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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 17/04/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 2725/2019 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA:
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] c.f. Parte 1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Cacace e Anna Liquori, elettivamente C.F. 1 domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Torre Annunziata (NA) alla Via Maresca n. 50 nonché presso gli indirizzi digitali Email 1 e Email_2 ;
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_2 ), Controparte_1
,P.IVA 1 in persona del CP 3 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege (C.F.: dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A.
Diaz, n. 11 nonché presso l'indirizzo digitale PEC Email 3
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 29.04.2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere collaboratore scolastico presso il CP_1 convenuto, si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale deducendo di aver subito un pregiudizio dal blocco della contrattazione e dei miglioramenti economici, quantificati nella misura di € 5.800 a titolo di risarcimento dei danni per ciascun mese di ritardo nel rinnovo contrattuale;
nonché, € 6.700,00 a titolo di indennizzo per la perdita del potere d'acquisto dello stipendio dal 2010 al 2015 (fino al 30 luglio). Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il CP 4 convenuto, che resisteva alla iniziativa attorea chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, il difetto di legittimazione passiva del CP 5 del CP 1 [...]
CP 6 e dell' CP_7, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per l'intervenuta stipula del
CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali e, nel merito, il rigetto della domanda per asserita infondatezza.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. sollevata dal CP 1 resistente, in quanto la domanda giudiziale non ha ad oggetto un atto di alta amministrazione, non essendo volta a sindacare l'attività economica e finanziaria del governo, bensì
a rivendicare il diritto al risarcimento danni e indennizzo con riferimento a uno specifico caso concreto. Va altresì rigettata l'eccezione relativa alla legittimazione, e ciò sempre tenendo conto che il presente giudizio è teso all'accertamento di un diritto, senza entrare nel merito delle procedure di contrattazione collettiva.
Venendo al merito, si osserva che la controversia ha ad oggetto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per gli anni dal 2010 al 2015, istituito con la legge nr 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010.
Ebbene, la Corte Costituzionale con sentenza nr 178 del 23 luglio 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, ritenendo illegittimo e incostituzionale il c.d. blocco della contrattazione nel pubblico impiego in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
In particolare, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla c.d. "Manovra correttiva 2011" (D.L. n. 98/2011), specificate dal d.P.R. n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015.
Come statuito dalla stessa Consulta gli effetti della sentenza n. 178/2015 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
la declaratoria di illegittimità, dunque, non ha avuto efficacia retroattiva.
In questo modo la Corte costituzionale ha limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità delle norme con la conseguenza che il Governo non dovrà rimborsare le differenze stipendiali pregresse. in tal modo la sentenza n. 178/2015 ha inteso limitare l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità per evitare ingenti ed insostenibili conseguenze finanziarie.
Nella specie, la citata pronuncia della Corte Costituzionale ha chiaramente affermato la legittimità delle misure restrittive in questione rinvenendola nella ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici, trattandosi di provvedimenti che, pur diversamente modulati, sono stati applicati all'intero comparto pubblico, imponendoli limiti e restrizioni generali, in una dimensione connotata di senso solidaristico.
Per le suesposte argomentazioni non sussistono i presupposti per riconoscere alcun risarcimento e indennizzo in favore della ricorrente.
Le spese del giudizio, tenuto conto della novità delle questioni con riferimento alla data di instaurazione del procedimento, sono integralmente compensate.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Controparte_1 (già [...] con ricorso del 29/4/2019 nei confronti di
) così provvede a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese.Controparte_8
Si comunichi.
Torre Annunziata, 18/04/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 17/04/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 2725/2019 del
Ruolo Generale a.c., vertente
TRA:
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] c.f. Parte 1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Cacace e Anna Liquori, elettivamente C.F. 1 domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Torre Annunziata (NA) alla Via Maresca n. 50 nonché presso gli indirizzi digitali Email 1 e Email_2 ;
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_2 ), Controparte_1
,P.IVA 1 in persona del CP 3 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege (C.F.: dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A.
Diaz, n. 11 nonché presso l'indirizzo digitale PEC Email 3
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 29.04.2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere collaboratore scolastico presso il CP_1 convenuto, si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale deducendo di aver subito un pregiudizio dal blocco della contrattazione e dei miglioramenti economici, quantificati nella misura di € 5.800 a titolo di risarcimento dei danni per ciascun mese di ritardo nel rinnovo contrattuale;
nonché, € 6.700,00 a titolo di indennizzo per la perdita del potere d'acquisto dello stipendio dal 2010 al 2015 (fino al 30 luglio). Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il CP 4 convenuto, che resisteva alla iniziativa attorea chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, il difetto di legittimazione passiva del CP 5 del CP 1 [...]
CP 6 e dell' CP_7, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse per l'intervenuta stipula del
CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali e, nel merito, il rigetto della domanda per asserita infondatezza.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. sollevata dal CP 1 resistente, in quanto la domanda giudiziale non ha ad oggetto un atto di alta amministrazione, non essendo volta a sindacare l'attività economica e finanziaria del governo, bensì
a rivendicare il diritto al risarcimento danni e indennizzo con riferimento a uno specifico caso concreto. Va altresì rigettata l'eccezione relativa alla legittimazione, e ciò sempre tenendo conto che il presente giudizio è teso all'accertamento di un diritto, senza entrare nel merito delle procedure di contrattazione collettiva.
Venendo al merito, si osserva che la controversia ha ad oggetto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per gli anni dal 2010 al 2015, istituito con la legge nr 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010.
Ebbene, la Corte Costituzionale con sentenza nr 178 del 23 luglio 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, ritenendo illegittimo e incostituzionale il c.d. blocco della contrattazione nel pubblico impiego in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
In particolare, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla c.d. "Manovra correttiva 2011" (D.L. n. 98/2011), specificate dal d.P.R. n. 122/2013 e prorogate dalle Leggi di stabilità per il 2014 e il 2015.
Come statuito dalla stessa Consulta gli effetti della sentenza n. 178/2015 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
la declaratoria di illegittimità, dunque, non ha avuto efficacia retroattiva.
In questo modo la Corte costituzionale ha limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità delle norme con la conseguenza che il Governo non dovrà rimborsare le differenze stipendiali pregresse. in tal modo la sentenza n. 178/2015 ha inteso limitare l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità per evitare ingenti ed insostenibili conseguenze finanziarie.
Nella specie, la citata pronuncia della Corte Costituzionale ha chiaramente affermato la legittimità delle misure restrittive in questione rinvenendola nella ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici, trattandosi di provvedimenti che, pur diversamente modulati, sono stati applicati all'intero comparto pubblico, imponendoli limiti e restrizioni generali, in una dimensione connotata di senso solidaristico.
Per le suesposte argomentazioni non sussistono i presupposti per riconoscere alcun risarcimento e indennizzo in favore della ricorrente.
Le spese del giudizio, tenuto conto della novità delle questioni con riferimento alla data di instaurazione del procedimento, sono integralmente compensate.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Controparte_1 (già [...] con ricorso del 29/4/2019 nei confronti di
) così provvede a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese.Controparte_8
Si comunichi.
Torre Annunziata, 18/04/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco