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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3541/2022 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Sara Sammito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace- con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 6 - ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione d egli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con a Modica il 5 settembre 2009 Controparte_1
Per rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Ragusa, 21/04/2009) ed Per_1
(Modica, 11/6/2013);
- ha esposto che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa all'udienza del giorno 1/12/2021 e che la loro separazione è stata omologata con decreto del suddetto Tribunale del 13/1/2022; da allora non vi è stata riconciliazione tra essi;
- ha dedotto che, nonostante l'accordo delle parti sulle condizioni di separazione (che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre nella casa di proprietà del padre della ricorrente, il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20, la rinuncia reciproca dei coniugi a qualsivoglia pretesa economica, l'obbligo a carico di di versare la somma Controparte_1 complessiva mensile di €. 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre la metà delle spese straordinarie, e la gestione esclusiva della delle somme riconosciute in favore del Pt_1
Per figlio disabile ) il padre non ha adempiuto agli obblighi assunti, né per quanto riguarda le spese ordinarie, né per quelle straordinarie, manifestando persistente disinteresse nei confronti dei figli;
- ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale, oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore, l'obbligo a carico del padre di corrisponderle, entro il 5 di ogni mese, la somma di €. 150,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli e di regolamentare il diritto di frequentazione da parte del padre con le seguenti modalità: “il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore
20, senza pernotto ed alla presenza della ricorrente. Tali limitazioni dovranno permanere fino
a quando il Corallo non sarà in condizioni psicofisiche idonee a consentire l'instaurazione di un normale e sereno rapporto con i figli”; all'udienza del 2/3/2023 non è comparso, sebbene regolarmente citato, e, stante Controparte_1
l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente, sentita la ricorrente, Per ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori ed , “ferme restando per il Per_1 resto le condizioni di cui al decreto di omologa del 20/01/2022”; il giudizio è proseguito nel merito, nella contumacia del resistente, e, all'udienza del 14/11/2024 è stato ascoltato il minore , rimettendo, quindi, la causa al Collegio per la decisione. Persona_3
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Considerato che:
pagina 2 di 6 va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di , non costituitosi, nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza Presidenziale;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cron. 545/2022, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/01/2022, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso (quasi tre anni), dalle ragioni dedotte a sostegno della domanda proposta da e dalla contumacia del resistente, che rappresentano Parte_1
sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il
5/9/2009 a Modica;
il Tribunale è chiamato, inoltre, a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione degli stessi da parte del padre e sulla misura del contributo al mantenimento in favore della prole da porre a carico di;
Controparte_1 all'udienza del 2/3/2023 ha dichiarato: “E' da maggio 2022 che mio marito non vede e Parte_1
non sente i suoi figli, se non relativamente soltanto a che gli ha telefonato due volte ed una Per_1
volta è stato lo stesso a chiamare il padre, mentre è rimasto inadempiente ad ogni obbligo Per_1
Per contributivo. Inoltre il piccolo è affetto da hanidcap ed ha bisogno di diverse cure e spesso viene richiesto il consenso di entrambi i genitori per il percorso terapeutico e la irreperibilità o comunque la scostanza di mio marito mi rende difficile provvedere tempestivamente a quanto le viene richiesto con
Per pregiudizio dello stesso ”; all'udienza del 14/11/2024 è stato sentito il minore (di anni 15), il quale ha confermato Persona_3
le carenze affettive e materiali causate dal padre (ha dichiarato: “Vedo PÀ molto raramente, una/due volte l'anno. Le chiamate durano poco e anch'esse sono rade tre/quattro volte l'anno, lui chiama per le feste e per i compleanni. Non mi va di andarci. Non abbiamo dialogo, non mi sono confrontato con lui quando ho scelto la scuola. Lui sta con sua madre. Vedo poco anche mia nonna. Io vado da lui pochissime volte col motorino. ”….”Sono sereno, non ho intenzione di cambiare le mie abitudini nei suoi confronti. Ero piccolo quando loro si sono lasciati, da quando lui si è allontanato mi sta bene così. Lui fa il muratore. Non mi dà una paghetta. Mia madre mi dice di chiamarlo. I miei genitori non si sentono completamente).
