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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 380/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorr._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TQYCRX700084 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorr._1 Srl presentava ricorso avverso l'atto di recupero N. TQYCRX700084/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Controlli, notificato il 17.06.2025, con il quale si è proceduto al recupero del credito di €. 70.867,51 compensato dalla
Ricorr._1 srl per l'anno d'imposta 2022.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo di dichiarare il ricorso improcedibile per mancata notifica (l'atto di impugnazione non è mai stato notificato all'Ufficio poiché l'unica notifica proveniente dal ricorrente e per conto della società è risultata priva di allegati) e, comunque, inammissibile per mancata allegazione delle ricevute di notifica.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
Risulta in modo certo dagli atti che la società ricorrente ha omesso di notificare il ricorso alla controparte
(l'Agenzia delle Entrate di Ancona), come prescritto - a pena di inammissibilità - dall'articolo 21 del D.lgs.
546/92, che come è noto prevede che “il ricorso deve essere proposto (mediante notifica ex art. 20) a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Ed ha anche omesso di depositare, ex art. 22 del D.lgs. 546/92, nella segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, l'originale del ricorso notificato;
condizione anche in tal caso prevista a pena d'inammissibilità.
Né può affermarsi che, nella specie, l'omessa notifica configuri un'ipotesi di nullità sanabile.
Si è infatti in presenza di una assoluta mancanza degli elementi essenziali della notificazione (l'oggetto della notifica e l'atto notificato con riguardo all'accertamento impugnato), come peraltro affermato, in un caso del tutto analogo al presente, dalla Corte di Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 499 del 29 novembre 2025.
Va quindi affermata l'inammissibilità della impugnazione.
Il completo rigetto del gravame comporta, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio, spese che, in ossequio alle vigenti tabelle, si liquidano in complessivi
€ 1.528,80.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.528,80.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 380/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorr._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TQYCRX700084 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti. Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorr._1 Srl presentava ricorso avverso l'atto di recupero N. TQYCRX700084/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Controlli, notificato il 17.06.2025, con il quale si è proceduto al recupero del credito di €. 70.867,51 compensato dalla
Ricorr._1 srl per l'anno d'imposta 2022.
Si costituiva quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo di dichiarare il ricorso improcedibile per mancata notifica (l'atto di impugnazione non è mai stato notificato all'Ufficio poiché l'unica notifica proveniente dal ricorrente e per conto della società è risultata priva di allegati) e, comunque, inammissibile per mancata allegazione delle ricevute di notifica.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
Risulta in modo certo dagli atti che la società ricorrente ha omesso di notificare il ricorso alla controparte
(l'Agenzia delle Entrate di Ancona), come prescritto - a pena di inammissibilità - dall'articolo 21 del D.lgs.
546/92, che come è noto prevede che “il ricorso deve essere proposto (mediante notifica ex art. 20) a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.”
Ed ha anche omesso di depositare, ex art. 22 del D.lgs. 546/92, nella segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, l'originale del ricorso notificato;
condizione anche in tal caso prevista a pena d'inammissibilità.
Né può affermarsi che, nella specie, l'omessa notifica configuri un'ipotesi di nullità sanabile.
Si è infatti in presenza di una assoluta mancanza degli elementi essenziali della notificazione (l'oggetto della notifica e l'atto notificato con riguardo all'accertamento impugnato), come peraltro affermato, in un caso del tutto analogo al presente, dalla Corte di Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 499 del 29 novembre 2025.
Va quindi affermata l'inammissibilità della impugnazione.
Il completo rigetto del gravame comporta, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio, spese che, in ossequio alle vigenti tabelle, si liquidano in complessivi
€ 1.528,80.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.528,80.