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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2125/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Parte_1
Abbruzzese e Dario Semeraro, nel cui studio in Montalto Uffugo (CS), alla via G. Gronchi
n. 8, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cosenza
[...]
Convenuto contumace
FATTO E MOTIVI DELLE DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dall'1.8.1998 CP_1 al 30.11.2023 con qualifica di operaio specializzato, deduceva che l'art. 54 del contratto collettivo prevede la corresponsione del rimborso chilometrico nella misura pari a 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Aggiungeva che il CIR in vigore, in contrasto con quanto previsto dal precedente CIR e dal
CCNL, ha stabilito, all'art. 7, un rimborso forfetario giornaliero secondo fasce di
1/6 percorrenza ed assumeva che tale modalità di rimborso è peggiorativa per i lavoratori, in Con quanto tale in contrasto con la previsione dell'art. 20 del medesimo che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Rilevava, quindi, di aver diritto alla corresponsione del predetto rimborso in base al sistema delineato dal CCNL e dal CIR precedente, e, quindi, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal confronto tra tale sistema di calcolo e quello introdotto dalla nuova contrattazione integrativa, ammontanti ad euro 4.336,53 per il periodo maggio
2019/novembre 2023, come da conteggio allegato.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla corresponsione della somma CP_1 sopra indicata o ad altra da accertarsi, oltre accessori.
Il non si è costituito sebbene Controparte_1 ritualmente citato.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, previa lettura delle note depositate da parte attrice in data 14.1.2025.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia del
[...]
, ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Ritiene il giudice che il ricorso sia fondato, alla luce delle condivisibili argomentazioni già spese dall'intestato Tribunale e dalla Corte di Appello di Catanzaro in controversie analoghe (si vedano i copiosi precedenti in atti) nonché dei recenti arresti della SC (ord.
3918/2023, n. 2996/2023).
Richiamando una recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro (n. 204/2020 depositata il 19.02.2020) si osserva che la disciplina dei “mezzi di trasporto” è contenuta nell'art. 15 del CCNL e, per gli operai, nell'art. 54 del CCNL di settore. Quest'ultima norma prevede che il datore di lavoro deve “provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta” e stabilisce che, qualora l'azienda non lo faccia, in tal caso “al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Il CCNL si fa dunque carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto” e del
“rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda.
2/6 Altro è invece ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previsto, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del
Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale.
Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
La materia che la summenzionata lettera f) rimette alla contrattazione locale è altra, e riguarda non già l'utilizzo dei mezzi propri e il rimborso delle relative spese, bensì il trattamento di missioni e trasferte di lunga durata.
È in relazione a tale materia, invero, che l'art. 16 del CCNL – espressamente richiamato dalla stessa lettera f) dell'art. 2 – rinvia alla contrattazione decentrata, prevedendo che essa disciplini le “diverse modalità di rimborso delle spese” sostenute dal dipendente in missione e la misura del trattamento economico che gli spetta.
Così recita l'art. 16 del CCNL intitolato “Missioni e Trasferte”: “Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”.
Con Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni del utilizzate dal appellato CP_1 per quantificare l'indennità chilometrica spettante al ricorrente, stante la loro contrarietà
3/6 Con alle disposizioni del CCNL che non consentono al di ingerirsi in questa specifica materia.
La disciplina applicabile è invece quella contenuta nello stesso CCNL, che il ricorrente pone a fondamento della pretesa azionata.
Con Si osserva, inoltre che: 1) è lo stesso a far comunque salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative che
(legittimamente) siano state introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
2) tra questi trattamenti rientra anche l'indennità chilometrica, che ha natura retributiva e non di mero rimborso spese, in quanto: è erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro.
Sulla questione per cui è causa, inoltre, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (ord.
n. 2996/2023) che, nel respingere il ricorso proposto dal odierno convenuto, ha CP_1 affermato il seguente principio: In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l.
2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).
4/6 Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da Cass., Sez. L., ordinanza n.
3918/2023, nella cui parte motiva si legge: “...La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello "in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore". Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l'indennità chilometrica è "erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro", v. pag. 5 sentenza appello) e ciò consente di confermare anche l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito (v. pag. 5, par. 8 della sentenza d'appello) e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello...”.
Al ricorrente, pertanto, deve essere accordata la differenza che rivendica nella misura specificamente indicata in ricorso, correttamente calcolata, tenuto conto, altresì, della prova offerta, tramite la produzione delle buste paga (all. 8), della percezione dell'indennità chilometrica in misura ridotta.
Gli importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
5/6 - Condanna il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € 4.336,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 oltre rimborso CU (euro 49,00), IVA, CPA
e rimborso forfetario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2125/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Parte_1
Abbruzzese e Dario Semeraro, nel cui studio in Montalto Uffugo (CS), alla via G. Gronchi
n. 8, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cosenza
[...]
