Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10640 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13298/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13298 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di RIGETTO dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data -OMISSIS- da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Tribunale, -OMISSIS- ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza, richiesta in data -OMISSIS-.
Con due motivi connessi (rubricati “ 1.violazione e falsa applicazione art. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana. 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge n. 91 del 1992 ”) ha denunciato l’insufficienza della motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato.
2. Il Ministero si è costituito con memoria di forma.
3. La causa è stata assunta in decisione all’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025, svolta con modalità telematiche.
4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. Il diniego impugnato reca le seguenti motivazioni: “ viste le risultanze dell'istruttoria dalle quali è emersa a carico del richiedente la seguente situazione penale “Sentenza della Corte di Appello di Bologna del -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, a conferma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal Tribunale in composizione monocratica di Modena per maltrattamenti art. -OMISSIS-(commesso dal-OMISSIS-),-OMISSIS-.(commesso il -OMISSIS-) e -OMISSIS-.(commesso -OMISSIS-)”. L’amministrazione ha ritenuto che tali fatti siano indice chiaro dell’inaffidabilità dell’istante e della sua mancata integrazione nella comunità nazionale.
6. Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale la concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992, è subordinata ad una valutazione altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente non è di diritto soggettivo, ma ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, e tra questi quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. I, pareri 1907/2022, n. 943/2022 e n. 1959/2020; sez. III, 7/1/2022, n. 104, 1/03/-OMISSIS-, n. 1705, 8/10/-OMISSIS-, n. 6720; sez. VI, 20/05/2011, n. 3006 ).
Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
In caso di sussistenza di precedenti penali, poi, l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento. Pertanto, ad es., nel caso di condanna definitiva, l'obbligo motivazionale può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia (cfr. Cons. di Stato sent. 1441/2023).
7. Nel caso di specie la condanna definitiva risale al -OMISSIS- e i fatti contestati risalgono al -OMISSIS-dunque, ad un periodo di tempo prossimo all’istanza di cittadinanza del -OMISSIS- e al provvedimento di diniego del -OMISSIS-. Tali circostanze fattuali ricadono ampiamente nel c.d. "periodo di osservazione", corrispondente al decennio (periodo di residenza "legale" inteso come "senza incorrere in violazioni della legge") antecedente la domanda, in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell'irreprensibilità della condotta: si tratta in altre parole del frangente di vita del richiedente trascorso in Italia cui deve essere riservata maggiore attenzione al fine di stabilire se questi si trovi o meno nelle condizioni per poter acquisire la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992: cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Ebbene, i fatti accertati appalesano la mancata integrazione del ricorrente nella comunità nazionale e la mancata adesione ai suoi principi fondamentali, oltre che l’inosservanza da parte dello stesso istante dei più elementari valori, di carattere sia morale che giuridico, di rispetto della persona. Il diniego è dunque del tutto immune da vizi, in quanto tale giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione del ricorrente si basa su fatti che, per la loro innegabile e marcata gravità, allo stato escludono in radice la rilevanza di altre circostanze positive relative alla vita del ricorrente nel territorio nazionale. Del resto, il ricorso non fornisce alcun apporto utile in tal senso, limitandosi ad affermare che il ricorrente vive da oltre 20 anni in Italia, senza dare conto in maniera specifica dell’attività lavorativa svolta e di altri elementi in ipotesi astrattamente utili a denotare il suo inserimento. Preme in ogni caso ribadire che la gravità delle condotte accertate, risalenti ad un periodo prossimo alla presentazione dell’istanza, conduce attualmente ad un giudizio di inaffidabilità dell’istante non suscettibile di diversa valutazione.
8. La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del resistente ai sensi dell’art. 25 co. 1 secondo inciso c.p.a. Sussistono, infatti, entrambi i presupposti richiesti dalla norma per la condanna aggravata, consistenti dal punto di vista oggettivo nella totale soccombenza e dal punto di vista soggettivo nella mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o nella colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 luglio -OMISSIS-, n. 18745).
9. La natura temeraria del ricorso rende opportuna altresì la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pari al triplo del contributo unificato ai sensi dell’art. 25 co. 2 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura pari al triplo del contributo unificato dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.