), CP_2
che non assurgono al rango di valide e comprovate circostanze oggettive. È evidente, infatti, che l'inserimento nel mondo del lavoro mediante il reperimento di una occupazione in un settore tecnico, rinnovata con più contratti a tempo determinato e fonte di una retribuzione sufficiente, del tutto adeguata al percorso di studi intrapreso e non completato diligentemente entro un tempo congruo, consente di ritenere raggiunta l'autonomia economica da parte di e, comunque, la sua piena capacità lavorativa. CP_2
Tale conclusione trova rispondenza nell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nell'ottica della valorizzazione della funzione educativa del mantenimento e del principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, il giudice di merito è tenuto a valutare con prudente apprezzamento, caso per caso, le circostanze che giustificano il permanere di detto diritto e dello speculare obbligo gravante sul genitore, “fermo restando che quest'ultimo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. n.
17183/2020; negli stessi termini, Cass. n. 38366/2021).
2.3. Alla considerazione sopra esposta deve inoltre aggiungersi quella per cui, non potendosi reputare l'allontanamento come sporadico o limitato a brevi periodi, né tantomeno legato a ragioni che abbiano determinato il mantenere del criterio della prevalenza della presenza del figlio presso l'abitazione del genitore, è in ogni caso venuto meno il presupposto della convivenza di con la madre, quale requisito che CP_2
giustificherebbe il persistere della legittimazione di quest'ultima a richiedere e percepire iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
2.4. Coerentemente alla ricostruzione sopra effettuata, deve disporsi, pertanto, la revoca del contributo a titolo di mantenimento del figlio (sia per le spese ordinarie che, chiaramente, per le spese straordinarie), posto a carico del a decorrere dal mese di Pt_1
luglio 2023, individuandosi in tale momento, in modo univoco, il venir meno di entrambi i requisiti legittimanti la protrazione dell'obbligo su di esso gravante.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che una diversa decorrenza, risalente fino alla data del deposito del ricorso introduttivo (22.02.2021), esorbiterebbe dai limiti della domanda - i cui effetti, come noto, si riflettono sul diritto alla ripetizione dell'indebito eventualmente azionabile dal genitore -, la quale era stata formulata in questi termini con riferimento alla sola riduzione dell'importo dell'assegno. D'altra parte, , CP_2
abbandonata temporaneamente e per la prima volta, secondo quanto allegato dalle parti, la frequentazione dell'istituto tecnico nell'anno scolastico 2020/2021, aveva reperito nell'anno 2021 un'attività lavorativa limitata alla stagione estiva, in qualità di
“manutentore e tuttofare” presso una struttura alberghiera della zona, inidonea, in quanto tale, a fargli conseguire una piena autosufficienza economica.
3. La statuizione di cui ai paragrafi che precedono comporta, ai sensi dell'art. 337-sexies
c.c., il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale espressamente reiterata nel presente giudizio da con conseguente revoca del Controparte_1
provvedimento disposto in sede di separazione e provvisoriamente confermato con l'ordinanza presidenziale, in assenza del presupposto costituito dalla convivenza con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.
4. La questione residua attiene al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, come dalla stessa domandato al momento della sua costituzione in giudizio.
4.1. Ai fini del decidere, occorre muovere dal rilievo secondo cui, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e, particolare, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, all'assegno di divorzio deve attribuirsi, ai sensi della legge n. 898 del 1970, art. 5, sesto comma, una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento impone l'accertamento del requisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive attraverso l'applicazione dei criteri equi-ordinati previsti dalla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui ci si deve attenere per la relativa attribuzione e determinazione. In particolare, si deve tenere conto, sotto entrambi i profili, della valutazione comparativa delle condizioni reddituali delle parti e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale di ciascuno degli ex coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
4.2. Ciò posto, con riguardo all'odierna vertenza deve affermarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla resistente.
