Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2228/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice2 Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2228/2014 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Antonio PAFUNDI, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta, dall'Avv. Lucia SASSO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (si precisa che i nomi della convenuta e del figlio sono scritti, nella CP_1 presente decisione, come negli atti provenienti dalla Polonia, e non nella difforme grafia,
adoperata dalle rispettive difese delle parti) notificava a il 30 Giugno 2014, Parte_1 insieme alla sentenza del Tribunale Mandamentale (negli atti polacchi, si legge di Tribunale
'Rionale') di Sanok (Polonia), un atto di precetto, col quale intimava il pagamento della somma di euro 8.801,61, a titolo di ratei per il mantenimento del minore Persona_1
a decorrere dal Novembre del 2011, sino al Giugno del 2014.
2. proponeva opposizione, avverso il precetto. Parte_1
La menzionata sentenza incrementava l'importo delle rate, già stabilito dalla precedente sentenza, emessa dallo stesso Tribunale, il 29 Novembre 2000, con la quale si riconosceva la paternità del , rispetto al minore, e si imponeva un obbligo alimentare. Pt_1
1
Quest'ultima decisione, tuttavia, non era stata riconosciuta efficace in Italia: la Corte
d'Appello di Potenza, infatti, con sentenza n. 2/2013, aveva negato l'efficacia, trattandosi di sentenza lesiva del diritto di difesa del : di conseguenza, era inefficace, altresì, la Pt_1 sentenza successiva, così come inefficace doveva considerarsi il precetto.
3. Resisteva la . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
Il osservava come la sentenza sulla filiazione (e sulla prima determinazione Pt_1 dell'obbligo alimentare) non fosse stata riconosciuta efficace in Italia, e fondava la propria opposizione su tale argomento, ritenendo pregiudiziale tale questione: se era inefficace la decisione sulla filiazione, non poteva eseguirsi quella sul mero incremento dell'assegno alimentare.
Trattando una vicenda regolata dalla sola l. 218/1995, invece, la S.C. (Cass. civ., Sez. I, sent. 28.5.2018, n. 13271) già sottolineava che la statuizione sugli alimenti dev'essere considerata autonoma, rispetto a quella sulla filiazione.
Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (Regolamento il quale «si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità»: art. 1, co. 1), poi, «La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.».
La Convenzione dell'Aja del 23 Novembre 2007 è entrata in vigore, per l'Italia, il 1°
Agosto del 2014.
L'insieme di tali elementi normativi comporta che la decisione sull'obbligazione alimentare non richieda exequatur, e che essa debba eseguirsi anche a prescindere dall'avvenuta dichiarazione di efficacia di quella sulla filiazione, o nonostante la dichiarata inefficacia di quest'ultima: salva, naturalmente, la possibilità di impugnativa.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in considerazione della concreta entità delle prestazioni difensive compiute (memorie ex art. 183,
co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c., e di memoria di replica;
assenza di assunzione di prove costituende): il pagamento, essendo, allo stato, la convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere eseguito in favore dello Stato medesimo, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2228/2014 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 CP_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
2 N. 2228/2014 R.G.A.C.
3. dispone che il pagamento delle spese processuali, di cui al capo precedente, sia eseguito in favore dello Stato.
Potenza, 8 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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