pagina 3 di 6 Per orbene, quanto all'affidamento ed al collocamento dei figli minori , di anni quindici, ed , di Per_1 anni undici, occorre osservare che la regola generale dell'affido condiviso risponde al prioritario diritto alla bigenitorialià dei figli e che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va, pertanto, disposto qualora ricorrano gravi motivi, ovvero qualora l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore stesso, per cui occorre un provvedimento motivato del giudice;
in linea generale, si dispone l'affidamento esclusivo quando l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole oggettivamente per il minore ovvero quando uno dei due genitori risulta inidoneo ad affrontare la responsabilità genitoriale connessa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
nel caso in esame, dalle dichiarazioni della ricorrente e del minore , è emersa un'evidente Per_1
carenza e inidoneità educativa del resistente, oltre che un marcato disinteresse morale e materiale dello stesso per quanto concerne la cura del rapporto affettivo, scarsamente e malamente coltivato dal padre nei confronti dei figli, successivamente alla separazione nei confronti dei figli;
, al quale sono stati notificati regolarmente gli atti del giudizio, non si è costituito per Controparte_1
contestare o smentire le affermazioni della ricorrente riguardo all'inadempimento nel pagamento del contributo al mantenimento per i figli, preferendo rimanere contumace, nonostante la regolare notifica degli atti di giudizio;
la ricorrente all'udienza del 2 marzo 2023, la ricorrente ha dichiarato: “Il padre ha visto, nel corso di questi mesi, rarissime volte i bambini e nelle poche circostanze in cui ciò è avvenuto il resistente si è sempre presentato in stato di alterazione psicofisica per via dell'assunzione abituale di alcool. Il figlio maggiore è stato spesso destinatario di ingiurie e di comportamenti pregiudizievoli e per tale Per_1
Per ragione i rapporti con il padre sono tesi. , il figlio minore, è affetto da una gravissima disabilità, disturbo dello spettro autistico. La ricorrente è dedita giorno e notte al bambino e riesce a far fronte alle esigenze dello stesso solo grazie all'indennità percepita per la grave invalidità”; , Persona_3
Per all'udienza del 14/11/2024, ha dichiarato: “Mio fratello mi chiede di lui, ma non lo vede perché mio padre non si fa vedere e mio fratello non ha un suo mezzo di trasporto per andare a trovarlo”;
è evidente che il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli può determinare grave
Per pregiudizio ai minori, in particolare per , che, in ragione della sua patologia, necessita il tempestivo consenso alle cure, nonché l'assistenza morale e materiale da parte del padre;
sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, violano o tralasciando i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti dei figli, non contribuendo al loro mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di pagina 4 di 6 affidamento esclusivo, nell'interesse dei figli minori (ex multis Cass. 31/122020 n.29999, Cass.
17/12/2009 n. 26587; Trib. Torino 27/2/2019 n. 944; Trib. Bologna 13/5/2014; Trib. Rimini
29/10/2019 n. 833); va, pertanto, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, ritenendo emersa l'inidoneità educativa di , il quale, dopo la separazione, è Controparte_1
rimasto sostanzialmente assente, sia sotto il profilo materiale che morale, avendo avuto solamente
Per sporadici contatti con e trascurando totalmente il figlio disabile , per come confermato dal Per_1 minore, sentito all'udienza del 14/11/2024; quanto alla frequentazione tra il padre e i figli, si ritiene che , in ragione dell'età e della sua Per_1
indipendenza con il proprio mezzo di trasporto, potrà vedere il padre ogni qual volta il minore lo vorrà,
Per mentre per quanto riguarda , potrà vedere il figlio previo accordo con la madre e Controparte_1
alla presenza di questa;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, in assenza di elementi diversi da quelli già presi in considerazione dalle parti in sede di separazione consensuale
(nell'accordo di separazione era previsto l'impegno di a versare la somma mensile di Controparte_1
€. 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli e ad aumentare l'importo non appena avesse reperito un'occupazione lavorativa) e non essendo state allegate circostanze sopravvenute, l'assegno può confermarsi in €. 250,00 al mese (€. 125,00 per ciascun figlio), così aggiornando l'importo previsto in sede di accordi di omologa, con decorrenza dalla data della presene pronuncia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente così come ogni indennità in favore del figlio minore disabile riscossa e gestita dalla madre;
le spese processuali, attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto in Modica il 5 settembre 2009 e trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 135, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2009; Per affida in via esclusiva alla madre, i figli ed , con collocamento presso la Parte_1 Per_1
stessa; pone a carico di l'obbligo di versare a la somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_1
250,00 (€. 125,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pagina 5 di 6 pregresso quanto in precedenza previsto, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
