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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato SCALA KATI Parte_1 C.F._1
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SCALA Parte_2 C.F._2
KATI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 24/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) - La casa coniugale sita in Casalpusterlengo (LO), Via Cavallotti n. 145, rimane alla sig. Pt_1
intestataria di contratto di locazione, avendo il sig. asportato quanto di propria spettanza ed Pt_1
essendosi già trasferito altrove come sopra indicato in Casalpusterlengo (LO), Via Don Tirelli n. 2;
pagina 1 di 2 2) – I medesimi si danno reciprocamente atto di essere ancora economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
3) - In ultimo, i medesimi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto sopra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Costa d'Avorio in Parte_1 Parte_2
data 8.4.2016 (matrimonio non trascritto in Italia) e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 966/2023, pubblicata il 02.11.2023, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Costa d'Avorio il 08.04.2016;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentato e difeso dall'Avvocato SCALA KATI Parte_1 C.F._1
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato SCALA Parte_2 C.F._2
KATI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 24/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) - La casa coniugale sita in Casalpusterlengo (LO), Via Cavallotti n. 145, rimane alla sig. Pt_1
intestataria di contratto di locazione, avendo il sig. asportato quanto di propria spettanza ed Pt_1
essendosi già trasferito altrove come sopra indicato in Casalpusterlengo (LO), Via Don Tirelli n. 2;
pagina 1 di 2 2) – I medesimi si danno reciprocamente atto di essere ancora economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento;
3) - In ultimo, i medesimi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto sopra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Costa d'Avorio in Parte_1 Parte_2
data 8.4.2016 (matrimonio non trascritto in Italia) e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 966/2023, pubblicata il 02.11.2023, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Costa d'Avorio il 08.04.2016;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2