4.3. In relazione alle condizioni patrimoniali delle parti, è anzitutto emerso che il Pt_1
ex appartenente alla polizia penitenziaria, percepisce un reddito netto da pensione pari ad euro 1.890,00/1.900,00 mensili, ottenuto suddividendo il reddito annuo al netto delle imposte per dodici mensilità (cfr. mod. 730/2021, mod. 730/2022 e mod. 730/2023), superiore rispetto a quello appurato, sulla base dei pochi mesi riscontrati, nella sentenza di separazione, allorquando ammontava ad euro 1.380,00 – 1.390,00 mensili. Su tale reddito grava, allo stato, unicamente la rata mensile pari ad euro 241,00 relativa alla restituzione, prevista in cinque anni, di un prestito al consumo contratto nel dicembre 2020, indicato nel ricorso introduttivo ed in via di scadenza entro l'anno in corso (v. doc. 6 allegato al ricorso), mentre è venuto meno l'obbligo di corresponsione del mantenimento per il figlio e, in ragione della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, che CP_2
rientrerà nella disponibilità dello stesso ricorrente quale esclusivo proprietario, non può più ritenersi giustificata la spesa fissa relativa al canone di locazione di euro 450,00 (spesa comprovata dalla produzione, con il doc. 7 allegato al ricorso introduttivo, del contratto di locazione stipulato per iscritto con decorrenza dal 1° agosto 2017 e regolarmente registrato). Parimenti, benché costituisca circostanza sopravvenuta rispetto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non può tenersi conto, all'attualità, del mutuo contratto con la sorella nel giugno 2023, specificamente destinato ad aiutare il figlio nel pagamento delle spese relative alla casa presa in locazione ed all'acquisto di CP_2 un'auto in concomitanza con il suo trasferimento a Como, il cui piano di rimborso, stabilito in n. 20 rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna, è venuto a scadenza nel marzo 2025 (la circostanza è stata tempestivamente dichiarata dal ricorrente all'udienza di comparizione del 13.07.2023, a seguito del ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori e documentata con la produzione della scrittura privata in data
15.11.2023); né tantomeno può aversi riguardo all'ulteriore prestito contratto nel settembre 2023, da restituirsi in tre anni con una rata di importo ridotto (euro 101,90 mensili), la cui produzione nella medesima data del 15.11.2023 non è stata accompagnata da alcuna allegazione e giustificazione assertiva, nemmeno all'udienza fissata per la comparizione delle parti.
4.4. Quanto alla situazione reddituale della , deve rilevarsi che la stessa percepisce CP_1
un trattamento pensionistico, come al tempo della separazione, di euro 280,00/290,00 per tredici mensilità, corrispondenti a circa 300,00 euro per dodici mensilità, correlata al riconoscimento di una invalidità civile del 65% (cfr. cedolini relative alle mensilità da febbraio a maggio 2021 allegate al ricorso introduttivo, i cui importi risultano confermati dalla comunicazione INPS del 15.04.2022 prodotta dal resistente). Compatibilmente con la sussistenza di una capacità lavorativa residua - già appurata, in via potenziale, in sede di separazione ed allora stimata nella misura di euro 200/300,00 mensili, non censurata con i mezzi di gravame –, dalle ammissioni rese all'udienza del 13.11.2023, a seguito del deposito di una relazione investigativa da parte del ricorrente, è poi emerso come la resistente si sia attivata in pendenza del giudizio di divorzio per il reperimento di un'occupazione precaria, iniziando a lavorare in qualità di collaboratrice domestica dal mese di settembre 2023, a fronte del percepimento di una retribuzione di 100,00 euro alla settimana, corrispondente ad un importo mensile di 400,00 euro. Di tale circostanza occorre, dunque, tenere conto, seppur entro i limiti dettati dalla precarietà dell'occupazione e dalle patologie di natura fisica da cui ella risulta affetta (v. docc.6 – 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e docc. 1 – 6 depositati in data 05.10.2022, relativi a documentazione medica sopravvenuta rispetto al formarsi delle preclusioni istruttorie), che, come attestato dal riconoscimento di una percentuale di invalidità, ne hanno diminuito la capacità lavorativa (comportandone l'astensione dal sollevare pesi ed evitare sovraccarichi funzionali), di per sé già limitata e poco spendibile nel mondo del lavoro dopo tanti anni di inoccupazione, tenuto conto della realtà del contesto isolano e dell'età ormai superiore alla soglia dei sessant'anni. Considerata, inoltre, l'esigua entità dell'importo percepito nell'anno 2022 a titolo di reddito di cittadinanza, pari a 40,00 euro mensili (cfr. comunicazione INPS allegata alle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in vista dell'udienza del 05.12.2022), difficilmente può presumersi, allo stato, un significativo incremento del reddito già complessivamente valutato, anche laddove la resistente potesse astrattamente configurarsi beneficiaria del reddito di inclusione o di altre forme di sostentamento economico erogate da enti pubblici, come ipotizzato dal ricorrente, dovendosi rimandare al futuro un eventuale diverso apprezzamento sulla base di circostanze sopravvenute e di elementi concretamente acquisiti in atti.
Sotto il profilo della complessiva situazione patrimoniale, non è invece provato che la tragga o possa trarre introiti dall'immobile sito in Rometta, ereditato pro quota CP_1
dal padre e di cui non ha la disponibilità piena ed esclusiva, essendone comproprietaria unitamente alla madre, che risulta tuttora abitare nell'immobile. Né può essere attribuita rilevanza, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, al fatto che la avesse CP_1
ricevuto dal nel 2005, una somma di euro 9.000,00 “a definizione dei rapporti Pt_1 patrimoniali”: si tratta, infatti, di somma erogata in forza degli accordi raggiunti dalle parti in occasione della prima separazione (doc. 5 in fasc. ricorrente), in seguito superati sia dalla riconciliazione che dalla successiva separazione giudiziale regolamentata, quanto agli aspetti economici, con la sentenza n. 27/2021 dell'intestato Tribunale (doc. 2 in fasc. ricorrente), che ne ha espressamente escluso l'incidenza sul diritto della ricorrente ad ottenere una somma per il proprio mantenimento, presumendone altresì l'avvenuto consumo, in quindici anni, per le esigenze della famiglia e in particolare dei figli.