il padre potrà vedere i figli nei modi e termini indicati in parte motiva;
le spese processuali, attesa la natura della controversia, devono essere dichiarate irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
31.01.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3541/2022 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Sara Sammito, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NTE
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace- con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
pagina 1 di 6 - ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione d egli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con a Modica il 5 settembre 2009 Controparte_1
Per rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Ragusa, 21/04/2009) ed Per_1
(Modica, 11/6/2013);
- ha esposto che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa all'udienza del giorno 1/12/2021 e che la loro separazione è stata omologata con decreto del suddetto Tribunale del 13/1/2022; da allora non vi è stata riconciliazione tra essi;
- ha dedotto che, nonostante l'accordo delle parti sulle condizioni di separazione (che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre nella casa di proprietà del padre della ricorrente, il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20, la rinuncia reciproca dei coniugi a qualsivoglia pretesa economica, l'obbligo a carico di di versare la somma Controparte_1 complessiva mensile di €. 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli, oltre la metà delle spese straordinarie, e la gestione esclusiva della delle somme riconosciute in favore del Pt_1
Per figlio disabile ) il padre non ha adempiuto agli obblighi assunti, né per quanto riguarda le spese ordinarie, né per quelle straordinarie, manifestando persistente disinteresse nei confronti dei figli;
- ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale, oltre alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore, l'obbligo a carico del padre di corrisponderle, entro il 5 di ogni mese, la somma di €. 150,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei figli e di regolamentare il diritto di frequentazione da parte del padre con le seguenti modalità: “il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore
20, senza pernotto ed alla presenza della ricorrente. Tali limitazioni dovranno permanere fino
a quando il Corallo non sarà in condizioni psicofisiche idonee a consentire l'instaurazione di un normale e sereno rapporto con i figli”; all'udienza del 2/3/2023 non è comparso, sebbene regolarmente citato, e, stante Controparte_1
l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente, sentita la ricorrente, Per ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori ed , “ferme restando per il Per_1 resto le condizioni di cui al decreto di omologa del 20/01/2022”; il giudizio è proseguito nel merito, nella contumacia del resistente, e, all'udienza del 14/11/2024 è stato ascoltato il minore , rimettendo, quindi, la causa al Collegio per la decisione. Persona_3
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti del giudizio, nulla ha opposto.
Considerato che:
pagina 2 di 6 va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di , non costituitosi, nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza Presidenziale;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cron. 545/2022, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/01/2022, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso (quasi tre anni), dalle ragioni dedotte a sostegno della domanda proposta da e dalla contumacia del resistente, che rappresentano Parte_1
sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il
5/9/2009 a Modica;
il Tribunale è chiamato, inoltre, a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione degli stessi da parte del padre e sulla misura del contributo al mantenimento in favore della prole da porre a carico di;
Controparte_1 all'udienza del 2/3/2023 ha dichiarato: “E' da maggio 2022 che mio marito non vede e Parte_1
non sente i suoi figli, se non relativamente soltanto a che gli ha telefonato due volte ed una Per_1
volta è stato lo stesso a chiamare il padre, mentre è rimasto inadempiente ad ogni obbligo Per_1
Per contributivo. Inoltre il piccolo è affetto da hanidcap ed ha bisogno di diverse cure e spesso viene richiesto il consenso di entrambi i genitori per il percorso terapeutico e la irreperibilità o comunque la scostanza di mio marito mi rende difficile provvedere tempestivamente a quanto le viene richiesto con
Per pregiudizio dello stesso ”; all'udienza del 14/11/2024 è stato sentito il minore (di anni 15), il quale ha confermato Persona_3
le carenze affettive e materiali causate dal padre (ha dichiarato: “Vedo PÀ molto raramente, una/due volte l'anno. Le chiamate durano poco e anch'esse sono rade tre/quattro volte l'anno, lui chiama per le feste e per i compleanni. Non mi va di andarci. Non abbiamo dialogo, non mi sono confrontato con lui quando ho scelto la scuola. Lui sta con sua madre. Vedo poco anche mia nonna. Io vado da lui pochissime volte col motorino. ”….”Sono sereno, non ho intenzione di cambiare le mie abitudini nei suoi confronti. Ero piccolo quando loro si sono lasciati, da quando lui si è allontanato mi sta bene così. Lui fa il muratore. Non mi dà una paghetta. Mia madre mi dice di chiamarlo. I miei genitori non si sentono completamente).
