Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 1880/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Rizzo ( e Dario C.F._2
Maiorano ( del Foro di Salerno, domiciliati a Salerno, alla C.F._3
Via Irno n.11 presso la Rvm Law Firm società tra avvocati
- ATTORE -
E
con sede a Pontecagnano Faiano (SA) in Via Aldo Moro snc Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
- CONVENUTO-CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «a) accertare la mancanza di una giusta causa che potesse sorreggere la decisione di revocare l'attore dalla carica di amministratore, ad egli conferita all'atto della costituzione della società; b) accertare la natura onerosa della carica assunta, in mancanza di qualsivoglia espressione di volontà idonea a
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c) per l'effetto, fissare in € 18.000,00 annui il compenso dovuto, anche in ragione delle attività effettivamente compiute nel periodo della propria carica, della natura e della complessità delle attività svolte per una partecipante estera;
d) in subordine, fissare il compenso nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta dal Tribunale, anche secondo un giudizio di congruità ed equità o all'esito di c.t.u., tenendo conto di quanto detto al punto c); e) condannare la società convenuta al pagamento della somma ritenuta dovuta ai sensi de i precedenti punti c) o d); f) accertare il diritto dell'attore al risarcimento del danno, da quantificarsi in misura percentuale rispetto al compenso che sarà ritenuto dovuto o da quantificarsi in via equitativa, in conseguenza della revoca immotivata e operata senza il preavviso previsto all'art.24.1 dello statuto;
g) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma ritenuta dovuta a titolo di risarcimento del danno;
h) il tutto oltre interessi e, per la voce di danno, anche rivalutazione;
i) con vittoria di spese».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 18.1.2024, mediante PEC all'indirizzo
" , evocava in giudizio la Email_1 Parte_1 Controparte_1
innanzi a questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa, al fine di vedersi riconosciuto un compenso per l'attività prestata per la durata del suo incarico oltre ad una indennità di carattere risarcitorio in conseguenza della revoca operata ad nutum e senza giusta causa, in violazione dell'art. 24.1 dello statuto, secondo il quale la revoca, quando la nomina è fatta senza la previsione di una scadenza, può essere fatta in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, ma con un congruo preavviso.
II. Non si costituiva in giudizio la convenuta, dichiarata contumace con ordinanza dell'11.7.2024.
III. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
V. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie
2 di replica., all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale, alla luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, poiché la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario», si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest'ultima riconosciuti a titolo di compenso» (così Cass. n. 2759/2016; n. 13956/2016).
2. A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto: - che con atto per notar del 22.7.2022 è stata costituita la società e Per_1 Controparte_1
che in tale occasione il socio unico ha nominato l'attore «amministratore unico
(…), a tempo indeterminato e fino a revoca, omettendo in tale sede di indicare il compenso dovuto»; - che, accettata la nomina, «contestualmente e da tale momento ha provveduto con diligenza ad amministrare la società nella prospettiva del raggiungimento di alcuni obiettivi imprenditoriali»; - che, dopo aver invano sollecitato l'erogazione dei mezzi finanziari per il perseguimento degli obiettivi sociali, ha ricevuto, per tutta risposta, «un verbale di assemblea ordinaria redatto dal socio unico, in difetto di qualsivoglia convocazione, col quale, definita
l'assemblea “totalitaria”, il socio ha pensato di risolvere alla radice il problema revocando l'amministratore e sostituendolo, senza alcuna motivazione».
Tanto premesso, l'attore ha evidenziato di non avere interesse a far invalidare
3 tale decisione, essendo consapevole «che, anche in caso di esito favorevole di una ipotetica impugnazione, alla società basterebbe riconvocare correttamente
l'assemblea e riadottare, avendone il potere, la medesima decisione», ma di aver solo interesse al riconoscimento del compenso per l'attività prestata per la durata dell'incarico, oltre ad una indennità di carattere risarcitorio in conseguenza della revoca operata ad nutum e senza giusta causa.