Convenuto contumace
FATTO E MOTIVI DELLE DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di aver lavorato Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dall'1.8.1998 CP_1 al 30.11.2023 con qualifica di operaio specializzato, deduceva che l'art. 54 del contratto collettivo prevede la corresponsione del rimborso chilometrico nella misura pari a 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Aggiungeva che il CIR in vigore, in contrasto con quanto previsto dal precedente CIR e dal
CCNL, ha stabilito, all'art. 7, un rimborso forfetario giornaliero secondo fasce di
1/6 percorrenza ed assumeva che tale modalità di rimborso è peggiorativa per i lavoratori, in Con quanto tale in contrasto con la previsione dell'art. 20 del medesimo che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Rilevava, quindi, di aver diritto alla corresponsione del predetto rimborso in base al sistema delineato dal CCNL e dal CIR precedente, e, quindi, al pagamento delle differenze retributive derivanti dal confronto tra tale sistema di calcolo e quello introdotto dalla nuova contrattazione integrativa, ammontanti ad euro 4.336,53 per il periodo maggio
2019/novembre 2023, come da conteggio allegato.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla corresponsione della somma CP_1 sopra indicata o ad altra da accertarsi, oltre accessori.
Il non si è costituito sebbene Controparte_1 ritualmente citato.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, previa lettura delle note depositate da parte attrice in data 14.1.2025.
Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia del
[...]
, ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Ritiene il giudice che il ricorso sia fondato, alla luce delle condivisibili argomentazioni già spese dall'intestato Tribunale e dalla Corte di Appello di Catanzaro in controversie analoghe (si vedano i copiosi precedenti in atti) nonché dei recenti arresti della SC (ord.
3918/2023, n. 2996/2023).
Richiamando una recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro (n. 204/2020 depositata il 19.02.2020) si osserva che la disciplina dei “mezzi di trasporto” è contenuta nell'art. 15 del CCNL e, per gli operai, nell'art. 54 del CCNL di settore. Quest'ultima norma prevede che il datore di lavoro deve “provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta” e stabilisce che, qualora l'azienda non lo faccia, in tal caso “al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”.
Il CCNL si fa dunque carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto” e del
“rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda.
2/6 Altro è invece ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previsto, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del
Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale.
Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
La materia che la summenzionata lettera f) rimette alla contrattazione locale è altra, e riguarda non già l'utilizzo dei mezzi propri e il rimborso delle relative spese, bensì il trattamento di missioni e trasferte di lunga durata.
È in relazione a tale materia, invero, che l'art. 16 del CCNL – espressamente richiamato dalla stessa lettera f) dell'art. 2 – rinvia alla contrattazione decentrata, prevedendo che essa disciplini le “diverse modalità di rimborso delle spese” sostenute dal dipendente in missione e la misura del trattamento economico che gli spetta.
Così recita l'art. 16 del CCNL intitolato “Missioni e Trasferte”: “Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale”.
Con Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni del utilizzate dal appellato CP_1 per quantificare l'indennità chilometrica spettante al ricorrente, stante la loro contrarietà
3/6 Con alle disposizioni del CCNL che non consentono al di ingerirsi in questa specifica materia.
La disciplina applicabile è invece quella contenuta nello stesso CCNL, che il ricorrente pone a fondamento della pretesa azionata.
Con Si osserva, inoltre che: 1) è lo stesso a far comunque salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative che
(legittimamente) siano state introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
2) tra questi trattamenti rientra anche l'indennità chilometrica, che ha natura retributiva e non di mero rimborso spese, in quanto: è erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro.
Sulla questione per cui è causa, inoltre, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (ord.
n. 2996/2023) che, nel respingere il ricorso proposto dal odierno convenuto, ha CP_1 affermato il seguente principio: In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l.
2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).
4/6 Tale orientamento è stato ulteriormente confermato da Cass., Sez. L., ordinanza n.
3918/2023, nella cui parte motiva si legge: “...La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello "in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore". Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l'indennità chilometrica è "erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro", v. pag. 5 sentenza appello) e ciò consente di confermare anche l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito (v. pag. 5, par. 8 della sentenza d'appello) e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello...”.
Al ricorrente, pertanto, deve essere accordata la differenza che rivendica nella misura specificamente indicata in ricorso, correttamente calcolata, tenuto conto, altresì, della prova offerta, tramite la produzione delle buste paga (all. 8), della percezione dell'indennità chilometrica in misura ridotta.
Gli importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
5/6 - Condanna il a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € 4.336,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna il alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 oltre rimborso CU (euro 49,00), IVA, CPA
e rimborso forfetario come per legge, con distrazione.
Cosenza, 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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