CASS
Sentenza 19 agosto 2024
Sentenza 19 agosto 2024
Massime • 1
In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2024, n. 22921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22921 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 24091-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE RI 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, NC TU, NC TRIOLO;
- ricorrente -
contro SC IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 100, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA FALZONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FALZONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 364/2018; Oggetto Indennità NASpI, decadenza R.G.N. 24091/2019 Cron. Rep. Ud. 12/03/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22921 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA;
udito l'avvocato GIORGIA FALZONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 4.2.2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di IA SI volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la propria qualità di socio consigliere del consiglio d’amministrazione di IPULCINI s.r.l. nonché il reddito da essa presuntivamente percepito. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la carica di consigliere di una società a responsabilità limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015; sotto altro profilo, ha rilevato che, anche a volerla considerare tale, in virtù dell’assimilazione prevista ai fini tributari e previdenziali, si trattava di attività preesistente alla domanda di prestazione, non già di attività intrapresa successivamente alla corresponsione di quest’ultima, di talché la fattispecie della decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione se non a condizione di un’inammissibile interpretazione analogica dell’art. 10, d.lgs. n. 22/2015. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. IA SI 3 ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la carica di consigliere di una società a responsabilità limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015, e altresì per aver reputato che, anche a volerla considerare tale, l’eccepita decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione, trattandosi in specie di attività preesistente alla domanda di prestazione: ad avviso dell’Istituto, siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della normativa, per come interpretata anche da questa Corte di legittimità da ult. con le pronunce nn. 846 e 1053 del 2024. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada parzialmente corretta. Va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”. Nell’interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, questa Corte – come ricordato dall’Istituto ricorrente nella 4 memoria dep. ex art. 378 c.p.c. – ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024). Si tratta di un’interpretazione cui qui va senz’altro data continuità, non potendo sul punto condividersi l’opposto convincimento dei giudici territoriali secondo cui, prevedendo testualmente l’art. 10, comma 1, che l’obbligo di comunicazione gravi sull’assicurato che “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell’assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un’attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c.: anzitutto perché, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo perché, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi 5 dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”. Proprio per ciò, deve ribadirsi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell’“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com’è d’uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d’interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). Tanto premesso, deve nondimeno convenirsi con parte resistente sul rilievo che le anzidette disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti – come nella specie acclarato dai giudici di merito – che l’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata. 6 Questa Corte, invero, ha ormai chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l’eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell’impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall’effettiva partecipazione del socio all’attività imprenditoriale ch’è propria della società: quest’ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all’iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d’amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d’immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art. 2260 c.c., che attiene tuttavia all’esecuzione del contratto di società e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi). Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell’applicazione della decadenza di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale;
e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l’odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele. Si deve per completezza aggiungere che a diverse conclusioni non può indurre la previsione di cui all’art. 50, comma 1°, 7 lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”: come s’è più volte rimarcato, la previsione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che nella specie non è stato accertato che ricorresse;
e pretendere di fondare l’applicazione della decadenza sulla mera assimilazione prevista ai fini tributari tra i redditi ritratti da una carica sociale e quelli di lavoro dipendente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell’art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell’art. 14 prel. c.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 6933 del 2024). Il ricorso, pertanto, va rigettato. La complessità della questione trattata, sulla quale il primo pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica del ricorso per cassazione, suggerisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2024.
- ricorrente -
contro SC IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 100, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA FALZONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FALZONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 364/2018; Oggetto Indennità NASpI, decadenza R.G.N. 24091/2019 Cron. Rep. Ud. 12/03/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22921 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA;
udito l'avvocato GIORGIA FALZONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 4.2.2019, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di IA SI volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la propria qualità di socio consigliere del consiglio d’amministrazione di IPULCINI s.r.l. nonché il reddito da essa presuntivamente percepito. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la carica di consigliere di una società a responsabilità limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015; sotto altro profilo, ha rilevato che, anche a volerla considerare tale, in virtù dell’assimilazione prevista ai fini tributari e previdenziali, si trattava di attività preesistente alla domanda di prestazione, non già di attività intrapresa successivamente alla corresponsione di quest’ultima, di talché la fattispecie della decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione se non a condizione di un’inammissibile interpretazione analogica dell’art. 10, d.lgs. n. 22/2015. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. IA SI 3 ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la carica di consigliere di una società a responsabilità limitata non potesse considerarsi attività lavorativa autonoma ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, d.lgs. n. 22/2015, e altresì per aver reputato che, anche a volerla considerare tale, l’eccepita decadenza non avrebbe potuto trovare applicazione, trattandosi in specie di attività preesistente alla domanda di prestazione: ad avviso dell’Istituto, siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera e la ratio della normativa, per come interpretata anche da questa Corte di legittimità da ult. con le pronunce nn. 846 e 1053 del 2024. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada parzialmente corretta. Va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”. Nell’interpretare il combinato disposto di tali disposizioni, questa Corte – come ricordato dall’Istituto ricorrente nella 4 memoria dep. ex art. 378 c.p.c. – ha già avuto modo di chiarire che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024). Si tratta di un’interpretazione cui qui va senz’altro data continuità, non potendo sul punto condividersi l’opposto convincimento dei giudici territoriali secondo cui, prevedendo testualmente l’art. 10, comma 1, che l’obbligo di comunicazione gravi sull’assicurato che “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, la sua estensione al caso dell’assicurato che ometta di dare comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda di un’attività lavorativa preesistente si risolverebbe in una interpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c.: anzitutto perché, sul piano letterale, il verbo “intraprendere” può intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); in secondo luogo perché, sul piano sistematico, tale interpretazione appare avvalorata dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi 5 dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”. Proprio per ciò, deve ribadirsi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo, rappresenta un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell’“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com’è d’uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d’interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010). Tanto premesso, deve nondimeno convenirsi con parte resistente sul rilievo che le anzidette disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti – come nella specie acclarato dai giudici di merito – che l’assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata. 6 Questa Corte, invero, ha ormai chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l’eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell’impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall’effettiva partecipazione del socio all’attività imprenditoriale ch’è propria della società: quest’ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all’iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d’amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d’immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art. 2260 c.c., che attiene tuttavia all’esecuzione del contratto di società e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi). Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell’applicazione della decadenza di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale;
e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l’odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele. Si deve per completezza aggiungere che a diverse conclusioni non può indurre la previsione di cui all’art. 50, comma 1°, 7 lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”: come s’è più volte rimarcato, la previsione dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l’obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che nella specie non è stato accertato che ricorresse;
e pretendere di fondare l’applicazione della decadenza sulla mera assimilazione prevista ai fini tributari tra i redditi ritratti da una carica sociale e quelli di lavoro dipendente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell’art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell’art. 14 prel. c.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 6933 del 2024). Il ricorso, pertanto, va rigettato. La complessità della questione trattata, sulla quale il primo pronunciamento di questa Corte è posteriore alla notifica del ricorso per cassazione, suggerisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2024.