Con riguardo al primo profilo, ha segnalato: - che «lo statuto prevede all'art.29 che agli amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e che agli stessi i soci possano assegnare al momento della nomina un'indennità annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili»; - che
«nel silenzio tra le parti, il principio prevalente che regola il mandato gestorio è senza dubbio quello della presunzione di onerosità», nel senso che «l'attribuzione della carica di amministratore di società determina di per sé l'insorgenza del diritto al compenso per l'attività prestata, che prescinde da una espressa pattuizione delle parti in tal senso, ed altresì dall'avvenuta richiesta di liquidazione da parte dell'amministratore alla società amministrata in costanza di incarico»; - che «nel caso che ci occupa, lo statuto è del tutto silente sul punto e né la nomina né
l'accettazione (…) sono seguite con la puntualizzazione della gratuità».
Con riguardo al secondo profilo, ha aggiunto che nella specie la revoca dell'amministratore, operata ad nutum e senza giusta causa, sarebbe avvenuta
«in violazione dell'art.24.1 dello statuto, secondo il quale la revoca, quando la nomina è fatta senza la previsione di una scadenza, può essere fatta in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, ma con un congruo preavviso».
3. La domanda di determinazione del compenso e quella di condanna al pagamento sono fondate, con le seguenti precisazioni.
Dagli atti risulta che in data 8.7.2022 è stata costituita la società CP_1
e che in tale occasione è stato nominato amministratore
[...] Parte_1
unico, a tempo indeterminato e fino a revoca o dimissioni (cfr. l'art. 3 dell'atto costitutivo), il quale ha accettato la nomina contestualmente.
Risulta altresì che con decisione del 12.5.2023 la società ha deliberato di
4 revocare per giusta causa con effetto immediato l'amministratore (per le ragioni specificamente enunciate nella delibera) e di nominarne un altro.
Risulta, infine, con riguardo ai compensi degli amministratori, che l'art. 29 dello statuto prevede che «agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci, al momento della nomina, possano inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio» (cfr. l'art. 29 dello statuto in atti).
Al momento della nomina dell'attore (e anche successivamente, in corso di esecuzione dell'incarico) il compenso dell'amministratore non è stato determinato.
In punto di diritto, è noto che, secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (arg. ex artt.
1709 e 2389 c.c.), ragion per cui l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (cfr. Cass. n. 15382/2017; n. 24139/2018; etc.).
Lo statuto, come visto, non prevede nella specie la gratuità dell'incarico.
Ne consegue che, avendo la pretesa di un amministratore al compenso natura di dritto soggettivo perfetto, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli articoli 2364 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione, così come è espressamente previsto per il mandatario dall'art. 1709 cit. (cfr. Cass. n. 2895/1991; n. 1647/1997; n.
8897/2014).
La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell'amministratore di società di capitali deve essere effettuata alla stregua del criterio dell'equità, secondo la regola della proporzione con l'entità della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla società, considerato che l'opus di amministrazione che egli si impegna a fornire non è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa, costituita da un
5 insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici, operazioni complesse, potendo quindi rilevare, al riguardo, una pluralità di elementi, quali l'impegno profuso dall'amministratore nell'attività prestata, la situazione economica della società, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni, e così via (cfr. Cass. n.
6056/2021).
Tanto premesso, ai fini della quantificazione nella specie del giusto compenso
(che, secondo l'attore, andrebbe determinato in € 18.000,00 annui «anche in ragione delle attività effettivamente compiute nel periodo della propria carica, della natura e della complessità delle attività svolte per una partecipante estera»), va anzitutto osservato che, sebbene non vi siano tariffe professionali vincolanti, in sede giudiziale possono essere utilizzati come riferimento i parametri previsti dagli artt. 15 ss. del d.m. n. 140/2012 e dalla allegata tabella C, disciplinanti il compenso spettante ai commercialisti per le attività di amministrazione, consulenza e redazione bilancio.
