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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5958/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte dal solo difensore di parte attrice;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. depositando la relativa sentenza.
Brescia, 11.12.25 Il giudice
MA AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5958/2024 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Caggiano
contro
C.F. CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio (di seguito deducendo: Parte_1 Controparte_1 CP_1
- di aver stipulato con quest'ultima contratto avente per oggetto la locazione a lungo termine di un'autovettura marca Volkswagen Modello Golf VIII R- line targata
GH028MB;
- che aveva subnoleggiato, in violazione degli accordi contrattuali, il veicolo a CP_1
CP_2
- che l'autovettura, dopo una prima localizzazione, mediante segnale GPS, in Germania, non era stata più rintracciata;
pagina 2 di 4 - che la richiesta risarcitoria inviata a non aveva avuto esito;
CP_2
tutto ciò premesso, accertato l'inadempimento della convenuta, ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno corrispondente al valore dell'autovettura oltre rivalutazione ed interessi.
La convenuta è rimasta contumace.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Deve premettersi che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. ord. 13685 del 21/05/2019).
Nella specie, dalla documentazione prodotta dall'attrice (cfr. in particolare doc.
3 - denuncia presentata il 29.4.23 avanti ai CC. Stazione di Verolanuova da Persona_1
legale rappresentante di , si evince che il veicolo in questione era stato noleggiato dalla CP_1
predetta alla con sede in Accadia (FG); ciò in violazione di quanto stabilito CP_1 CP_2 all'art. 18.2 del contratto di locazione stipulato dalle parti che espressamente vietava la sublocazione del veicolo.
Peraltro, la convenuta, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa per smentire quanto allegato e documentato dall'attrice.
La convenuta va, quindi, condannata a risarcire il danno subito da parte attrice nella misura di € 47.400,00, pari al valore del veicolo nel maggio 2023, come quantificato dal CTU;
trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno e, quindi, di debito valore, al predetto importo va aggiunta la rivalutazione dal 15.5.23 (doc. 5) oltre gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno. La somma complessivamente dovuta dalla convenuta ammonta ad € 52.058,99 arrotondato ad € 52.059,00; a tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale (stante la contumacia della convenuta e la decisione mediante deposito delle sole note conclusive), come in dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto stipulato tra le parti;
- condanna la convenuta al pagamento della somma di € 52.059,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 5261,00 oltre contributo unificato, spese gen., IVA e Cpa come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA AN
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte dal solo difensore di parte attrice;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. depositando la relativa sentenza.
Brescia, 11.12.25 Il giudice
MA AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5958/2024 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Caggiano
contro
C.F. CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio (di seguito deducendo: Parte_1 Controparte_1 CP_1
- di aver stipulato con quest'ultima contratto avente per oggetto la locazione a lungo termine di un'autovettura marca Volkswagen Modello Golf VIII R- line targata
GH028MB;
- che aveva subnoleggiato, in violazione degli accordi contrattuali, il veicolo a CP_1
CP_2
- che l'autovettura, dopo una prima localizzazione, mediante segnale GPS, in Germania, non era stata più rintracciata;
pagina 2 di 4 - che la richiesta risarcitoria inviata a non aveva avuto esito;
CP_2
tutto ciò premesso, accertato l'inadempimento della convenuta, ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno corrispondente al valore dell'autovettura oltre rivalutazione ed interessi.
La convenuta è rimasta contumace.
Espletata consulenza tecnica, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Deve premettersi che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. ord. 13685 del 21/05/2019).
Nella specie, dalla documentazione prodotta dall'attrice (cfr. in particolare doc.
3 - denuncia presentata il 29.4.23 avanti ai CC. Stazione di Verolanuova da Persona_1
legale rappresentante di , si evince che il veicolo in questione era stato noleggiato dalla CP_1
predetta alla con sede in Accadia (FG); ciò in violazione di quanto stabilito CP_1 CP_2 all'art. 18.2 del contratto di locazione stipulato dalle parti che espressamente vietava la sublocazione del veicolo.
Peraltro, la convenuta, rimanendo contumace, non ha svolto alcuna difesa per smentire quanto allegato e documentato dall'attrice.
La convenuta va, quindi, condannata a risarcire il danno subito da parte attrice nella misura di € 47.400,00, pari al valore del veicolo nel maggio 2023, come quantificato dal CTU;
trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno e, quindi, di debito valore, al predetto importo va aggiunta la rivalutazione dal 15.5.23 (doc. 5) oltre gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno. La somma complessivamente dovuta dalla convenuta ammonta ad € 52.058,99 arrotondato ad € 52.059,00; a tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale (stante la contumacia della convenuta e la decisione mediante deposito delle sole note conclusive), come in dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto stipulato tra le parti;
- condanna la convenuta al pagamento della somma di € 52.059,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 5261,00 oltre contributo unificato, spese gen., IVA e Cpa come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA AN
pagina 4 di 4