pagina 3 di 6 Per orbene, quanto all'affidamento ed al collocamento dei figli minori , di anni quindici, ed , di Per_1 anni undici, occorre osservare che la regola generale dell'affido condiviso risponde al prioritario diritto alla bigenitorialià dei figli e che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va, pertanto, disposto qualora ricorrano gravi motivi, ovvero qualora l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore stesso, per cui occorre un provvedimento motivato del giudice;
in linea generale, si dispone l'affidamento esclusivo quando l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole oggettivamente per il minore ovvero quando uno dei due genitori risulta inidoneo ad affrontare la responsabilità genitoriale connessa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
nel caso in esame, dalle dichiarazioni della ricorrente e del minore , è emersa un'evidente Per_1
carenza e inidoneità educativa del resistente, oltre che un marcato disinteresse morale e materiale dello stesso per quanto concerne la cura del rapporto affettivo, scarsamente e malamente coltivato dal padre nei confronti dei figli, successivamente alla separazione nei confronti dei figli;
, al quale sono stati notificati regolarmente gli atti del giudizio, non si è costituito per Controparte_1
contestare o smentire le affermazioni della ricorrente riguardo all'inadempimento nel pagamento del contributo al mantenimento per i figli, preferendo rimanere contumace, nonostante la regolare notifica degli atti di giudizio;
la ricorrente all'udienza del 2 marzo 2023, la ricorrente ha dichiarato: “Il padre ha visto, nel corso di questi mesi, rarissime volte i bambini e nelle poche circostanze in cui ciò è avvenuto il resistente si è sempre presentato in stato di alterazione psicofisica per via dell'assunzione abituale di alcool. Il figlio maggiore è stato spesso destinatario di ingiurie e di comportamenti pregiudizievoli e per tale Per_1
Per ragione i rapporti con il padre sono tesi. , il figlio minore, è affetto da una gravissima disabilità, disturbo dello spettro autistico. La ricorrente è dedita giorno e notte al bambino e riesce a far fronte alle esigenze dello stesso solo grazie all'indennità percepita per la grave invalidità”; , Persona_3
Per all'udienza del 14/11/2024, ha dichiarato: “Mio fratello mi chiede di lui, ma non lo vede perché mio padre non si fa vedere e mio fratello non ha un suo mezzo di trasporto per andare a trovarlo”;
è evidente che il disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli può determinare grave
Per pregiudizio ai minori, in particolare per , che, in ragione della sua patologia, necessita il tempestivo consenso alle cure, nonché l'assistenza morale e materiale da parte del padre;
sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'inadempienza ed il disinteresse di un genitore verso i figli, violano o tralasciando i propri doveri genitoriali, manifestandosi indifferente nei confronti dei figli, non contribuendo al loro mantenimento, non adoperandosi per porre in essere una effettiva frequentazione dei minori, costituiscono cause legittimanti l'assunzione del provvedimento di pagina 4 di 6 affidamento esclusivo, nell'interesse dei figli minori (ex multis Cass. 31/122020 n.29999, Cass.
17/12/2009 n. 26587; Trib. Torino 27/2/2019 n. 944; Trib. Bologna 13/5/2014; Trib. Rimini
29/10/2019 n. 833); va, pertanto, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, con collocamento presso la stessa, ritenendo emersa l'inidoneità educativa di , il quale, dopo la separazione, è Controparte_1
rimasto sostanzialmente assente, sia sotto il profilo materiale che morale, avendo avuto solamente
Per sporadici contatti con e trascurando totalmente il figlio disabile , per come confermato dal Per_1 minore, sentito all'udienza del 14/11/2024; quanto alla frequentazione tra il padre e i figli, si ritiene che , in ragione dell'età e della sua Per_1
indipendenza con il proprio mezzo di trasporto, potrà vedere il padre ogni qual volta il minore lo vorrà,
Per mentre per quanto riguarda , potrà vedere il figlio previo accordo con la madre e Controparte_1
alla presenza di questa;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, in assenza di elementi diversi da quelli già presi in considerazione dalle parti in sede di separazione consensuale
(nell'accordo di separazione era previsto l'impegno di a versare la somma mensile di Controparte_1
€. 200,00 per il mantenimento di entrambi i figli e ad aumentare l'importo non appena avesse reperito un'occupazione lavorativa) e non essendo state allegate circostanze sopravvenute, l'assegno può confermarsi in €. 250,00 al mese (€. 125,00 per ciascun figlio), così aggiornando l'importo previsto in sede di accordi di omologa, con decorrenza dalla data della presene pronuncia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente così come ogni indennità in favore del figlio minore disabile riscossa e gestita dalla madre;
le spese processuali, attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto in Modica il 5 settembre 2009 e trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune al n. 135, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2009; Per affida in via esclusiva alla madre, i figli ed , con collocamento presso la Parte_1 Per_1
stessa; pone a carico di l'obbligo di versare a la somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_1
250,00 (€. 125,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pagina 5 di 6 pregresso quanto in precedenza previsto, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
il padre potrà vedere i figli nei modi e termini indicati in parte motiva;
le spese processuali, attesa la natura della controversia, devono essere dichiarate irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
31.01.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6