Sta di fatto che non vi sono in atti dati specifici e puntuali relativi all'attivo realizzato, ai componenti positivi di reddito, ai capitali e ai valori economico- finanziari oggetto della prestazione, tuttavia dalla corrispondenza prodotta
(denominata “proiezione sulla valutazione di Vatogo per i prossimi 5 anni”) è possibile desumere per grandi linee gli obiettivi di massima che la società si proponeva di conseguire (si fa riferimento «a oltre 200 negozi contattati, 200mila euro di movimentazioni e 3 milioni di sterline di obiettivo»).
Sempre dalla corrispondenza versata in atti (intercorsa con l'amministratore unico della società di diritto inglese, socia unica della convenuta), emerge che l'attore si sia occupato delle attività necessarie per il riconoscimento di start-up innovativa, della predisposizione dei progetti necessari per tale requisito, della gestione dei finanziamenti, del cash-flow, delle assunzioni, delle affiliazioni di negozi, di una due diligence.
L'attività svolta, dunque, sembra essere consistita in quella di predisposizione
6 del business plan ma che si è fermata ad uno stadio embrionale. Infatti, dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti non risulta che siano state poi intraprese attività significative durante la carica, avendo ammesso la stessa parte attrice di non aver mai ricevuto il necessario sostegno finanziario ed emergendo anche dalla decisione di revoca «l'assenza di progressi significativi, la mancanza di generazione di opportunità commerciali e la carenza di una chiara strategia aziendale finalizzata allo sviluppo della Società» (cfr. la delibera in atti).
Pertanto, considerato che l'attività svolta dall'attore è riconducibile a quella di assistenza nella predisposizione di business plan e di piani industriali (cfr. l'art. 26 del d.m. 140/2012 e il riquadro 8.2 della Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili) e in mancanza di specifici riferimenti, tuttavia, a risultati conseguiti (in termini di fatturato, capitali investiti, redditività, etc.), in via equitativa e forfetariamente il compenso può determinarsi in € 12.000,00 annui, per cui – tenuto conto della durata dell'incarico (8.7.2022 – 12.5.2023) – può nella specie quantificarsi pari ad € 10.000,00.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento di € 10.000,00, con interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.1.2024 (data della notifica della citazione) alla presente decisione
4. Con riguardo alla pretesa risarcitoria, in conseguenza della revoca operata ad nutum e senza giusta causa, va osservato quanto segue.
Effettivamente l'art. 24, co. 1, dello statuto, prevede che quando, come nella specie, la nomina è fatta senza limiti di tempo, ma fino a revoca o dimissioni, «è consentita in ogni tempo la revoca senza necessità di motivazione, purchè sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa».
Nel caso la revoca è stata decisa con effetto immediato, sulla scorta di ampia motivazione e per l'asserita sussistenza di una giusta causa.
Come anticipato, infatti, la revoca risulta deliberata per «l'assenza di progressi significativi, la mancanza di generazione di opportunità commerciali e la carenza di una chiara strategia aziendale finalizzata allo sviluppo della Società», in particolare per l'assenza di “attività proattive” e di apprezzabili opportunità,
7 contatti e/o canali commerciali idonei a favorire lo sviluppo dell'attività aziendale, nonché per deficit e inidoneità della rendicontazione (cfr. la delibera in atti).
A fronte di tali motivazioni, non specificamente contestate dall'attore neanche in questa sede, l'assenza di giusta causa non può ritenersi provata, per cui la domanda risarcitoria va disattesa.
5. Avuto riguardo al complessivo esito della lite, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum), liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) conferma la dichiarazione di contumacia della Controparte_1
2) accoglie la domanda di determinazione del compenso, che quantifica in di €
10.000,00, e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di €
10.000,00, con interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.1.2024 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che liquida in € 474,00 per spese ed in € 2.910,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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