Passando, infine, agli esborsi di cui è gravata la resistente, può ritenersi dimostrato nel presente giudizio il solo finanziamento stipulato nell'ottobre 2020 per l'importo Pt_2
di 15.273,00 euro (v. doc. 13 in fasc. resistente), destinato alle spese relative alla manutenzione della casa e all'acquisto di un'auto, oltre che al mantenimento del figlio, per il quale ella è tenuta al pagamento di una rata mensile di 342,10 euro per 60 mesi ed il cui piano di rimborso è destinato ad esaurirsi, pertanto, entro il corrente anno. A tale spesa fissa deve poi aggiungersi, in questa sede, il rilevante aggravio degli oneri che la resistente sarà tenuta a sopportare in conseguenza della pronuncia di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, che le comporterà immediatamente e presumibilmente l'esborso di nuovi costi per una casa di abitazione, in assenza di cespiti immobiliari nella sua disponibilità, salvo che la stessa decida di trasferirsi, in futuro, presso l'immobile in cui vive la propria madre nella provincia di Messina.
4.5. Orbene, a fronte di tale valutazione comparativa, denotante una significativa sperequazione reddituale, la ha assolto all'onere probatorio sulla stessa CP_1
incombente in merito alla insufficienza dei mezzi di cui dispone e, contestualmente, alla impossibilità di procurarsi un reddito stabile per ragioni oggettive, essendo in grado di reperire solamente impieghi di natura precaria e, comunque, fonte di introiti di modesta entità, ulteriori rispetto alle prestazioni di cui beneficia a causa della propria invalidità.
Siffatta conclusione, basata sulla valutazione della condizione personale della resistente, vale a maggior ragione ove si considerino gli ulteriori criteri sopra enunciati, nell'ottica della dimensione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Da un lato, può considerarsi in via presuntiva il nesso causale esistente tra le scelte endo- familiari, evidentemente condivise, e la situazione esistente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. È infatti incontestato che, durate il lungo matrimonio fra le parti, durato 27 anni e con la nascita di due figli, la richiedente non abbia svolto alcuna attività lavorativa fuori casa. E se non può affermarsi che ciò sia avvenuto per effetto di una imposizione del marito, può quantomeno ritenersi verosimile, secondo un ragionamento presuntivo, che la scelta in tal senso sia stata condivisa dai coniugi, condivisione resa più che probabile dalla lunga durata dell'unione matrimoniale ed in forza della quale può altrettanto ritenersi che la si sia dedicata alla cura della famiglia, nonostante la CP_1
contestazione mossa dal essendo ininfluente la sola circostanza che egli avesse Pt_1
l'abitudine di consumare diversi pranzi settimanali presso la propria madre (i capitoli di prova rispettivamente dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in ordine alla prospettata imposizione di una scelta di vita da parte del marito, da un lato, e all'assunzione di una scelta unilaterale proveniente dalla moglie, dall'altro, sono stati ritenuti inammissibili perché generici ed inconcludenti con l'ordinanza del 13.06.2023, cui si fa rinvio per relationem in assenza di espressa reiterazione delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni). Una simile scelta familiare ha indubbiamente inciso sulla possibilità per la resistente di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro in modo da consentirle di essere pienamente autosufficiente, dovendosi evidenziare, peraltro, come la stessa, rimasta inizialmente inattiva al momento della separazione, si sia in qualche modo attivata in pendenza del divorzio.
4.6. In forza di tutte le suesposte considerazioni, tenuto conto degli indici di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dei dati concreti, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento, in favore di , di un assegno divorzile nella misura di Controparte_1
euro 400,00 mensili, superiore alla misura dell'assegno inizialmente richiesto, a conferma di quello previsto in sede di separazione, ma compreso nella domanda ammissibilmente formulata, in via subordinata, all'esito degli ulteriori accertamenti istruttori compiuti nell'ambito del procedimento di modifica promosso in corso di causa ed assorbito nella presente decisione.
5. Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la soccombenza reciproca alla luce dell'esito complessivo della lite, ivi comprese la fase di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, che ha visto soccombente il e Pt_1
la fase relativa al procedimento di modifica in corso di causa, che avrebbe visto vittorioso il ove il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto Pt_1 di interesse, essendo pervenuto in decisione all'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 198/2021 R.G.:
1) revoca, a decorrere dal mese di luglio 2023, il contributo, posto a carico di Parte_1
per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente
[...] CP_2
indipendente;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
3) dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile, la somma mensile di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario in favore della stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela