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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5948/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Francesco Bertolini in sostituzione dell'avv. Dimaggio
e SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5948 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando,
- annulla l' ordinanza ingiunzione n. 01 – 000613310;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Luciana
Dimaggio e Benedetto Schimmenti, antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI – 000613310 CP_1
relativo ad atto di accertamento n. 5500.09/11/2017.0566490 del 09.11.2017 riferito CP_1
all'anno 2016 con il quale veniva irrogata la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (anno 2016) per un importo complessivo di €. 11.820.60.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
Rilevato che l' non ha dato prova della notifica dell'atto di accertamento;
CP_1
considerato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. Sez. V Civ. 12832/2022); il ricorso va pertanto accolto con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte, come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 12/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 5948/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Francesco Bertolini in sostituzione dell'avv. Dimaggio
e SCHIMMENTI BENEDETTO per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5948 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_1
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando,
- annulla l' ordinanza ingiunzione n. 01 – 000613310;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Luciana
Dimaggio e Benedetto Schimmenti, antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/04/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI – 000613310 CP_1
relativo ad atto di accertamento n. 5500.09/11/2017.0566490 del 09.11.2017 riferito CP_1
all'anno 2016 con il quale veniva irrogata la sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (anno 2016) per un importo complessivo di €. 11.820.60.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto;
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
Rilevato che l' non ha dato prova della notifica dell'atto di accertamento;
CP_1
considerato che la mancata notifica dell'atto di accertamento al contribuente determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. Sez. V Civ. 12832/2022); il ricorso va pertanto accolto con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte, come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 12/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio