Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa notifica del ricorso

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché la società ricorrente ha omesso di notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate, come prescritto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92, e ha altresì omesso di depositare l'originale del ricorso notificato, come previsto dall'art. 22 del D.lgs. 546/92. La Corte ha ritenuto che l'omessa notifica non configurasse un'ipotesi di nullità sanabile, trattandosi di una assoluta mancanza degli elementi essenziali della notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 54
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo